Sentenza n. 85 dell'8 gennaio 2003
LAVORO SPORTIVO - OBBLIGHI DI SICUREZZA DELLE SOCIETA' TITOLARI DI SQUADRE DI
CALCIO
(Sezione Lavoro - Presidente E. Mercurio - Relatore G. Vidiri)
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso al Pretore del lavoro di Novara, F. R. conveniva in giudizio la
s.p.a. (omissis) esponendo che fino al 30 giugno 1989 aveva svolto
attività di calciatore professionista alle dipendenze del Novara calcio s.p.a.
In data 10 febbraio 1989 il Novara aveva chiesto alla Lega professionisti di
serie C la risoluzione del contratto a seguito della invalidità derivata ad
esso ricorrente da un infortunio subito nel corso di una partita di allenamento
in data 25 luglio 1988 e la Lega aveva concesso la risoluzione del contratto per
accertata inabilità al gioco del calcio. Aggiungeva il ricorrente che prima
dell'ultimo infortunio nel corso di una partita di calcio all'inizio del 1988,
aveva subito la frattura del V° metatarso destro. Dopo avere ripreso
l'attività sportiva, il 7 marzo 1988 durante un allenamento aveva riportato una
frattura allo stesso punto per cui era stato ricoverato all'Ospedale Gradenigo
di Torino ed operato di osteosintesi con inserimento di una vite metallica, poi
estratta nel luglio 1988; la rimozione non era stata completa tanto che era
rimasta una rondella sotto la cute. Dopo la convocazione per un
"ritiro" dal 22 al 30 luglio 1988 aveva, infine, subito la terza
frattura del metatarso, dalla quale era derivata la sua totale inabilità al
gioco del calcio nonchè una inabilità permanente del 12%.
Dopo avere, infine, ricordato che gli emolumenti percepiti ammontavano a lire 40
milioni annui e che per gli infortuni subiti aveva sostenuto ingenti spese, il R.
chiedeva che, previo accertamento della responsabilità ex art. 2087 e 2043 c.c.
della s.p.a. (omissis), la stessa società ed il suo Istituto
assicuratore fossero condannati al risarcimento dei danni subiti, quantificati
in lire 379.460.000 per invalidità specifica del 100% - tenendo conto di un
reddito di lire 40 milioni annui, ed operando un abbattimento del 50% anzichè
del 20% per lo scarto tra vita fisica e vita lavorativa - ed in una somma
rimessa all'equo apprezzamento del giudice per la residua invalidità del 12%
per il cosiddetto danno da perdita di chances e per il danno biologico,ed in
lire 7.362.500 per spese documentate, e, quindi, in una somma non inferiore nel
totale a 400.000.000, con interessi legali sulle somme rivalutate.
Dopo la costituzione della s.p.a. (omissis) e dopo che era stata disposta
la separazione della causa promossa nei riguardi di quest'ultima società con
rimessione al Tribunale competente, il Pretore di Novara rigettava il ricorso
del R.
A seguito dell'appello della parte soccombente, il Tribunale di Novara, dopo
l'espletamento di una consulenza richiesta dal R., con sentenza del 31 gennaio
2000, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarava la s.p.a. Novara Calcio
responsabile dell'infortunio subito dal R. e conseguentemente condannava la
società di calcio al risarcimento dei danni liquidati in lire
300.000.000.
Nel pervenire a tale soluzione il Tribunale osservava in punto di fatto che non
poteva dubitarsi, in base alle risultanze della consulenza espletata, che il R.
era stato costretto ad abbandonare l'attività agonistica per le ripetute
fratture riportate alla caviglia ed in particolare per l'infortunio subito il 25
luglio 1998. Le due prime fratture però non avevano da sole determinato
l'inidoneità allo svolgimento della attività calcistica ma avevano solo
determinato i presupposti per il verificarsi della terza e decisiva lesione.
