Corte Costituzionale Anno 2001
SENTENZA
N. 253 ANNO
2001 REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO LA
CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Cesare RUPERTO Presidente - Fernando SANTOSUOSSO Giudice - Massimo VARI " - Riccardo CHIEPPA " - Gustavo ZAGREBELSKY " - Valerio ONIDA " - Carlo MEZZANOTTE " - Guido NEPPI MODONA " - Piero Alberto CAPOTOSTI " - Annibale MARINI " - Franco BILE " - Giovanni Maria FLICK " ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 25
novembre 1999 (atti Camera; doc. IV-quater,
n. 92), della Camera dei deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni
espresse dall'onorevole Umberto Bossi nei confronti di Luigi Crespi, promosso con
ricorso del Tribunale di Milano, IV sezione penale, notificato il 24 novembre
2000, depositato in cancelleria il 18 dicembre 2000 ed iscritto al n. 61 del
registro conflitti 2000. Visto
l'atto di costituzione della Camera dei deputati; udito nella
camera di consiglio del 4 aprile 2001 il Giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto
in fatto 1.- Con ordinanza-ricorso in data 22
marzo 2000 (pervenuta a mezzo del servizio postale nella cancelleria della
Corte il 17 giugno 2000), emessa nell'ambito di un procedimento penale per il
reato di diffamazione aggravata a carico del deputato Umberto Bossi, il
Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla delibera adottata
dall'Assemblea il 25 novembre 1999 (atti Camera; doc. IV-quater, n. 92), secondo la quale le dichiarazioni, per cui è
pendente il procedimento penale di cui si tratta, concernono opinioni espresse
da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, con conseguente
insindacabilità, a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. L'imputazione per la quale è stato
disposto il rinvio a giudizio si riferisce a frasi dal contestato carattere
diffamatorio pronunciate dall'onorevole Bossi, nel corso di una conversazione
telefonica intrattenuta con il conduttore di una trasmissione televisiva, nei
confronti di Luigi Crespi, legale rappresentante della s.r.l. Datamedia
Edizioni. Il ricorrente lamenta l'erroneità di valutazione
da parte della Assemblea nell'apprezzamento del nesso funzionale che delimita
l'ambito di operatività dell'art. 68 della Costituzione. Il Tribunale osserva che, secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenze n. 379 del 1996;
n. 375 del 1997;
n. 289 del 1998
e n. 329 del
1999), la prerogativa dell'insindacabilità non si estenderebbe a tutti i
comportamenti di chi sia membro delle Camere, ma solo a quelli funzionali
all'esercizio delle attribuzioni proprie del potere legislativo. Il discrimine tra i giudizi e le
critiche che anche il parlamentare manifesta nel più esteso ambito
dell'attività politica, per i quali non vale l'immunità, e le opinioni coperte
da tale garanzia, sarebbe costituito dall'inerenza delle opinioni all'esercizio
delle funzioni parlamentari. Non si potrebbe ricondurre alla funzione
parlamentare l'intera attività politica svolta dal membro del Parlamento. Nel caso di specie non sarebbe
ravvisabile alcun collegamento tra le espressioni contestate al deputato come
diffamatorie e l'esercizio della sua attività parlamentare, né tali espressioni
potrebbero ritenersi ispirate all'intento divulgativo di una scelta o di
un'attività politico-parlamentare. Il Tribunale dubita che sia sufficiente
ad integrare il profilo funzionale il mero fatto che in una trasmissione
televisiva si dibattessero opinioni sulla politica del partito, di cui
l'imputato è esponente di spicco; ritiene, pertanto, che sarebbe stata
compressa la sfera di attribuzioni propria del potere giudiziario. 2.- Nella prima fase di sommaria
delibazione in camera di consiglio, il conflitto è stato dichiarato ammissibile
con ordinanza n.
