Sentenza n. 775 del 20 gennaio 2003
CONTROVERSIE DI LAVORO - PRODUZIONE DI DOCUMENTI NUOVI IN APPELLO - PRECLUSIONE
(CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA)
(Sezione Lavoro - Presidente S. Ciciretti - Relatore P. Cuoco)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 7 dicembre 1997 A. E., esponendo che, assunto nel 1987 dalla (omissis)
(società che gestiva una casa di riposo per anziani), dal 1991 aveva svolto le
funzioni di Direttore generale ed i compiti di responsabile della gestione
organizzativa e commerciale nonché di incaricato dei contatti con i clienti e
della fornitura dei materiali con l'uso anche privato di un'autovettura della
società, funzione confermatagli nel 1996, ed aggiungendo che la società, pur
assumendo del personale ed affidando alcuni compiti al servizio esterno duna
cooperativa, il 7 luglio 1997 l'aveva licenziato, chiese che il Pretore di
Varese, accertata l'"illegittimità del licenziamento per violazione del
principio di buona fede, condannasse la società al pagamento dell' indennità
supplementare.
Il Pretore accolse la domanda, condannando la società al pagamento della somma
di lire 180.172.636, oltre agli accessori.
Accogliendo l'appello della società, il Tribunale di Varese ha respinto, con l'incidentale
impugnazione del ricorrente, la stessa iniziale domanda.
Su un piano generale, il Tribunale premette che, nell'ambito dei poteri
riconosciuti dall'art. 41 Cost., ben può l'imprenditore, nel ristrutturare la
propria azienda, risolvere il rapporto di lavoro dirigenziale con il proprio
dipendente. Il limite di questo potere è l'effettività e la non
irragionevolezza della scelta.
Ancora su un piano generale, il Tribunale aggiunge che la produzione di prove
documentali in appello è ben ammissibile, poiché la preclusione riguarda solo
le prove costituende. E nel caso in esame, non essendo contestata la firma del P.,
la documentazione prodotta dalla società in appello era idonea a provare i
fatti ivi contenuti.
In particolare, era da ritenersi provato che, dopo il licenziamento del
ricorrente, le mansioni a questi inizialmente assegnate erano state svolte dal P.,
amministratore della società. Effettiva era la scelta imprenditoriale: né vi
erano elementi per affermarne l'irragionevolezza.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre A. E., percorrendo le linee di due
motivi: l'(omissis) non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo, il ricorrente sostiene che il Tribunale fonda
l'efficacia probatoria dei documenti prodotti in appello sulla non contestazione
dell'autenticità della relativa sottoscrizione. E tuttavia, da un canto egli
avrebbe avuto l'onere di contestare l'autenticità della propria sottoscrizione,
da altri fatta valere: non quella di altri. D'altro canto, i documenti non
avevano efficacia probatoria (e ciò egli aveva effettivamente contestato),
poiché avrebbero attestato solo le funzioni di amministratore, che il P.
avrebbe svolto: non le funzioni di dirigente.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il Tribunale avrebbe potuto
ammettere solo le prove documentali sulle quali non s'era verificata alcuna
decadenza. Nel caso in esame, in primo grado la società, che ben avrebbe potuto
fornire la documentazione, non avendo dedotto alcun mezzo di prova, non aveva
chiesto di provare nulla.
- Il secondo motivo del ricorso, il cui esame, riguardando l'ammissibilità
della prova documentale prodotta in appello, s pregiudiziale nei confronti del
primo motivo, che riguarda la rilevanza di questa prova, è fondato.
Il Collegio ritiene che l'omessa indicazione dei documenti nell'atto
introduttivo del giudizio di primo grado (la sanzione della decadenza, prevista
dall'art. 416 cod. proc. civ. per il resistente, opera anche nei confronti del
ricorrente: Cass. 26 febbraio 1983 n. 1489), o l'"omesso deposito dei (pur
indicati) documenti contestualmente a questo atto, determinano la decadenza dal
processuale diritto di utilizzare la relativa prova: non solo nell'ulteriore
sviluppo dei giudizio in primo grado, bensì (per la decadenza irreversibilmente
verificatasi) in secondo grado.