L'irrilevanza dei primi infortuni sul piano causale non si traduceva però in
una completa irrilevanza sul versante oggettivo in quanto il verificarsi dei
precedenti episodi lesivi e la conoscenza degli stessi influivano notevolmente
sulla prevedibilità e sulla evitabilità dell'ultima frattura sicchè
assumevano importanza ai fini decisori anche i rapporti tra la società (omissis)
per il cui sodalizio il R. aveva spiegato la sua attività prima dell'ultimo
infortunio, essendo stato oggetto di "prestito" da parte del sodalizio
novarese. E che il (omissis) fosse a conoscenza degli infortuni subiti
dal R., durante il periodo in cui aveva giocato nella (omissis), si
evinceva con certezza dalle dichiarazioni rese dal dott. A., medico della
società calcistica, e dal suo direttore sportivo, sig. R. B.. Nè per assolvere
la s.p.a. (omissis) da ogni responsabilità al riguardo poteva valere la
certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica rilasciata
dall'Istituto di medicina dello sport di Torino. Tale certificazione era il
risultato di un marchiano errore professionale dovuto a grave negligenza in
quanto all'atto della visita non era stata accertata la presenza di un mezzo di
sintesi nel piede destro nè erano state rilevate le cicatrici conseguenti
all'intervento chirurgico cui il R. era stato sottoposto poco tempo prima.
La responsabilità dell'Istituto di medicina dello sport non comportava di certo
la liberazione della società (omissis) dall'obbligazione su di essa
incombente ex art. 2087 c.c. Ed invero la verifica delle condizioni fisiche del
giocatore professionista deve essere in via continuativa operata dai sanitari
della società di calcio di appartenenza. L'attività agonistica implica,
infatti, un impegno fisico ed una esposizione agli infortuni che richiedono un
controllo costante al fine di prevenire incidenti dovuti allo svolgimento
dell'attività sportiva, che costituisce la prestazione professionale del
giocatore anche quando non si esplica in partite o gare ma in sedute di
allenamento. Per di più nel caso di specie la s.p.a. (omissis) avrebbe
dovuto mettere l'Istituto di medicina dello sport nelle condizioni di valutare
con piena cognizione la situazione del R. ponendo a sua disposizione la
documentazione relativa alle fratture ed agli infortuni già subiti da
giocatore. Ed ancora, il sodalizio sportivo avrebbe dovuto sottoporre i
calciatori a visite mediche anche all'inizio del ritiro pre-campionato onde
avere un controllo aggiornato al momento in cui effettivamente riprendeva
l'attività agonistica.
Con riferimento ai danni subiti dal calciatore il Tribunale di Novara osservava,
infine , che i conteggi effettuati dal ricorrente non erano stati
specificatamente contestati dalla controparte ma lo scarto tra vita fisica e
vita lavorativa per il gioco di calcio dava luogo ad un abbattimento intorno al
65% piuttosto che al 50% come esposto dal R., sicchè la somma da liquidarsi
ammontava a lire 265.000.000 (sulla base del reddito annuo di lire 40.000.000).
Aggiungendo a tale somma l'ammontare per l'invalidità permanente parziale e per
le spese documentate, e tenuto conto della richiesta di liquidazione in via
equitativa, il Tribunale riteneva così di liquidare a titolo di risarcimento
danni la somma onnicomprensiva di lire 300.000.000.
Avverso tale sentenza la s.p.a. Novara calcio propone ricorso per cassazione,
affidato a due motivi.
Resiste con controricorso F. R..
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo la società ricorrente deduce falsa applicazione degli
artt. 2043 e 2087 c.c. nonchè mancanza e/o manifesta illogicità delle
motivazioni su un punto decisivo della controversia. In particolare deduce che
il R. era stato curato ed assistito sino al luglio 1988 da soggetti estranei ad
essa società ricorrente e nessuno di tali soggetti aveva evidenziato che il
calciatore non era idoneo all'attività sportiva e che, dunque, non poteva
giocare. Inoltre il R. era stato sottoposto a visita medica dall'Istituto di
medicina dello Sport (omissis) ( uno degli Istituti deputati ai sensi
dell'art. 5 del D.M. 18 febbraio 1982 al rilascio del certificato di idoneità
all'Attività sportiva (Agonistica), riconosciuto dal CONI-FMSI. La visita era
stata effettuata il 14 luglio del 1988 ed il ritiro dei giocatori era iniziato
il 22 luglio, dopo che si era appreso, quindi, da un istituto altamente
qualificato che il R. era un giocatore idoneo alla attività agonistica.
