Corte Costituzionale Anno 2001
SENTENZA
N. 227 ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai
Signori: - Cesare
RUPERTO Presidente - Fernando
SANTOSUOSSO Giudice - Massimo
VARI " - Gustavo
ZAGREBELSKY " - Valerio
ONIDA " - Carlo
MEZZANOTTE " - Fernanda
CONTRI " - Guido NEPPI
MODONA " - Piero
Alberto CAPOTOSTI " - Annibale
MARINI " - Franco BILE
" - Giovanni
Maria FLICK " ha
pronunciato la seguente SENTENZAnel
giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 11 agosto 1973,
n. 533 (Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle
controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), promosso
con ordinanza emessa il 26 aprile 2000 dal Tribunale di Torino nei procedimenti
civili riuniti vertenti tra Moubarak Brahim e il Ministero delle finanze,
iscritta al n. 473 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
38, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto
l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella
camera di consiglio del 7 marzo 2001 il Giudice relatore Franco Bile; Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale di Torino (in composizione monocratica)
- nel corso di tre giudizi civili riuniti, proposti da M. B. contro il
Ministero delle finanze, in opposizione avverso atti di accertamento di
violazioni e di irrogazione delle correlate sanzioni per l’omesso versamento di
imposte di bollo in atti giudiziari - ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, per contrasto con gli articoli 3 e 24 della Costituzione,
dell’articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533 (Disciplina delle
controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di
previdenza e di assistenza obbligatorie), che ha sostituito l’articolo unico
della legge 2 aprile 1958, n. 319 (Esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi
di lavoro), nella parte in cui <<esclude, ovvero non contempla>> il
regime di gratuità e di esenzione, senza limite di valore o di competenza,
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, o diritto di
qualsiasi specie e natura, per i giudizi aventi ad oggetto azioni surrogatorie
(art. 2900 del codice civile) o revocatorie (art. 2901 del codice civile),
nonché per il procedimento di sequestro conservativo funzionale all’esercizio
della revocatoria (art. 2905, secondo comma, del codice civile), qualora il
loro esperimento avvenga per conservare la garanzia patrimoniale di un credito
di lavoro. Il rimettente dà atto che l’opponente, dopo
avere ottenuto dal Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro,
sentenza di condanna del suo datore di lavoro al pagamento di lire 35.035.286,
aveva provveduto ad instaurare nei confronti del medesimo e di altri due
soggetti, azione revocatoria ex art.
2901 cod. civ., in relazione ad atti di disposizione patrimoniale compiuti in
loro favore dal suo datore di lavoro. Rileva, quindi, che l’opponente non aveva
assolto l’imposta di bollo nel relativo giudizio e che da ciò erano stati
originati gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni oggetto
dell’opposizione. Il rimettente osserva che lo stesso opponente
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale e ne fa propri i motivi
di non manifesta infondatezza, rilevando che l’esclusione dalle esenzioni e
dalla gratuità previste dalla norma impugnata dei giudizi instaurati dal
<<creditore di lavoro>> con le azioni di conservazione della
garanzia patrimoniale, determinerebbe un’ingiustificata disparità di
trattamento tra il creditore costretto da atti di disposizione pregiudizievoli
ad esercitare quelle azioni per ottenere la realizzazione del proprio credito
ed il creditore che agisca esecutivamente, eventualmente procedendo ad
espropriazione immobiliare. La disparità di trattamento sarebbe ingiustificata,
data l’omogeneità delle situazioni <<sotto il profilo funzionale del
ricorso alla tutela giurisdizionale del diritto nascente dal rapporto di
lavoro>>. Inoltre, la mancata estensione dell’esenzione
alle azioni in esame violerebbe anche il diritto di azione e di difesa ex art. 24 Cost., <<risultando
certamente più oneroso e difficile per il lavoratore instaurare un giudizio
diretto a ricostituire la garanzia patrimoniale pregiudicata dal proprio
debitore>>. Quanto alla rilevanza, il rimettente assume
che i giudizi non possono essere definiti indipendentemente dalla soluzione
della questione <<avendo i medesimi ad oggetto l’accertamento della
debenza dell’imposta di bollo in un giudizio di revocatoria introdotto per far
valere un credito di lavoro>>. 2.- E’ intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, tramite l’Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l’infondatezza della questione. Quanto
all’art. 3, le azioni di cui agli artt. 2900, 2901 e 2905 cod. civ. non
sarebbero assimilabili ai mezzi esperibili direttamente per l’accertamento e la
realizzazione concreta del credito di lavoro. In particolare, sarebbe da
escludere l’assimilabilità fra azione revocatoria e azione esecutiva, in quanto
la prima dà luogo ad un giudizio trilatero, cui partecipa un terzo estraneo al
rapporto di lavoro dal quale nasce il credito. Si giustificherebbe quindi la
diversità di trattamento rispetto all’azione esecutiva, <<che interessa
in via immediata, ed esclusiva, creditore e debitore della retribuzione o di
altra prestazione pecuniaria originata dal rapporto di lavoro>>. Inoltre,
mentre il giudizio di cognizione od esecutivo direttamente attinente al credito
di lavoro meriterebbe <<particolare e distinta attenzione da parte del
legislatore, siccome rappresentato da un bene di fondamentale rilievo
individuale e sociale>>, viceversa i mezzi di conservazione della
garanzia patrimoniale, pur quando fatti valere strumentalmente ad un credito di
lavoro, resterebbero rimedi di diritto comune, sottoposti cioè <<quanto a
presupposti, condizioni, competenza giudiziaria ecc. alla stessa disciplina
generale che lo governa senza riguardo alla natura del credito a tutela del
quale sia esperito>>. Infondata sarebbe anche la lesione dell’art.
