Sentenza n. 86 dell'8 gennaio 2003
LICENZIAMENTI COLLETTIVI - COMUNICAZIONE EX ART. 4 COMMA 9 LEGGE 223/91-
INDICAZIONI IN ORDINE ALLA COMPARAZIONE DEI LAVORATORI INTERESSATI DALLA
MOBILITA'
(Sezione Lavoro - Presidente V. Mileo - Relatore R. Di Lella)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 29/3/1996 innanzi al Pretore di Roma, C. L. aveva
impugnato il licenziamento collettivo intimatole denunciandone la
illegittimità, per violazione dell'art. 4, comma nono, della legge 23 luglio
1991 n. 223, in relazione alla comunicazione del 10/1/1996 alle OO.SS., all'URLMO
e alla Commissione Regionale per l'impiego, in quanto non recante la indicazione
delle concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta adottati.
Il Pretore rigettava la domanda.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza impugnata, ha accolto l'appello proposto
dalla L., ed in riforma della sentenza pretorile, ritenuta la illegittimità del
licenziamento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge n. 223 del 1991, per
violazione dell'art. 4, comma nono, ha condannato la società datrice di lavoro a
reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno.
A fondamento della decisione, il Tribunale di Roma, premesso che la (omissis),
nella comunicazione del 10/1/1996 alle OO.SS., all'URLMO e alla Commissione
Regionale per l'impiego aveva indicato quale criterio di scelta utilizzato
quello della anzianità di servizio, ha osservato che la suddetta comunicazione
era priva di indicazioni circa le modalità di applicazione di detto criterio,
essendo stato omesso ogni riferimento comparitivo in relazione ai dipendenti fra
i quali la scelta era stata effettuata, e si era risolta pertanto in un mero
adempimento formale, inidoneo a consentire la verifica della effettiva
applicazione del criterio di scelta.
Ha rilevato ancora che, peraltro, nel caso di specie, in base alle stesse
affermazioni della società attualmente ricorrente (che in sede di giudizio
aveva evidenziato la esigenza di sopprimere la posizione lavorativa di
segretaria della Direzione Amministrativa, ricoperta dalla L., che, in quanto
unica addetta, era stata destinataria del provvedimento di licenziamento) era
emerso che nei confronti della menzionata lavoratrice non era stato utilizzato
il criterio di scelta della anzianità di servizio, pur indicato, anche con
riferimento alla Lucchetti, nella comunicazione del 10/1/1996, bensì, per
quanto evidenziato, quello delle esigenze tecnico-produttive, indicato per la
prima volta in sede di giudizio.
Avverso tale decisione la (omissis) propone ricorso per cassazione
affidato ad un unico motivo, illustrato con successiva memoria.
C. L. resiste con controricorso, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso (omissis) denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, nonché errata
o insufficiente motivazione.
Sostiene la società ricorrente che erroneamente il giudice del merito ha
ritenuto che la indicazione del criterio delle esigenze tecniche produttive non
fosse mai stato indicato nel corso della procedura per licenziamento collettivo,
pervenendo a tale erroneo convincimento sulla base del solo esame della
comunicazione del 10/1/1996 alle OO.SS., all'URLMO e alla Commissione Regionale
per l'impiego, senza considerare la complessità del procedimento che ha portato
al licenziamento impugnato, costituito da una serie di atti fra loro
collegati. In particolare il giudice del merito non ha preso in considerazione
la comunicazione del 2 febbraio 1995, che aveva dato inizio alla procedura,
nella quale si denunziava "una persistente crisi di mercato e di
lavoro" ed una "caduta di ordini di fatturato con conseguente esubero
di posizioni lavorative nei vari settori operativi", fra cui anche la
posizione di addetto alla segreteria della Direzione Amministrativa.
Da tale documento si evincerebbe la indicazione della L. quale dipendente sulla
quale doveva necessariamente ricadere la scelta per una esigenza tecnica
produttiva, e cioè in quanto unica addetta alla suddetta posizione lavorativa,
per cui il criterio della anzianità non poteva avere alcuna influenza, mancando
il presupposto per la applicabilità dello stesso, e cioè la pluralità di
addetti a quella posizione lavorativa, fra cui individuare quello con minore
anzianità.
