Sentenza n. 9008 del 25 febbraio 2003
ORDINANZA DI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE - VALUTAZIONE DELLE ESIGENZE
CAUTELARI
(Sezione Quinta Penale - Presidente G. Ietti - Relatore P. Marini)
LA CORTE OSSERVA
- Il mattino del 30.1.2002, all'interno della
propria abitazione familiare sita in frazione Montroz del Comune di Cogne,
trovava la morte il piccolo (omissis) di anni tre.
Verso le ore 8,51/8,52, l'abitazione era stata raggiunta da un elicottero del
servizio di emergenza sanitaria (il 118) allertato dalla chiamata telefonica di
A. F., madre di (omissis) - avendo costei informato l'operatrice
che il bambino trovavasi in gravi condizioni, vomitando sangue dalla bocca - ma
i primi soccorsi prestati al piccolo -presentante una profonda ferita al capo
con fuoriuscita di materia cerebrale e subito apparso in stato
comatoso-terminale - non avevano potuto comunque scongiurare il decesso,
constatato alle ore 9,55 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Aosta.
- Le indagini, immediatamente avviate su un fatto fortemente qualificabile come
omicidiario in ragione della vastità delle lesioni e delle modalità di tempo e
luogo in cui queste erano state assai verosimilmente provocate, muovevano, in
particolare, dalle dichiarazioni della F..
Costei riferiva, dunque, di avere rinvenuto (omissis) "in una pozza di
sangue" sul letto matrimoniale nella camera posta al piano seminterrato della
villetta, alle ore 8,24 circa, allorché ella aveva fatto rientro nella casa -
dalla quale era uscita alle ore 8,15 per accompagnare il figlio maggiore
(omissis) alla fermata dello scuolabus posto alla distanza di circa 250
metri - e di avere immediatamente invocato aiuto a voce dalla vicina D. F. e, a
mezzo telefono ed in sequenza, dal servizio del 118, e dalla Dott.ssa A. S.;
quest'ultima, giunta nell'abitazione verso le ore 8,31/8,32, aveva prestato le
prime cure al piccolo, detergendo le ferite e praticando una iniezione di
cortisone e, quindi, l'aveva condotto all'esterno onde accelerare al massimo le
operazioni di prelievo e trasporto in ospedale. Secondo la narrazione della F.,
ella, dopo avere preparato la colazione per (omissis) ed essersi vestita
abbandonando il pigiama sul letto matrimoniale, aveva definitivamente accudito
il figlio maggiore, avviandolo quindi all'uscita di casa: prima di seguire
(omissis), tuttavia, ella si era dovuta trattenere ancora un poco
all'interno dell'abitazione perché, richiamata dal pianto di (omissis),
aveva trasferito il piccolo nel letto matrimoniale, al fine di tranquillizzarlo
e, quindi, scalzatasi degli zoccoli - che aveva riposto nella zona antistante il
bagno al piano superiore - ed indossati un paio di stivaletti, aveva raggiunto
il figlio maggiore, accompagnandolo sino alla fermata del servizio di scuolabus
(aggregandosi in itinere la piccola omissis).
Già nell'ambito delle prime indagini, dunque, una consulenza tecnica (prof. V.)
disposta dal pubblico ministero, confermava, in esito agli esami autoptici, la
riconducibilità della morte ad un evento traumatico esterno di assoluta violenza
- inducente plurime ferite (almeno diciassette) di verosimile natura da punta e
taglio, con l'esito finale di un trauma cranico aperto con edema cerebrale acuto
- ed autorizzava a collocare la morte c.d. relativa o clinica "tempuscolo più
tempuscolo meno, intorno ai 10-12 minuti dall'aggressione", successivamente
corretti, per approssimazione ragionevole di stima, di ulteriori cinque minuti;
le lesioni mortali, peraltro, risultavano imputabili ad una aggressione
sicuramente consumata all'interno della camera coniugale - nella quale erano
state repertate numerose macchie di sangue - e temporalmente collocabile prima
delle 8,29 - ora di ingresso della F. nell'abitazione dei L. - nonché
attendibilmente scaricata sulla persona del piccolo ancora sdraiato sul letto
matrimoniale ed in grado di vedere in viso, sia pure per un attimo, il proprio
assassino.
- In data 13.3.2002, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Aosta, in accoglimento della richiesta del Procuratore della Repubblica presso
lo stesso Tribunale -sostenuta, in particolare, da una consulenza dei RACIS di
Parma in ordine alle tracce ematiche repertate segnatamente sul pigiama e sugli
zoccoli della F. - emetteva ordinanza applicativa della misura cautelare della
custodia in carcere nei confronti della F. per il delitto di omicidio volontario
aggravato, ravvisando a suo carico i gravi indizi di colpevolezza ed il concreto
pericolo di reiterazione criminosa.
L'ordinanza, invero, apprezzava in senso indiziante anzitutto il fatto che la F.
avesse mentito su diverse circostanze di assoluto rilievo, sia affermando, ed in
ciò contraddicendo l'iniziale sua narrazione, di non avere chiuso a chiave la
porta di ingresso al momento in cui si era allontanata dall'abitazione per
accompagnare il figlio maggiore (omissis) alla fermata dello scuolabus,
sia sostenendo di avere calzato gli zoccoli - sui quali erano state rinvenute
tracce ematiche - all'arrivo nella villetta della F. e della Dott.ssa A. S., e
infine, di avere operato il cambio delle calzature solo in tal frangente, su
invito di essa S., riponendo gli zoccoli nella zona di disimpegno di accesso al
bagno al piano superiore e reinfilandosi gli stivaletti, per poi correre
all'ospedale unitamente al coniuge, nel frattempo sopraggiunto; considerava
altresì sufficiente alla commissione del delitto da parte dell'indagata, pur
tenendo conto delle di lei dichiarazioni, il tempo a disposizione precedente il
momentaneo allontanamento dall'abitazione, nonché credibile che l'aggressione
fosse stata operata nella frazione temporale immediatamente precedente l'uscita
di casa della indagata e da persona sicuramente indossante il pigiama e gli
zoccoli, atteso che sia sull'indumento (rinvenuto sul letto, in posizione
diversificata nei due elementi) sia sulle calzature (rinvenute ordinatamente
nella zona di disimpegno attiguo al bagno al piano superiore), erano state
rilevate macchie di sangue umano riferibili alla piccola vittima.
Pur non raggiunta certezza dell'ora esatta del decesso e, conseguentemente, del
compimento dell'azione omicidiaria, e neppure mai ritrovata l'arma del delitto
né individuato il movente del medesimo, infine, non ad altri soggetti pur
genericamente sospettati (ma portatori di alibi attentamente verificati), ovvero
ad un qualsiasi terzo estraneo al contesto familiare in cui si era mossa
l'indagata quel mattino, poteva attribuirsi la paternità dell'omicidio, attesene
le peculiari modalità di esecuzione spazio temporali, quali inconciliabili con
l'ipotesi di ingresso di un extraneus nell'abitazione, peraltro questa stessa
verosimilmente inaccessibile per avere la F. chiuso a chiave la porta di casa, e
di una condotta omicidiaria tenuta nell'immediatezza.
- Investito con istanza di riesame dell'indagata - che in sede di
interrogatorio di garanzia aveva decisamente negato l'addebito - il Tribunale di
Torino, con ordinanza 30.3.2002, annullava il provvedimento coercitivo,
restituendo quindi la F. alla condizione di piena libertà, sul rilievo che gli
elementi apprezzati dal Gip in realtà non presentavano, né ad una verifica della
loro consistenza individuale, né ad una congiunta valutazione, connotazione di
precisione, univocità e convergenza, tale da accreditarli di capacità gravemente
indiziante nel senso inteso dall'art. 273 comma 1 codice di rito.
In particolare, il giudice del riesame considerava: a) non conducente, nel
limitato contesto temporale in cui la vicenda si era sviluppata, il fatto che
(omissis) avesse potuto "conoscere" il proprio assassino; b) insufficiente
alla commissione del delitto l'arco temporale - calcolabile fra le 8,24 (ora del
presumibile rientro in casa) e le 8.,27 e 30 minuti secondi, allorché la F.
aveva effettuato le plurime telefonate di aiuto (attestate dai tabulati), ovvero
le ore 8,29 coincidenti con l'arrivo della F. -nel quale l'indagata era rimasta
sola con (omissis); c) difficilmente conciliabile con i risultati degli
accertamenti medico-legali, eseguiti dal consulente del PM, l'ipotesi di una
aggressione compiuta tra le 8,14 e le 8,15, e cioè immediatamente a ridosso del
momento dell'uscita di casa della donna, in ragione della pluralità di
incombenti ipotizzati come necessariamente assolti dall'omicida (le sostituzioni
dell'abito e delle calzature, il trasferimento degli zoccoli al piano superiore,
l'eliminazione delle tracce di sangue dalla propria persona, l'occultamento
dell'arma); d) autorizzata, dal mancato rinvenimento di tracce ematiche di
strofinio o da contatto sul pigiama, la conclusione che l'indumento non fosse
indossato dall'omicida nell'atto di sferrare i colpi mortali, sicché le macchie
potevano derivare dalla stessa esposizione dell'indumento sul letto su cui si
era consumato il delitto; e) non probanti del fatto che gli zoccoli fossero
stati calzati dall'assassino, né la macroscopica traccia ematica rinvenuta sul
plantare di quello sinistro, né le microtracce ematiche repertate allo interno
dei medesimi; f) non escludibile che l'indagata avesse omesso imprudentemente di
chiudere a chiave dietro di sé la porta dell'abitazione, così da consentire
l'ingresso di un terzo estraneo all'ambiente familiare, in un quadro probatorio
difettante dell'alibi per una parte dei componenti la famiglia dei vicini G.- F.,
nonché di riferibilità alla D. F. di una sufficiente conoscenza delle abitudini
della F. e della disposizione degli ambienti della casa; g) non incompatibile
con l'ipotesi di preordinata aggressione da parte di un terzo l'impiego di
un'arma impropria (peraltro mai ritrovata); h) significativo, in senso
favorevole all'indagata, il fatto che a carico di costei non fosse in alcun modo
emersa una qualche situazione di stress o di tipo psicotico o nevrotico, tale da
indurre una azione tanto violenta quale quella posta in essere sulla persona del
figlio.
- Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta proponeva
ricorso per cassazione e la Suprema Corte, con sentenza 10.6.2002, annullava
l'ordinanza impugnata, rinviando per nuovo esame al Tribunale di Torino.
