Corte Costituzionale Anno 2001
compostadai signori: -Cesare RUPERTO Presidente -Fernando SANTOSUOSSO Giudice -Massimo VARI " -Riccardo CHIEPPA " -Gustavo ZAGREBELSKY " -Valerio ONIDA " -Carlo MEZZANOTTE " -Fernanda CONTRI " -Guido NEPPI MODONA " -Piero Alberto CAPOTOSTI " -Annibale MARINI " -Franco BILE " -Giovanni Maria FLICK " hapronunciato la seguente neigiudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesseil 26 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria, il 14 luglio, il 28 luglio e il 22settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 594, 698 e 699 delregistro ordinanze 2000 e al n. 28 del registro ordinanze 2001 e pubblicatenella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica nn. 43 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2000 e n. 4, primaserie speciale, dell’anno 2001. Ritenutoin fatto1.1. – Con ordinanza del 26 gennaio2000 (r.o. n. 594/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 76 della Costituzione. 1.2. – Nel giudizio principale è statochiesto l’annullamento di un decreto di revoca della patente di guida, adottatodal Prefetto competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che ilrelativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con provvedimentoemanato nel 1990, a una misura di prevenzione (sorveglianza speciale dipubblica sicurezza), per la durata di un anno. Osserva il Tribunale amministrativo chei motivi di impugnativa addotti dal ricorrente andrebbero rigettati poiché larevoca della patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce attovincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa, alla misuradi prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di costituzionalità della normasulla cui base è stato adottato l’atto impugnato. 1.3. – Il rimettente svolgepreliminarmente alcune argomentazioni relativamente alla natura della normasottoposta al controllo di costituzionalità. L’art. 120 del codice della strada,nella sua versione originaria, disponeva circa i «requisiti morali» perottenere la patente di guida, stabilendo, tra l’altro, che non potesse essererilasciata la patente a coloro che «sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezzapersonali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; e ilsuccessivo art. 130 [comma 1, lettera b)]stabiliva che in presenza delle medesime condizioni dovesse essere disposta larevoca della patente di guida già rilasciata. Su questo quadro normativo èintervenuta – prosegue il Tribunale amministrativo – la sentenza L’art. 120, peraltro – osserva ancorail rimettente –, è stato, già prima della citata decisione della Corte (checoncerneva ratione temporis le normeoriginarie del codice della strada), sostituito dall’art. 5 del d.P.R. 19aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina di procedimenti per ilrilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentareha mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsionioriginarie, continuando in particolare a imporre la revoca della patente inogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una misura di sicurezza oa una misura di prevenzione. Ora, rileva il rimettente, l’attoamministrativo di revoca della patente, del quale si controverte nel giudizioprincipale, è certamente successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come sostituita da esso;ma «l’apparente veste non legislativa» della disposizione che viene in rilievonel giudizio a quo non è di ostacoloalla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità. Infatti, il d.P.R. citato è statoemanato in forza di una delega regolamentare contenuta nell’art. 2 della legge24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cheautorizzava (comma 7) il Governo ad adottare «norme di regolamentazione diprocedimenti amministrativi» elencati in apposito allegato, dettando allo scopouna serie di criteri e principi-guida, quali la finalità di semplificazione esnellimento, l’uniformità dei procedimenti dello stesso tipo e così via, e chestabiliva (comma 8) che le norme «anche di legge» regolatrici dei medesimiprocedimenti fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore deiregolamenti in questione. Nel disciplinare la materia, il d.P.R.ha riscritto l’intera norma dell’art. 120 del codice della strada, lasciandoperò immutata la parte di carattere sostanziale concernente le condizionisoggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come dispone orail “nuovo” comma 1 dell’art. 120, essenzialmente riproduttivo della vecchiadisciplina. Poiché peraltro il d.P.R. – anchesecondo il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema originario delregolamento - non poteva operare, a tenore della legge abilitante, nessunainnovazione di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre inmateria di procedimento, ne deriva, a giudizio del rimettente, che l’averdisposto fuori dell’ambito consentito dalla delega regolamentare rendeinoperante - nella parte sostanziale che qui interessa - la clausola abrogativadelle norme «anche di legge» anteriori. Pertanto la disposizione di caratteresostanziale della cui costituzionalità il Tribunale amministrativo dubita, aldi là della formale sostituzione dell’intera norma da parte del regolamento,continua a rivestire i caratteri della legge, secondo l’originaria fonte che haintrodotto il testo del codice della strada, e su di essa può esercitarsi ilcontrollo di costituzionalità. Tale conclusione sarebbe del resto confortata daenunciati di decisioni della Corte costituzionale, come l’ 1.4. – Tutto ciò premesso, ilrimettente reputa che la disciplina del decreto legislativo n. 285 del 1992, inquanto prescrive la revoca della patente per chi «sia stato» sottoposto a unamisura di prevenzione [nella specie, alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza] sia incostituzionale, per eccessodi delega, sotto gli stessi profili della dichiarazione di incostituzionalitàdella previsione della revoca della patente nei confronti di chi «sia stato»sottoposto a una misura di sicurezza ( Pertanto, conclude il Tribunaleamministrativo, la norma censurata, in quanto viola la legge di delega,contrasta con l’art. 76 della Costituzione. 1.5. – Nel giudizio così promosso si ècostituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato. L’Avvocatura contesta che possa averevalidità l’argomento del rimettente, dell’estensione della medesima Per tale innovazione, e per il fattoche le misure di sicurezza si riconnettono sempre a un fatto costituente reatoe sono vere e proprie sanzioni criminali, tanto che la riabilitazione ha adoggetto il reato, non tali misure (artt. 178 e 179 cod. pen.), mentre le misuredi prevenzione prescindono dalla commissione di un reato, essendo applicabili 2.1. – Con ordinanza del 14 luglio 2000(r.o. 698/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –sezione staccata di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e76 della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 1,del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in quantoprescrive la revoca della patente di guida in caso di sottoposizione delrelativo titolare alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell’art.2 della legge n. 1423 del 1956. 2.2. – Il giudizio principale,riferisce il rimettente, concerne l’impugnazione di un provvedimentoprefettizio di revoca della patente di guida adottato in quanto l’interessato èsoggetto alla misura del foglio di via obbligatorio, in applicazione dell’art.120 del codice della strada quale risulta dalla sua sostituzione a opera deld.P.R. n. 575 del 1994: sostituzione, prosegue il giudice a quo, che ha tuttavia lasciato sostanzialmente immutata ladisciplina relativamente alla parte che interessa, poiché la norma, sia primache dopo l’intervento di «delegificazione», continua a ritenere privo deirequisiti «morali» per ottenere la patente chi sia sottoposto a misure disicurezza o a misure di prevenzione, salvi gli effetti di provvedimentiriabilitativi, e continua dunque a prescrivere la revoca del titolo in presenzadelle medesime circostanze. Se ne deduce, prosegue sul punto il giudice Ciò premesso, il giudice 2.3. – Nel merito, il rimettenteindividua innanzitutto un profilo di contrasto con l’art. 3 della Costituzione,per l’irragionevolezza della disciplina, che realizzerebbe un bilanciamentoimproprio tra le esigenze di sicurezza e il sacrificio delle facoltàdell’individuo, in rapporto anche alla sua vita di relazione e alle sueesigenze di lavoro: la scelta legislativa della revoca obbligatoria e indiscriminataappare eccessiva e sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tuteladelle ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta. E ugualmenteirragionevole sarebbe l’impossibilità di un apprezzamento, in sede di adozionedell’atto di revoca, delle circostanze del caso concreto, secondo un criteriodi giudizio di tipo prognostico quale quello che la stessa disposizione ammetteinvece per chi sia stato condannato in sede penale: la prognosi, cioè, che ilmantenimento della patente di guida agevoli le attività illecite del singolo.La norma sarebbe poi lesiva anche del diritto al lavoro (artt. 4 e 35 dellaCostituzione), rappresentando l’abilitazione alla guida un elemento soventeindispensabile per ottenere un lavoro, o per mantenerlo; e la compressione ditale diritto non sarebbe giustificabile solo con la tutela dell’interesse allasicurezza della collettività. Infine, il Tribunale amministrativoravvisa un eccesso di delega nella norma impugnata, in rapporto alla previsionedell’art. 2, lettera t), della leggen. 