Sentenza n. 82 dell'8 gennaio 2003
CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO - ATTIVITA' FORMATIVA E PERIODO DI PROVA
(Sezione Lavoro - Presidente G. Sciarelli - Relatore C. Guglielmucci)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- Il sign. V.T. assunto dalla (omissis) con contratto di formazione e
lavoro, con patto di prova, è stato licenziato per mancato superamento della
stessa, e quindi reintegrato, dal Pretore di Roma cui egli aveva fatto ricorso.
- La decisione di primo grado è stata confermata dal Tribunale della stessa
città con sentenza del 30.11.99.
- Il giudice d'appello ha ritenuto:
- infondata la doglianza di nullità della sentenza pretorile per mancata
lettura del dispositivo della stessa risultando, invece che la stessa era
avvenuta;
- nessuna nullità derivava dall'aver redatto il pretore la sentenza a mano
essendo la stessa, peraltro, pienamente intelligibile come provano le doglianze
che l'appellante aveva mosso nei confronti della stessa;
- del pari priva di giuridico rilievo era la violazione dei termini previsti
dagli art. 415 e 418 cpc. pur evidenziando la stessa irregolarità nel
funzionamento del sistema giudiziario;
- correttamente il Pretore aveva dichiarato la inidoneità dell'esito negativo
della prova a provocare la risoluzione del contratto di formazione e lavoro,
rispetto alla quale la stessa è ammissibile sempre che si articoli secondo la
funzione propria di tale contratto che richiede un'alternanza di esperienza
pratica e formazione secondo i programmi prefissati: era invece risultato che il
lavoratore era stato inserito immediatamente nella piena attività lavorativa
senza ricevere alcuna formazione;
- le doglianze riferite al mancato interrogatorio del ricorrente, che
avrebbero fatto emergere il suo stato di occupazione non scalfivano la
correttezza della pronuncia relativa alle conseguenze della illegittimità del
licenziamento.
- La (omissis) chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da
cinque motivi cui resiste il sign. T. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Preliminarmente, in ordine logico giuridico, va esaminato il secondo motivo
con cui si denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 174, 437, cpc. e
114 disp. att. cpc. stante la completa diversità della composizione del
collegio che ha pronunciato la sentenza rispetto a quella del collegio che ha
reso la decisione sull'istanza di inibitoria; secondo la ricorrente è stata in
tal modo violato il principio della immutabilità del collegio giudicante dopo
l'inizio della discussione con conseguente nullità della sentenza pronunciata.
La censura è infondata.
Lo stesso ricorrente afferma che discussione svoltasi innanzi al collegio poi
risultato mutato nei suoi componenti ebbe ad oggetto l'istanza di inibitoria; la
stessa riprese circa due anni dopo innanzi ad un collegio mutato nella sua
composizione dal quale venne emessa la sentenza.
Questa Corte ha più volte affermato che il principio di immutabilità del
giudice deve intendersi nel senso di identità fra quello innanzi a cui si è
svolta la discussione e quello che ha pronunciato la sentenza (5443/01, 1327/98,
5449/92, 1487/89).
Tale identità è stata sussistente allorchè, esauritasi la discussione
relativa alla fase inibitoria (il ricorrente fa testuale riferimento ad una
discussione della causa ai fini della decisione sull'istanza d'inibitoria) la
discussione è proseguita per il merito: solo da tale momento v'era, infatti,
necessità di immutabilità dell'organo giudicante attesa la netta diversità
della funzione della discussione nella fase di inibitoria ed in quella
successiva.
- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per mancata osservanza
della norma (art. 119 disp. att. cpc.) che regola le modalità di redazione
della sentenza una volta avvenuto il deposito della minuta da parte del
giudice che l'ha pronunciata.
La censura è infondata in quanto la violazione della regola ivi prevista non
incide sulla validità della decisione del giudice allorchè dalla stessa
risulti in tutta la sua interezza il contenuto della stessa: il tribunale ha
correttamente rilevato che tanto è avvenuto atteso che il ricorrente era
stato in grado di formulare tutte le censure nei confronti della stessa.
- Il secondo motivo concerne la violazione delle norme di cui agli art.
429-430 cpc. 119 disp. att. cpc. nonchè erronea e contraddittoria motivazione
ed imputano al Tribunale di aver asserito, a fronte della denunciata nullità
della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza, di
aver ritenuto che di tale lettura esistessero tracce nel verbale d'udienza che
andava, pertanto, impugnato con querela di falso; in realtà dagli atti di
udienza risulta che tale lettura non è avvenuta.
La doglianza è infondata.
Effettivamente l'affermazione del Tribunale secondo cui esistono ampie tracce
della lettura del dispositivo in udienza, senza indicazione di alcun riscontro
giustificativo della stessa, appare carente sotto il profilo di motivazione.
E tuttavia il predetto vizio rimane irrilevante.