Il giudice di legittimità, invero, giudicava manifestamente illogico il metodo
di valutazione degli indizi adottato dal tribunale del riesame; a tal giudice
rimproverava, infatti, di avere operato un apprezzamento degli indizi separato
ed atomizzato, oltre che "in una direzione specifica e preconcetta" e, in
particolare, di avere escluso la gravità del quadro indiziario a carico
dell'indagata non già rendendo conto della valenza indiziante degli elementi
probatori nel loro insieme e nella loro unitaria coordinazione, bensì
ipotizzando, arbitrariamente ed aprioristicamente, l'ingresso di un terzo
nell'abitazione sulla base di alternative spiegazioni non agganciate a dati
reali significativi: fissava al giudice di rinvio, pertanto, il principio che si
dovesse procedere a nuova e puntuale verifica dei dati probatori posti a
fondamento dell'ordinanza cautelare, prescindendo da non autorizzati
condizionamenti preventivi, nonché evitando il ricorso a spiegazioni alternative
dei singoli indizi "come altrettanti anelli di una catena probatoria
finalisticamente orientata verso una soluzione che appare scopertamente il
frutto di una congettura personale disancorata dalla realtà, svilendo in modo
aprioristico e fantasioso una ricostruzione logica e sintomaticamente
convergente per sostituirla con un'altra non altrettanto logica e
sintomaticamente convergente".
- In sede di rinvio, il Tribunale di Torino - acquisiti, nelle more, una
perizia,psichiatrica, espletata nelle forme dell'incidente probatorio ed
attestativa della piena capacità di intendere e di volere dell'indagata al
momento del fatto, una consulenza tecnica sulle cause della morte di
(omissis), segnalaziani dei GC del RACIS di Parma ed una relazione
integrativa degli stessi militari, accertamenti del reparto operativo dei CC di
Aosta, la trascrizione integrale dell'interrogatorio di garanzia, le
ritrascrizioni integrali di registrazioni ambientali già presenti in atti - in
esito all'udienza 19.9.2002, nel corso della quale il difensore dell'indagata ha
altresì depositato il fascicolo delle investigazioni difensive (comprensive
dell'esame di (omissis) ex art.391 bis cod.proc.pen.), ha emesso
ordinanza reiettiva della richiesta di riesame.
- Il Tribunale torinese, invero, ribadita la riconducibilità della morte di
(omissis) ad un "trauma cranico di vaste proporzioni con sfacelo traumatico
fratturativo del neurocranio, perdita di sostanza cerebrale imponente e rapida
anemia metaemorragica, schock ipovolemico, edema cerebrale maligno provocato da
una pluralità di ferite inferte al capo", ha anzitutto confermato l'assoluta
indeterminabilità dell'ora precisa del decesso, risultando possibile unicamente
affermare, in base ad accertamenti univoci - gli elementi clinici, diagnostici e
testimoniali - che (omissis) era certamente morto al momento di
intervento dei primi soccorsi "qualificati" (ore 8,31/8,32).
Ha ritenuto poi, quanto al tempus commissi delicti, che proprio l'impossibilità
di ipotizzare un'ora precisa della morte "pur con ampia forbice probabilistica",
come infine dichiarata dal consulente Dott.V. (e spiegata per la carenza di
immediati rilievi e di ritardato accesso alla salma), non consente di
individuare il momento preciso dell'aggressione, difettando il necessario
termine ad quem per operazioni di retrodatazione che pur volessero considerare
il probabile tempo di sopravvivenza (già calcolato dallo stesso consulente in
10/12 minuti, aumentabili di 5 minuti con "ragionevole approssimazione"), reso
da fenomeni di c.d. reviviscenza equivoci e verosimilmente ricollegabili
all'attività rianimatoria tentata sul cadavere.
Ha ritenuto, ancora, perfettamente provato l'alibi dell'indagata per il lasso di
tempo intercorso fra le ore 8,16 e le ore 8,24 (pienamente coperto dal
trasferimento sino alla fermata dello scuolabus e dal ritorno all'abitazione,
quale riscontrato sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dall'esito di un
esperimento in loco), nonché sicuramente condivisibile il giudizio di
insufficienza della fascia temporale immediatamente successiva - ed arrestatasi
alle ore 8,27 e 30 secondi, coincidenti con la prima chiamata telefonica di
soccorso - a consentire l'omicidio e le susseguenti operazioni di sostituzione
degli indumenti e delle calzature, recupero del pigiama e degli zoccoli, nuovo
ed integrale cambio dell'abbigliamento (alla F. ed alla S. l'indagata era
apparsa vestita ed in stivaletti), lavaggio della persona, occultamento
dell'arma, incombenti tutti impegnativi di un tempo decisamente superiore ai
poco più dei tre minuti rimasti "scoperti".
E, tuttavia, ha considerato come collocabile, a livello probatorio, la
commissione dell'omicidio nella. fascia oraria antecedente le ore 8,15/8,16 -
allorché l'indagata era rimasta in casa con (omissis) - fermo che in
alcun modo è risultato il momento in cui il piccolo venne visto per l'ultima
volta in vita da persone diversa dall'indagata medesima.
Movendo da tale valutazione, sulla premessa che le risultanze dell'attività
investigativa - il rinvenimento di una estesa chiazza ematica, con frammenti
ossei e materia cerebrale, proprio sul cuscino e sulla zona sottostante del
materasso, nonché di altre vistose macchie sul lenzuolo e sul piumone, e di
ulteriori e plurime sulla spalliera del letto e sulla parete di fondo della
stanza - autorizzano a ritenere che l'omicidio sia stato commesso all'interno
della camera da letto dei coniugi L. e proprio sul letto matrimoniale e,
inoltre, che il piccolo sia stato mortalmente attinto trovandosi in posizione
supina (così come presentatasi alla F. ed alla Dott.ssa S.), il Tribunale ha
attribuito valenza gravemente indiziante, nei confronti dell'indagata, a plurimi
elementi desunti dalle indagini quali: a) la fisica collocabilità
dell'aggressore, nel momento in cui vennero sferrati i colpi, proprio sul letto
ed in ginocchio, in corrispondenza del fianco sinistro della vittima, salvo che
per un colpo, inferto stando in piedi accanto al comodino ed al lato sinistro
del letto visto dal fondo, brandendo con il braccio destro un oggetto di media
pesantezza, provvisto di manico; b) la presenza di tracce ematiche, riferibili
alla vittima e giudicate "da impatto", sui due elementi del pigiama (casacca e
pantaloni), tracce tali, per loro orientamento, consistenza e localizzazione, da
non rendere credibile un accidentale imbrattamento dell'indumento offerentesi,
nelle due componenti, soltanto indirettamente agli schizzi, ma sì, invece, da
rendere compatibile .una esposizione dei capi diretta ed assai prossima
all'azione di brandeggio dell'arma, coinvolta nell'azione medesima; c) il
rinvenimento della casacca del pigiama (al rovescio) nella parte bassa del
letto, tra il lenzuolo copri-materasso ed il lenzuolo superiore, e dei
pantaloni, invece, sopra il copriletto, sì da negar credito alla narrazione
dell'indagata di avere disordinatamente gettato i due capi sul letto, ed alla
conseguente tesi difensiva di un comune e generale imbrattamento provocato dallo
spostamento del piumone operato dall'indagata per scoprire il bambino (non
essendo risultato, poi, che il pigiama fosse stato spostato né dalla S. né
dall'equipe sanitaria del 118 che aveva operato i soccorsi all'esterno
dell'abitazione, laddove il piccolo era stato trasferito in un approssimativo
giaciglio); d) la presenza di tracce ematiche, riconducibili alla vittima, sulle
suole degli zoccoli dell'indagata, qualificabili anch'esse, per loro
conformazione, "da impatto" e, dunque, non ricollegabili ad un fatto di
imbrattamento da mero calpestio del pavimento della stanza nella fase di primo
soccorso; e) la falsità della narrazione dell'indagata circa l'uso degli zoccoli
in tale fase, quale denunciata dalle confliggenti dichiarazioni dei testi
immediatamente intervenuti sulla scena del delitto (e, in particolare, della
S.), concordi tutti nel ricordare che la F. calzasse viceversa un paio di
stivaletti (e "riscontrati" dal rinvenimento di una macchia di sangue della
vittima proprio su uno di questi); f) la natura attendibilmente "impropria"
dell'arma usata dall'omicida (pur mai ritrovata), descritta, dal consulente
medico legale del pubblico ministero, in termini rappresentativi di un oggetto
non prettamente finalizzato all'offesa, e tale, pertanto, da non conciliarsi con
l'ipotesi difensiva di riconducibilità del fatto ad un terzo estraneo al nucleo
familiare che avesse progettato il delitto e si fosse quindi introdotto
nell'abitazione profittando del temporaneo allontanamento della F., perché tale
ipotetico soggetto non avrebbe esitato - attesi i ridotti margini temporali in
cui avesse prescelto di intervenire ed a rischio di essere sorpreso dal rientro
della donna - a munirsi di un mezzo d'offesa maggiormente idoneo ad assicurargli
il più rapidamente possibile il risultato prefissatosi, e tale piuttosto, da
rendersi decisamente compatibile con una condotta aggressiva d'impeto, assai
meglio riferibile a soggetto non così temporalmente condizionato.
Il Tribunale, ancora, ha affrontato il tema della valenza probatoria delle
dichiarazioni di (omissis), assunte dalla difesa ex art.391 bis
cod.proc.pen. - a mente delle quali questi avrebbe salutato (omissis) non
solo nel momento in cui egli e la madre si accingevano ad uscire, ma anche in
quello immediatamente successivo nel quale (omissis) era stato trasferito
nel "lettone" - attribuendo alle stesse un tasso di affidabilità decisamente
inferiore rispetto a quello assegnabile alle dichiarazioni già rese nella
primissima fase di indagine - connotate da un minore coinvolgimento emotivo del
bambino, per non avere egli verosimilmente preso ancora coscienza della perdita
del fratellino - nonché in qualche misura "anomale" o, addirittura, contraddette
dalla stessa narrazione dell'indagata (la circostanza del "saluto" al
fratellino); e, infine, ha evidenziato la carenza di qualsiasi elemento
oggettivo che possa ricondurre il delitto ad un extraneus che si fosse
introdotto nella casa profittando dell'imprevista disponibilità di una porta
d'accesso non richiusa a chiave (tesi, peraltro, non creduta dal Tribunale), si
fosse, quindi, vestito del pigiama dell'indagata e ne avesse indossato gli
zoccoli e, commesso il delitto e sostituito l'indumento, fosse poi fuggito senza
essere notato da alcuno (pure essendo risultato che taluni vicini di casa erano
transitati nella zona tra le 7,55 e le 8,30 circa).