Il ricorso è privo di pregio.
In forza delle disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991 n. 223, la materia
della mobilità dei il lavoratori, ed in generale dei licenziamenti collettivi
è subordinata, come comunemente si afferma, oltre che alla ricorrenza di indici
di rilevanza sociale, anche alla previsione di un controllo preventivo del
programma che l'imprenditore intende attuare, esercitato dalle organizzazioni
sindacali di categoria e da organismi pubblici. In proposito, posto che i
licenziamenti collettivi non possono riguardare la persona dei lavoratori, la
legittimità o illegittimità del recesso dipendono non tanto dalle ragioni
addotte dal datore di lavoro e dalle scelte di politica aziendale, essendo
queste del tutto insindacabili ai sensi dell'art. 41 Cost., quanto dalla
regolarità formale del procedimento instaurato per la selezione del personale
da licenziare. I1 controllo della legittimità del recesso, nella materia dei
licenziamenti collettivi disciplinati dalla legge 23 luglio 1991 n. 223, e
collegato dunque al regolare svolgimento di una serie di adempimenti formali (o
fasi procedurali), che il datore di lavoro deve porre in essere per l'attuazione
del programma di riduzione del personale eccedente. Tale procedura prevede una
prima fase, costituita dalla comunicazione preventiva, disciplinata nei commi
da 2 a 4 dell'art. 4 della legge n. 223 del 1991.
A tal fine è previsto l'avviamento delle procedure di mobilità con la
comunicazione scritta agli organismi sindacali indicati nella norma, che deve
contenere la specificazione dei dati elencati dal comma 3° dello stesso art. 4
(motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale e non consentono
di evitare la dichiarazione di mobilità, numero, collocazione aziendale e
profili professionali del personale eccedente, tempi di attuazione del programma
di mobilità ed eventuali misure ulteriori programmate).
Una copia della comunicazione deve essere inviata all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione (comma 4°).
Si apre così la fase dell'esame congiunto in sede sindacale, con l'eventuale
intervento, in caso di mancato accordo, del suddetto ufficio (commi 6, 7 e 8).
Il 9° comma prevede lo specifico obbligo di comunicare all'ufficio regionale
del lavoro, alla I, commissione regionale per l'impiego e alle associazioni
sindacali di categoria, l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con
l'indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della
qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia,
nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati
applicati i criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1.
Ciò premesso va osservato che l'inosservanza di ciascuna delle fasi (previste
e disciplinate dai primi nove commi dell' art. 4 della legge 23 luglio 1991 n.
223) della procedura collettiva incide sullo stesso potere dell'imprenditore di
ridurre il personale, in modo da causare l'inefficacia dei singoli licenziamenti
(art. 5 comma 3), tale inefficacia ben potendo essere fatta valere da ciascun
lavoratore interessato.
Nel caso di specie il richiamo da parte della società ricorrente alla
comunicazione del 2 febbraio 1995, che dava inizio alla procedura, (e cioè alla
comunicazione di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'art. 4, ed al
riferimento nella stessa contenuto alle posizioni lavorative del personale
eccedente) appare privo di rilevanza ai fini della decisione della vicenda
oggetto del giudizio. Infatti ciò di cui si discute non è la regolarità della
suddetta comunicazione, che correttamente indicava i motivi che avevano
disciplinato la situazione di eccedenza, nonché il numero, la collocazione
aziendale e le posizioni lavorative del personale eccedente, secondo quanto
prescritto dall'art. 4 comma terzo, (e che peraltro non può in alcun caso
assumere il significato di una indicazione nominativa dei lavoratori da
licenziare, essendo essi individuabili solo a seguito del successivo eventuale
esame congiunto, di cui al comma quinto dell'art. 4 e della specificazione dei
criteri di scelta adottati e delle modalità di applicazione degli stessi).
Ciò di cui si discute è la inosservanza della procedura prevista dall'art. 4,
comma nono; e che, al pari della inosservanza che riguardi ciascuna delle fasi
procedurali di cui ai precedenti commi, determina, ove sussistente, la
inefficacia del licenziamento.
