Sentenza n. 661 del 17 gennaio 2003
ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE - ALLOGGIO DI PROPRIETA' DI UNO DEI CONIUGI
(Sezione Prima Civile - Presidente G. Luccioli - Relatore O. Fittipaldi)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con due distinti ricorsi i coniugi F. M.G. e M. L., chiedevano ciascuno la
separazione personale, con addebito della stessa all'altro coniuge. La F.
motivava la sua richiesta di addebito sulla base dell'argomento secondo cui il
marito, titolare di due avviati punti di vendita di materiale ottico, la avesse
sottoposta, lungo l'arco del matrimonio, a violenze ed angherie varie e le
avesse fatto mancare i mezzi di sussistenza, e chiedeva l'assegnazione della
casa coniugale e un assegno di mantenimento di almeno L. 3.000.000 mensili. Il
M. giustificava invece la sua richiesta di addebito adducendo che la gelosia
della moglie aveva condotto quest'ultima addirittura ad atti di violenza; negava
di aver fatto mancare i messi di sussistenza, e adduceva di aver dovuto lasciare
l'alloggio coniugale in quanto situato in un quartiere pericoloso.
All'esito della riunione dei due procedimenti e del fallimento del tentativo di
conciliazione e dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti
(fissazione, in favore della F., di un assegno di L. 1.300.000 mensili da
portarsi a L. 2.300.000 nell'ipotesi in cui la stessa avesse perso l'uso
gratuito dell'alloggio coniugale, di proprietà del marito), il Tribunale
dichiarava la separazione, con addebito della stessa al M. e confermava
sostanzialmente il regime dell'assegno in favore della F. fissandone l'importo
in L. 1.300.000 mensili, lievitabili e L. 2.000.000 in caso di restituzione
dell'alloggio al M..
Proponeva appello il M. chiedendo la attribuzione dell'addebito della
separazione alla moglie, l'assegnazione della casa coniugale e la determinazione
dell'importo dell'assegno di mantenimento in misura non superiore a L. 500.000.
Resisteva la F.
La Corte di Appello, rigettava l'appello, rilevando quanto all'addebitabilità
della separazione, come le deposizioni raccolte nel corso del primo grado di
giudizio rendessero inequivoca l'addebitabilità della stessa al M. (vedi la
mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, la quale aveva reso
necessaria l'organizzazione di vere e proprie collette in favore della moglie;
le reiterate affermazioni di non provare nulla per la moglie, culminate poi nell'abbandono dell'alloggio coniugale; la inflizione, alla F., di
umiliazioni e violenze morali spinte fino al ferimento dell'amor proprio della
stessa, da ritenersi, in realtà. causa scatenante poi delle reazioni violente
della medesima). Aggiungeva la Corte di appello che la decisione del Tribunale
meritasse conferma, in quanto frutto di una valutazione globale e comparativa
dei comportamenti di ciascun coniuge, la quale era pervenuta a riconoscere nella
condotta riprovevole del M. una incidenza determinante nel verificarsi della
crisi coniugale. Quanto poi alla misura dell'assegno mensile di mantenimento, la
Corte concludeva nel senso che la quantificazione operatane dal Tribunale si
rivelasse adeguata, da un lato, alla totale mancanza di redditi o disponibilità
patrimoniali della moglie, e, dall'altro, al livello reddituale del M., alle cui
dichiarazioni fiscali non poteva che affidarsi rilievo meramente indicativo,
siccome atti di parte; aggiungeva, fra l'altro, la Corte di non ritenere
conseguita la reale prova di un avvenuto rifiuto di un posto di lavoro da parte
della F., siccome tale prova risultava essere stata affidata ad una lettera di cui
non vi era priva che la F. avesse avuto effettiva conoscenza e alla quale avesse
opposto un consapevole rifiuto. Quanto, infine, al profilo relativo
all'assegnazione della casa coniugale, la Corte di appello di Messina poneva in
luce come il Tribunale avesse in realtà concepito un meccanismo che contemplava
esso stesso la eventualità che il M. realizzasse, a sua solo volontà, il
recupero dell'immobile costituente l'alloggio coniugale; e come, in ogni caso,
la mancata adozione di un provvedimento formale di assegnazione dell'alloggio al
M. rappresentasse anche il frutto espresso delle dichiarate difficoltà del
medesimo, per motivi di sicurezza, di utilizzare a fini abitativi l'alloggio in
questione.
Ricorre per Cassazione il M., sulla base di 4 motivi.