Ravvisato, per tali considerazioni, il grave quadro indiziario ex comma 1
dell'art. 273 cod.proc.pen., il Tribunale - preso atto della perizia
psichiatrica, che ha dichiarato l'indagata capace di intendere e di volere al
momento del fatto, nonché dotata di un "ipercontrollo rigido dell'aggressività",
ed altresì ritenuto il delitto, per le modalità di sua commissione, come
connotato da un tipico dolo d'impeto presupponente un fattore scatenante o
dirompente, peraltro rimasto assolutamente insondato - ha giudicato la custodia
in carcere unica misura adeguata ad ovviare al concreto ed elevato pericolo di
reiterazione criminosa specifica, quale desumibile sia dalle modalità del fatto,
rappresentative di una aggressività inibita ma latente ed imprevedibile e,
pertanto, di una possibile ripetizione di analoga condotta delittuosa pur dopo
il trascorrere di un certo lasso temporale dall'epoca dei fatti - "posto che il
quotidiano svolgersi della vita di relazione e, quindi, gli eventi più
insignificanti, possono fornire infinite occasioni alla prevenuta per fare
esplodere, nuovamente, quell'aggressività repressa di cui è portatrice (e che
l'indagata ha già dimostrato di non saper dominare, neppure contro il figlio
minore)" - sia dalla condotta estremamente reattiva e lucida tenuta
nell'immediatezza del delitto nonché medio tempore attestativa di speciale
capacità manipolatoria, insospettabile tenuta psicologica, sorprendente capacità
elaborativa di una strategia difensiva, ed infine sintomatica, anche per
l'assoluto rifiuto collaborativo, di una non maturata presa di coscienza della
gravità del fatto, profili tutti giustificativi della prognosi di una reale
condizione di pericolosità sub specie di ragionevolmente prevedibile incapacità
di controllo dei freni inibitori
- La F., a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione.
Con un primo motivo, la ricorrente denuncia difetto di motivazione quanto alla
gravità del quadro indiziario, sotto il profilo della illogicità del percorso
argomentativo e del travisamento delle risultanze delle indagini, rilevando che
l'ordinanza impugnata avrebbe operato una ricostruzione del fatto per più versi
difforme da quella resa nella prima ordinanza del giudice del riesame, nonché
avrebbe fornito insufficiente risposta alle osservazioni difensive, pur sorrette
da accertamenti dei consulenti tecnici, sì da tradursi in un giudizio
possibilistico, quando non apodittico, per ciascuna delle circostanze elevate a
dignità di indizio.
Ed invero:
- quanto all'ora della morte, sarebbe stato pretermesso ovvero equivocato il
tema pur prospettato della sopravvivenza, argomento tale, ad avviso della
difesa, da giustificare la collocazione di detta ora, mediante aritmetico
calcolo a ritroso, nella fascia temporale ricompresa nell'approvato alibi
dell'indagata (il periodo di sua momentanea assenza dall'abitazione);
- la posizione dell'aggressore - neppure considerata nel primo provvedimento di
riesame - sarebbe stata unicamente supposta nelle due diverse collocazioni, e,
comunque, illogicamente sarebbe stata ritenuta irriferibile a soggetto diverso
dall'indagata;
- la presenza delle tracce ematiche rinvenute sulla parete - comò, ritenuta
dimostrativa di un colpo (almeno) inferto dall'aggressore "posto in piedi
accanto al comodino ed al lato sinistro del letto", sarebbe stata illogicamente
considerata compatibile con l'ipotesi di una azione omicidiaria principalmente
posta in essere da un soggetto salito sul letto;
- la proiezione delle tracce ematiche sul pigiama dell' indagata sarebbe stata
illogicamente considerata come prodotta su abito contestualmente indossato e,
comunque, la rilevata assenza di tracce di strofino o spalmatura sull'indumento
sarebbe stata spiegata per possibile assorbimento del tessuto sulla base di un
ragionamento ascientifico e non sorretto da un qualsiasi riferimento alla natura
del tessuto medesimo, ovvero meramente ipotizzando, ed ancora in termini
illogici, che l'aggressore, ancor prima di spogliarsi, avrebbe avuto cura di
lavarsi le mani lordate del sangue;
- privo di logica risulterebbe poi il rifiuto di un fatto di imbrattamento del
pigiama (pur rivenuta la casacca, al rovescio, tra le lenzuola ed il materasso e
separata dai pantaloni viceversa ritrovati sopra il copriletto) provocato da un
inavvertito spostamento dell'indumento durante la fase dei primi soccorsi che
avevano coinvolto il letto e, segnatamente, il piumone, ed altrettanto
illogicamente sarebbe stata ratificata l'ipotesi di un aggressore che, post
delictum, si sarebbe liberato del pigiama, diversificando la collocazione dei
due elementi:
- per mera acritica adesione al giudizio degli esperti del RIS, poi, il giudice
di rinvio avrebbe imputato le tracce ematiche, repertate sulle suole degli
zoccoli, ad un fatto di impatto, così negando credito all'ipotesi dell'imbrattamento
da calpestio nella fase dei primi soccorsi, ed illogicamente, sul punto,
sarebbero state valorizzate le dichiarazioni S., F. e M. S. - nel senso che
l'indagata in tale fase avrebbe calzato gli stivaletti - poiché la S. sarebbe
stata accreditata irragionevolmente di un pieno recupero mnemonico dopo una
originaria deposizione connotata da irrimediabile incertezza, mentre la F. ed il
S. si sarebbero in realtà entrambi espressi in termini fortemente dubitativi, ed
infine non sfuggirebbe a censura di illogicità l'introduzione, e valorizzazione
in senso accusatorio, dell'ipotesi secondo cui l'indagata avrebbe immediatamente
tentato di dirottare immediatamente l'inquirente verso un fatto di
accidentalità, non avendo il giudice del riesame considerato che gli zoccoli non
erano stati ancora sequestrati e le tracce ematiche sugli stessi non erano state
cancellate (come non avrebbe mancato di fare chi, attuando una seria strategia
difensiva, avesse voluto recidere ab origine ogni ipotizzabile collegamento fra
le medesime e l'omicidio);
- il giudizio di improprietà dell'arma, come sintomatica di un delitto di
impeto riconducibile unicamente all'indagata, sarebbe il frutto della apodittica
affermazione che altro soggetto non potesse parimenti agire nelle condizioni di
tempo e luogo in cui il delitto si è consumato;
- il deprezzamento delle dichiarazioni di (omissis) acquisite in sede di
indagini difensive - a mente delle quali sarebbe ricavabile che (omissis)
era ancora vivo "a ridosso" delle ore 8,15 (essendo stato, in tal momento, visto
e salutato dal fratello sulla soglia di casa) - trarrebbe da immotivata ovvero
illogica prescelta delle prime dichiarazioni del minore, rese nell'immediatezza
del fatto ma non sottoposte a compiuto raffronto, tanto più necessario in quanto
trasfuse in nastro magnetico la cui materiale trascrizione, nelle versioni
risultate all'accusa ed alla difesa, aveva fornito plurime discordanti
risultanze.
Con un secondo motivo, poi, la ricorrente denuncia il vizio della motivazione,
quale meramente apparente ovvero resa attraverso affermazioni manifestamente
illogiche, in punto di ritenuta esigenza cautelare ex art. 274 lett. c)
cod.proc.pen. laddove, individuato un dolo d'impeto, ed altresì ammesso che è
rimasta ignota la ragione per cui la ricorrente, peraltro non affetta da
patologia psichiatrica alcuna, si è trasformata in "lucida assassina", sarebbe
approdata ad un giudizio di pericolosità confliggente nonché incoerente rispetto
all'acquisizione del dato certo di una vita anteatta assolutamente indenne da
episodi in tal senso minimamente significativi oltre che di una condotta
susseguente sotto ogni profilo irreprensibile.
Il difensore ha quindi depositato, in data 15.1.2003, atto intestato come
"motivi nuovi di ricorso", con il quale: 1) denuncia la violazione di norme
processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, con riferimento agli artt.191,
359 e 360 cod.proc.pen., rimproverando all'ordinanza impugnata di non avere
colto l'inutilizzabilità degli accertamenti tecnici non ripetibili effettuati
dal RIS di Parma; a tale organo di polizia giudiziaria deputata ad atti tipici
di indagine, sarebbe invero preclusa, quand'anche espressamente delegata,
l'attività di consulenza in favore del pubblico ministero mediante accertamenti
a contenuto valutativo, estendendoglisi, al pari di quanto è previsto per il
giudice ed il pubblico ministero, ove ravvisata la necessità di indagini
esigenti un approfondimento specialistico, il divieto di ricorrere alla propria
scienza privata (come attesterebbe la previsione di cui all'art. 348 n. 4 codice
di rito), tanto che sarebbe addirittura nella specie ravvisabile una carenza di
potere produttiva di inesistenza dell'atto; 2) ulteriormente illustra il vizio
motivazionale in punto di ritenuta esigenza cautelare del pericolo di
reiterazione criminosa, sul rilievo che, quanto alla sintomaticità della gravità
del fatto, la riconosciuta rilevante intensità del dolo confliggerebbe con
l'individuazione di un dolo d'impeto, mentre poi sarebbe apodittica l'esclusione
della eccezionalità ed irripetibilità della condotta a fronte della carenza di
manifestazioni aggressive pregresse ricollegabili ad una qualsiasi patologia e,
da ultimo, sarebbe censurabile, nel deprezzamento del dato di irreprensibilità
della susseguente condotta, l'ipotesi di una finalizzazione della stessa ad
ottenere, dopo il periodo di presofferta carcerazione, benefici incidenti sullo
status libertatis senza invece considerarne la oggettiva capacità dimostrativa
di una condizione di assoluto equilibrio e normalità, tale, pertanto, da
contraddire la prognosi negativa.
- Esige prioritario esame il motivo sub 1) di cui all'atto depositato in data
15.1.2003, ivi formulandosi una censura che, ove fondata, condurrebbe
all'estromissione dal quadro indiziario di elementi ritenuti, dall'impugnata
ordinanza, capaci di sorreggere il giudizio di elevata probabilità che il
delitto sia attribuibile all'indagata e, pertanto, alla necessità di nuova
motivazione che, in punto di gravità del quadro probatorio, considerasse
soltanto i residui elementi non toccati dalla sanzione di inutilizzabilità.