Il Tribunale aveva inoltre errato nel disattendere il ben motivato ed autorevole
giudizio medico fornito dal summenzionato Istituto di medicina dello Sport e nel
basarsi, di contro, sul parere del consulente di parte, prof. B. B., che aveva
visitato il calciatore soltanto in epoca successiva ed in un contesto diverso da
quello per cui è causa ed in cui ben potevano essersi aggravate le iniziali
condizioni sanitarie dell'atleta. Non poteva inoltre condividersi nè l'assunto
della sentenza impugnata nella parte in cui aveva addebitato al club calcistico
di non avere messo a disposizione dell'istituto medico tutta le documentazione
relativa alle fratture ed agli interventi subiti dall' atleta, impedendo in tal
modo l'effettuazione di una visita accurata, nè ancora l'ulteriore affermazione
secondo cui la s.p.a. (omissis) avrebbe dovuto prevedere il verificarsi
della frattura in quanto neppure la presenza di una rondella nell'arto del
calciatore - costituente un postumo della subita operazione chirurgica - poteva
giustificare detta previsione.
Per concludere, non sussisteva alcun nesso di causalità tra il comportamento
tenuto dalla società Novara Calcio e l'infortunio subito dal R. e pertanto non
poteva ravvisarsi alcuna violazione dell'art. 2087 c.c.
- .1. Il motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Ai fini di un ordinato iter motivazionale appaiono opportune alcune precisazioni
intorno alla individuazione degli obblighi incombenti sulle società calcistiche
a livello professionistico a tutela della salute dei propri atleti, ad esse
vincolati da un rapporto di lavoro subordinato.
L'acquisita consapevolezza che nell'esercizio dell'attività sportiva a livello
professionistico l'integrità psico-fisica dell'atleta costituisce elemento
predominante per il successo nelle competizioni ha portato negli ultimi anni le
società calcistiche professionistiche, che stipulano contratti con atleti alla
stregua dell'art. 10 della l. 23 marzo 1981 n. 91, ad inserire nel proprio
organico un sempre maggiore numero di persone (massaggiatore, medico sociale e,
almeno per i grossi club, anche psicologo dello sport, specialista
nell'alimentazione, ecc.) addette tutte, pur con diversi compiti e con distinte
professionalità, a tutelare la salute degli atleti,sia attraverso la
prevenzione degli eventi pregiudizievoli alla loro integrità psico-fisica sia
attraverso la cura dei non infrequenti infortuni e delle malattie, che trovano
sovente causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti il gioco del calcio. Al
riguardo è opportuno ricordare come la dottrina specialistica ed anche la
giurisprudenza a fronte di eventi, anche drammatici, subiti dagli atleti in
occasioni di competizioni sportive e per effetto di non diagnosticate anomalie
fisiche, abbiano sovente fatto riferimento per l'individuazione di condotte
imprudenti o negligenti ai criteri generali fissati in relazione all'esercizio
della professione sanitaria (cfr. segnatamente per quanto riguarda
l'individuazione di condotte penalmente sanzionabili nell'esercizio
dell'attività calcistica: Cass. pen., Sez. IV, 9 giugno 1981 relativa alla
morte del calciatore Curi del Perugia), patrocinando l'integrale applicazione
dei principi fissati dall'art. 2236 c.c., ed evidenziando altresì come la
prudenza e la diligenza non debbano mai difettare nel medico sportivo tenuto ad
adeguare i propri interventi alla natura ed al tasso di pericolosità
dell'attività prestata. In un siffatto contesto, diretto a fare dello sport un
sicuro strumento di perseguimento della salute di coloro che lo praticano e non
certo occasione di danni irreversibili, si è anche sottolineato come la
condotta del medico sportivo, dal punto di vista dei diversi connotati che può
assumere la colpa, debba, in ragione alla sua peculiare specializzazione, essere
valutata con maggiore rigore di quanto richiesto in relazione all'operato di un
medico generico.
Con riferimento alla valutazione della colpa e della sua graduazione si è poi
statuito che è compito del giudice stabilire in che misura abbiano influito
sull'errore diagnostico e di conseguenza sulla verificazione dell'evento lesivo,
le false e reticenti informazioni rese dagli atleti, o dai loro allenatori, per
il timore di vedere interrotte, con la compromissione della carriera sportiva,
la fonte di lauti guadagni e l'agognata aspettativa di successi e notorietà.