Controricorre la F., la quale, nel richiedere - in ogni caso - il rigetto del
ricorso, deduce in via preliminare l'irritualità della procura apposta a
margine del medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare rispetto all'esame dei motivi del ricorso si rende la valutazione
dell'eccezione sollevata dalla controricorrente in ordine al dedotto difetto dei
requisiti di specialità della procura ad litem rilasciata dal M. a margine del
ricorso.
L'eccezione in questione va disattesa, posto che, conformemente al più volte
ribadito indirizzo di questa Suprema Corte, va ancora una volta messo in rilievo
come, allorchè (come nel caso in specie) la procura si renda contestuale
rispetto al ricorso, non vi sia spazio al dubbio sia in ordine al configurarsi
dei requisiti di "specialità" della stessa, sia in ordine alla
riconducibilità, in via presuntiva, dell'avvenuto rilascio della stessa, alla
stessa data del ricorso.
Venendo più propriamente invece all'esame dei singoli motivi del ricorso, con
il primo di essi, il ricorrente, nel dedurre violazione ed erronea applicazione
dell'art. 151 c.c. e 143, secondo comma c.c., lamenta come la Corte di Appello
non abbia - a suo dire - congruamente motivato l'avvenuto addebito - a lui -
della separazione, posto che - sempre a suo dire - essa: a) non avrebbe
rettamente valutato i comportamenti posti in essere da essi coniugi; b) avrebbe,
più in particolare, sottolineato unicamente le risultanze testimoniali rese dai
testi indicati dalla moglie; c) in uno spirito di sostanziale disattenzione e
superficialità di giudizio, non avrebbe colto la effettiva realtà dei fatti,
in ragione della quale - da un lato - esso M. non aveva fatto mai mancare i
mezzi di sussistenza alla moglie, nè aveva abbandonato la casa coniugale, nè
aveva sottoposto il coniuge ad umiliazioni o violenze morali, e - dall'altro -
l'intollerabilità della vita coniugale era stata determinata, in realtà, solo
ed esclusivamente dalle intemperanze caratteriali della F., la quale aveva
reiteratamente violato i suoi doveri di assistenza morale e di coabitazione.
Il motivo in esame si rende del tutto inammissibile, posto che, al di là
dell'apparente (e, non a caso, del tutto generica e non ulteriormente
esplicitata) invocazione della avvenuta violazione di norme sostanziali, esso in
realtà non si rivela teso ad altro che a sollecitare un inammissibile sindacato
di fatto sulle conclusioni di merito tratte dalla Corte di Appello di Messina
in ordine al profilo dell'addebitabilità della separazione, ed a chiamare
questa Corte ad una - del tutto preclusa in questa sede - riconsiderazione delle
risultanze probatorie, di cui il ricorrente si limita a prospettare una
ricostruzione del tutto alternativa rispetto a quella compiuta (e fatta propria)
dai giudici di merito con un percorso logico argomentativo il quale si profila,
di per sè, immune da vizi logico giuridici e, perciò, più che mai
insindacabile in questa sede.
Conclusioni del tutto analoghe impone l'esame del secondo motivo, con il quale
il M., nel dedurre violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.c. secondo
comma, lamenta, invece, l'erronea - a suo dire - determinazione dell'assegno
periodico di mantenimento, posto che i giudici della Corte di Appello: a) non
avrebbero preso in effettiva considerazione sia le disponibilità economiche di
esso M. sia le capacità di guadagno della F.; b) pur in assenza di qualsiasi
reale prova, avrebbero ritenuto la configurabilità di un trascorso alto tenore
di vita dei coniugi, rispetto al quale si porrebbero, invece, come del tutto
contraddittori i profili relativi all'effettivo e modesto contesto sociale di
vita nel quale essi avevano trascorso la loro vita in comune; c) avrebbero - di
conseguenza - fissato un assegno di mantenimento del tutto onerosamente
inadeguato, ed aggravato, nella sua portata, dalla concomitantemente avvenuta
assegnazione della casa coniugale alla F.; d) avrebbero, più in particolare,
del tutto sopravvalutato le condizioni economiche di esso M., travisandone
superficialmente le caratteristiche, e stravolgendo la stessa portata dei
riferimenti da esso M. effettuati, in sede di udienza presidenziale,
all'esistenza di un negozio in Messina (da ricondursi in realtà solo per il
"21% ad esso M.) e di due depositi siti rispettivamente in Catania e
Messina; e) avrebbero vagliato in modo del tutto approssimativo la documentata
possibilità di svolgimento di un'attività retribuita da parte della F.,
trascurando di rilevare la esatta (e del tutto concreta) portata del documento
epistolare da esso M. prodotto.
