Corte Costituzionale Anno 2001
SENTENZA N. 226 ANNO 2001 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai
signori: - Cesare
RUPERTO Presidente - Fernando
SANTOSUOSSO Giudice - Massimo
VARI " - Riccardo
CHIEPPA " - Gustavo
ZAGREBELSKY " - Valerio
ONIDA " - Carlo
MEZZANOTTE " - Fernanda
CONTRI " - Guido NEPPI
MODONA " - Piero
Alberto CAPOTOSTI " - Annibale
MARINI " - Franco BILE
" - Giovanni
Maria FLICK " ha
pronunciato la seguente SENTENZA nel
giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Toscana sul ricorso proposto da Stiaffini Luca contro il
Preside della Scuola Media Statale «Via dei Pensieri» di Livorno ed altri,
iscritta al n. 344 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
26, prima serie speciale, dell’anno 2000. Visti
l’atto di costituzione di Stiaffini Luca nonché l’atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri; udito
nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il Giudice relatore Fernanda Contri; uditi l’avvocato
Fausto Buccellato per Stiaffini Luca e l’avvocato dello Stato Gabriella
Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto
in fatto 1.
– Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, con ordinanza emessa il
10 dicembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 34 e 38 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1,
lettera c), della legge 5 febbraio
1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado), nella parte in cui precludono la frequenza della scuola
dell’obbligo per otto anni ove l’alunno handicappato abbia raggiunto il
diciottesimo anno di età. Il
Tribunale rimettente – dopo aver esposto in fatto che il giudizio pendente
innanzi a sé ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale il
Preside di una scuola media statale ha respinto la domanda di iscrizione alla
classe seconda, per l’anno scolastico 1998/99, di un alunno portatore di
handicap, in quanto il medesimo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età
– afferma che le norme che stabiliscono limiti di età all’assolvimento
dell’obbligo scolastico presuppongono comunque che l’alunno abbia frequentato
per almeno otto anni. In particolare, la disposizione di cui all’art. 14,
lettera c), della legge n. 104 del
1992, riprodotta nell’art. 112 (rectius: art. 110, comma 2) del decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la
possibilità per la persona handicappata di realizzare il completamento della
scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
l’art. 110 del detto decreto stabilisce al primo comma che sono soggetti
all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età,
mentre il successivo art. 112 dispone che è prosciolto da tale obbligo chi non
abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media se, al compimento del
quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le
norme sull’obbligo scolastico. La
disciplina relativa all’obbligo scolastico – prosegue il rimettente – trova
fondamento nel precetto dell’art. 34 della Costituzione, che garantisce per
almeno otto anni l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore, senza porre limiti
temporali al suo svolgimento; tale precetto si estende agli inabili e minorati,
in forza del disposto di cui all’art. 38 della Costituzione. Osserva
il giudice a quo che nella specie il
ricorrente ha frequentato la scuola dell’obbligo per complessivi sette anni e
che la frequenza per un ulteriore anno sarebbe al medesimo preclusa a causa del
raggiungimento del diciottesimo anno di età. Ad
avviso del Tribunale rimettente, le norme che non consentono all’alunno
handicappato di assolvere l’obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di
età, si porrebbero in conflitto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, i
quali non indicano limiti temporali all’assolvimento di tale obbligo e
garantiscono comunque che l’istruzione inferiore obbligatoria sia impartita per
almeno otto anni. 2.
– Si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il ricorrente del giudizio a quo, concludendo per la declaratoria
di illegittimità costituzionale delle norme impugnate, con riserva di ulteriori
difese. 3.