- E' da premettere che il problema in controversia non attiene ai documenti
costituiti dopo il deposito del ricorso introduttivo di primo grado (è tale, ad
esempio, la documentazione che sorregge i fatti ipotizzati dall'art. 149 disp.
att. cod. proc. civ.), né ai documenti preesistenti, la produzione dei quali
sia giustificata dallo sviluppo assunto dal processo (art. 420 quinto e settimo
comma cod. proc. civ.): per questi documenti, è incontroversa l'ammissibilità
della relativa prova (ponendosi solo il problema della tempestività con cui
debba essere dedotta: "il primo atto difensivo utile successivo": Cass.
Sez. Un. 3 febbraio 1998 n. 1099). In tale quadro, si è ritenuto (con un'interpretazione
dichiaratamente estensiva) che non sia sanzionata da decadenza anche la tardiva
produzione di documenti "destinati a provare un fatto di cui, con
ragionevole attendibilità, non era prevedibile una particolare
contestazione" (Cass. 16 febbraio 2000 n. 1738).
Il problema non attiene neanche a documenti che tendano a far penetrare nella
materia in controversia fatti nuovi, nei confronti delle deduzioni introduttive:
la novità escluderebbe l'ammissibilità.
Il problema attiene ai documenti che la parte avrebbe potuto indicare e produrre
con il ricorso introduttivo in primo grado, e l'utilizzazione dei quali non
trova (per l'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.) autonoma
giustificazione nel successivo sviluppo del processo.
- Questo Collegio non ignora il diverso pensiero della Suprema Corte. Secondo il
dominante indirizzo, nel processo del Lavoro la produzione di nuovi documenti si
sottrae integralmente al divieto sancito dal secondo comma dell'art. 437 cod.
proc. civ. pur esigendosi, a pena di decadenza, "che essi siano
specificamente indicati nel ricorso dell'appellante o nella memoria difensiva
dell'appellato e depositati contestualmente a questi, a norma degli artt. 414 e
416 cod. proc. civ., richiamati dagli artt. 434 e 436 dello stesso codice,
restando in tal caso i documenti sottratti ad una preventiva valutazione
d'indispensabilità e soggetti solo al normale giudizio di rilevanza in sede di
decisione della causa" (Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199).
Il principio, inizialmente postulato da Cass. 16 ottobre 1976 n. 3503, è poi
affermato ed argomentatamente motivato da Cass. 29 giugno 1977 n. 2835, per cui
"il divieto previsto dall'art. 437 secondo comma cod. proc. civ. si riferisce
alle prove che debbono essere esperite ed assunte nel corso del procedimento, e
non osta pertanto alla produzione ed acquisizione di nuovi documenti, che
contengono prove già costituite e non impongono ulteriore attività
istruttoria" (il limite temporale, per la deduzione dei documenti in
secondo grado, inizialmente indicato nell'udienza di discussione - e plurimis,
Cass. 8 gennaio 1980 n. 144 - è poi fissato nell'atto d'appello o nella memoria
difensiva: in relazione a questi atti, si esige inizialmente la mera indicazione
del documento, e, poi, più frequentemente, il contestuale deposito - e
plurirnis, Cass. 13 novembre 1981 n. 6023 - affermazioni, queste, consolidatesi
con la citata Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199, che risolve il
contrasto).
Il principio affermato con questa argomentata decisione trova successiva
generale conferma (e plurimis, Cass. 25 maggio 1978 n. 2654, Cass. 29 marzo 1993
n. 1359, Cass. 24 novembre 2000 n. 15197, Cass. 12 luglio 2002 n.10179), pur con
un temperamento talora introdotto (Cass. 5 agosto 2000 n. 10335, e la
pregressa giurisprudenza ivi citata), costituito dalla decadenza eventualmente
pronunciata dal giudice di primo grado.
