Sentenza n. 960 del 13 gennaio 2003
RESPONSABILITA' PENALE DEL MEDICO DI STRUTTURA PUBBLICA PER IL DIROTTAMENTO DI
PAZIENTI VERSO CLINICA PRIVATA
(Sezione Seconda Penale - Presidente L. Varola - Relatore M. Massera)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 12.4.2001 la Corte di Appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza del Tribunale di Ferrara del 14.4.2000 che lo aveva
assolto, dichiarava E. G. responsabile dei delitti di abuso di ufficio e di
truffa aggravata, unificati dal vincolo della continuazione, per essersi fatto
pagare mediante artifici e raggiri parcelle milionarie per prestazioni
effettuate quale professionista privato nei confronti di pazienti da lui
conosciuti perchè ricoverati presso la struttura pubblica di cui è dipendente e
per l'effetto lo condannava alla pena condizionalmente sospesa di mesi sei di
reclusione e L. 1.000.000 di multa, oltre all'interdizione dai pubblici uffici
per anni uno.
La Corte territoriale affermava che il G. aveva dapprima rappresentato al
paziente M. C. e ai suoi congiunti l'imminenza di un periodo inesistente e
l'impossibilità di un ricovero tempestivo preso la struttura pubblica
convincendoli ad eseguire gli esami più urgenti presso la clinica privata, di
cui costoro prima ignoravano l'esistenza, poi aveva tentato di convincere i
medesimi a scegliere la stessa clinica per un intervento chirurgico mediante la
falsa spiegazione che la struttura pubblica al momento non disponeva di certe
endoprotesi metalliche probabilmente necessarie.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato,
a mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: 1) in
primo grado il P.M. non ha contestato specifiche violazioni di legge o di
regolamento, per cui in appello il ricorrente ha dovuto difendersi da plurime
violazioni di legge mai specificate e diversamente prospettate dalla parte
civile e dal Procuratore Generale, mentre la Corte di Appello ha raffigurato un
fatto diverso rispetto alla vocatio in iudicium; 2) la motivazione della
sentenza impugnata è illogica e insufficiente con riferimento alla valutazione
delle risultanze processuali, ha omesso di esaminare alcune molto importanti, ha
estrapolato il contenuto di parte di altre deposizioni testimoniali, non ha dato
alcun credito alla tesi difensiva; 3) ha erroneamente applicato l'art. 14 D.P.R.
128/69 circa il dovere di fedeltà della P.A. cui è tenuto il pubblico impiegato;
4) ha illogicamente motivato con riferimento all'ingiusto vantaggio attribuito
al G. per la consulenza prestata nella clinica privata e alla sussistenza del
dolo intenzionale; 5) è manifestamente lacunosa la motivazione con riferimento
alla condotta induttiva che la Corte territoriale ha attribuito all'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva preliminarmente la Corte che non sussiste alcuna delle ipotesi che, a
norma dell'art. 129 c.p.p., impongono l'immediato proscioglimento nel merito
dell'imputato.
Infatti il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. ì vero che il
capo di imputazione è stato formulato in base al testo dell'art. 323 c.p.
vigente all'epoca dei fatti e dell'apertura del procedimento penale e che non è
stato modificato dopo la riforma della norma incriminatrice conseguente
all'entrata in vigore della Legge n. 234 del 1997, ma è ugualmente vero che tale
modifica non era affatto necessaria, unica conseguenza dell'entrata in vigore
della nuova normativa essendo l'applicabilità della norma più favorevole
all'imputato.
D'altra parte anche dopo l'entrata in vigore della citata modifica non è
richiesta la specifica indicazione nel capo d'imputazione delle norme che
l'accusa ritiene essere state violate, essendo sufficiente che la descrizione
del fatto consenta all'imputato di conoscere la contestazione e di predisporre
la propria difesa. E nella specie è indubbio che il G. è stato in grado di
difendersi compiutamente sia avanti al Tribunale, sia nel giudizio di appello.
Del resto la Corte territoriale ha individuato le violazioni di legge con
riferimento al dovere di fedeltà alla P.A. e al mancato apprestamento del
ricovero del paziente presso altra struttura pubblica proprio sul paradigma del
capo di imputazione che contestava al G. di avere fatto ricoverare presso una
clinica privata il paziente proveniente dalla struttura pubblica da cui egli
dipende e nel non essersi attivato nell'ambito della medesima struttura pubblica
al fine di consentire l'immediato intervento.
Con riferimento al secondo motivo è opportuno premettere che il sindacato di
legittimità sul vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione è
circoscritto al riscontro di un logico apparato argomentativo sui ponti della
decisione impugnata, perchè il legislatore non ha previsto la verifica
dell'adeguatezza delle argomentazioni di cui al giudice di merito si è avvalso
per sostanziare il suo convincimento, nè la loro rispondenza alle acquisizioni
processuali (Cass., Sez. Un. n. 6402 del 1997).
Di conseguenza il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre
la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine
all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi
abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una
corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle
deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica
nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass. Sez. Un. n. 930 del 1996).
Infine, come risulta dal chiaro testo della norma invocata dallo stesso
ricorrente (art. 606 lett. e c.p.p.), la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione debbono risultare dal testo del provvedimento impugnato,
sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che detto
testo è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e non già opporre
alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa
ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1996).
