Corte Costituzionale Anno 2001
SENTENZA N. 231 ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta
dai signori: -
Cesare RUPERTO Presidente -
Fernando SANTOSUOSSO Giudice -
Massimo VARI " - Riccardo
CHIEPPA " -
Valerio ONIDA " -
Carlo MEZZANOTTE " -
Fernanda CONTRI " -
Guido NEPPI MODONA " -
Piero Alberto CAPOTOSTI " -
Annibale MARINI " -
Giovanni Maria FLICK " ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15
gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il
20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme
di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia
di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e della
convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 28
maggio 1970), promosso con ordinanza emessa il 31 agosto 2000 dal Tribunale per
i minorenni di Catanzaro sull’istanza proposta da M. P., iscritta al n. 746 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell’anno 2000. Udito nella camera di
consiglio del 6 giugno 2001 il Giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto
in fatto Con
ordinanza emessa il 31 agosto 2000, il Tribunale per i minorenni di Catanzaro
ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della legge 15
gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il
20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme
di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia
di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e della
convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 28
maggio 1970), nella parte in cui non prevedono che l’art. 13, secondo comma,
della convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 «possa essere applicato dal Tribunale
per i minorenni anche d’ufficio, e pure in un momento successivo all’emanazione
dell’ordine di restituzione del minore». Il
rimettente - premesso di avere ordinato, con decreto emesso in data 9-12 maggio
2000, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge n. 64 del 1994, l’immediato
ritorno in Svizzera di una minore (dell’età di sei anni), ivi residente,
illecitamente trasferita in Italia dal padre, e di avere poi respinto due
istanze di revoca del provvedimento avanzate dallo stesso genitore – espone,
quanto alla rilevanza della questione, di doversi ora pronunciare su una
istanza «di sospensione» del provvedimento, nel frattempo gravato anche di
ricorso per cassazione. Afferma
il giudice a quo che in tale istanza
il padre della minore riferisce una circostanza del tutto nuova, rappresentata
dall’opposizione della stessa minore al ritorno in Svizzera, e che è, inoltre,
nelle more, intervenuto, nel procedimento per separazione personale dei coniugi
pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, un provvedimento presidenziale di
temporaneo affidamento della minore al padre «per tutto il tempo necessario
all’espletamento della consulenza sociale e psicologica fino ai provvedimenti
presidenziali definitivi». Entrambi
i fatti sopravvenuti appaiono al rimettente meritevoli di considerazione, in
quanto del provvedimento presidenziale dovrebbe a suo avviso tenersi conto, ai
sensi dell’art. 14 della citata convenzione dell’Aja, nella valutazione
relativa all’illiceità del trasferimento o del mancato ritorno, mentre
l’opposizione della minore, la cui genuinità si dice accertata anche mediante
una consulenza tecnica d’ufficio disposta dallo stesso Tribunale per i
minorenni, costituisce una circostanza che, secondo l’art. 13 della
convenzione, avrebbe giustificato – qualora fosse emersa prima dell’adozione
del provvedimento - il rifiuto dell’ordine di restituzione. Le
norme impugnate, nel recepire lo stesso art. 13 della convenzione,
susciterebbero tuttavia – ad avviso del giudice a quo – precisi dubbi di legittimità costituzionale, proprio nella
parte in cui non prevedono che l’opposizione del minore al ritorno, prevista
dal secondo comma quale circostanza ostativa alla adozione dell’ordine di
rientro, possa essere fatta valere in ogni momento, anche dopo l’emissione del
provvedimento stesso ed anche, eventualmente, d’ufficio. Tale
mancata previsione violerebbe innanzitutto l’art. 2 Cost., che tutela i diritti
inviolabili dell’uomo e quindi, a maggior ragione, del soggetto in età
evolutiva. Si porrebbe, inoltre, in contrasto con l’art. 3 Cost. per la
disparità di trattamento tra i minori cui si applica la convenzione ed i minori
italiani, che riceverebbero, nel processo minorile, «ben altra tutela ed altra
considerazione», nonché con l’art. 11 Cost. in relazione alle convenzioni
internazionali generalmente riconosciute, con particolare riferimento alla
convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176.
Violerebbe, infine, l’art. 31 Cost., che prevede la protezione dell’infanzia e
della gioventù e favorisce gli istituti necessari a tale scopo. Considerato
in diritto 1.- Il
Tribunale per i minorenni di Catanzaro dubita, in riferimento agli artt. 2, 3, 11
e 31 della Costituzione, della legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7
della legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione
europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di
affidamento dei minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma
a Lussemburgo il 20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre
1980; norme di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione
in materia di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre
1961, e della convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma
a L’Aja il 28 maggio 1970), nella parte in cui non consentono al giudice che ha
emesso l’ordine, previsto dall’art. 12 della convenzione dell’Aja del 25
ottobre 1980, di ritorno immediato del minore illecitamente trasferito o
trattenuto, di revocare – anche, eventualmente, d’ufficio - il suddetto
provvedimento qualora successivamente risulti la sussistenza della opposizione
del minore al ritorno che, ai sensi dell’art. 13, secondo comma, della
convenzione, avrebbe potuto giustificare il rifiuto di emissione dell’ordine
stesso. 2.- La
questione è infondata. 2.1.-
La convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della
sottrazione internazionale di minori persegue – come risulta dallo stesso
preambolo – la finalità di «proteggere il minore, a livello internazionale,
contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro
illecito, e stabilire procedure tese ad assicurare l’immediato rientro del
minore nel proprio Stato di residenza abituale». A tale
scopo, secondo quanto previsto dall’art. 11 della convenzione, le competenti
Autorità giudiziarie o amministrative di ciascuno Stato contraente, in presenza
di una domanda diretta ad ottenere assistenza per assicurare il ritorno di un
minore illecitamente trasferito o trattenuto, «devono procedere d’urgenza» e
qualora non abbiano deliberato «entro un termine di sei settimane dalla data
d’inizio del procedimento» possono essere chiamate a rendere una dichiarazione
in cui siano esposti i motivi del ritardo. Il
successivo art. 12 dispone che sulla suddetta domanda, che sia presentata entro
il termine di un anno dalla data dell’illecito trasferimento o mancato rientro
del minore, l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato ove si trova il
minore «ordina il suo ritorno immediato», mentre, quando la domanda sia
presentata dopo la scadenza dell’anno, «deve ordinare il ritorno del minore, a
meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo
ambiente». Ai sensi dell’art. 7, comma 4, della legge di ratifica, il decreto
mediante il quale è emanato l’ordine di ritorno è immediatamente esecutivo e
contro di esso può essere proposto solo ricorso per cassazione, la cui
presentazione non ha tuttavia efficacia sospensiva. L’art.