La predetta decisione (Cass. 29 giugno 1977 n. 2835) è espressamente fondata su
alcuni argomenti:
- la natura "concettualmente diversa" dei "mezzi di prova"
(ai quali, soltanto, fa riferimento l'art. 437 secondo comma cod. proc. civ.),
che sono prove già "costituite", nei confronti dei
"documenti", che sono prove "costituende" nel processo
(qualificazioni, queste, che emergono nella predetta sentenza):
- sul piano letterale, la menzione di questa distinzione nel codice di
procedura civile (artt. 184 e 435 );
- sul piano della ratio, "le esigenze di particolare celerità e
concentrazione, che con il nuovo rito il legislatore ha voluto soddisfare,
nell'intento di evitare un prolungamento di attività processuali che non
sarebbe in alcun modo provocato dalla produzione ed acquisizione di nuovi
documenti, il cui contenuto in nessun caso potrebbe dar luogo all'ammissione di
nuovi mezzi di prova stante lo specifico divieto e tranne l'eccezionale ipotesi
dell'indispensabilità";
- "sul piano storico-sistematico", nei confronti della distinzione
fra "nuovi documenti" e "nuovi mezzi di prova" nell'art. 184
e nell'art. 345 secondo comma cod. proc. civ. (questo, nel testo anteriore alla
legge 14 luglio 1950 n. 581), l'esclusiva menzione dei mezzi di prova effettuato
dall'art. 437 (come modificato con la riforma del 1973) costituisce, per
l'indicata sentenza, il riconoscimento del fatto che la celerità del processo
noti è compromessa dalla produzione in appello di nuovi documenti.
- Un minoritario indirizzo (sorto con Cass. 5 maggio 1978 n. 2152) fissa
tuttavia un limite alla generale ammissibilità della nuova documentazione: il
divieto di nuove eccezioni in senso proprio (ex art. 416 secondo comma cod. civ.)
consentirebbe solo la produzione di nuovi documenti che attengono a questioni
rilevabili d'ufficio (e plurimis, Cass. 26 gennaio 1988 n. 643, Cass. 16
dicembre 1988 n. 6867, Cass. 30 maggio 1989 n. 2618; Cass. 7 febbraio 1997 n.
1154).
- Questo Collegio non condivide l'indicato pensiero giurisprudenziale.
Ed invero, per l'art. 416 terzo comma cod. proc. civ. il convenuto, nel
costituirsi in giudizio, ha l'onere di "prendere posizione, in maniera
precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati
dall'attore, ed indicare, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali
intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente
depositare".
Da un'angolazione letterale, la normativa concezione del documento, quale parte
integrante dei "mezzi di prova", emerge nell'art. 416 terzo comma cod.
proc. civ. (norma che, a differenza degli artt. 184 e 345, è parte dello
specifico ambito del processo del Lavoro ed ha la specifica funzione di fissare
una generale decadenza): la locuzione "in particolare" qualifica i
documenti come una "specie" del genere costituito dai mezzi di prova.
E' poi da osservare che negli artt. 184 e 345 (questo, nel testo anteriore alla
legge 14 luglio 1950 n. 581) la distinta menzione di documenti (oggetto di
produzione) e mezzi di prova (oggetto di richiesta di ammissione), nel
parallelismo con cui questi strumenti sono disciplinati (parallelismo presente
anche nell'art. 416 terzo comma cod. proc. civ.), è determinata dal particolare
meccanismo che la richiesta di prova per documenti comporta: la produzione
dell'atto, come fatto che materialmente precede e necessariamente implica e
formalmente esprime questa richiesta.
In questo quadro, nella formulazione dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ.
(nei confronti della precedente), i mezzi di prova, essendo menzionati non come
oggetto d'una "richiesta di ammissione" (che prevede, come nei
predetti artt. 184 e 345, differenziata indicazione dell'atto relativo ai
documenti: la produzione) bensì come "ammissione" (atto comune anche
alla prova per documenti), assorbono e comprendono nel loro spazio
"documenti". Non diversamente è a dirsi per il parallelo art. 345
terzo comma cod. proc. civ. (nella sua attuale formulazione). Ed una
differenziata disciplina sarebbe stata incoerente con l'intento restrittivo
delle disposizioni.
Queste considerazioni consentono di ritenere infondate le argomentazioni
precedentemente esposte sub "4. b.".
