Corte Costituzionale Anno 2001

www.infoius.it

SENTENZA N. 251

ANNO 2001

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

compostadai signori:

-Cesare RUPERTO Presidente

-Fernando SANTOSUOSSO Giudice

-Massimo VARI "

-Riccardo CHIEPPA "

-Gustavo ZAGREBELSKY "

-Valerio ONIDA "

-Carlo MEZZANOTTE "

-Fernanda CONTRI "

-Guido NEPPI MODONA "

-Piero Alberto CAPOTOSTI "

-Annibale MARINI "

-Franco BILE "

-Giovanni Maria FLICK "

hapronunciato la seguente

SENTENZA

neigiudizi di legittimità costituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con ordinanze emesseil 26 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Calabria -sezione staccata di Reggio Calabria, il 14 luglio, il 28 luglio e il 22settembre 2000 dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia -sezione staccata di Brescia, rispettivamente iscritte ai nn. 594, 698 e 699 delregistro ordinanze 2000 e al n. 28 del registro ordinanze 2001 e pubblicatenella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica nn. 43 e 48, prima serie speciale, dell’anno 2000 e n. 4, primaserie speciale, dell’anno 2001.

 Vistol’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 uditonella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il Giudice relatore GustavoZagrebelsky.

Ritenutoin fatto

1.1. – Con ordinanza del 26 gennaio2000 (r.o. n. 594/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –sezione staccata di Reggio Calabria ha sollevato questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), in riferimento all’art. 76 della Costituzione.

1.2. – Nel giudizio principale è statochiesto l’annullamento di un decreto di revoca della patente di guida, adottatodal Prefetto competente, in data 15 settembre 1998, in ragione del fatto che ilrelativo titolare era stato precedentemente sottoposto, con provvedimentoemanato nel 1990, a una misura di prevenzione (sorveglianza speciale dipubblica sicurezza), per la durata di un anno.

Osserva il Tribunale amministrativo chei motivi di impugnativa addotti dal ricorrente andrebbero rigettati poiché larevoca della patente, alla stregua della disciplina vigente, costituisce attovincolato una volta che vi sia sottoposizione, attuale o pregressa, alla misuradi prevenzione; di qui la rilevanza del dubbio di costituzionalità della normasulla cui base è stato adottato l’atto impugnato.

1.3. – Il rimettente svolgepreliminarmente alcune argomentazioni relativamente alla natura della normasottoposta al controllo di costituzionalità.

L’art. 120 del codice della strada,nella sua versione originaria, disponeva circa i «requisiti morali» perottenere la patente di guida, stabilendo, tra l’altro, che non potesse essererilasciata la patente a coloro che «sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezzapersonali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956,n. 1423 [...] fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi»; e ilsuccessivo art. 130 [comma 1, lettera b)]stabiliva che in presenza delle medesime condizioni dovesse essere disposta larevoca della patente di guida già rilasciata.

Su questo quadro normativo èintervenuta – prosegue il Tribunale amministrativo – la sentenza n. 354 del 1998della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della citatadisciplina, nella parte in cui prevedeva la revoca della patente per coloro che“fossero stati” sottoposti a una misura di sicurezza, per violazione dell’art.76 della Costituzione: la Corte, nella circostanza, ha rilevato che a porre unasimile previsione, innovativa e restrittiva rispetto alla disciplina delpreesistente codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), illegislatore delegato non era abilitato, alla stregua della portata della leggedi delega 13 giugno 1991, n. 190, che consentiva solo un riordino e non ancheuna sostanziale riforma della materia.

L’art. 120, peraltro – osserva ancorail rimettente –, è stato, già prima della citata decisione della Corte (checoncerneva ratione temporis le normeoriginarie del codice della strada), sostituito dall’art. 5 del d.P.R. 19aprile 1994, n. 575 (Regolamento recante la disciplina di procedimenti per ilrilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli): ma tale fonte regolamentareha mantenuto nella sostanza inalterato il contenuto delle previsionioriginarie, continuando in particolare a imporre la revoca della patente inogni caso di pregressa sottoposizione del titolare a una misura di sicurezza oa una misura di prevenzione.