Circostanze queste che devono indurre gli operatori sportivi a
"diagnosticare" anche la dissimulazione dell'atleta ed ad accertare -
con accurati ed attenti esami specialistici - le sue effettive condizioni e le
eventuali controindicazioni (di carattere definitivo o temporaneo) all'agonismo
sportivo, che rendono pericolosa la pratica sportiva.
Sul piano poi della individuazione dei soggetti responsabili degli eventi lesivi
subiti dall'atleta, per carenza dei necessari accertamenti sanitari e/o per
errori nelle diagnosi e nelle terapie prescritte, si è evidenziato in dottrina
come le società sportive (o la Federazione ove si tratti di sinistri accaduti
nello svolgimento delle competizioni di squadre nazionali) possano essere
chiamate a rispondere alla stregua dell'art. 2409 c.c. (in base ai quali i
committenti sono responsabili dei fatti illeciti dei loro commessi,
nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti) e come le suddette società
nella sfera contrattuale possano essere assoggettate anche al disposto dell'art.
1228 c.c., in base al quale il debitore che, nell'adempimento dell'obbligazione,
si avvale dell'opera di terzi è tenuto a rispondere anche dei fatti dolosi o
colposi di costoro.
- .2. Sotto altro versante va sottolineato come l'accertamento dello stato di
salute dell'atleta vada condotto a tutto campo sperimentando, a fronte di situazioni dubbie, tutte le più aggiornate tecniche
idonee a disvelarne l'effettiva condizione.
Una simile conclusione trova conforto anche nel disposto del l 'art. 2087 c.c.
che - come ha più volte affermato questa Corte - si atteggia come norma di
chiusura del sistema antinfortunistico nel senso che anche dove faccia difetto
una specifica norma preventiva, la disposizione suddetta impone al datore di
lavoro di adottare comunque le misure generali di prudenza e di diligenza
nonchè tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore (cfr. ex plurimis : Cass. 30
agosto 2000 n. 11427; Cass. Cass. 29 dicembre 1998 n. 12863; Cass. 20 giugno
1998 n. 6169;Cass. 9 maggio 1998 n. 4721; Cass. 19 agosto
n.
1996 n. 7636). A tale riguardo non può mancarsi di osservare che ogni
disciplina sportiva che, come il calcio, rende frequente lo scontro fisico tra
contendenti e che per il suo accentuato agonismo porta
non di rado alla consumazione di falli di gioco improntati a condotte violente, giustifica una ampia
operatività nel settore in oggetto del citato art. 2087 c.c., dovendosi le
cautele a tutela della salute - cui è tenuto il datore di lavoro - parametrare
sulla specifica pericolosità dell'attività svolta dallo sportivo
professionista, che deve essere controllato e seguito a livello medico con
continuità ed anche nel momento in cui, in sede di sedute di allenamento e di
ritiro precampionato, svolge la propria attività, avendo la realtà fattuale
mostrato come interventi solleciti siano serviti ad impedire la consumazione di
eventi lesivi di particolare gravità ed, in qualche occasione, ad evitare
sinanche la morte dell'atleta (cfr. più in generale per la statuizione
che gli obblighi facenti capo sul datore di lavoro
a tutela della salute dei suoi dipendenti vanno
commisurati alla specificità del lavoro ed alla natura
dell'ambiente e dei luoghi in cui la prestazione deve
essere resa cfr. Cass. 30 agosto 2000 n. 11427 cit.).
- Alla stregua delle considerazioni sinora
svolte deve ritenersi che la sentenza si sottrae ad
ogni censura.
Ed infatti, come si è visto, il Tribunale di Novara ha addebitato alla società
ricorrente una condotta illegittima sotto due versanti; da un lato ha rimproverato al sodalizio sportivo di non
avere messo l'Istituto di medicina dello sport di Torino in condizione di
conoscere la vera e travagliata storia clinica del R. al fine di pervenire ad
accertamenti più completi ed esaurienti di quelli in realtà svolti; e
dall'altro lato ha
addebitato alla società di non avere seguito
l'evoluzione dello stato di salute del R. che
imponeva invece - anche in ragione del delicato
intervento chirurgico già subito dal giocatore e dei
rischi connessi alla ripresa dell'attività agonistica
- una continuità di controlli al fine di prevenire rischi di nuovi infortuni e/o di aggravamenti delle
lesioni in precedenza subite.