Va anzitutto osservato che al motivo non sono totalmente estranei profili di
inammissibilità laddove, nell'assumere, per ragione di incompatibilità o carenza
di potere, l'inutilizzabilità dei risultati della consulenza del RIS di Parma
"sul sequestrato", la ricorrente non indica l'oggetto del sequestro operato da
tale organo di P.G. (rivelandosi inidoneo allo scopo il richiamo al verbale di
conferimento dell'incarico, che fa riferimento anche a "reperti in giudiziale
sequestro", pertanto già acquisiti ed identificabili, secondo pagg. 8/9
dell'ordinanza, quanto meno, nel pigiama e negli zoccoli dell'indagata), e tanto
meno la persona che avrebbe materialmente assolto al duplice incombente (non
risultando ovvero non risultando allegato che tutti i consulenti abbiano
provveduto essi stessi all'acquisizione dei nuovi reperti), sì da non consentire
alla Corte di esercitare il sollecitato sindacato sul punto.
E, peraltro, il motivo è sicuramente destituito di fondamento.
Ed invero, sul presupposto incontestato che l'organo di polizia ha eseguito
accertamenti tecnici non ripetibili (si trattava, infatti, di svolgere una
approfondita indagine su tracce ematiche variamente localizzate e soggette, per
loro natura, a modificazione, di tal che l'accertamento, che per di più avrebbe
alterato lo stato dei luoghi e delle cose, non sarebbe stato utilmente
rinviabile o riproducibile in un secondo momento), la regola di inutilizzabilità
delle prove fissata al comma 1 dell'art. 191 cod.proc.pen., sia pure invocabile
anche per la fase degli atti di indagine del pubblico ministero, trova
applicazione, secondo jus receptum nelle pronunce dei giudici di legittimità,
unicamente nelle ipotesi in cui le prove siano state acquisite in violazione dei
divieti stabiliti dalla legge: sicché deve ritenersi che detta inutilizzabilità
può discendere, in difetto di espressa e specifica previsione, soltanto dalla
illegittimità in sé della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso
di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova, in
sé e per sé legittima, sia stata acquisita irritualmente.
Orbene, nella specie, la prova come assunta non incontra alcun espresso o
implicito divieto di legge.
Il pubblico ministero - cui è consentito, nell'ipotesi prevista all'art. 359
cod.proc.pen. quale riprodottasi nel caso in esame, nominare consulenti tecnici
non necessariamente scegliendo persona iscritta nell'albo dei periti (art. 73
disp.att. al codice di rito) - ha accorpato in unico provvedimento del 2.3.2002
l'affidamento dell'incarico e la delega al sequestro di quanto rappresentativo
della "appartenenza delle tracce di sangue e di altra sostanza biologica al
minore (omissis) o a persona diversa", come funzionale all'accertamento
richiesto, ed è evidenti che la materiale attività esecutiva del sequestro,
operata dall'organo di polizia giudiziaria quale strumento dell'organo delegante
cui l'atto resta soggettivamente riferibile, non si pone in alcun modo "in
conflitto" con quella di consulenza su quanto legittimamente sequestrato.
Il divieto di scienza privata, la cui violazione non è peraltro neppure
presidiata da sanzione, non è, del resto, automaticamente trasferibile dal
giudice e dal pubblico ministero all'organo di polizia giudiziaria - risiedendo
la ratio di siffatto divieto nella necessità di escludere l'introduzione nel
processo di elementi ignoti alle parti e da queste incontrollabili - e, non
rinvenibile in alcuna norma dell'ordinamento processuale, certamente non è
desumibile dalla richiamata previsione di cui al comma 4 dell'art. 348
cod.proc.pen., poiché tale norma è eccentrica rispetto al tema sollevato e, in
realtà, unicamente autorizza la polizia giudiziaria, che agisca di propria
iniziativa o su delega, a servirsi di persone idonee nel compimento di "atti" ed
"operazioni", esigenti specifiche competenze tecniche, non identificabili negli
accertamenti (consistenti in elaborazione critica degli eseguiti rilievi) propri
del consulente tecnico; mentre, e piuttosto, è di segno contrario la previsione
di cui all'art. 354 comma 2 stesso codice, che autorizza la polizia giudiziaria
- nel rischio di alterazione, dispersione o modificazione di cose, tracce e
luoghi in uno alla impossibilità del pubblico ministero di intervenire
tempestivamente - al compimento di accertamenti urgenti nonché al sequestro del
corpo del reato e delle cose a questo pertinenti "se del caso" e, quindi,
disegna una attività positiva di intervento che non può non riguardare anche gli
accertamenti tecnici su quanto sequestrato, in difetto di limitazione testuale
ed in presenza della specificità della ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 348;
una tale attività tecnica, consentita in via di urgenza, non potrebbe dunque
essere negata alla polizia giudiziaria allorché, come nella fattispecie, proprio
il pubblico ministero, tempestivamente intervenuto "in un caso di urgenza", la
ritenga necessaria sì da giustificare il conferimento dell'incarico a quelle
stesse persone delegate alla acquisizione di quanto "contestualmente" giudicato
assolutamente pertinente all'accertamento.
Né, sotto diverso profilo, peraltro non dedotto, potrebbe apprezzarsi una
ragione di incapacità o incompatibilità ex combinato disposto degli artt. 225
comma 3 e 222 comma 1 cod.proc.pen., prevedendo tali norme un elenco tassativo e
perciò inestensibile di situazioni ostative.
Mentre è evidente, infine, l'infondatezza dell'assunto "estremo" di inesistenza
dell'atto, dovendosi escludere -per quanto osservato, ed altresì richiamato il
concetto di inesistenza quale notoriamente elaborato dalla dottrina e dalla
giurisprudenza - che tale atto sia stato compiuto da organo privo del potere di
emetterlo ovvero sia affetto da una qualsiasi radicale nullità non
tassativamente prevista.
- Tornando, ora, agli originari motivi di impugnazione, la denuncia di vizio
motivazionale, nella previsione di cui all'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., in
punto di apprezzamento della gravità degli indizi di colpevolezza giustificativi
I dell'adozione della misura cautelare secondo la regola di cui al comma 1
dell'art. 273 stesso codice (primo motivo), richiede a questa Corte (nuovamente)
il controllo sui contenuti minimi della motivazione, nel rispetto del
consolidato insegnamento del giudice di legittimità secondo cui in tale sede -
non consentita la valutazione della sussistenza, in concreto, degli indizi e
delle esigenze cautelare - deve invece verificarsi che non ricorra l'ipotesi di
mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo della
congruità e completezza della valenza sintomatica attribuita alle premesse
costituite dagli indizi ed alla coerenza intrinseca delle conseguenze che se ne
traggono in ordine alla prognosi di probabilità della colpevolezza
dell'indagato.
Il compito di verifica del giudice di legittimità, più precisamente, si traduce
nel controllo della congruenza motivazionale nella valutazione degli elementi
indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che
governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, sì che la motivazione, in
definitiva, risulti conformata, dal punto di vista strutturale, al modello
delineato nell'art. 292 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal
particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su
indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una
qualificata probabilità di colpevolezza (Cass. Sez. Un. 22.3.2000 n. 11, Audino);
poiché, infatti, gravi indizi di colpevolezza sono ritenuti gli elementi a
carico, di natura logica o rappresentativa, che - contenendo in nuce tutti o
soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova - non
valgono, di per sé, a provare oltre ogni dubbio la responsabilità dell'indagato
e tuttavia, consentono, per la loro consistenza, di prevedere che, attraverso la
futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale
responsabilità, fondando nel frattempo tale qualificata probabilità (Cass. Sez.
Un. 21.4.1995 n. 11, Costantino e altro).
E con il limite, proprio al sindacato di legittimità, secondo jus receptum, di
un controllo di logicità del discorso motivazionale quale svolto nel
provvedimento, non minimamente estensibile alla possibilità di una diversa
valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari ma,
piuttosto, contenuto all'interno del provvedimento stesso e nelle varie
proposizioni in cui si articola (Cass. Sez. I, 2.2.1998 n. 1083, Martorana;
Cass. Sez.VI, 1.4.1996 n.1 434, Martucci; Cass. Sez. I, 23.3.1995 n. 1769,
Ciraolo; Cass. Sez. I, 3.12.1991/23.1.1992 n. 4641, Andricciola ed altri).
- Orbene, fermi tali consolidati principi, occorre anzitutto rilevare che il
motivo è in non marginale misura "attraversato" da una erronea impostazione
concettuale, quale quella secondo cui il giudice di rinvio avrebbe dovuto
apprezzare il quadro indiziario "confrontandosi" con la ricostruzione e le
considerazioni sviluppate nell'ordinanza del giudice del riesame messa nel nulla
dalla pronuncia della Suprema Corte.
Errore evidente, questo, perché, procedendo l'annullamento dal vizio
motivazionale circa la esatta verifica dei dati probatori e la loro concreta
significatività ai fini del giudizio di colpevolezza che sostiene la misura
cautelare, sono rimasti conseguentemente travolti gli accertamenti e le
valutazioni già operate, sicché il giudice di rinvio è stato perfettamente
autorizzato, nella pienezza dei poteri coincidenti con quelli del giudice il cui
provvedimento fu annullato, ed in assoluta autonomia di giudizio, ad un nuovo
esame dei fatti (Cass. Sez.VI, 1.2.1995/14.3.1995, n. 427, Bianco), altresì
arricchiti degli elementi successivamente acquisiti dalle parti ed a tale nuovo
esame ammessi (Cass. Sez. V, 31.3.1999 n. 1530, Alongi G.; Cass. Sez.VI,
27.6.1995 n. 2573, Di Gennaro G.; Cass. Sez. I. 13.12.1994/6.2.1995 n. 6020, PM
in proc. Bobbio), con il solo limite di doversi uniformare al principio di
diritto enunciato dal giudice di legittimità.
Sono privi di pregio, pertanto, i rilievi circa taluni profili di dissonanza o,
anche, di preteso contrasto, fra le ricostruzioni del quadro probatorio operate
nelle due ordinanze di riesame, poiché quella annullata, censurata appunto per
illogicità motivazionale, sia nel metodo di valutazione degli indizi, sia nella
individuazione dei medesimi (per avere frettolosamente liquidato quali mere
ipotesi di lavoro "i precisi riferimenti e le corrispondenti argomentazioni
sviluppate nell'ordinanza custodiate", elevate dal Gip a dignità di indizi "di
non trascurabile spessore"), non funziona minimamente quale termine di raffronto
imposto al giudice di rinvio; e, anzi, riconosciuto dalla Suprema Corte che la
stessa è pervenuta ad soluzione "disancorata dalla realtà" e "non altrettanto
logica e sintomaticamente convergente" con quella propria del provvedimento
impositivo della misura, risulta restituito al nuovo organo del riesame, come è
naturale, unicamente il compito di controllo del provvedimento coercitivo.