24, in quanto il diritto di azione non sarebbe precluso o menomato dalla
soggezione al normale regime fiscale degli atti processuali. Considerato in diritto 1.-
L’ordinanza in epigrafe dubita della legittimità costituzionale dell’art. 10
della legge 11 agosto 1973, n. 533, recante "Disciplina delle controversie
individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di
assistenza obbligatorie", (che ha sostituito l’articolo unico della legge
2 aprile 1958, n. 319, sull’esonero da ogni spesa e tassa per
i giudizi di lavoro), nella parte in cui <<esclude ovvero non
contempla>> l’applicabilità del regime di gratuità ed esenzione
dall’imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi
specie e natura, ai giudizi concernenti azioni surrogatorie o azioni
revocatorie o sequestri conservativi a queste ultime funzionali (artt. 2900,
2901, 2905, secondo comma, cod. civ.), promossi per conservare la garanzia
patrimoniale di crediti di lavoro. Secondo
l’ordinanza la norma lederebbe: (a) l’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di
trattamento tra chi agisca in via esecutiva per realizzare un credito di lavoro
e chi invece eserciti le azioni indicate per conservare la garanzia patrimoniale
dello stesso credito, in quanto solo il primo e non anche il secondo fruirebbe
dell’esenzione, pur essendo entrambe le azioni funzionali alla tutela del
diritto nascente dal rapporto di lavoro; (b)
l’art. 24 Cost., sotto il profilo che la mancata esenzione dei giudizi volti a
tutelare la garanzia patrimoniale renderebbe più oneroso l’esercizio del
diritto di azione e di difesa in giudizio da parte del creditore di lavoro. 2.
- La questione è rilevante solo per l’azione revocatoria, esercitata nel
giudizio cui si riferisce l’imposta controversa. 3.
- Essa non è fondata, perché la norma impugnata - della quale il rimettente,
pur in assenza di <<diritto vivente>>, non ha ricercato
un’interpretazione adeguatrice - deve essere interpretata in modo da escludere
la prospettata incostituzionalità. Il
primo comma dell’art. 10 dichiara esenti dall'imposta di bollo, di registro e
da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, tra gli altri, gli
atti relativi alle <<controversie individuali di lavoro>> (da
identificare in quelle di cui all’art. 409 del codice di procedura civile) ed
<<ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e
della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di
lavoro>>. Il secondo comma dispone che <<sono allo
stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia
immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi
giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di
lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di
liquidazione coatta amministrativa>>. L’ultimo
comma recita infine che <<le disposizioni di cui al primo comma si
applicano alle procedure di cui agli artt. 618-bis, 825 e 826 cod. proc. civ.>>. 4.