Ora, rileva il rimettente, l’attoamministrativo di revoca della patente, del quale si controverte nel giudizioprincipale, è certamente successivo all’entrata in vigore del d.P.R. n. 575 del1994 ed è pertanto adottato in attuazione della norma come sostituita da esso;ma «l’apparente veste non legislativa» della disposizione che viene in rilievonel giudizio a quo non è di ostacoloalla sua sottoposizione a sindacato di costituzionalità.

Infatti, il d.P.R. citato è statoemanato in forza di una delega regolamentare contenuta nell’art. 2 della legge24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), cheautorizzava (comma 7) il Governo ad adottare «norme di regolamentazione diprocedimenti amministrativi» elencati in apposito allegato, dettando allo scopouna serie di criteri e principi-guida, quali la finalità di semplificazione esnellimento, l’uniformità dei procedimenti dello stesso tipo e così via, e chestabiliva (comma 8) che le norme «anche di legge» regolatrici dei medesimiprocedimenti fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore deiregolamenti in questione.

Nel disciplinare la materia, il d.P.R.ha riscritto l’intera norma dell’art. 120 del codice della strada, lasciandoperò immutata la parte di carattere sostanziale concernente le condizionisoggettive comportanti la revoca della patente di guida, così come dispone orail “nuovo” comma 1 dell’art. 120, essenzialmente riproduttivo della vecchiadisciplina.

Poiché peraltro il d.P.R. – anchesecondo il parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema originario delregolamento - non poteva operare, a tenore della legge abilitante, nessunainnovazione di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre inmateria di procedimento, ne deriva, a giudizio del rimettente, che l’averdisposto fuori dell’ambito consentito dalla delega regolamentare rendeinoperante - nella parte sostanziale che qui interessa - la clausola abrogativadelle norme «anche di legge» anteriori. Pertanto la disposizione di caratteresostanziale della cui costituzionalità il Tribunale amministrativo dubita, aldi là della formale sostituzione dell’intera norma da parte del regolamento,continua a rivestire i caratteri della legge, secondo l’originaria fonte che haintrodotto il testo del codice della strada, e su di essa può esercitarsi ilcontrollo di costituzionalità. Tale conclusione sarebbe del resto confortata daenunciati di decisioni della Corte costituzionale, come l’ordinanza n. 230del 1999, che, nel rimettere gli atti al giudice a quo per un riesame della rilevanza della questione, ha affermatoessere di spettanza del giudice di merito la valutazione circa il rapporto trale norme aventi forza di legge e le disposizioni regolamentari che leriproducono in atti di «delegificazione», fuori della materia che la legge haprevisto come suscettibile della delegificazione stessa.

1.4. – Tutto ciò premesso, ilrimettente reputa che la disciplina del decreto legislativo n. 285 del 1992, inquanto prescrive la revoca della patente per chi «sia stato» sottoposto a unamisura di prevenzione [nella specie, alla misura di prevenzione dellasorveglianza speciale di pubblica sicurezza] sia incostituzionale, per eccessodi delega, sotto gli stessi profili della dichiarazione di incostituzionalitàdella previsione della revoca della patente nei confronti di chi «sia stato»sottoposto a una misura di sicurezza (sentenza n. 354 del1998): la legge di delegazione non autorizzava il Governo a modificare insenso innovativo e restrittivo la disciplina preesistente (artt. 82 e 91 deld.P.R. n. 393 del 1959), che prevedeva una ipotesi di revoca solamente per chifosse – in atto – sottoposto a una misura di prevenzione, non anche neiriguardi di chi lo “fosse stato” in passato, poiché - come appunto rilevatonella menzionata sentenzan. 354 del 1998 - la delega conferita era rivolta al mero riesame dellalegislazione preesistente, che rimane la «base di partenza» dell’intervento dellegislatore delegato; e nella legge di delega non è dato rinvenire una qualsiasiindicazione che possa giustificare l’innovazione di cui si discute.

Pertanto, conclude il Tribunaleamministrativo, la norma censurata, in quanto viola la legge di delega,contrasta con l’art. 76 della Costituzione.

1.5. – Nel giudizio così promosso si ècostituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difesodall’Avvocatura generale dello Stato.