E, ancora, è ravvisabile nel ricorso un ulteriore errore di approccio al thema
decidendum, laddove la capacità dei singoli indizi di fornire spiegazioni
alternative del fatto viene intesa come ex se rappresentativa di illogicità di
quella accolta; tale capacità, invero, non confligge affatto con la natura
gravemente indiziante degli elementi ma, piuttosto, essa stessa è argomento
idoneo a dimostrare il fatto e la sua paternità se la distinta circostanza
ragionevolmente rappresentata sia allo stesso collegabile e si coordini
organicamente con ogni altra sino a convergere verso il giudizio di qualificata
probabilità di commissione del fatto e di riconducibilità del medesimo al
soggetto indagato.
- Tanto osservato e precisato, dunque, deve negarsi che ricorra il denunciato
vizio, risultando l'apparato motivazionale dell'ordinanza immune da censure di
illogicità nell'apprezzamento della gravità del quadro indiziario, correttamente
esaminato nella globalità degli elementi offerti dall'attività di indagine.
Con il rilievo sub A), invero, la ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata
traviserebbe la relazione del consulente di parte, cui avrebbe attribuito la
conclusione che non potrebbe affermarsi il momento di insorgenza dello stato di
morte clinica del bambino quando, invece, la stessa aveva riproposto come
significativo il tema del tempo di sopravvivenza, già dal consulente del PM
contenuto in tempi ridottissimi e ricomprensivi dei fenomeni di reviviscenza
conseguenti alle manovre di tipo rianimatorio operate dai primi soccorritori: ne
deriverebbe, pertanto, una non autorizzata retrodatazione dell'ora
dell'aggressione alla fase temporale non coperta dall'accertato alibi
dell'indagata.
Orbene, tale censura è infondata: dal testo dell'ordinanza, invero, si trae che
il giudice di rinvio, valorizzata la relazione definitiva V. del 9.5.2002 - che
ha concluso, superando i primi giudizi formulati in termini probabilistici, per
la certezza che (omissis) fosse in condizione di morte clinica nel
momento di primo soccorso senza, però, poter stabilire "neppure con la più ampia
approssimazione" (anche a motivo del ritardato accesso alla salma e delle
modalità di conservazione della medesima) quando tale condizione fosse insorta -
ha correttamente apprezzato anche la relazione del consulente di parte, non
avendola affatto contraddetta nel giudizio finale che l'insorgenza di tale stato
non possa farsi retrocedere in tempi assai brevi - tant'è che "ha parlato" di
rapida insorgenza del fenomeno morte, quale già desunta dalla relazione V. - ma,
piuttosto, ha concluso per una obiettiva incertezza sul dato fondamentale del
momento del decesso, così come ammessa anche in tale relazione, giudicando in un
qualsiasi senso inidonei a vincere l'imperscrutabilità del dato temporale i c.d.
fenomeni di reviviscenza, attesa l'impossibilità di seria verifica della loro
correlabilità "entro i primissimi muniti" dal momento del decesso, inteso in
termini di morte clinica, ed in realtà espressi da segni di vitalità originati
dagli interventi rinanimatori ed equivoci (avendo lo stesso CT descritto gli
"apparenti" segni di vitalità come espressione di una morte relativa già
perfezionatasi).
L'ordinanza, in sostanza, ha preso atto, per corretta lettura delle risultanze
ed alla luce degli offerti dati anatomo-patologici, della comune opinione di
indecifrabilità del momento in cui è avvenuto il trapasso e della inidoneità in
tal senso dei fenomeni di reviviscenza, e tale apprezzamento, che sottende un
giudizio di fatto, non presta minimamente il fianco ad una qualsiasi censura di
illogicità o, addirittura, di un travisamento delle acquisizioni processuali.
Di tal ché, come risulta evidente, l'incerta collocabilità dell'ora della morte
non diviene circostanza incompatibile con la ritenuta ipotesi di una aggressione
compiuta nella fascia temporale antecedente l'uscita di casa da parte
dell'indagata, certo che costei, in tale periodo si è trovata in casa con il
piccolo (omissis).
Infondato è anche il rilievo sub H).
Il percorso argomentativo seguito per collocare l'aggressore, "principalmente"
sul letto matrimoniale ed alla sinistra del bambino nel momento in cui è stata
sferrata la pluralità dei colpi, invero, risulta coerente alla rilevazione che
unicamente indenne dalle macchie di sangue è rimasta l'area della coperta
immediatamente posta alla sinistra della vittima, e per nulla illogicamente
l'ordinanza ha ritenuto che siffatta posizione non confligge, nè materialmente
nè a livello probatorio) con la rilevata presenza di tracce ematiche oltre tale
zona d'ombra, atteso che le medesime, l per loro conformazione ed orientamento,
sono risultate perfettamente compatibili con l'azione di armamento del braccio
destro e con la dispersione di sostanze ematiche da un'arma così imbrattata e
più volte scaricata sul capo del bambino e da qui ritratta nella fase di
consecuzione dei colpi.
La presenza di una zona d'ombra, sul piumone e sul lato sinistro dell'area
occupata dalla vittima, non macchiata del sangue della medesima, ed intermedia
rispetto a quella adiacente, viceversa attinta da schizzi e tracce di
gocciolamento, in uno al rilievo che proprio sul pigiama sono state rinvenute
macchie da diretto impatto, giustifica, pertanto, sotto il profilo logico, la
conclusione che il piumone si sia giovato, nella zona immediatamente prossima
alla vittima e tuttavia rimasta indenne, di un idoneo "riparo" assicurato dalla
persona dell'aggressore evidentemente indossante il pigiama.
La tesi difensiva che l'aggressore avrebbe sferrato tutti i colpi mortali
stando. in piedi ed alla sinistra del letto -sicché la zona d'ombra della
coperta si giustificherebbe, viceversa, per la presenza del pigiama che, in tale
zona abbandonato, avrebbe ricevuto le macchie di sangue e gli sgocciolamenti
dell'arma - risulta, invero, ampiamente trattata e non illogicamente rifiutata.
In tal senso, infatti, l'ordinanza ha congruamente considerato sia la
localizzazione di numerosissime macchie in diversi punti della stanza (sulla
parte di soffitto posta sopra il letto, intorno al lampadario, sulle ante
dell'armadio ai piedi del letto, sulla parete adiacente alla finestra), quale
giustificabile solo per una azione di brandeggio dell'arma sviluppata in una
zona posta nei pressi del centro del letto ed alla sinistra della vittima, sia
la inclinazione e la direzione delle medesime (da sinistra verso destra e
dall'alto verso il basso), come attestativa di un epicentro delle proiezioni
nell'area corrispondente alla zona d'ombra, sia, infine, la "singolare" presenza
V. degli schizzi diversamente orientati e delle tracce di sgocciolamento
nell'adiacente area della coperta, pienamente riconducibile ad un fatto di
movimento dell'arma sviluppato nella zona centrale e di dispersione del
materiale ematico nella fase di inversione dell'oscillazione quale naturalmente
imposta dalla reiterazione di colpi che siano stati appunto portati dal centro e
su quel lato della vittima.
La logicità del discorso motivazionale sul punto - peraltro congruente
all'apprezzamento dell'indizio dato dalle tracce ematiche sul pigiama, come in
appresso si dirà - non è poi inficiata dall'ammissione di una posizione
diversificata dell'aggressore, in piedi ed accanto al comodino al lato sinistro
del letto (visto dal fondo) "per almeno un colpo"; l'ordinanza, infatti, ha
coerentemente rilevato non soltanto la difficoltà di conciliare le plurime
tracce ematiche originate dall'azione di armamento con una manovra che avrebbe
imposto una innaturale torsione dell'aggressore nell'attingere (come è
avvenuto), il capo della vittima - distesa verosimilmente più verso il centro
del letto che sul bordo sinistro dello stesso (e verso questo lato girata, come
attestato dalla ferita sulla mano sinistra, espressione di un tentativo di
estrema difesa) - ma, sopratutto, ha considerato che le tracce ematiche
rinvenute sulla parete-comò su tale lato sono risultate di numero
abbondantemente inferiore rispetto a quelle sul lato opposto ed imputabili, come
visto, ad una azione di brandeggio dell'arma in prossimità della zona centrale
del letto, e tale circostanza giustifica pienamente l'ammissione.
E questa stessa, ancora, non è neppure incoerente alla ricostruzione di un fatto
omicidiario d'impeto (quale autorizzata dalle modalità di sua commissione),
sviluppatosi in un contesto di totale perdita dei freni inibitori (per un motivo
scatenante pur rimasto insondato) cui si raccorda una condotta criminosa che non
segua, nella incontrollabile drammaticità del momento, rigide regole di relativa
ordinarietà, peraltro esse stesse difficilmente ipotizzabili.
E, da ultimo, deve negarsi illogicità all'affermazione del giudice del riesame,
secondo cui nessun altro se non l'indagata avrebbe avvertito la necessità di
salire sul letto per portare a compimento il delitto, poiché tale affermazione
va apprezzata, nel contesto di globale valutazione degli elementi di ordine
storico e/o logico, in relazione a quella, autorizzata dalla accertata scarsità
del tempo disponibile, che un ipotetico aggressore esterno (cui è risultato
decisamente irriconducibile un delitto d'impeto) si sarebbe del tutto
verosimilmente orientato ad una azione omicidiaria rapida e non impegnativa
della salita sul letto ovvero distribuita in distinti momenti.
Non hanno fondamento, poi, le censure sub D) ed E), trattabili unitariamente
perché attinenti alla lettura dell'indizio dato dalle tracce ematiche sul
pigiama dell'indagata.
La presenza delle macchie sui due elementi del pigiama, invero, risulta
considerata indiziante di un indossamento del capo nel momento dell'aggressione,
in ragione della loro natura di macchie "dirette" e cioè da impatto, con tipico
andamento "a sciame" ben spiegabile con il movimento dell'arto armato, nonché
della loro distribuzione principalmente sul fianco destro e sulla manica destra
della casacca, cioè sul lato maggiormente esposto nell'atto di colpire; e, in
particolare, in ragione del rinvenimento, sulla manica destra della casacca, di
una grossa macchia provvista di frammento osseo perfettamente compatibile con un
fatto di contatto diretto del tessuto con una vistosa macchia di sangue,
frammista a materia cerebrale e frammenti ossei, corrispondente al punto in cui
poggiava la testa della vittima; per nulla incoerente, dunque, è l'averne
desunto che le macchie di sangue si siano scaricate sul pigiama indossato da chi
"contestualmente" le ha originate sovrastando la vittima, e ciò al punto di
consentire all'indumento di trattenere il frammento osseo per un fatto di
asportazione difficilmente conciliabile con l'ipotesi (sostenuta ancora dalla
ricorrente) di una semplice ricaduta degli schizzi di sangue sul pigiama in
precedenza adagiato sul letto e, in senso figurativo, "inerte".