- L’art. 10 è suscettibile di interpretazione estensiva - in principio non
vietata dal carattere eccezionale delle norme di esenzione, preclusivo solo di
quella analogica (art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile) -
nel senso di ritenere compresi nell’ambito dell’esenzione anche procedimenti
non formalmente contemplati ma pur sempre finalizzati alla tutela del credito
di lavoro. Una diversa lettura dell'art. 10 rivelerebbe del
resto una radicale incoerenza interna della norma, fonte di irragionevoli
disparità di trattamento, e condurrebbe a negare l’esenzione a una serie di
procedimenti non menzionati dal secondo comma, con evidente e irragionevole
discriminazione rispetto a quelli esplicitamente esentati. Così non sarebbero
esenti l’esecuzione promossa sulla base di verbali di conciliazione
sottoscritti nel procedimento avanti al giudice del lavoro (art. 420 cod. proc.
civ.), mentre lo è l’esecuzione in virtù di sentenze o ordinanze pronunciate da
quel giudice in quel procedimento; l’esecuzione promossa in base a verbali di
conciliazione formati avanti agli uffici del lavoro o previsti da contratti
collettivi (artt. 410 ss. cod. proc. civ.), mentre lo sono gli atti dei
procedimenti conclusi da quei verbali; e ancora l’esecuzione iniziata in base a
titolo esecutivo stragiudiziale (art. 474, secondo comma, n. 3, cod. proc.
civ.) che accerti crediti di lavoro, mentre lo è l’opposizione all’esecuzione
promossa sulla base dello stesso titolo (e quella avverso i relativi atti
esecutivi). 5. - In siffatto quadro si colloca il problema del
riconoscimento o meno dell’esenzione all’azione revocatoria proposta dal
creditore di lavoro, per assicurare la garanzia patrimoniale del proprio
credito. Tale
azione - ma il problema interpretativo è comune alla surrogatoria ed al
sequestro ex art. 2905, secondo
comma, cod. civ. - mira evidentemente a tutelare, sia pure con modalità
peculiari, lo stesso credito nascente dal rapporto di lavoro che la norma
impugnata ritiene di esentare dal normale trattamento tributario, per agevolare
il ricorso del creditore alla tutela giurisdizionale. Il
rilievo vale da solo ad escludere la ragionevolezza di eventuali disparità di
trattamento. Soccorre
poi l’argomento che - dopo il positivo esperimento dell’azione revocatoria - la
successiva espropriazione contro il terzo proprietario, acquirente in virtù
dell’atto revocato, avviene pur sempre in base al titolo esecutivo ottenuto
nella controversia di lavoro, e quindi sicuramente si avvale dell’esenzione. Ne
risulta quindi confermata l’irrazionalità di un ipotetico sistema che - pur
riconoscendo l’esenzione alla fase cognitiva che conduce al titolo esecutivo
contro il debitore, ed alla fase esecutiva contro il terzo dopo l’esito
vittorioso della revocatoria - la negasse invece all’eventuale fase intermedia,
da questa rappresentata, volta ad assicurare l’esercizio del diritto
riconosciuto in un giudizio esente da imposte, in vista di una successiva
esecuzione parimenti esentata. L’irragionevolezza
è ulteriormente avvalorata dalla sicura spettanza dell’esenzione alla
revocatoria che il creditore di lavoro proponga contestualmente all’azione per
l’accertamento del credito. Il terzo comma dell’art. 40 cod. proc. civ. impone
infatti la trattazione congiunta delle due cause (con il rito del lavoro), e
l’unità del giudizio comporta l’esenzione per entrambe le azioni. 6.
- Non rileva invece, ai fini dell’esenzione, che l’azione revocatoria a tutela
di un credito di lavoro - se esercitata separatamente dall’azione relativa a
quel credito - non rientri nella competenza del giudice del lavoro, né sia
soggetta al rito speciale. Invero
l’esenzione si coordina alla situazione sostanziale dedotta in giudizio e non
al rito. Ne è prova la sua applicazione a procedimenti di sicuro estranei al
rito del lavoro, come le opposizioni in tema di ammissione dei crediti al
passivo fallimentare e i giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., certamente
esentati dal secondo comma della norma impugnata, in quanto rispettivamente inquadrabili
nel <<recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di
fallimento>> e nell’esecuzione in genere. 7.
- Interpretata nel senso che l’esenzione si applica anche all’azione
revocatoria esercitata per conservare la garanzia patrimoniale del credito di
lavoro, la norma impugnata si sottrae alle prospettate censure di
incostituzionalità, e la relativa questione - alla stregua della consolidata
giurisprudenza di questa Corte - deve essere dichiarata non fondata. PER
QUESTI MOTIVI LA CORTE
COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533
(Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie), sollevata dal Tribunale di
Torino, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l’ordinanza
indicata in epigrafe. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 2001. Cesare
RUPERTO, Presidente Franco BILE,
Redattore Depositata in
Cancelleria il 6 luglio 2001. |