La censura in esame, dopo avere ricostruito il fatto storico all'origine della
imputazione, prende in esame la valutazione che la Corte di Appello ha
effettuato delle disposizioni testimoniali per inferirne che non ha preso in
considerazione risultanze processuali molto importanti al fine di valutare in
concreto l'eventuale illiceità delle condotte poste in essere dal G. e
puntualmente poste alla sua attenzione in un'apposita memoria scritta, quali la
lunghezza delle liste di attesa, il problema collegato della disponibilità di
posti letto, la diagnosi clinica e strumentale necessaria per fondare una
richiesta di ricovero d'urgenza.
Ma queste argomentazioni, vagliate alla stregua dei principi sopra precisati,
sono prive di pregio.
La sentenza impugnata conferisce determinante rilievo alla originaria diagnosi
di urgenza (non smentita) effettuata dallo stesso G. per trarne la logica
conseguenza che tale diagnosi, che solo i successivi accertamenti avrebbero
potuto definitivamente confermare, smentisce la successiva tesi dell'imputato in
ordine all'assenza dei presupposti per un ricovero urgente e, nel
contempo, supera il problema della lunghezza delle liste di attesa per gli
accertamenti strumentali. ì ovvio, infatti, che uno stato di pericolo attuale
costituisce una situazione di emergenza che rende doveroso il ricovero immediato
per procedere ad accertamenti tempestivi, eventualmente costringendo ad
ulteriori attese pazienti le cui condizioni siano meno pressanti, e, nel caso,
al tempestivo intervento chirurgico. La circostanza che il C. subì
effettivamente l'operazione per l'occlusione della carotide venti giorni dopo la
prima diagnosi conferma l'urgenza del ricovero e della esecuzione degli
accertamenti clinici e strumentali.
Il giudice di merito ha esaminato e vagliato in modo critico le risultanze
processuali argomentatamente disattendendo le diverse affermazioni del Tribunale
e respingendo le tesi difensive.
Le prospettazioni avanzate dal G. in questa sede offrono una ricostruzione della
vicenda senz'altro logica, ma non colgono il fine perseguito perchè non
scalfiscono la logicità e adeguatezza delle valutazioni della Corte di Appello
e, quindi, la sua ricostruzione di fatti e comportamenti.
Quanto al terzo motivo, è sufficiente ribadire che nel corso della prima visita
lo stesso G. riferì alla figlia del paziente che la patologia da lui rilevata
poteva comportare un ictus in tempi brevi. In tale situazione,quando il
paziente tornò tre giorni dopo per ricoverarsi, il G. avrebbe dovuto per le
vedute ragioni disporne il ricovero immediato e, ove questo fosse stato
assolutamente impossibile per carenza di letti, avviare il paziente presso altra
struttura ospedaliera disponibile, anzichè consigliargli una serie di esami da
effettuare in una struttura privata.
Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha individuato nel suo
comportamento la violazione di doveri professionali normativamente definiti.
Anche il quarto motivo attiene al vizio di motivazione, quindi va esaminato
tenendo conto dei limiti sopra precisati.
Quanto al vantaggio patrimoniale ingiusto, la considerazione che la Corte
l'abbia ravvisato in base alla sola testimonianza della figlia del paziente non
inquina la statuizione. Si verte, infatti, in tema di valutazione
dell'attendibilità di una fonte di prova e della rilevanza della medesima. Non
vi sono elementi che inducano a dubitare della credibilità della teste e delle
sue affermazioni.
Inoltre la Corte di Appello ha escluso con motivazione congrua e logica che la
somma corrisposta al G. fosse giustificabile ad altro titolo (quale compenso per
una consulenza).
Quanto al dolo, anche la relativa affermazione si basa sulla valutazione delle
risultanze processuali e in particolare sulla rilevanza di una dichiarazione
scritta che secondo la Corte territoriale il G. avrebbe fatto predisporre dal
paziente, articolandola in due parti, la prima non corrispondente alla reale
volontà del medesimo, la seconda pretestuosa, al fine di precostituirsi la prova
della spontaneità del dirottamento dalla struttura pubblica a quella privata.
Anche a tale proposito il ricorrente propone una sua lettura degli avvenimenti,
ma ancora una volta le sue argomentazioni non inficiano quella offerta dalla
sentenza.
Il quinto motivo attiene alla condotta induttiva individuata dalla Corte
territoriale nella mancanza di alternativa rispetto al prospettato ricovero in
clinica privata.
Il ricorrente assume che simile laconica prospettazione è inidonea ad integrare
gli estremi di una condotta induttiva posta in essere mediante artifici e
raggiri.
Prendendo ancora una volta spunto dalla diagnosi iniziale, osserva il Collegio
che la manifestazione della necessità di accertamenti e interventi tempestivi
unita a quella dei lunghi tempi della struttura pubblica, accompagnata dal
diniego della possibilità di sollecito ricovero presso di essa, costituisce un
argomento certamente idoneo ad indurre la parte interessata (e gravemente
preoccupata per un possibile esito letale) ad accettare la prospettazione
dell'imputato di ricorrere alla struttura privata.
Il ricorso è dunque infondato, ma nella specie ricorre una delle ipotesi
previste dal 2° comma dell'art. 129 c.p.p. Infatti i delitti ascritti al G. sono
stati commessi fino al 9.11.1993, per cui, a norma degli artt. 157 e seguenti
c.p., si sono prescritti come ritenuti, il 9.5.2001.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati sono estinti per
prescrizione.
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