Né pecca di logicità, in tal senso, l'apprezzamento della circostanza ulteriore
del rinvenimento dei due elementi del pigiama in diverse zone e piani del letto
- la casacca, assai maggiormente macchiata, sotto il piumone, ed i pantaloni,
invece, sopra il copriletto - come idonea a negare l'ipotesi di un disordinato
deposito dell'indumento da parte dell'indagata sulla zona centrale, parte alta,
del letto medesimo; fermo che sul letto sono post factum intervenuti soltanto "i
primissimi" soccorritori, identificabili nella F. e nella S. - che portò il
bambino, necessariamente liberato del piumone che parzialmente lo copriva -
poiché i medici del pronto soccorso prelevarono il bambino all'esterno
dell'abitazione, risultano infatti incensurabilmente valorizzate, ai fini del
compiuto giudizio di capacità indiziante del dato nel complessivo quadro, le
dichiarazioni di tali soccorritori: la S., infatti, ha decisamente e
reiteratamente escluso, pure avendo riassettato il letto, di avere visto o
spostato alcun pigiama (di tal che risulta mera ipotesi quella di inavvertito
spostamento) e la F. ha reso, per proprio conto, di non aver notato alcun
indumento ed entrambe, infine, hanno escluso di avere riassettato il letto (come
credibile attesa la drammaticità del momento che ha imposto di concentrare ogni
comune impegno nell'attività di soccorso), sì da rappresentare un quadro
coerente all'apprezzamento del dato indiziante.
Così come, ancora, è immeritevole della censura di illogicità la considerazione
che, ove i due elementi fossero stati coinvolti, per una sorta di trascinamento
provocata dall'abbassamento del piumone nel momento di scoprimento del bambino e
di suo "prelievo", non si spiegherebbe la tanto distanziata e diversificata
posizione, addirittura su piani diversi, assunta dagli elementi medesimi,
rivelandosi, piuttosto, unicamente conciliabile con siffatta manovra, una loro
ben diversa collocazione finale tra i due lembi quale effetto del ripiegamento
della parte alta su quella bassa della coperta: deduzione logica, questa, che
vale anche a negare alla circostanza, nella specie, l'alternativa capacità
rappresentativa di un fatto di imbrattamento successivo per contatto meramente
"indotto" fra i due elementi.
La ricorrente deduce, ulteriormente, che il giudice del riesame avrebbe
apoditticamente: a) presunto che la casacca del pigiama diversamente dai
pantaloni, sarebbe stata indossata dall'omicida al "rovescio", diversamente dai
pantaloni , così prospettando un fatto anomalo meritevole di una coerente
spiegazione ; b) ipotizzato, onde giustificare l'assenza di tracce di strofinio
o di spalmatura delle macchie ematiche sul pigiama - che l'omicida si sarebbe
lavato le mani prima di sfilarsi l'indumento.
Tali rilievi non colgono veri profili di illogicità.
Il primo rilievo, infatti, si appunta su un dato in realtà neutro nel contesto
valutativo della capacità indiziante delle tracce ematiche sul pigiama, avendo
l'ordinanza dato atto del rinvenimento a rovescio della casacca e della presenza
di tali tracce sia sul recto sia sul verso dell'indumento, ed avendo altresì
adeguatamente spiegato, alla luce delle risultanze degli accertamenti tecnici,
il collegamento genetico e temporale delle prime; peraltro, il ravvisato difetto
di un testuale rifiuto dell'assunto dell'indagata, secondo cui il capo si fosse
trovato sul letto "girato" (come può avvenire per chi sia spinto dalla fretta),
non rende in alcun modo incoerente l'apprezzamento di gravità dell'indizio,
quand'anche separatamente esaminato, posto che la narrazione difensiva, sul
punto, è stata disattesa escludendosi in radice, nei termini superiormente
trattati, che il pigiama fosse stato gettato disordinatamente sul letto.
Quanto, poi, all'assenza di tracce di strofinio o spalmatura e di macchie da
contatto sulle superfici del pigiama, l'ordinanza ha reso una spiegazione non
rimproverabile di incongruenza od illogica coordinazione con il complessivo
apprezzamento del dato indiziante; premesso, infatti, che tale assenza non nega
certamente la capacità rappresentativa alle numerose macchie da diretto impatto
sul pigiama, il richiamo al possibile assorbimento delle stesse da parte del
tessuto - sì da definitivamente presentarsi in alcun modo espanse - non deraglia
da un corretto utilizzo della massima di esperienza o, quanto meno, di assoluta
verosimiglianza, che un qualsiasi tessuto non impermeabile, proprio
ordinariamente ad un pigiama (denominato "maglia" il capo superiore), è
"naturalmente" idoneo ad assorbire macchie ematiche che, per di più, come nella
specie e come rilevato nell'ordinanza in linea con la indiscutibilità dei colpi
e del distretto attinto, impattino velocemente; la derivazione, poi,
dell'assenza di tracce di ditate o spalmature, per contatto dell'indumento con
le mani sporche del sangue della vittima, da un lavaggio delle stesse precedente
la svestizione del pigiama, non è incoerente al giudizio ricostruttivo del
fatto, peraltro ex se incensurabile, ricondotto ad un delitto d'impeto seguito
da un recupero di lucidità dell'aggressore.
Deve aggiungersi, del resto, che l'ordinanza ha pur valorizzato il dato che si è
trattato di macchie di piccolissime dimensioni sicché, in tal senso autorizzata
dalle considerazioni del consulente medico legale, ha non illogicamente escludo
che i colpi possano avere provocato un apprezzabile fenomeno di zampillio di
spruzzi di sangue sulla persona "se non nell'ordine di qualche centimetro", e,
dunque, un significativo imbrattamento delle mani capace di lasciare segni
sull'indumento quand'anche non immediatamente lavate; e, ancora una volta,
l'alternatività della spiegazione, mostrandosi comunque per nulla dissonante con
ogni altro apprezzamento, nega fondamento alla sollevata censura.
E, infine, neppure sono percepibili i denunciati profili di illogicità del
provvedimento nella parte in cui non risulterebbe fornita "spiegazione" del
fatto di voluta diversificazione della localizzazione dei due elementi del
pigiama da parte dell'aggressore; la dedotta "omissione", infatti, va raccordata
al corretto giudizio di inattendibilità di una localizzazione meramente indotta
da manomissioni o sommovimenti delle coperte nella fase dei soccorsi, nonché a
quello ulteriore che un aggressore esterno non avrebbe impiegato il poco tempo
disponibile, e senza alcuna plausibile necessità, nella distribuzione degli
elementi, di tal che deve ritenersi che sia stata adeguatamente apprezzata la
gravità di un indizio tale, peraltro, da non rendersi assolutamente dissonante
nel complessivo contesto valutativo di un delitto d'impeto cui è seguito il
recupero di lucidità dell'omicida.
Debbono ritenersi parimenti infondate le censure sub F).
Incontestata la riferibilità alla vittima delle tracce ematiche rinvenute sulle
suole degli zoccoli dell'indagata, l'esclusione della ipotesi di un
imbrattamento nella fase dei soccorsi e provocato dal calpestio del pavimento
coinvolto da schizzi o gocciolamenti - sicché tale presenza è stata ritenuta
nuovo grave indizio a carico dell'indagata, come significativa di un
gocciolamento contestuale all'attività di armamento di una persona indossante
gli zoccoli e non ipotizzabile in un soggetto esterno - fonda, invero, non già
su una "adesione acritica e passiva" al giudizio tecnico del RIS circa la
morfologia delle tracce (giudizio, peraltro, che non risulta specificamente
contestato) ma sì, invece, sull'apprezzamento, anzitutto, di un dato
direttamente osservato dal giudice circa una prima traccia che "si palesa, anche
visivamente, come da proiezione", nonché, ed ancora, sulla deduzione
perfettamente coerente che questa stessa non è stata rinvenuta nella forma
espansa che avrebbe viceversa dovuto assumere quale ordinaria nella ipotesi in
cui fosse stata unicamente prodotta dal calpestio.
E non solo, perché, ancora, l'ordinanza ha ritenuto dirimenti le dichiarazioni
dei primi intervenuti sulla scena, e cioè della S., della F. e di M. S., tutte
convergenti nel rappresentare la F., per l'intera fase di soccorso (messa in
moto dalla S.), come indossante un paio di stivaletti scuri (quelli stessi
utilizzati per raggiungere la fermata dello scuolabus) anziché, come dalla
stessa riferito, gli zoccoli di casa.
La ricorrente, per vero, deduce che le dichiarazioni della S. sarebbero state
valorizzate, nel quadro indiziario, per illogico apprezzamento che le stesse
fossero il frutto di un pieno recupero mnemonico dopo l'originaria ed incerta
deposizione resa sulla specifica circostanza, mentre poi la F. ed il S. si
sarebbero, in realtà, entrambi espressi in termini dubitativi.
Tali rilievi critici, in parte inducenti inammissibilmente la pretesa di
rilettura degli atti, sono essi pure, comunque, privi di pregio.
Quanto al primo, infatti, l'ordinanza ha avuto cura di sottolineare la assoluta
verosimiglianza di un pieno recupero mnemonico operato a distanza di appena un
giorno, nel contesto descrittivo di particolari ulteriori dalla stessa teste
dichiarati mentalmente accantonati nel momento di personale impegno, mirato
principalmente al soccorso del bambino: l'osservazione che la S. venne pur
richiesta di riferire quei particolari non coglie, evidentemente, alcuna
contraddizione della motivazione sul punto.
Quanto al secondo, poi, va rilevato che l'ordinanza non ha affatto negato i
termini dubitativi nei quali i testi si sono espressi, ma del tutto
adeguatamente ha ritenuto, sul dato pacifico del colore bianco degli zoccoli,
che le dichiarazioni di entrambi contengono comunque il riferimento a "scarpe
scure" o "stivaletti scuri", nonché ad un abbigliamento dell'indagata di
identiche tonalità, e non, riferiscono, invece, di un colore bianco o di un
contrasto invece, a calzature di colore bianco o ad un abbigliamento facilmente
percepibile e memorizzabile; non incongruo, pertanto, è che l'ordinanza abbia
considerato tali dichiarazioni convergenti con quelle della S..