La fase procedurale in esame prevede, come si è già accennato, che il datore
di lavoro, dopo avere individuato i criteri di scelta da utilizzare (concordati
con le organizzazioni sindacali o unilateralmente predisposti), debba darne
comunicazione, precisandone le modalità di applicazione, alle organizzazioni
sindacali ed ai menzionati organismi amministrativi (Cass. S.U. 302 del
13/1/2000).
Nel caso di specie il giudice del gravame ha evidenziato che, attraverso la mera
indicazione dei nominativi dei lavoratori licenziati, dei loro dati anagrafici,
della anzianità aziendale e della precisazione del criterio di scelta applicato
(l'anzianità di servizio), non può considerarsi soddisfatto l'onere della
puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di
scelta, poichè la omessa valutazione comparativa dei dipendenti fra i quali la
scelta è stata operata rende la comunicazione inidonea a consentire la verifica
della effettiva applicazione dei criteri stessi, ed integra pertanto violazione
del citato art. 4, comma nono.
Il rilievo esposto appare corretto e rispettoso dei principi affermati da questa
Corte, secondo cui la indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i
criteri di scelta, rispondendo all'esigenza di consentire ai sindacati, ed al
giudice, un sollecito ed immediato controllo, evitando che l'imprenditore possa,
ex post, giustificare le sue scelte in relazione a quanto sostenuto dai
lavoratori in sede contenziosa, presuppone necessariamente la evidenziazione
della valutazione comparativa fra tutti i dipendenti nell'ambito dei quali la
scelta va operata, così da permettere una vera e propria graduatoria derivante
dal raffronto fra tutti i lavoratori interessati al provvedimento espulsivo, in
relazione ai quali è intervenuta la scelta, onde consentire di verificare come
e perchè i lavoratori licenziati siano stati scelti, dovendosi osservare che in
assenza della suddetta comparazione, la comunicazione si riduce ad un inutile
rituale, non consentendo di verificare, nel rispetto della finalità della
previsione normativi, in esame, la effettiva e corretta applicazione dei criteri
di scelta (Cass. 4685 del 27/5/1997; Cass. 5718 del 10/6/1999).
Egualmente corretto appare l'ulteriore considerazione con la quale il giudice
del gravame ha evidenziato che, nel caso di specie, la mancata indicazione delle
modalità di applicazione dei criteri di scelta è ulteriormente e platealmente
confermata dal rilievo che dalla suddetta comunicazione, indicativa del criterio
di scelta della anzianità di servizio, non risultava che nei confronti della L.
il suddetto criterio di scelta era stato pretermesso, ed utilizzato in sua vece
quello delle esigenze tecniche produttive (come precisato dalla società
ricorrente, nel corso del giudizio), senza che di tale modalità di
applicazione, concretizzatasi nella adozione di un criterio di scelta diverso da
quello dichiarato, vi fosse traccia nella comunicazione di cui all'art. 4, comma
nono.
Nè a tali conclusioni può opporsi che il giudice del gravame avrebbe
privilegiato l'aspetto formale delle denunciate carenze della comunicazione di
cui all'art. 4, comma nono, dimenticando che le esigenze giustificative della
scelta della L. già emergevano dalla comunicazione di apertura della procedura
del 2/2/1995.
A parte quanto già osservato in proposito, va inoltre rilevato che la censura
in esame finisce con il far valere una tesi per così dire sostanzialistica,
secondo la quale le disfunzioni procedurali darebbero luogo a mere
irregolarità, prive di incidenza sull'atto finale, quando il controllo sociale
è stato comunque garantito.
Si tratta di un'impostazione che non può essere condivisa, perché la legge
sanziona con l'inefficacia il recesso, qualora sia intimato "in
violazione" delle procedure, cosicché, come si è già evidenziato,
l'inosservanza della procedura collettiva incide sullo stesso potere
dell'imprenditore di ridurre il personale.
Il ricorso va dunque rigettato, rimanendo per quanto precede superata ogni
ulteriore questione concernente la specifica posizione lavorativa della
dipendente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura indicata in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta i1 ricorso;
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese d giudizio che si
liquidano in euro16,00 oltre euro 3.000 (tremila) per onorari.
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