Ed infatti anche in relazione ad un tal motivo va posto in luce come, al di là
dell'apparente invocazione della avvenuta violazione dell'art. 156 c.c., il
ricorrente non faccia nella sostanza altro - proprio alla luce dell'effettivo
contenuto dato alle sue doglianze - che sollecitare un - inammissibile in questa
sede - sindacato di fatto sulle concrete valutazioni di merito compiute dalla
Corte di Appello nella considerazione dei presupposti per la fissazione e la
determinazione dell'assegno a favore della moglie.
Sottolineato, più in particolare, come lo stesso ricorrente non si conduca -
d'altronde - neppure a dedurre, sul punto, l'omesso esame di documenti o di
prove concernenti punti decisivi, nè a dedurre il difetto di motivazione, va
posto in rilievo come il ricorrente non faccia altro che inammissibilmente
contrapporre, alle conclusioni tratte dalla Corte di Appello, una sua personale
ricostruzione del complesso delle emergenze documentali ed istruttorie, del
tutto opposta e diversa, la quale non può trovare alcun ingresso in questa sede
di legittimità.
Quanto poi al terzo motivo, con il quale il ricorrente deduce, invece, in
relazione al regime della casa coniugale disegnato dalla sentenza della Corte di
Appello di Messina, le - a suo dire - avvenute violazione e falsa applicazione
dell'art. 155 quarto comma c.c., va posta preliminarmente in luce una innegabile
componente di ambiguità che caratterizza l'articolazione stessa del (peraltro
quanto mai conciso) motivo in questione, laddove si rende, ad esempio, del tutto
arduo definire se oggetto di doglianza si renda, in esso, la mancata adozione di
un provvedimento formale di assegnazione dell'alloggio coniugale ad esso M., o
non piuttosto la (in qualche modo, da esso M. ritenuta) avvenuta assegnazione
dello stesso alla F..
Orbene, premesso come il motivo si renderebbe del tutto inammissibile ove
dovesse eventualmente ritenersi fondato davvero su di una tale ultima
prospettazione (risulta, infatti, del tutto estranea ai contenuti della
impugnata sentenza qualsivoglia statuizione di assegnazione della casa coniugale
in favore della F., essendosi, in realtà, limitata la Corte messinese a
confermare quello che rappresentava null'altro che un duplice regime di
contribuzione economica in favore della donna individuato già dal Tribunale in
ragione della prosecuzione - o meno - dell'uso meramente fattuale dell'alloggio
coniugale da parte della stessa), va posta in luce la totale infondatezza del
motivo, ove esso debba intendersi teso a censurare - invece - l'omessa adozione,
da parte della Corte di Appello messinese, di un formale provvedimento di
assegnazione dell'alloggio coniugale in favore di esso M.
Ed infatti, sul punto va ribadito ancora una volta il più volte affermato
principio in virtù del quale, nell'ipotesi in cui l'alloggio coniugale
appartenga in proprietà ad uno solo dei due coniugi e, per l'assenza di figli
minori affidati all'altro coniuge o comunque con lo stesso conviventi (se
maggiorenni ed economicamente non autosufficienti), non vi siano pronunce da
assumere in ordine al loro affido e/o mantenimento, il titolo di proprietà
vantato dal coniuge, se preclude ogni eventuale assegnazione dell'alloggio
all'altro coniuge, rende altresì ridondante e superflua ogni e qualsivoglia
pronuncia di assegnazione dell'alloggio medesimo in favore del coniuge
proprietario.
Del tutto inammissibile ed inesaminabile si rende infine il quarto motivo del
ricorso, con il quale il M. lamenta, del tutto genericamente, l'eccessività
delle spese processuali liquidate dalla Corte di Appello e ne chiede pertanto la
riduzione.
Assorbente si rende infatti la considerazione per la quale, in sede di
legittimità, la censura in tema di eccessività delle spese processuali
liquidate dai giudici di merito si renda del tutto inammissibile ove (come nella
specie) non si traduca nella deduzione di una specifica e precisa violazione dei
limiti tariffari.
Dal rigetto del ricorso consegue la condanna del M. alla refusione delle spese
di questa fase di giudizio in favore della controricorrente, che si liquidano
come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese
di questa fase di giudizio in favore della F., che liquida in 1.500,00 euro per
onorari, oltre 67,14 euro per spese
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