488 del 2000, la quale ha disposto che, a cura del Tribunale di Milano, il
ricorso e l'ordinanza venissero notificati alla Camera dei deputati entro
sessanta giorni dalla comunicazione al ricorrente effettuata dalla cancelleria,
per essere successivamente depositati, con la prova delle eseguite
notificazioni, nella cancelleria della Corte entro il termine di venti giorni
dalle notificazioni stesse, a norma dell'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Il Tribunale di Milano, cui, in data 11
novembre 2000, era pervenuta l’ordinanza anzidetta 10 novembre 2000, che
disponeva, tra l’altro, la notificazione, ha provveduto il 22 novembre 2000 a
chiedere, tramite l’Ufficio unico della Corte d'appello di Roma, le notifiche,
effettuate il 24 novembre. Il ricorso e l’ordinanza, con la relata
di notificazione alla Camera dei deputati, sono stati restituiti al Tribunale
di Milano dallo stesso ufficio unico della Corte d'appello di Roma a mezzo
posta il 1° dicembre 2000, con plico pervenuto all’Ufficio postale di Milano il
6 dicembre successivo e protocollato in arrivo il 9 dicembre 2000 presso la
cancelleria del Tribunale. Detta cancelleria provvedeva a spedire il ricorso
suddetto, per il deposito alla cancelleria della Corte costituzionale con nota
del 13 dicembre, consegnata all’Ufficio postale di Milano con affrancatura
ordinaria il 14 dicembre (20° giorno dalla notifica), e pervenuta alla Corte il
18 dicembre 2000 (quattro giorni dopo la scadenza del termine anzidetto). 3.- Si è costituita in giudizio la
Camera dei deputati, chiedendo che il ricorso sia dichiarato infondato. In una
successiva memoria la Camera ha eccepito che il deposito del ricorso presso la
cancelleria della Corte era stato compiuto oltre il temine perentorio di venti
giorni dalla notificazione. Nel merito, ha insistito per
l'infondatezza del ricorso. Considerato in diritto 1.- Il conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato è stato promosso con ordinanza-ricorso 22 marzo 2000 dal
Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla
delibera, da quest'ultima adottata nella seduta del 25 novembre 1999 (atti
camera; doc. IV-quater, n. 92), che
ha ritenuto che le dichiarazioni per le quali è in corso procedimento penale
nei confronti dell'onorevole Umberto Bossi costituiscono opinioni espresse
nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, con conseguente insindacabilità
a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione. 2.- Preliminarmente deve essere
esaminato il profilo di improcedibilità, segnalato dalla difesa della Camera
dei deputati. Nella disciplina dei conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, l'avvio di ciascuna delle due distinte
fasi procedurali nelle quali si articola il giudizio - destinate a concludersi,
la prima con la delibazione sommaria sull'ammissibilità del ricorso e la
seconda con la decisione definitiva sul merito oltre che sull'ammissibilità - è
rimesso all'iniziativa della parte (potere interessato promotore del
conflitto), che, in particolare, all'esito della prima fase sommaria, ha
l'onere di provvedere, nei termini previsti, sia alla notificazione del ricorso
e dell'ordinanza che lo ammette, sia al deposito presso la cancelleria della
Corte degli atti notificati, nel termine di venti giorni dall'ultima
notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 203 del 1999;
n. 449 del 1997).
L'anzidetto termine di venti giorni ha
carattere perentorio, perché da esso decorre l'intera catena degli ulteriori
termini stabiliti per la prosecuzione del giudizio dall'art. 26, quarto comma,
delle citate norme integrative (v., oltre alle richiamate sentenze n. 203 del 1999
e n. 449 del
1997, sentenze n. 50 e n. 35 del 1999;
n. 342 e n. 274 del 1998). 3.- Il ricorso è pervenuto ed è stato
depositato nella cancelleria della Corte, con la prova delle notificazioni
eseguite a norma dell’art. 37, quarto comma, della legge 31 marzo 1953, n. 87,
il 18 dicembre 2000, oltre il termine di venti giorni dall’ultima notificazione
(art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale), termine peraltro espressamente richiamato nell’ordinanza di
questa Corte del 10 novembre 2000, emessa nella fase preliminare del giudizio
ai sensi dell’art. 37 della citata legge n. 87 del 1953. Solo la data di arrivo presso la Corte è
rilevante ai fini dell'adempimento del deposito e non quella della spedizione,
in mancanza di specifica disposizione attributiva di valore, ai fini del
predetto deposito, alla data di invio a mezzo posta (sentenza n. 449 del
1997). Non può, pertanto, procedersi allo
svolgimento dell'ulteriore fase del giudizio e non resta che dichiarare la
improcedibilità. Per questi motivi LA
CORTE COSTITUZIONALE dichiara
improcedibile il giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
proposto dal Tribunale di Milano nei confronti della Camera dei deputati con il
ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001. Cesare RUPERTO, Presidente Riccardo CHIEPPA, Redattore Depositata in Cancelleria il 17 luglio
2001. |