– E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la
questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Nella
memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa erariale afferma
anzitutto che la questione, così come prospettata dal giudice rimettente, non
sarebbe rilevante, poiché, in base agli elementi di fatto indicati
nell’ordinanza, risulta che il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di
istruzione di otto anni, essendo stato ammesso alla seconda elementare dopo un
anno di apprendimento da privatista. L’Avvocatura
sostiene poi che, a seguito della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9,
con la quale è stato elevato l’obbligo di istruzione, dovrebbe disporsi la
restituzione degli atti al tribunale rimettente per una nuova valutazione della
rilevanza della questione. La
difesa erariale sottolinea come il sistema dettato dalle norme in questione sia
coerente e rispettoso dei principi costituzionali. In particolare, in base al
dettato costituzionale, deve ritenersi garantito un certo percorso di istruzione,
individuato temporalmente in almeno otto anni, ma non può invece considerarsi
garantito il risultato scolastico, sì che appaiono pienamente legittime le
disposizioni relative all’adempimento dell’obbligo scolastico e al
proscioglimento da esso. Osserva
poi l’Avvocatura come i soggetti che abbiano superato l’età dell’obbligo
scolastico, senza aver conseguito il diploma, siano titolari non già di un
diritto-dovere alla frequenza, bensì di un semplice interesse ad accedere alle
strutture scolastiche, cui corrisponde un potere discrezionale di ammissione. Per
gli alunni handicappati, il legislatore ha previsto un sistema più articolato e
complesso, nel quale il periodo minimo di istruzione obbligatoria non assume di
per sé rilievo ai fini del proscioglimento dall’obbligo scolastico, risultando
elevata l’età entro la quale si deve ritenere concluso il periodo di
istruzione. In
tal modo, per un verso appaiono soddisfatte le esigenze di apprendimento e di
socializzazione, che si realizzano con la frequenza scolastica svincolata
dall’obbligo; per altro verso l’apprendimento e l’integrazione scolastica
risulterebbero finalizzate all’inserimento dell’handicappato nella società e
nel mondo del lavoro. Considerato
in diritto 1.
– Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita della legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e
dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui
precludono ai portatori di handicap l’assolvimento dell’obbligo scolastico
oltre il diciottesimo anno di età. Ad
avviso del Tribunale rimettente, le indicate norme si porrebbero in contrasto
con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, che garantiscono l’obbligatorietà
dell’istruzione per almeno otto anni, senza porre alcun limite temporale
all’assolvimento dell’obbligo scolastico. 2.
– Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni svolte dall’Avvocatura dello
Stato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della questione per difetto
di rilevanza ovvero disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della
rilevanza della questione. L’Avvocatura
sostiene anzitutto che la questione sarebbe priva di rilevanza, in quanto il
ricorrente avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, nel quale
deve computarsi anche l’anno di apprendimento in ambito privato. La
tesi non può condividersi, poiché trascura di considerare che le finalità
perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 consistono nel promuovere la
piena integrazione della persona handicappata in ogni ambito nel quale si
svolge la sua personalità, da quello familiare a quello scolastico, lavorativo
e sociale, attraverso la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono
lo sviluppo della persona umana e la partecipazione della persona handicappata
alla vita della collettività (art. 1, lettere a e b). La concreta
attuazione di tali finalità comporta la necessità che l’istruzione delle
persone handicappate si compia attraverso la frequenza nelle classi comuni
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la frequenza costituisce
infatti lo strumento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo
consistente nello sviluppo delle potenzialità della persona handicappata
all’apprendimento, alla comunicazione, alle relazioni e alla socializzazione,
come indicato dall’art. 12, comma 3, della legge in esame. E’
allora evidente che l’apprendimento in ambito privato o familiare, pur
consentendo in via generale l’ammissione ad esami di idoneità per l’accesso
alle classi successive, ex artt. 147
e 178 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi equivalente
alla istruzione ricevuta con la frequenza delle classi scolastiche, poiché il
diritto all’istruzione delle persone handicappate deve intendersi in senso
estensivo, essendo finalizzato al raggiungimento degli obiettivi propri di
ciascun ordine e grado di scuola ma nell’ambito di quelli perseguiti attraverso
la integrazione scolastica. Con
la seconda eccezione, l’Avvocatura dello Stato ha sollecitato un provvedimento
di restituzione degli atti al giudice a
quo, perché sia nuovamente valutata la rilevanza della questione a seguito
della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per
l’elevamento dell’obbligo di istruzione), che ha elevato da otto a dieci anni
l’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 1999–2000. Deve
anzitutto rilevarsi che gli effetti della norma in questione decorrono
dall’anno scolastico successivo a quello per il quale risulta proposta la
domanda nel giudizio a quo, con la
conseguenza che la nuova disposizione non può trovare applicazione in tale
giudizio; in ogni caso, l’elevamento dell’obbligo scolastico è inidoneo a
determinare effetti sulla rilevanza della questione, essendo rimasto invariato
il termine entro il quale è consentito il completamento della scuola
dell’obbligo agli alunni portatori di handicap. 3.