L’Avvocatura contesta che possa averevalidità l’argomento del rimettente, dell’estensione della medesima ratio della sentenza n. 354 del1998 concernente la pregressa sottoposizione a una misura di sicurezza. Ilnuovo codice della strada si basa, per tale aspetto, sull’art. 2, comma 1,lettera t), della legge didelegazione n. 190 del 1991, che prevedeva il «riesame della disciplina» dellarevoca della patente di guida: ma «riesame», afferma l’Avvocatura, sarebbeconcetto diverso dalla mera riproduzione, nel senso che ammette appunto unarevisione secondo il mutare della disciplina cui deve fare di volta in voltariferimento; e mentre la disciplina delle misure di sicurezza è rimastainvariata nel tempo, non altrettanto può dirsi per l’assetto delle misure diprevenzione, che è cambiato, in particolare, per la previsione dell’istitutodella riabilitazione, a seguito della legge 3 agosto 1988, n. 327 (art. 15).

Per tale innovazione, e per il fattoche le misure di sicurezza si riconnettono sempre a un fatto costituente reatoe sono vere e proprie sanzioni criminali, tanto che la riabilitazione ha adoggetto il reato, non tali misure (artt. 178 e 179 cod. pen.), mentre le misuredi prevenzione prescindono dalla commissione di un reato, essendo applicabili sine delicto o ante delictum, si giustificherebbe la differenziazione delladisciplina, e non risulterebbe pertinente il precedente invocato dalrimettente.

2.1. – Con ordinanza del 14 luglio 2000(r.o. 698/2000) il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –sezione staccata di Brescia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e76 della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 120, comma 1,del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), in quantoprescrive la revoca della patente di guida in caso di sottoposizione delrelativo titolare alla misura del foglio di via obbligatorio, a norma dell’art.2 della legge n. 1423 del 1956.

2.2. – Il giudizio principale,riferisce il rimettente, concerne l’impugnazione di un provvedimentoprefettizio di revoca della patente di guida adottato in quanto l’interessato èsoggetto alla misura del foglio di via obbligatorio, in applicazione dell’art.120 del codice della strada quale risulta dalla sua sostituzione a opera deld.P.R. n. 575 del 1994: sostituzione, prosegue il giudice a quo, che ha tuttavia lasciato sostanzialmente immutata ladisciplina relativamente alla parte che interessa, poiché la norma, sia primache dopo l’intervento di «delegificazione», continua a ritenere privo deirequisiti «morali» per ottenere la patente chi sia sottoposto a misure disicurezza o a misure di prevenzione, salvi gli effetti di provvedimentiriabilitativi, e continua dunque a prescrivere la revoca del titolo in presenzadelle medesime circostanze. Se ne deduce, prosegue sul punto il giudice a quo, che, al di là di detto interventodella fonte regolamentare del 1994, la disposizione censurata continua arivestire valore di legge, per la parte in cui detta le condizioni sostanzialidella revoca della patente, trattandosi di materia non passibile di«delegificazione” alla stregua della legge n. 537 del 1993 (art. 2, comma 7) enon essendo perciò operante la clausola abrogativa del testo legislativooriginario contenuta nella legge stessa (art. 2, comma 8).

Ciò premesso, il giudice a quo osserva che la questione dicostituzionalità della norma, oltre che ammissibile per i rilievi sopra detti,è rilevante, perché altrimenti il provvedimento di revoca adottato sarebbeimmune da censure.

2.3. – Nel merito, il rimettenteindividua innanzitutto un profilo di contrasto con l’art. 3 della Costituzione,per l’irragionevolezza della disciplina, che realizzerebbe un bilanciamentoimproprio tra le esigenze di sicurezza e il sacrificio delle facoltàdell’individuo, in rapporto anche alla sua vita di relazione e alle sueesigenze di lavoro: la scelta legislativa della revoca obbligatoria e indiscriminataappare eccessiva e sproporzionata, essendo sufficiente, ai fini della tuteladelle ragioni di sicurezza, la sola misura presupposta. E ugualmenteirragionevole sarebbe l’impossibilità di un apprezzamento, in sede di adozionedell’atto di revoca, delle circostanze del caso concreto, secondo un criteriodi giudizio di tipo prognostico quale quello che la stessa disposizione ammetteinvece per chi sia stato condannato in sede penale: la prognosi, cioè, che ilmantenimento della patente di guida agevoli le attività illecite del singolo.La norma sarebbe poi lesiva anche del diritto al lavoro (artt. 4 e 35 dellaCostituzione), rappresentando l’abilitazione alla guida un elemento soventeindispensabile per ottenere un lavoro, o per mantenerlo; e la compressione ditale diritto non sarebbe giustificabile solo con la tutela dell’interesse allasicurezza della collettività.