- Da un'angolazione logico-sistematica, è da premettere che i limiti previsti
dall'art. 137 secondo comma cod. proc. civ. hanno il loro fondamento logico e
cronologico nella prescrizione dell' art. 416 terzo, comma.
Ed invero, l'onere quivi previsto ha per oggetto i documenti. Nel contempo, la
connessione ("che deve"), coinvolgendo, come logico e sintattico
sviluppo dell'attività di "indicare", il "depositare",
estende la sanzione all'omesso deposito dei documenti (anche ove questi siano
stati indicati nell'atto introduttivo).
Poiché, su un piano generale, la decadenza prefigurata dalla legge è
determinata dal mero omesso adempimento dell'onere nel tempo previsto (Cass. 17
maggio 2000 n. 6395) e la sentenza che l'accerta, ha conseguente natura
dichiarativa (Cass. 14 settembre 1963 n. 2508), nell'ipotesi in esame (art. 416
terzo comma cod. proc. civ.) la decadenza si verifica con lo stesso
inadempimento degli oneri dell'indicazione o del deposito dei (pur indicati)
documenti.
L'irreversibilità dell'estinzione (per l'intervenuta decadenza) del processuale
diritto di produrre il documento esclude che il diritto stesso possa poi
risorgere in un successivo grado del giudizio.
In tal modo la sanzione, disposta in primo grado per i documenti, si protrae,
con i propri effetti, in secondo grado.
La "novità", quivi indicata, è pertanto da leggersi nel quadro delle
preclusioni e delle relative deroghe, previste dagli artt. 416 terzo comma e 420
quinto e settimo comma cod. proc. civ.: preclusioni e deroghe, dei quali
l'indicato art. 437 è proiezione e specificazione (la normativa risonanza fra
queste disposizioni è espressamente riconosciuta anche dal pensiero dominante:
e plurimis, Cass. Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199).
Nel quadro di questa proiezione, per quanto attiene alle preclusioni, la
sanzione, espressamente prevista in primo grado per i documenti, in secondo
grado non si dissolve: a seguito dell'omesso adempimento degli oneri, la
decadenza (che il primo giudice non avrebbe costituito, bensì solo dichiarato)
sussiste anche quando manchi la primaria pronuncia: e, protraendosi, permane
anche in secondo grado, nei confronti di colui che solo in tale sede intenda
utilizzare i documenti.
Per quanto attiene alle deroghe (all'inammissibilità), il fondamento
dell'eccezionale ammissibilità prevista in primo grado dall'art. 420 quinto e
settimo comma (per i "mezzi di prova che le parti non abbiano potuto
proporre" o "che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi")
permane in secondo grado. Quivi l'eccezione non è tuttavia ampliata dal potere
riconosciuto al Collegio (art. 437 secondo comma cod. proc. civ.).
Ed invero, questo potere, proiezione del potere previsto in primo grado dagli
artt. 420 quinto e settimo comma e 421 terzo comma cod. proc. civ., comprende da
un canto la necessità (come in primo grado) di dare ingresso alle richieste
eccezionalmente consentite alle parti: e d'altro canto (e l'avverbio "anche"
ne è differenziazione) comprende la possibilità di ammettere d'ufficio mezzi
di prova non richiesti dalle parti. Queste eventualità (nelle quali il potere
del Collegio si esaurisce), previste anche in primo grado, in secondo grado non
sono dilatate, bensì subiscono una limitazione, essendo condizionate alla pur
discrezionale valutazione del fatto che i mezzi di prova siano
"indispensabili"; e questa condizione, che (topograficamente contigua
ad un limite) è apparente generale dilatazione ("salvo"), non solo il
richiamo dell'eccezione alla generale inammissibilità, bensì dell'eccezione
stessa (posta in riferimento al "rilevanti" del predetto art. 420) è
un limite.
In particolare, anche l'officioso potere ex art. 437 terzo comma, in quanto
proiezione del potere ex art. 421 secondo comma cod. proc. civ., può solo
consentire di superare (come in questa seconda norma) i limiti "stabiliti
dal codice civile": qualificazione, che fa riferimento ai limiti "esterni"
al processo del Lavoro, non ai limiti "interni", che questo stesso
processo a se stesso fissa, e che non può con altra norma negare (sul piano
delle preclusioni, Cass. Sez. Un. 3 febbraio 1988 n. 1099 qualifica il processo
del Lavoro come processo "chiuso").