13 della convenzione indica poi, in modo tassativo, le circostanze che possono
giustificare il rifiuto di emissione dell’ordine di ritorno immediato del
minore, mentre il successivo art. 16 fa divieto alle Autorità dello Stato nel
quale il minore è stato illecitamente trasferito o è trattenuto, di «deliberare
per quanto riguarda il merito dei diritti di affidamento, fino a quando non sia
stabilito che le condizioni della presente Convenzione, relativa al ritorno del
minore sono soddisfatte». L’art.
20, infine, prevede che il ritorno del minore possa essere rifiutato quando non
sia «consentito dai principi fondamentali dello Stato richiesto relativi alla
protezione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali». 2.2.-
Alla stregua di tale, pur sintetica, esposizione della disciplina essenziale
dettata dalla convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 appare evidente che
l’art. 12 della suddetta Convenzione configura l’ordine di ritorno come
provvedimento urgente, da adottarsi in tempi brevissimi, fondato sulla
ragionevole presunzione che, in caso di illecita sottrazione internazionale di
minore, l’interesse del minore stesso vada innanzitutto tutelato mediante il
ripristino immediato della situazione quo
ante, salvo che nell’immediatezza emerga taluna delle circostanze ostative
all’emissione dell’ordine indicate all’art. 13 ovvero la richiesta di rientro
sia in contrasto con i principi relativi alla protezione dei diritti dell’uomo
e delle libertà fondamentali. Risulta,
pertanto, del tutto coerente con la ratio
dell’istituto l’esclusione di qualsiasi possibilità di riesame del
provvedimento, d’ufficio o su istanza di parte, in capo al medesimo giudice che
lo ha emesso, riesame che sarebbe del resto difficilmente compatibile con la
stessa previsione di immediata esecutività del decreto, non oggetto di
specifica censura da parte del rimettente. La
disciplina dettata dalla convenzione d’altro canto non pregiudica in alcun modo
i provvedimenti di merito in materia di affidamento, ma semplicemente postula
che tali provvedimenti vengano adottati – qualora la giurisdizione appartenga
alle Autorità dello Stato nel quale il minore è stato illecitamente trasferito
o trattenuto - dopo la cessazione della condotta illecita, anche,
evidentemente, al fine di impedire che l’autore dell’illecito possa trarre
vantaggio dal suo comportamento nel giudizio di merito grazie al consolidarsi della
situazione di fatto in tal modo creata. Qualsiasi
circostanza sopravvenuta, o comunque non conosciuta al momento dell’emissione
dell’ordine, potrà pertanto essere valutata non già in una fase di
(inammissibile) riesame del provvedimento di carattere urgente bensì nella sede
di un eventuale giudizio sull’affidamento del minore. La
normativa denunciata risulta in definitiva finalizzata alla più efficace tutela
dei minori, mediante la previsione di una procedura d’urgenza, aggiuntiva agli
ordinari mezzi di tutela previsti dagli ordinamenti degli Stati contraenti, e
non contrasta perciò né con l’art. 2 Cost., posto a presidio dei diritti
fondamentali dell’uomo, né con l’art. 31 Cost., che impone la protezione
dell’infanzia e della gioventù, né con l’art. 11 Cost., evocato dal rimettente
in riferimento alla convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991,
n. 176. Deve d’altra parte escludersi la denunciata violazione del principio di
eguaglianza, di cui all’art. 3 Cost., attesa l’inesistenza di qualsiasi
discriminazione tra minori italiani e stranieri, dal momento che la convenzione
si applica, ricorrendone i presupposti, agli uni ed agli altri con identiche
modalità. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non
fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 7 della
legge 15 gennaio 1994, n. 64 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea
sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori e di ristabilimento dell’affidamento, aperta alla firma a Lussemburgo il
20 maggio 1980, e della convenzione sugli aspetti civili della sottrazione
internazionale di minori, aperta alla firma a L’Aja il 25 ottobre 1980; norme
di attuazione delle predette convenzioni, nonché della convenzione in materia
di protezione dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 5 ottobre 1961, e della
convenzione in materia di rimpatrio dei minori, aperta alla firma a L’Aja il 28
maggio 1970), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11 e 31 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Catanzaro con l’ordinanza in
epigrafe. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 2001. Cesare
RUPERTO, Presidente Annibale
MARINI, Redattore Depositata
in Cancelleria il 6 luglio 2001. |