Ed infatti, come ripetutamente affermato da questa Corte anche a ritenere la
nullità della sentenza per omessa lettura del dispositivo, avendo il giudice
d'appello deciso le questioni a lui devolute giusto il disposto degli art. 353 e
354 cpc. che impediscono in tal caso la remissione della causa al primo giudice,
difetta l'interesse a far valere come motivo di ricorso per cassazione la nullità
della sentenza di primo grado in quanto non dichiarata dal giudice d'appello
perchè l'eventuale rinvio ad altro giudice porterebbe, come è avvenuto nel
caso di specie allo stesso risultato già conseguito con la pronuncia su tutti i
motivi d'impugnazione (13781/01, 6427/96).
- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione e disapplicazione
degli art. 415 e 418 cpc. e si duole che il Tribunale non abbia riconosciuto
alcun effetto giuridico alla violazione dei termini previsti da tale nome per
la fissazione della discussione, riconducendo il tutto ad una mera
irregolarità del funzionamento dell'apparato giudiziario mentre l'abnorme
prolungamento del processo a causa della violazione dei predetti termini,
imposti dalla legge, non avrebbero dovuto restare senza effetti nella
determinazione del risarcimento del danno.
La censura è infondata.
Nella determinazione del danno il giudice che ha disposto la reintegra si è,
come doveva, attenuto alla regola secondo cui esso deve coprire tutto il
periodo in cui non vi sia stata attività lavorativa per effetto
dell'illegittimo licenziamento; sicchè correttamente il Tribunale ha rilevato
che nessuna incidenza poteva avere la violazione degli art. 415 e 418 cpc..
- .1 - Lo stesso motivo contiene un ulteriore profilo di censura con il quale
la ricorrente propone il tema della violazione della immutabilità del giudice
consumatasi questa volta con la mancata identità fra il giudice che pronunciò
sulla richiesta del provvedimento d'urgenza e quello che decise il merito.
Come prima si è detto la mancanza di identità fra organi giudicanti assume
rilievo solo allorchè la discussione e la decisione della causa non siano
avvenuti innanzi allo stesso organo, cosa non avvenuta nel caso di specie
atteso che tutta la fase di merito ebbe luogo innanzi allo stesso giudice.
- Deve quindi procedersi, per ordine logico giuridico alla quinta censura con
cui si addebita al Tribunale di aver fatto conseguire l'irrilevanza del
mancato superamento del periodo di prova dal non essersi attenuto il datore di
lavoro, in esecuzione del contratto di formazione e lavoro al programma
previsto per lo stesso,privando in tal modo lo stesso del potere, naturalmente
connesso al tipo per lo stesso, privando in tal modo lo stesso del potere,
naturalmente connesso al tipo di contratto stipulato, di prescegliere quale
fase (quella pratica o quella teorica) far precedere nella esecuzione del
contratto.
Anche tale doglianza è infondata.
Il Tribunale, come si è detto, non ha inteso sanzionare - decretando
l'inidoneità del mancato superamento della prova a risolvere il contratto -
la mancata ottemperanza alla cadenza delle fasi prevista dal programma ma ha
rilevato la mancanza, completa, di una fase essenziale del contratto quale è
quella che può, latamente, definirsi di formazione.
Ora questa Corte ha affermato che scopo del contratto di formazione e lavoro e
quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro
riconoscendo al datore di lavoro discrezionalità nella alternanza fra la fase
pratica e quella teorica ed assolvendolo quindi da un obbligo di stretta
osservanza di quanto previsto dal programma (7554/98).
Ciò, tuttavia, non consente di espungere del tutto dalla fase esecuzione del
contratto una delle due fasi, atteso il rapporto di coessenzialità fra le
stesse esistente, con la conseguenza che il periodo di prova in tanto è
rilevante per giudicare delle attitudini del lavoratore in formazione in
quanto nello stesso, sia pure con cadenze diverse rispetto a quelle previste
dal programma siano presenti entrambe le predette fasi coessenziali al
raggiungimento del predetto scopo di inserimento nel mondo del lavoro.
- Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione
degli art. 88 e 420 cpc. ed omessa motivazione imputando al Tribunale di non
aver riconnesso alcun rilievo alla mancata comparizione del ricorrente innanzi a
al Pretore mentre tale assenza rilevava come prova che già a quell'epoca il
lavoratore licenziato aveva trovato altro impiego con la conseguenza che quanto
da lui percepito avrebbe dovuto esser sottratto dall'ammontare del danno
cagionatogli pari a ben 24 mensilità (il tempo trascorso fra licenziamento e
dimissioni).
La censura è fondata nei limiti di seguito indicati.
La ricorrente denunciando al Tribunale il rilievo della mancata comparizione del
lavoratore innanzi al giudice intendeva, evidentemente denunciare la mancata
incidenza dell'aliunde perceptum nella determinazione del danno.
Il tribunale, come si è detto, limitandosi ad asserire che le doglianze relative
al mancato interrogatorio non scalfivano la correttezza della pronuncia ha del
tutto eluso la decisione di tale punto della controversia.
La sentenza va quindi cassata in relazione a tale motivo e la causa rimessa ad
altro giudice.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie, per quanto di ragione il quarto motivo, rigetta gli altri,
cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello de l'Aquila.
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