Questi limiti interni, nei confronti di quel generale potere, assumono la natura
di norma speciale. Ciò è a dirsi anche in relazione agli oneri che attengono
ai documenti: la relativa norma, per la sua natura e la sua funzione -
sottolineate dall'attenzione ("in particolare") e dalla specificazione
(indicazione e produzione) con le quali gli oneri sono descritti - non può
essere travolta dal pur discrezionale potere del giudicante. Come l'indicato
art. 421 non consente di ammettere prove in relazione alle quali si sia
verificata una decadenza (Cass. 1° ottobre 1997 n. 886), in egual modo non lo
consente l'indicato art. 437 (Cass. 22 luglio 1999 n. 7919).
In tal modo, permanendo il vigore della sanzione, la parte che, per decadenza,
non avrebbe potuto produrre i documenti nel corso del giudizio di primo grado,
non può produrli in secondo grado: né il Collegio, il cui potere incontra il
limite esistente nel giudizio di primo grado ed ininterrottamente protrattosi,
può, per l'intervenuta decadenza, ammetterli d'ufficio.
In relazione al verificarsi di questa decadenza, è poi contraddittoria, secondo
il pensiero di questo Collegio, la deroga (all'ammissibilità della produzione
dei documenti in secondo grado) che il contrario dominante pensiero talora
formula nell'ipotesi in cui la decadenza (a causa dell'inadempimento dell'onere)
sia stata pronunciata dal giudice di primo grado (Cass. 5 agosto 2000 n. 10335,
e la giurisprudenza ivi richiamata).
Ed invero, in primo luogo, poiché la pronuncia della decadenza ha natura
dichiarativa, l'omessa pronuncia da parte del primo giudice resta irrilevante
(altro è il ben diverso problema della rilevabilità o non rilevabilità
d'ufficio della decadenza stessa).
In secondo luogo, è contraddittorio ritenere che la produzione del documento in
primo grado possa essere (ed irreversibilmente) inammissibile (nell'eventualità
che il giudice dichiari la decadenza), e nel contempo ritenere che la stessa
produzione (in assenza di questa dichiarazione) in secondo grado diventi
necessariamente ammissibile.
Contraddittorio s anche l'onere, che il contrario pensiero (e plurimis, Cass.
Sez. Un. 6 settembre 1990 n. 9199, che risolve, in materia, il pregresso
contrasto) formula, per la produzione in secondo grado: la necessità che i
documenti siano indicati nei rispettivi atti introduttivi (appello o memoria di
costituzione) e, congiuntamente a questi atti, depositati (onere che questo
pensiero deduce espressamente dal coordinamento degli arti. 416 e 436 cod. proc.
civ. ).
Ed invero, se il documento preesistente (la cui successiva produzione non sia
giustificata dallo sviluppo del giudizio) non costituisse in secondo grado un
"nuovo" mezzo di prova, l'onere (di tempestività nell'indicazione e
nel deposito) non avrebbe ragiona di essere: ad è ancor meno ipotizzabile
dedurlo dall'art. 416 cod. proc. civ. (che quest'onere pone in primo grado, ove,
se sussiste, è di per sé solo sufficiente ad estendersi nel corso del processo
ed ad escludere che, inadempiuto, debba ex novo risorgere in secondo grado).
- Questo Collegio non condivide neanche il particolare pensiero che ritiene
ammissibile la produzione di documenti anche nel corso del giudizio,
limitatamente allo spazio delineato dalle "eccezioni" rilevabili d'ufficio.
Argomento apparentemente affermativo in questa direzione sarebbe deducibile
dalla subordinazione del terzo al secondo comma dell'art. 416 cod. proc. civ.:
poiché le "eccezioni" rilevabili d'ufficio non debbono essere
proposte a pena di decadenza con l'atto introduttivo del primo grado, a maggior
ragione questa sanzione dovrebbe escludersi per l'indicazione ed il deposito dei
documenti che sorreggono tali ragioni (attività che resterebbero pertanto
ammissibili anche in secondo grado).