Le conclusioni cui è pervenuto il giudice d'appello, per essere il corollario di una attenta valutazione
delle risultanze processuali e di una esauriente ricostruzione dei fatti di causasi sottraggono ad ogni critica in questa sede
di legittimità.
Dette conclusioni appaiono rispettose anche delle norme e dei principi giuridici
disciplinanti l'attività sportiva degli atleti dipendenti dalle società calcistiche professionistiche, non potendo in
contrario addursi, come ha fatto la società ricorrente, la circostanza che
l'Istituto di medicina dello sport - Istituto di estrema affidabilità dal punto di vista scientifico - solo pochi giorni prima
dell'ultimo incidente, che aveva decretato la fine della carriera sportiva del R., aveva valutato
quest'ultimo fisicamente integro e, quindi, idoneo
alla prosecuzione dell'attività agonistica.
L'art. 7 della legge 23 marzo 1981 n. 91 sul professionismo sportivo, nel dettare disposizioni a
tutela dell'integrità fisica degli atleti statuisce
tra l'altro che l'attività di costoro è svolta sotto
il controllo medico secondo modalità previste dalle
federazioni sportive nazionali ed approvate dal
Ministero della Sanità (cfr.: comma 1), e contempla l'istituzione di una scheda sanitaria per ogni atleta,
da aggiornare periodicamente e da custodire a cura
della società sportiva (cfr. commi 2, 3 e 4).
Il d.m. 15 marzo 1995 (contenente norme sulla tutela
sanitaria degli sportivi professionisti, pubblicato
in Gazzetta Ufficiale, Serie gen. n. 98 del 28 aprile
1995) stabilisce, a sua volta, che l'esercizio
dell'attività sportiva professionistica è subordinata
al possesso del certificato di idoneità, che
accompagna l'atleta per l'intera durata della sua
attività sportiva (art. 1, comma 2 e 3); che il medico
sociale, "responsabile sanitario della società sportiva
professionistica"(art. 6), è tenuto alla effettuazione periodica dei
controlli ed accertamenti clinici previsti ed ad ogni altro ulteriore
accertamento che egli ritenga opportuno, oltre che "alla verifica costante
dello stato di salute dell'atleta e dell'esistenza di eventuali
controindicazioni, anche temporanee alla pratica dell'attività
professionale" (art. 7, comma 2); che lo stesso professionista è anche
obbligato alla custodia personale della cartella clinica "per l'intero
periodo del rapporto di lavoro tra l'atleta e la società sportiva, con il
vincolo del segreto personale e nel rispetto di ogni altra disposizione di
legge" (art. 7, comma 3).
Alla luce della normativa ora riportata - che attesta una costante
preoccupazione degli organismi statali a che l'agonismo sportivo non costituisca
occasione di lesioni alla integrità psico-fisica dell'atleta - appare
ineccepibile l'assunto della impugnata sentenza, che ha ritenuto rilevante ai
fini della configurabilità della condotta colposa della società ricorrente la
circostanza che detta società, che era a conoscenza (o che doveva esserlo) di
tutta la storia clinica del R., non ha compiutamente notiziato l'Istituto di
medicina sportiva dell'anamnesi lavorativa del calciatore e degli infortuni
dallo stesso subiti così causando, o almeno agevolando, il grave errore diagnostico di detto Istituto.
E sempre alla luce della indicata normativa appare
ineccepibile la sentenza impugnata anche nella parte
in cui ha addebitato alla società di non avere
operato un controllo medico all'inizio del ritiro
precampionato sulle condizioni di salute del R..
Se, invero, è regola di comune prudenza operare
accertamenti e controlli medici nei riguardi di tutti
i calciatori, che si apprestano con il ritiro
precampionato a riprendere sforzi fisici di notevole
intensità, detti accertamenti e controlli risultano
particolarmente doverosi nei confronti di quegli
atleti che hanno subito gravi infortuni e delle cui
non ottimali condizioni di salute sono già
conoscenza le società sportive di appartenenza.