Infine, il Tribunale amministrativoravvisa un eccesso di delega nella norma impugnata, in rapporto alla previsionedell’art. 2, lettera t), della leggen. 190 del 1991, che abilitava il legislatore delegato alla generica attivitàdi «riesame» della disciplina anteriormente vigente, la quale però nonprevedeva l’ipotesi di revoca della patente per la sottoposizione al foglio divia: l’innovazione sostanziale, non trovando fondamento in alcuna norma dellalegge di delegazione, sarebbe dunque lesiva di quest’ultima e, suo tramite,dell’art. 76 della Costituzione.

3. – Questione testualmente identica aquella sopra detta, e riferita ai medesimi parametri costituzionali, è statasollevata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –sezione staccata di Brescia, con altre due successive ordinanze, del 28 luglio2000 (r.o. n. 699/2000) e del 22 settembre 2000 (r.o. n. 28/2001).

Consideratoin diritto

 1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria –sezione staccata di Reggio Calabria, con una ordinanza, e il Tribunaleamministrativo regionale per la Lombardia – sezione staccata di Brescia, contre ordinanze, sollevano questione di costituzionalità della disciplina dellarevoca della patente di guida conseguente alla sottoposizione del relativotitolare a misure di prevenzione, ritenendola in contrasto con gli artt. 3, 4,35 e 76 della Costituzione.

In particolare, il Tribunaleamministrativo regionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria,chiamato a decidere un ricorso per l’annullamento di un provvedimentoprefettizio di revoca della patente di guida adottato nei confronti di persona«già» (ma, al momento del giudizio, «non più») sottoposta alla misura diprevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, dubita, inriferimento all’art. 76 della Costituzione, della legittimità costituzionaledella disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), sulla base della quale è stata disposta la revocae dall’applicazione della quale dipende la risoluzione del giudizio innanzi asé pendente.

 Il rimettente – sul presupposto chel’impugnato art. 120 del codice della strada sia tuttora vigente nella suaoriginaria veste legislativa, nonostante l’intervento di «delegificazione» cuiesso è stato sottoposto con il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 (Regolamentorecante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione dellapatente di guida di veicoli) – ritiene che la previsione della revoca dellapatente per coloro che siano stati precedentemente sottoposti a una misura diprevenzione, in quanto più restrittiva rispetto alla disciplina contenuta nelcodice previgente (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), non trovi fondamento nellalegge di delegazione 13 giugno 1991, n. 190, sulla cui base è stato emanato ildecreto legislativo recante il nuovo codice. In particolare, non sarebbeinvocabile come fondamento l’art. 2, comma 1, lettera t), della legge, la quale non consentirebbe al legislatore delegatodi discostarsi dalle scelte sostanziali della normativa preesistente. Asostegno di questa interpretazione limitativa della delega, viene richiamata lasentenza n. 354del 1998 di questa Corte, con la quale è stata dichiarata l’illegittimitàcostituzionale dell’art. 120 in questione (in combinato disposto con l’art.130), nella parte in cui prevedeva la revoca della patente nei confronti dicoloro che “fossero stati” sottoposti a misure di sicurezza personali.

 Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezionestaccata di Brescia, a sua volta, con tre ordinanze di identico tenore, emessenel corso di giudizi per l’annullamento di provvedimenti di revoca dellapatente adottati nei riguardi di persone soggette alla misura del foglio di viaobbligatorio (art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423), dubita dellalegittimità costituzionale dell’art. 120 del codice della strada nella parte incui si applica nei confronti di coloro che sono sottoposti alla menzionatamisura del foglio di via. Muovendo anch’esso dal presupposto della vigenzadella disciplina nel suo originario rango di atto legislativo, il giudiceamministrativo ritiene che la normativa impugnata violi: a) l’art. 3 dellaCostituzione, per irragionevolezza della previsione, eccedente rispetto alloscopo di tutela delle esigenze di sicurezza collettiva, nonché per disparità ditrattamento rispetto all’ipotesi di chi abbia riportato una condanna a penadetentiva, ipotesi nella quale è consentito (art. 120, comma 2, nel testooriginario) un apprezzamento prognostico circa la possibile agevolazione allacommissione di attività illecite, a differenza che nel caso in questione; b)gli artt. 4 e 35 della Costituzione, per l’incidenza negativa della revocadella patente sulle possibilità di lavoro dell’interessato; c) l’art. 76 dellaCostituzione, per contrasto con la legge delega, che abilitava il legislatoredelegato al mero «riesame» della preesistente normativa, senza autorizzareinnovazioni sostanziali rispetto a quest’ultima.

 2. – Le questioni sollevate riguardano lamedesima disciplina in materia di revoca della patente di guida in conseguenzadi provvedimenti preventivi a carico dei rispettivi titolari; pertanto irelativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica pronuncia.

 3. – La modifica normativa intervenuta sulladisciplina sottoposta al controllo di costituzionalità da tutte e quattro leordinanze dei giudici amministrativi richiede preliminarmente una precisazionecirca l’oggetto del giudizio di cui questa Corte è investita. L’art. 120 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, infatti, è stato “sostituito” dall’art. 5del d.P.R. n. 575 del 1994, dunque da un atto avente natura regolamentare,emanato sulla base dell’art. 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537(Interventi correttivi di finanza pubblica), ed entrato in vigore a decorreredal 1° ottobre 1995 [a norma dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 25novembre 1995, n. 501 (Interventi per il settore dell’autotrasporto di cose perconto terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto),convertito con modificazioni in legge 5 gennaio 1996, n. 11]. L’anzidettointervento sul piano della fonte della disciplina non determina tuttavial’inammissibilità delle questioni sollevate. Alla stregua della giurisprudenzadi questa Corte, il controllo su atti aventi natura regolamentare non rientranella giurisdizione costituzionale, secondo la definizione che di questa è datadall’art. 134 della Costituzione (tra molte, ordinanze n. 554, n. 328 e n. 100 del 2000).Ma i giudici rimettenti, con argomentazioni coincidenti, hanno ritenuto che,nonostante la “sostituzione” della disposizione di rango legislativo con altradi contenuto corrispondente ma di rango secondario, la disciplina tuttoravigente deve ritenersi quella contenuta nella legge poiché il regolamento,intervenuto su aspetti sostanziali della materia e così andando al di là delladisciplina procedurale per la quale, sola, era abilitato, ha disposto fuoridella materia sulla quale poteva intervenire, con ciò rendendosi inoperante laclausola abrogativa delle norme «anche di legge» anteriori contenuta nel comma8 dell’art. 2 della legge n. 537.

L’interventodi «delegificazione» della normativa oggetto della questione dicostituzionalità, secondo i rilievi sopra esposti formulati dai giudicirimettenti, non si sarebbe perfezionato; e, spettando a essi, non a questaCorte, la valutazione circa il rapporto tra le norme aventi forza di legge e ledisposizioni regolamentari che le riproducono fuori dell’ambito che la legge haprevisto come suscettibile di «delegificazione» (v. in tal senso l’ordinanza n. 230del 1999), le questioni di costituzionalità possono avere ingresso, percome sollevate nei confronti della norma che deriva dal riferimento cheall’art. 120 del codice della strada, nella sua versione originaria attinenteai requisiti “morali” per il rilascio della patente di guida (comma 1), vienefatto dal successivo art. 130, anch’esso nella sua versione originaria, oveprevede [comma 1, lettera b)] larevoca della patente per il venire meno dei requisiti medesimi.

4.– La questione di costituzionalità sollevata dal Tribunale amministrativoregionale per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria è fondata.