- .a. Su un piano letterale, è tuttavia da osservare che alcun legame consente
di subordinare la prescrizione prevista dal terzo comma alla prescrizione
prevista dal secondo comma dell'indicata norma: e, considerando che l'oggetto
dell'onere previsto dal terzo comma è indicato con due analitiche
sottolineature ("specificamente" ed "in particolare"), le
quali gli forniscono autonoma esistenza, un'eventuale subordinazione avrebbe
richiesto espresso richiamo. Nell'assenza di questo richiamo e nella formale
separata autonomia dei due commi, è da escludere la volontà normativa di
inscrivere l'onere - previsto dal terzo comma - nello spazio delineato
dall'onere previsto dal secondo.
Questa esclusione trova letterale conferma anche nella descrizione dell'onere
stesso (previsto dal terzo comma). Ed invero la prima prescrizione di quest'onere,
il "prendere posizione circa i fatti affermati dall'attore" ed il
"proporre tutte le difese", è comportamento che, investendo "tutto"
lo spazio dell'avversa posizione processuale, non consente di essere iscritto
nel limitato campo attinente alle "eccezioni non rilevabili d'ufficio"
(e di essere escluso dallo spazio residuo): come la prima, in un più generale
spazio è da leggere anche l'ulteriore prescrizione, topograficamente e
grammaticalmente connessa, relativa ai documenti.
- .b. Su un piano logico, è da premettere che l'allegazione (che è solo della
parte) è l'introduzione d'un fatto nello spazio del giudizio: la rilevazione
(che è anche del giudice) è l'evidenziazione d'un fatto che in questo spazio
preesiste.
Per la rilevazione è tuttavia "necessario e condizionante che il fatto
risulti acquisito agli atti e provato rite et recte" (Cass. Sez. Un. 3
febbraio 1988 n. 1099): ed essa si risolve nel mero estrarre da questo fatto
(integralmente preesistente agli atti) una deduzione (rilevante ai fini della
decisione). La rilevabilità d'ufficio è pertanto la possibilità, al giudice
riconosciuta, di far emergere questa deduzione dagli stessi preesistenti atti
della causa.
E tuttavia la preesistenza del fatto (acquisito e provato) esclude di per se
stessa non solo la rilevanza, bensì la stessa ipotizzabilità d'una successiva
prova (anche come documento) avente per oggetto il fatto stesso.
In tal modo è da escludere che l'onere di decadenza previsto dall'art. 416
terzo comma cod. proc. civ. possa inscriversi nel limite previsto dal secondo
comma ("eccezioni che non siano rilevabili d'ufficio").
Né à d'altronde ipotizzabile che il potere di produrre documenti anche nel
corso del giudizio sia collegabile non alla concreta rilevabilità (d'ufficio)
dell'eccezione in base ai preesistenti atti di causa, bensì all'astratta natura
dell'eccezione, quale eccezione rilevabile d'ufficio.
Ed invero, la rilevabilità d'ufficio è un potere, che ha giudice, connesso
alla contingente attualità della situazione processuale: alla concreta
preesistenza del fatto e della relativa prova, che consentono al giudice di
estrarre la deduzione (non esiste, per il giudice, un'astratta natura della
questione, come questione rilevabile d'ufficio, bensì solo la sua concreta
rilevabilità in base agli atti di causa).
In tal modo, il potere riconosciuto alla parte dall'art. 420 secondo comma cod.
proc. civ. (proporre, anche nel corso del processo, le "eccezioni"
rilevabili d'ufficio), poiché ha fondamento nel potere del giudice, ivi
espressamente richiamato, é connesso alla concreta preesistenza del fatto e
della relativa prova, che consentono di dedurre l'eccezione.
Una "eccezione" che per la sua natura sia astrattamente rilevabile
d'ufficio, come ad esempio il pagamento (e plurimis, Cass. 26 gennaio 1998 n.
643 ), e che nella contingenza processuale non sia concretamente rilevabile per
l'assenza di prova, non differirebbe (per la necessità d'una prova, non ancora
acquisita), poi, da un'eccezione non rilevabile d'ufficio: e non vi sarebbe la
ragione per differenziarne la disciplina.