– Nel merito, la questione è infondata. 3.1
– Le norme contenute negli articoli da 109 a 114 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
che disciplinano l’istruzione inferiore con disposizioni comuni alla scuola
elementare e media, stabiliscono in otto anni la durata dell’istruzione
impartita nella scuola elementare e media, individuano nei fanciulli dal sesto
al quattordicesimo anno di età coloro che sono soggetti all’obbligo scolastico,
indicano le modalità di adempimento del detto obbligo e i soggetti responsabili
dell’adempimento, prescrivendo particolari controlli finalizzati alla verifica
dell’adempimento, cui si accompagna la previsione di sanzioni in caso di
inosservanza. Il
sistema delineato dalle anzidette norme configura l’istruzione inferiore anche
come un dovere, che deve essere assolto nel periodo compreso tra i sei e i
quattordici anni di età e dal quale si è prosciolti se al compimento del
quindicesimo anno di età non sia stato conseguito il diploma di licenza media
ma siano state osservate per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.
Trascorso il periodo durante il quale è obbligatoria la frequenza scolastica,
l’istruzione inferiore perde l’originaria configurazione di dovere e il
relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di corsi per
adulti, finalizzati al conseguimento della licenza elementare e della licenza
media, come previsto dagli artt. 137 e 169 del decreto legislativo n. 297 del
1994. 3.2
– Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione I, del Capo IV,
del Titolo VII, della Parte II del decreto in esame, che disciplinano in modo
più complesso le modalità con le quali si attua il percorso scolastico dei
medesimi. L’aspetto peculiare della disciplina è rappresentato dalla duplicità
del profilo che connota l’istruzione inferiore degli alunni handicappati, in
quanto questa è configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento
attraverso la previsione di specifici diritti che ne consentano l’effettività
(articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297 del 1994). Tra
le disposizioni volte ad agevolare l’accesso degli alunni handicappati
all’istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene
completata la scuola dell’obbligo, consentendo tale completamento anche fino al
compimento del diciottesimo anno di età. La scuola dell’obbligo, che
ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici
anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall’art. 112, può
essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al
compimento del diciottesimo anno di età. L’anzidetto
prolungamento si pone in relazione alla disposizione prevista negli artt. 182,
comma 2, e 316, comma 1, lettera c),
del decreto in oggetto, la quale, in deroga al principio generale secondo cui
una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni, consente agli
alunni handicappati una terza “ripetenza” in singole classi. Nel
periodo successivo a quello durante il quale la frequenza scolastica è
obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è consentito il
completamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai diciotto anni – (da
individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in cui avviene il
compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni handicappati
l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere esercitato
mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di corsi per
adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente l’attuazione di
tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di sostegno
dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992, anche perché la
frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che abbia raggiunto
la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante, in quanto consente, in
modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di classi solitamente
composte da tredici–quattordicenni, il raggiungimento dell’obiettivo cardine
della legge quadro sopra indicato in ambiti il più possibile omogenei. Infatti
l’integrazione scolastica della persona maggiorenne affetta da handicap può
dirsi realmente funzionale al successivo inserimento nella società e nel mondo
del lavoro qualora avvenga in un contesto ambientale che anche sotto il profilo
dell’età sia il più vicino possibile a quello nel quale detta persona sarà
accolta e che certamente è il più idoneo a favorire il completamento del
processo di maturazione. PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e
dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
(Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in
riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Toscana con l’ordinanza in epigrafe. Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 4 luglio 2001. Cesare
RUPERTO, Presidente Fernanda
CONTRI, Redattore Depositata in
Cancelleria il 6 luglio 2001. |