190 del 1991, che abilitava il legislatore delegato alla generica attivitàdi «riesame» della disciplina anteriormente vigente, la quale però nonprevedeva l’ipotesi di revoca della patente per la sottoposizione al foglio divia: l’innovazione sostanziale, non trovando fondamento in alcuna norma dellalegge di delegazione, sarebbe dunque lesiva di quest’ultima e, suo tramite,dell’art. 76 della Costituzione. 3. – Questione testualmente identica aquella sopra detta, e riferita ai medesimi parametri costituzionali, è statasollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –sezione staccata di Brescia, con altre due successive ordinanze, del 28 luglio2000 (r.o. n. 699/2000) e del 22 settembre 2000 (r.o. n. 28/2001). Consideratoin diritto 1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –sezione staccata di Reggio Calabria, con una ordinanza, e il Tribunaleamministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, contre ordinanze, sollevano questione di costituzionalità della disciplina dellarevoca della patente di guida conseguente alla sottoposizione del relativotitolare a misure di prevenzione, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 4,35 e 76 della Costituzione. In particolare, il Tribunaleamministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria,chiamato a decidere un ricorso per l’annullamento di un provvedimentoprefettizio di revoca della patente di guida adottato nei confronti di persona«già» (ma, al momento del giudizio, «non più») sottoposta alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dubita, inriferimento all’art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionaledella disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), sulla base della quale è stata disposta la revocae dall’applicazione della quale dipende la risoluzione del giudizio innanzi asé pendente. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezionestaccata di Brescia, a sua volta, con tre ordinanze di identico tenore, emessenel corso di giudizi per l’annullamento di provvedimenti di revoca dellapatente adottati nei riguardi di persone soggette alla misura del foglio di viaobbligatorio (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), dubita dellalegittimità costituzionale dell’art. 120 del codice della strada nella parte incui si applica nei confronti di coloro che sono sottoposti alla menzionatamisura del foglio di via. Muovendo anch’esso dal presupposto della vigenzadella disciplina nel suo originario rango di atto legislativo, il giudiceamministrativo ritiene che la normativa impugnata violi: a) l’art. 3 dellaCostituzione, per irragionevolezza della previsione, eccedente rispetto alloscopo di tutela delle esigenze di sicurezza collettiva, nonché per disparità ditrattamento rispetto all’ipotesi di chi abbia riportato una condanna a penadetentiva, ipotesi nella quale è consentito (art. 120, comma 2, nel testooriginario) un apprezzamento prognostico circa la possibile agevolazione allacommissione di attività illecite, a differenza che nel caso in questione; b)gli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l’incidenza negativa della revocadella patente sulle possibilità di lavoro dell’interessato; c) l’art. 76 dellaCostituzione, per contrasto con la legge delega, che abilitava il legislatoredelegato al mero «riesame» della preesistente normativa, senza autorizzareinnovazioni sostanziali rispetto a quest’ultima. L’interventodi «delegificazione» della normativa oggetto della questione dicostituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti formulati dai giudicirimettenti, non si sarebbe perfezionato; e, spettando a essi, non a questaCorte, la valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e ledisposizioni regolamentari che le riproducono fuori dell’ambito che la legge haprevisto come suscettibile di «delegificazione» (v. in tal senso l’ 4.– La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativoregionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria è fondata. Perquesti motiviLA CORTECOSTITUZIONALEriunitii giudizi, Cosìdeciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 5 luglio 2001. CesareRUPERTO, Presidente GustavoZAGREBELSKY, Redattore Depositatain Cancelleria il 17 luglio 2001. |