In tal modo, anche ove si ritenesse che l'onere relativo ai documenti sia
escluso per documenti che attengano ad "eccezioni" rilevabili
d'ufficio, questa rilevabilità, essendo necessariamente connessa (non all'astratta
natura della questione, bensì) alla concreta attualità degli atti di causa,
non si estenderebbe ad una prova attraverso nuovi documenti da acquisire.
- .c. Indipendentemente dalla precedente (e di per sé sufficiente)
argomentazione (esposta sub "8.b."). l'infondatezza del pensiero in
esame è da esaminare anche sul piano della ragione normativa. Ed invero, la
meno rigorosa disciplina, che investe le "eccezioni" rilevabili
d'ufficio (nei confronti dei documenti che le sorreggono) sarebbe, in ogni caso,
da riferire alle esigenze di concentrazione ed immediatezza alle quali è
ispirata la disciplina del processo del Lavoro (quelle stesse esigenze alle
quali fa riferimento il contrario dominante pensiero), e nel contempo alla
necessità della lealtà processuale, la quale, riflesso di queste esigenze, in
questo processo assume maggiore intensità (la concentrazione esige che fin
dall'inizio siano poste "tutte le carte in tavola": una necessità che
impone reciproca lealtà).
Ciò a cui tende la disciplina è dare al giudice, fin dall'inizio, "il
quadro complessivo" della materia in giudizio, in modo da consentirgli di
formulare, fin dall'inizio, un "progetto istruttorio": fin dall'inizio
delineare (entro i limiti del possibile) il percorso lungo cui condurre la causa
per giungere (anche nella prima udienza, che è tendenzialmente unica) alla
decisione. Necessaria condizione, per attuare la concentrazione e l'immediatezza
del processo, è questo progetto: l'art. 420 cod. proc. civ. ne è il fondamento
normativo: gli arti. 414 e 416 cod. proc. civ. ne sono i processuali strumenti.
Nel quadro di questa esigenza, la sua stessa struttura, di prova precostituita,
conferisce al documento una potenzialità probatoria che ha i caratteri
dell'immediatezza e della concentrazione. E questa struttura, in i quanto
coerente con le finalità di immediatezza e di concentrazione del processo del
Lavoro, non solo non differenzia i documenti dagli altri mezzi di prova, bensì
esige che, come gli altri "mezzi di prova", anche ed a maggior ragione
("in particolare": art. 416 terzo comma cod. proc. civ.) questa
particolare potenzialità probatoria sia spesa immediatamente in giudizio.
Ciò è a dirsi anche per quanto attiene alle "eccezioni" rilevabili
d'ufficio. Ed invero, ciò che è rilevabile "d'ufficio" non esige una
formale iniziale descrizione: anche nella relativa assenza, il giudice è in
grado di rilevare (per definizione) ciò che la parte potrebbe eventualmente
"eccepire": e l'omessa relativa indicazione nell'atto introduttivo,
non precludendo al giudice la formulazione d'un adeguato progetto istruttorio,
non contrasta con le esigenze di concentrazione ed immediatezza del processo: la
rilevabilità d'ufficio, essendo una possibilità interna ed immanente agli atti
di causa, è temporalmente neutra: può intervenire in ogni momento del corso
del processo, senza ritardarne la decisione (da ciò, la deroga prevista dall'
art. 416 secondo comma cod. proc. civ. ).
Diversamente è a dirsi per i documenti (anche per quelli che sorreggono le c.d.
"eccezioni" rilevabili d'ufficio). Il documento fornisce al giudice la
materia su cui programmare le eventuali prove (convergenti e contrarie), che
restano condizionate anche al contenuto d'una preesistente documentazione.
L'esistenza e la lettura del documento, fornendo queste, informazioni,
contribuiscono a realizzare l' immediatezza e la concentrazione che, secondo la
logica della norma, devono caratterizzare il processo. Simmetricamente, la
sopravvenienza (in secondo grado) di preesistenti documenti, penetrando nello
spazio istruttorio ed alterando, con ulteriori facoltà (per la parte) e poteri
(per il giudice) in relazione a nuove esigenze probatorie, il preesistente
equilibrio del progetto istruttorio, amplificherebbe questo contrasto.