- Con il secondo motivo la società ricorrente
deduce falsa applicazione degli artt. 2043, 2056 e
2057 c.c.
In particolare deduce che il Tribunale ha
quantificato il danno sulla base di una retribuzione
annua di lire 40.000.000 laddove la retribuzione
del R. ammontava nell'anno 1988/1989 a lire
25.200.000. Per di più il R. dopo l'infortunio
aveva trovato un impiego in una ditta per cui in termini reddituali non aveva subito alcun danno sicchè la somma di lire
300.000.000 liquidata al calciatore doveva considerarsi assolutamente
sproporzionata. Non corrispondeva, infine, al vero che i conteggi non fossero
stati contestati atteso che già nella comparsa di costituzione davanti al
Pretore di Novara la somma richiesta dalla controparte era stata definita "irreale ed incongrua".
Anche detto motivo è infondato e, pertanto, va rigettato.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente statuito che nel rito del lavoro il
difetto di specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore per la
quantificazione del credito oggetto di domanda di condanna, allorchè il
convenuto si limiti a negare in radice l'esistenza del credito avversario, può
avere rilievo quando si riferisca a fatti e non semplicemente alle regole legali
o contrattuali di elaborazione dei conteggi medesimi (cfr. al riguardo Cass.,
Sez. Un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Tale statuizione che va inquadrata nel rito del lavoro - caratterizzato da
preclusioni, pure ricordate dalla suddetta decisione, scaturenti dalle
prescrizioni di cui agli artt. 414 e 416 c.p.c. nonchè dai poteri d'ufficio del
giudice di merito di cui agli artt. 421, 2 comma, c.p.c. e 437, 2 comma, c.p.c. - porta a
concludere che la contestazione dei conteggi (sviluppati contabilmente da una
apposita perizia), su cui si articola la domanda attrice, assume rilievo solo
nel caso in cui vengano richiamati ai fini di detta contestazione circostanze
fattuali, suscettibili di dimostrare la non congruità e la non corrispondenza
al vero di detti conteggi. Dette circostanze devono però essere, prima, dedotte
ed individuate nelle loro specifiche modalità
nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. e, poi, provate, o devono
essere state comunque acquisite al processo e successivamente provate a seguito
dell'esercizio dei poteri ufficiosi da parte del giudice del lavoro.
Nel caso di specie a fronte delle pretese del R., quantificate sulla base di una
retribuzione annua di 40 milioni ed a fronte delle operazioni peritali che hanno
tenuto conto di tale dato contabile, la società (omissis) si è limitata,
in tutto il giudizio, ad una contestazione del tutto generica della domanda
attrice senza indicare in alcun modo gli elementi fattuali attestanti la
fondatezza del proprio assunto e senza che dette circostanze (retribuzione annua
di entità inferiore a quella individuata dall'attore; emolumenti percepiti dal calciatore successivamente
alla risoluzione del rapporto di lavoro sportivo e di cui si assume la
detraibilità) abbiano formato in alcun modo oggetto di prova ad iniziativa
della società o del giudice nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio.
Non è consentito, infine, dubitare della legittimità nel caso di specie del
ricorso alla liquidazione equitativa dei danni subiti dal R., atteso che, giusta
quanto più volte ribadito da questa Corte, l'esercizio in concreto del potere
discrezionale conferito al giudice di liquidare il
danno, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c e
dell'art. 432 c.p.c., non è suscettibile di sindacato
in sede di legittimità quando la motivazione della
decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale
facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (cfr. ex plurimis: Cass. 27 giugno 2001 n.
8807; Cass. 15 gennaio 2000 n. 409) ed essendo
sufficiente che l'accertamento del giudice sia
scaturito da un esame della situazione processuale
globalmente considerata (cfr. Cass. 15 gennaio 2000
n. 409 cit.).
- La società ricorrente, rimasta
soccombente, va condannata al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione, liquidate
unitamente agli onorari difensivi, come in
dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
cassazione, liquidate in euro 13,00, oltre euro 1.500,00 (millecinquecento) per onorari difensivi.
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