 Come questa Corte ha già affermato nella sentenza n. 305 del1996, con la legge n. 190 del 1991 il Governo è stato delegato ad adottaredisposizioni aventi valore di legge intese a «rivedere e riordinare» lalegislazione vigente in materia di disciplina della circolazione stradale,identificando direttamente, quale base dell’attività normativa delegata, ilcodice della strada previgente. Nell’ambito di una delega così configurata,l’ampiezza delle scelte normative consentite al legislatore delegato deveessere determinata in relazione alla maggiore o minore innovatività deiprincipi e dei criteri direttivi posti dal legislatore delegante. A questastregua, la lettera t) dell’art. 2,comma 1, della legge n. 190 del 1991, che abilitava il Governo a operare unmero «riesame della disciplina [...] della revoca della patente di guida, anchecon riferimento ai soggetti sottoposti [...] a misure di prevenzione», ha daessere intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza dispecifiche disposizioni abilitanti, l’adozione di norme che sianosostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente.

 E’ sulla premessa di questi caratteri delladelega che è già stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della medesimadisposizione legislativa oggi impugnata, nella parte in cui stabiliva la revocadella patente di guida nei confronti delle persone che erano state sottoposte a misura di sicurezza personale (sentenza n. 354 del1998), trattandosi di previsione che non trovava riscontro nellalegislazione preesistente. Gli artt. 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma,del d.P.R. n. 393 del 1959, infatti, prevedevano la revoca della patente neiconfronti di coloro che fossero – inatto – ma non che fossero stati – inprecedenza – sottoposti a misura di sicurezza.

 La stessa ratiodella citata pronuncia di questa Corte vale in relazione alla questione in esame.Come per le misure di sicurezza, infatti, anche per quanto concerne le misuredi prevenzione, quali disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31maggio 1965, n. 575, nel sistema del codice della strada preesistente lasottoposizione a una di esse costituiva ragione di revoca del titolo diabilitazione alla guida solo in quanto la misura fosse in corso diapplicazione, secondo una valutazione del legislatore circa l’opportunità chesoggetti sottoposti a misure preventive, colpiti quindi da un giudizio dipericolosità sociale, fossero privati della disponibilità della patente diguida. La norma del nuovo codice ora all’esame della Corte prevede però, inaggiunta a tale ipotesi, quale motivo di revoca della patente, anche quelladella pregressa sottoposizione a una misura di prevenzione, senza che innessuna parte della legge di delegazione si possa individuare un principio ocriterio direttivo idoneo a giustificare l’innovazione in tal modo disposta,avente evidente carattere di maggior rigore rispetto alla legislazionepreesistente.

 L’impossibilità di individuare nella legge didelegazione un’idonea base della normativa impugnata ne comporta quindi ladichiarazione di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 dellaCostituzione.

 5. - Relativamente alle questioni sollevatecon le tre ordinanze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia –sezione staccata di Brescia, è da rilevare che con la sentenza n. 427 del2000, a esse successiva, questa Corte, pronunciandosi su questione analogae rimessa sulla base del medesimo presupposto della persistente vigenza dellanorma impugnata nella versione legislativa nonostante la prevista«delegificazione», ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 [in combinato dispostocon l’art. 130, comma 1, lettera b),dello stesso decreto], nella parte in cui prevedeva la revoca della patente diguida nei confronti di coloro che fossero sottoposti alla misura del foglio divia obbligatorio, a norma dell’art. 2 della legge n. 1423 del 1956, perviolazione dell’art. 76 della Costituzione.

 Essendo la disciplina impugnata già statadichiarata incostituzionale nei termini prospettati dal rimettente, lequestioni in esame devono pertanto essere dichiarate manifestamenteinammissibili (v. anche l’ordinanza n. 587del 2000).

Perquesti motivi

LA CORTECOSTITUZIONALE

riunitii giudizi,

 1) dichiaral’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazioneall’art. 130, comma 1, lettera b),del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente neiconfronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzionepreviste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così comesuccessivamente modificata e integrata;

 2) dichiarala manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionaledell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, in relazioneall’art. 130, comma 1, lettera b),del medesimo codice, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 76 dellaCostituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia – sezionestaccata di Brescia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Cosìdeciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,il 5 luglio 2001.

CesareRUPERTO, Presidente

GustavoZAGREBELSKY, Redattore

Depositatain Cancelleria il 17 luglio 2001.

Google
 
TOP