L'ordinanza, del resto, ha valorizzato ulteriori circostanze, esse pure
logicamente correlate nel giudizio di gravità del quadro indiziario, quali
quelle che attengono alla dichiarazione della S. - la cui attendibilità
soggettiva non è oggetto di censura - secondo cui ella non invitò l'indagata,
perché si avviasse all'ospedale, a cambiare le calzature - il che giustifica la
deduzione che la F. non avesse mai dismesso gli stivaletti - al rinvenimento
degli zoccoli in bell'ordine nel disimpegno del bagno e, cioè, in una posizione
di quiete assai poco compatibile con la drammaticità e l'urgenza del momento, e,
infine, al rinvenimento di una traccia ematica, riconducibile alla vittima,
sugli stivaletti dell'indagata.
Quanto alla prima circostanza, la ricorrente coglie un vero "travisamento"
laddove il giudice del riesame ha dedotto che la smentita della S. confermerebbe
il tentativo dell'indagata di accreditare "da subito" la tesi di imbrattamento
accidentale e post factum degli zoccoli, ed oppone, al proposito, che l'
immediata consapevolezza, in capo all'indagata, del significato indiziante delle
macchie ematiche sulle calzature, confliggerebbe con il fatto che queste stesse
furono sequestrate solo successivamente e che, dunque, costei avrebbe semmai
vanificato l'indizio attraverso un radicale occultamento delle tracce; tale
censura è addirittura inammissibile, risolvendosi nella prospettazione di una
possibile spiegazione alternativa - dunque non dimostrativa di illogicità di
quella censurata - e di una omissione di precedente strategia difensiva, già
formulata in sede di riesame ed adeguatamente rifiutata con richiamo
all'inviolabilità dell'abitazione (posta immediatamente sotto sequestro
dall'inquirente) e che, peraltro, apoditticamente presuppone la capacità
dell'indagata di prevedere che l'argomento "calzature" sarebbe stato introdotto
nelle indagini in sede di prime sommarie informazioni, mentre, viceversa, è
dotata di intima coerenza la deduzione del giudice, fondata sul rilievo di
smentita delle dichiarazioni dell'indagata - rese su particolari evidentemente
richiestile sì da renderla avvertita che gli stessi non fossero indifferenti
alle indagini - oltre che su oggettive acquisizioni (la posizione degli zoccoli,
la traccia sugli stivaletti).
Deve ritenersi altresì infondata la censura sub G).
La valenza indiziante della natura impropria dell'arma omicida - "con buone
probabilità" riconoscibile in un corpo non prettamente finalizzato all'offesa e
riconducibile all'area degli strumenti di uso comune che non hanno finalità
lesive - risulta, invero, per nulla illogicamente apprezzata nei confronti
dell'indagata, nella considerazione che un aggressore esterno che si fosse
introdotto nell'abitazione profittando del breve lasso di tempo in cui
l'indagata si era assentata - unica ipotesi alternativa possibile ed in effetti
formulata dal difensore dell'indagata - non si sarebbe indotto all'omicidio
avvalendosi di uno strumento inidoneo ad assicurare un rapido esito ma,
piuttosto, avrebbe programmato il delitto anche in questo non secondario
particolare.
L'osservazione è congruente "interpretazione" dell'indizio, risultando in linea
con l'acquisizione di un episodio omicidiario di inaudita violenza e
realizzatosi in forma di una reiterazione di colpi, tale da fortemente orientare
verso un delitto d'impeto: la ricorrente oppone come conciliabile, con l'uso di
un'arma impropria, la condotta di un soggetto esterno che non avesse preordinato
il delitto e, invece, avesse dovuto incontrare nel bambino un imprevisto
ostacolo, ma, in tali termini, prospetta una ipotesi, comunque inidonea a
contrastare la coerenza dell'apprezzamento giudiziale, assolutamente non
assistita da alcuna acquisizione processuale (oltre che contrastata dai richiami
dell'ordinanza alla inattendibilità, esaustivamente motivata, delle
dichiarazioni dell'indagata secondo cui la porta di ingresso della casa non
sarebbe stata chiusa a chiave nel breve periodo di sua assenza).
Destituita di fondamento è anche la censura sub H), dovendosi decisamente
escludere che l'ordinanza non abbia adeguatamente motivato il difetto di valenza
probatoria delle dichiarazioni di (omissis) acquisite ex art. 391 bis
cod.proc.pen.
L'ordinanza, infatti, ha correttamente considerato inattendibili dichiarazioni
che: a) sopraggiunte a distanza di circa sei mesi dall'evento, sono state rese
da un bambino che avrebbe dimostrato una migliore capacità mnemonica su
particolari assolutamente marginali ("luci ed ombre" alla finestra di casa
F.-G., presenza di una persona sul sentiero nei pressi di casa) - non emersi
nelle dichiarazioni originarie raccolte dal pubblico ministero né tali da
giustificare una memorizzazione nel quadro di assoluta normalità e quotidianeità
che, rapportata alla vita di relazione del minore, dovette quel mattino
rappresentarglisi; b) risultano fortemente condizionate dagli interventi del
genitore e dal modo stesso con il quale il piccolo è stato esaminato (dandosi
atto di risposte in qualche misura suggerite); c) contengono rilevanti
contraddizioni con la stessa versione dell'indagata (sia quanto al particolare
dell'uscita di casa, riferita dalla F. come contestuale a quella del bambino e,
viceversa, avendo questi riferito di avere preceduto la madre, sia quanto al
particolare del saluto fra i fratelli, non minimamente menzionato dalla prima
nelle sue prime dichiarazioni, ed invece dichiarato dal secondo).
Non è minimamente censurabile, pertanto, il giudizio che le nuove dichiarazioni
di (omissis) notevolmente difettino di genuinità e le siano sicuramente
preferibili quelle rese in epoca assai più prossima al fatto (in data 1.2.2002
e, cioè, appena due giorni dopo) e meno influenzate da fattori esterni "per non
avere egli, verosimilmente, preso ancora piena coscienza della tragica perdita
del fratellino".
Per il resto, va osservato che l'ordinanza non ha ignorato la presenza di
discordanze, peraltro in termini di incompletezze o di difformi verbalizzazioni
delle espressioni, nelle trascrizioni del colloquio (raccolto in audiocassetta)
tra il minore ed il pubblico ministero, come operate dai Carabinieri della
Compagnia di Aosta e dal consulente della difesa, e tuttavia ha correttamente
ritenuto di utilizzare le parti per le quali vi è coincidenza di contenuto "se
non proprio formale o lessicale, quanto meno sostanziale"; né, sul punto, la
ricorrente minimamente enuncia e allega le dichiarazioni favorevoli all'indagata
che non sarebbero state fedelmente riportate ovvero ignorate dal giudice del
riesame nell'operazione di doveroso e completo esame dell'elemento di prova.
Le plurime censure in punto di gravità degli indizi - peraltro formulate in
termini che pretendono una perfetta concordanza di tutti i singoli elementi,
così da richiedere la valutazione di un requisito in realtà non necessario in
subiecta materia, e ciò anche dopo le modifiche introdotte dalla Legge 1.3.2001
n. 63 (Cass. Sez. III, 27.3.2002 n. 20583, Parziale) - risultano pertanto
infondate: il giudizio di gravità del quadro, infatti, si presenta immune da
aporie ed incongruenze argomentative e viceversa, trova giustificazione in un
organico e coerente apprezzamento degli elementi offerti dall'indagine, tali,
per loro consistenza, da far prevedere che, attraverso la futura acquisizione di
ulteriori, si riveleranno idonei a dimostrare la responsabilità dell'indagata,
fondando nel frattempo la qualificata probabilità di colpevolezza della
medesima.
A tale giudizio, del resto, concorrono logicamente il richiamo alle
contraddizioni nelle quali, e su particolari non marginali, l'indagata è
incorsa, nonché la rilevazione della totale carenza di elementi che
"oggettivamente" riconducano il delitto ad un soggetto esterno, non essendo
risultate tracce o indicate presenze all'esterno dell'abitazione temporalmente
compatibili con l'evento, né violazione degli accessi alla medesima (poiché la
tesi difensiva che, nell'uscire, l'indagata non avesse chiuso la porta di
ingresso, risulta coerentemente disattesa sulla base della dichiarazione di
segno contrario resa dall'indagata stessa alla S., oltre che dalla
inverosimiglianza di una condotta tanto incauta e mai tenuta in precedenza (come
riconosciuto dalla F.), e ciò in un contesto che, negli individuati termini
spazio-temporali, consente di collocare unicamente l'indagata all'interno della
casa e di escludere, dunque, la immissione di altri sul luogo del delitto.
- Fondato, invece, è il motivo, meglio sviluppato nell'atto depositato il
15.1.2003, con il quale la ricorrente censura la motivazione circa il requisito
delle esigenze cautelari.
Il giudice del riesame ha anzitutto escluso il pericolo di fuga (viceversa
ritenuto concorrere nel provvedimento coercitivo) nella considerazione di un
pieno e saldo radicamento dell'indagata con i legami familiari e con l'ambiente
in cui ha fatto rientro, nonché di un verosimile suo autoconvincimento
(rafforzato dal già ottenuto provvedimento di scarcerazione) di potere affermare
la propria estraneità all'omicidio, sicché tali circostanze si
rappresenterebbero come disincentivanti rispetto alla pur ipotizzabile
"tentazione" che ella avrebbe 41sottrarsi al rischio di un esito negativo del
giudizio (id est, all'esecuzione della pena): su tale punto non v'è
impugnazione, sicché l'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 274 cod.proc.pen.
non può venire rimessa in discussione.
L'ordinanza ha confermato, invece, la sussistenza del concreto pericolo di
reiterazione criminosa, con riferimento a delitti della stessa specie per cui si
procede.
Orbene, tale giudizio prognostico non è assistito da idonea motivazione. Come è
noto, invero, il pericolo di reiterazione criminosa, nella testuale previsione
di cui alla lett. c) comma 1 dell'art. 274 cod.proc.pen. - nonché secondo jus
receptum nelle pronunce dei giudici di legittimità - deve assumere (come per
tutti i pericula libertatis) carattere di concretezza, cioè connotarsi di
effettività ed attualità, sicché resti autorizzata la prognosi di probabile
accadimento della situazione compromissoria della tutela della collettività che
la misura cautelare intende salvaguardare, non essendo quindi sufficiente
all'applicazione della misura stessa l'astratta possibilità che l'indagato (o
l'imputato) reiteri il delitto.