Ed invero, queste nuove esigenze probatorie, che giustificano l'ammissione di
nuovi mezzi di prova (come previsto dagli artt. 420 quinto e settimo comma e 421
terzo comma cod. proc. civ.: disposizioni che conservano ragione e funzione
anche in secondo grado) possono ben discendere anche dalla produzione, ex adverso,
di documenti (in questo, quadro, poiché l'onere in esame si estende anche al
ricorrente - Cass. 26 febbraio 1983 n. 1489 - la ritenuta esclusione dell'onere,
per i documenti attinenti alle "eccezioni" rilevabili d'ufficio,
diverrebbe uno spazio tendenzialmente riservato al resistente).
Da ciò, l'estensione che l'onere previsto dall'art. 416 terzo comma assume: non
solo nell'ambito delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, bensì nel
complessivo spazio delle richieste che la parte (producente) intende formulare e
di quelle che intende contestare (e pertanto le argomentazioni precedentemente
esposte sub "4.a." e "4.c." - per cui un "prolungamento
di attività processuali non sarebbe in alcun modo provocato dalla produzione ed
acquisizione di nuovi documenti" - non hanno fondamento neanche nella
ragione della norma).
L'ammissibilità, anche nel corso del giudizio, d'una "eccezione"
rilevabile d'ufficio discende dalla sua natura interna agli atti di causa, che
le consente di non - alterare in alcun modo i tempi del processo:
l'inammissibilità della produzione di nuovi documenti (a qualunque questione
attengano) discende dalla natura esterna che ha il nuovo documento, in relazione
ai preesistenti di causa, e dalla possibilità che la sua tardiva produzione
ritardi il corso del processo (queste osservazioni, congiuntamente a quanto
osservato sub "6.", consentono di ritenere infondata anche l'argomentazione
descritta sub "4.d.").
- E' pertanto da affermare il seguente principio:
"L'omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado
(ricorso o comparsa di risposta), dei documenti (anche eventualmente attinenti
ad "eccezioni" rilevabili d'ufficio) o l'omesso deposito degli stessi
contestualmente a questo atto (anche ove quivi indicati), determinano la
decadenza dal processuale diritto di produrre i documenti stessi, ove non si
tratti di documenti formatisi dopo l' inizio del predetto giudizio ovvero di
documenti la produzione dei quali sia giustificata dallo sviluppo assunto dal
giudizio stesso (per l'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ. ).
Poiché questa decadenza esclude la possibilità che i documenti stessi possano
dalla parte essere prodotti in appello, e poiché i documenti sono compresi nei
"nuovi mezzi di prova" indicati dall'art. 137 secondo comma cod. proc.
civ., la parte può produrre in secondo grado i documenti solo ove (attraverso
la stessa logica dell'art. 420 quinto e settimo comma cod. proc. civ.) la
produzione sia giustificata dal tempo della formazione dei documenti stessi o
dallo sviluppo assunto dal processo, e sia dal Collegio ritenuta indispensabile
per la decisione".
- Nel caso in esame, il Tribunale è giunto alla decisione sulla base d'una
documentazione preesistente al giudizio, e prodotta solo con l'appello: ed ha
giustificato la decisione ritenendo che "l'art. 137 secondo comma cod. proc.
civ. si applichi esclusivamente alle prove costituende", e che sia
"ben ammissibile la prova già costituita come quella documentale, prova
che nella specie si appalesa tanto più necessaria in quanto la decisione del
Pretore, sfavorevole all'appellante, è stata appunto motivata sulla mancanza di
prova".
E l'inammissibilità della produzione dei documenti era stata tempestivamente
eccepita dal ricorrente, come la stessa sentenza segnala.
Con l'accoglimento del primo motivo del ricorso (in cui resta assorbita la
necessità dell'esame del secondo), la sentenza deve essere cassata, e la causa
deve essere rinviata a contiguo giudice di merito, il quale deciderà applicando
il predetto principio, nel contempo provvedendo a regolare le spese del giudizio
di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; e rinvia alla Corte
d'Appello di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.
|
|