Sia in sede applicativa della misura, sia in sede di superiore controllo di
legittimità della stessa, il giudice è chiamato a verificare la presenza del
periculum sulla base della situazione concreta quale rappresentata, avvalendosi
degli indici normativi riguardanti le modalità e circostanze del fatto e la
personalità del soggetto desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi
precedenti penali; la norma, pertanto, impone al giudice una verifica che
comprenda i due elementi e, cioè, una specifica e distinta valutazione di
entrambi i criteri direttivi, fermo che è legittimo, secondo consolidato
insegnamento del giudice di legittimità (v., fra le tante: Cass. Sez. I,
18.11.1999/8.2.1990 n. 6359, Bianchi: Cass. Sez. V, 19.5.1999 n. 2416,
Marchegiani F.), desumere una personalità pericolosa dal medesimo comportamento
criminoso, ove questo denunci, per le modalità in cui si è espresso, una
proclività del soggetto a ripetere il delitto, "poiché è non solo legittimo, ma
addirittura doveroso trarre la natura della personalità proprio da quella
condotta che ne può costituire la più immediata e genuina espressione" (Cass.
Sez..V, 14.6.1996 n. 2975, Serra).
Fermi tali principi, il giudice del riesame ha ritenuto, nella fattispecie, di
dover fondare il giudizio prognostico di recidivanza sul congiunto apprezzamento
dei due elementi. Quanto alle "specifiche circostanze e modalità del fatto",
tuttavia, l'apprezzamento delle caratteristiche di inaudita violenza
dell'aggressione compiuta dalla madre nei confronti del figlio minore,
"prolungata nel tempo e probabilmente non arrestata sino all'evento definitivo",
non si accompagna ad una considerazione "di chiusura" realmente utile ai fini
della verifica richiesta: e, ciò, sia perché, in realtà, viene descritta poco
più che la (indiscutibile, peraltro) gravità del fatto, sia perché,
assolutamente oscuro, allo stato, il movente dell'azione delittuosa compiuta in
ambito familiare, il quadro esaminato è incompleto di una "circostanza" del
fatto - elemento da analizzare unitamente alle "modalità" del fatto stesso - ex
se fortemente capace, sub specie di spinta alla condotta criminosa, di
rappresentare la personalità dell'agente e, pertanto, indubbiamente
significativa ai fini del complessivo giudizio prognostico.
Sul punto, per vero, l'ordinanza esclude di dovere dar peso alla mancata
individuazione del movente, in presenza di un delitto d'impeto che
contribuirebbe a rendere imprevedibili le manifestazioni di aggressività -
"evidentemente solo inibita, ma non inesistente" - di un soggetto non risultato
affetto da alcuna patologia psichiatrica e, in ogni caso, assolutamente non
giustificato alla condotta criminosa da un qualsivoglia movente: tale
osservazione, però, è solo apparentemente logica, sia perché risulta non del
tutto in linea con quella - pag. 70 - secondo cui la perizia psichiatrica
avrebbe in realtà assegnato all'indagata la capacità di un "ipercontrollo rigido
dell'aggressività", sia perché sconta negativamente il fatto di dovere
unicamente ipotizzare la riproducibilità della situazione motivazionale (tuttora
in larga misura ignota) in cui la condotta criminosa è stata tenuta (e ciò anche
volendo prescindere dalla condizione attuale e futura della famiglia L. F.,
quale verosimilmente modificata, e maggiormente "protetta", dopo il terribile
evento che l'ha sconvolta).
Significativo, in tal senso, è il riferimento, alla stessa pag. 70, di un
"fattore scatenante o dirompente eventualmente per fini punitivi" (che, in tali
termini, pur dovrebbero raccordarsi ad una qualche ragione di odio o di feroce
rancore non minimamente esposta nel provvedimento), formulato quale "mera
ipotesi di lavoro"; risulta incongruente, pertanto, desumere dal fatto come
complessivamente rappresentato, in presenza di un largo spettro di mere ipotesi
sul movente tuttora non individuato, una probabile reiterazione di un delitto
della stessa specie (che, peraltro, nel caso in esame assume caratteristiche
indubbiamente peculiari).
Sono altresì fondate le censure della ricorrente in punto di percorso
argomentativo che sorregge il giudizio di pericolosità dell'indagata.
L'apprezzamento di negativa personalità della F., invero, considera quali
elementi sintomatici: a) la riconosciuta capacità di intendere e di volere
dell'indagata al momento del fatto, dimostrativa di piena consapevolezza della
efferatezza dell'atto; b) la non ipotizzabilità di un qualsiasi movente capace
di giustificare la tenuta condotta, sì da potersi prevedere nuove esplosioni di
aggressività "evidentemente solo inibita ma non inesistente"; c) la freddezza e
capacità reattiva dell'indagata nei minuti immediatamente successivi al delitto,
in uno alla capacità manipolatoria, all'insospettabile tenuta psicologica ed
alla sorprendente capacità di elaborazione della strategia difensiva.
Il giudice del riesame ha ritenuto, infatti, che tutti tali elementi
attesterebbero il pericolo di commissione di nuovi reati contro la persona,
potendosi conclusivamente apprezzare una personalità proclive alla reiterazione
per l'incapacità dell'indagata a resistere anche ad una semplice occasionalità
delle pulsioni collegate alla vita di relazione, né la irreprensibile condotta
dell'indagata, nella condizione di piena libertà recuperata, varrebbe a negare
la pericolosità, sia in ragione della "verosimile impulsività ed emotività" che
ha connotato il delitto, sia perché "non è possibile escludere che ogni
atteggiamento medio tempore assunto ...possa avere in realtà subito un'efficacia
deterrente dalla prospettiva di ottenere concreti benefici incidenti sul proprio
status libertatis". Orbene, per quanto l'ordinanza abbia correttamente ricercato
gli elementi sintomatici ex art. 133 cod.pen., tuttavia la motivazione sul punto
si presenta complessivamente non congruente alle conclusioni.
Quanto all'elemento sub a), infatti, l'espressa valutazione rinvia ad un
apprezzamento di intensità della volizione già considerata nell'ambito delle
modalità del fatto e seriamente condizionata, come sopra osservato, dalla
mancata individuazione della spinta al delitto.
Quanto all'elemento sub b), poi, si è già detto che l'attribuzione all'indagata
di una aggressività inibita e tuttavia latente - pronta ad esplodere in presenza
di uno dei tanti eventi, anche insignificanti, quotidianamente occasionati dalla
vita di relazione, soprattutto familiare - in non irrilevante misura confligge
con il riferito risultato dell'indagine peritale, che ha viceversa escluso
anomalie del carattere, fra le quali una eccessiva impulsività o irritabilità -
pag..69 - e, anzi, ha rilevato, come già ricordato, un "ipercontrollo rigido
dell'aggressività".
Quanto agli elementi riuniti sub c), la freddezza della condotta tenuta
dall'indagata subito dopo l'omicidio - e cioè l'uscita di casa simulando
normalità, ovvero rinunciando ad un estremo tentativo di soccorrere il figlio
ancora agonizzante - rende conto di una "sconcertante" insensibilità e
spietatezza nell'occorso e, però, non anche di una attendibile proclività alla
commissione di delitti della medesima specie (od anche di delitti gravi commessi
con violenza personale), perché non accompagnata ad altra circostanza,
riferibile eventualmente alla vita anteatta, anche minimamente e tuttavia
concretamente sintomatica; certamente, infatti, tale sintomaticità non risulta
congruamente colta nei dati di perfetto autocontrollo, di capacità elaborativa
di una pronta strategia manipolatoria, addirittura, della realtà e, ancora, di
insospettabile tenuta psicologica, posto che tali circostanze non risultano
esaminate sotto il profilo dell'oggettiva loro idoneità ad attestare una
speciale capacità del soggetto di "resistere" alle accuse in termini che, pur
connotati da notevole dose di mancanza di scrupoli e spregiudicatezza (come
esposta nel denunciato tentativo di dirottare le indagini su altri), tuttavia
non risulterebbero debordare dai confini del diritto di una strenua difesa (a
fronte del serio rischio di incriminazione e più che verosimile carcerazione) al
punto di doversi apprezzare come indici di specifica pericolosità del soggetto;
dal che complessivamente procede il vizio della motivazione per averne il
giudice incongruentemente tratto, sul piano consequenziale, il giudizio
prognostico di una reale propensione a reiterare delitti analoghi.
Rilevato, poi, che a tali fini non sarebbe utilmente recuperabile il richiamo al
"più assoluto rifiuto collaborativo" (peraltro utilizzato per la valutazione di
adeguatezza della misura) - traendo tale condotta, quanto meno, da naturali e
"legittime" esigenze difensive, né avendo valenza sintomatica ex se il difetto
di resipiscenza - neppure è esente da censure, sul piano della saldezza
argomentativa, la motivazione del deprezzamento della "irreprensibile" condotta
tenuta dall'indagata nella condizione di recuperata libertà, viceversa
prospettata dalla difesa come "prova di non pericolosità".
Sul punto, infatti, l'ordinanza valorizza, anzitutto, la "verosimile impulsività
ed emotività" connotante il delitto e, dunque, una condizione di soggettiva
predisposizione che tuttavia lo stesso giudice riferisce, come già ricordato,
non essere stata percepita in sede di perizia psichiatrica (né gioverebbe
opporre che la perizia è stata essenzialmente mirata a verificare la condizione
di imputabilità dell'agente), sicché non può dirsi coerente (come colto, pur
sinteticamente, alla pag. 7 dei motivi nuovi, depositati dal difensore)
l'apprezzamento di una condotta criminosa "ripetibile perché imprevedibile"
(apprezzamento formulato, peraltro, sul presupposto, non meglio illustrato, di
una perfetta riproducibilità della vita di relazione familiare dopo un evento
tanto tragico); e, per il resto, si alimenta di un giudizio soltanto
possibilista ("...non è possibile escludere che ogni atteggiamento medio tempore
assunto...") che non svaluta decisivamente il dato opposto dalla difesa. In
sostanza, e conclusivamente, la motivazione dell'impugnata ordinanza non
sorregge adeguatamente la formulazione di prognosi di pericolosità dell'indagata
(cui non sono state neppure riferite condizioni apprezzabili in psichiatria,
capaci di influire sul prossimo o futuro percorso di vita), poiché tutti gli
elementi considerati, singoli ovvero fra loro stessi coordinati, risultano
rappresentati in termini che non danno sufficientemente conto di un reale e
concreto pericolo della reiterazione criminosa.
L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata limitatamente alle esigenze
cautelari, con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame al riguardo, sì da
rendere nuova motivazione che terrà presenti le osservazioni sopra formulate
alla stregua dei principi di diritto enunciati da questa Corte; nel resto, il
ricorso deve essere rigettato per le ragioni già illustrate.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari,
con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame al riguardo; rigetta nel resto
il ricorso.
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