Sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003
LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI
(Sezioni Unite Civili - Presidente G. Ianniruberto - Relatore G. Vidri)
Con ricorso al Pretore di Paternò, depositato in data
23 giugno 1989, P. F. premesso di avere
lavorato alle dipendenze del (omissis) dal 1967 al 31 dicembre 1986, per il
periodo compreso tra il 14 aprile ed il 15 novembre
di ogni anno, quale operaio addetto alla distribuzione
delle acque, e premesso che l'attività svolta in
turnazione con altri sette colleghi prevedeva un
orario di lavoro di 24 ore consecutive cui si
alternavano 24 ore di riposo, esponeva di avere
ricevuto una retribuzione di gran lunga inferiore ai
minimi retributivi previsti dalla contrattazione di
diritto comune e comunque insufficiente ad
assicurargli una vita libera e dignitosa. Inoltre non
aveva percepito alcuna somma a titolo di retribuzione
per il lavoro straordinario svolto, per 13' e 14'
mensilità, per indennità per ferie e festività non
godute, per mancato riposo settimanale nonché per
trattamento di fine rapporto. Chiedeva, pertanto, che
il giudice adito volesse condannare il Consorzio
convenuto al pagamento della somma complessiva di lire
140.062.850 per le causali di cui in premessa, oltre
interessi legali e rivalutazione monetaria, con
vittoria di spese, compensi ed il beneficio della distrazione in favore del
procuratore anticipatario.
Instauratosi il contraddittorio, il Consorzio
convenuto eccepiva preliminarmente la prescrizione
estintiva dei pretesi crediti per il periodo anteriore
al quinquennio dalla data di notifica del ricorso ed,
in subordine, contestava nel merito la fondatezza
della domanda proposta dal ricorrente.
Con sentenza del 12 dicembre 1991 il Pretore rigettava
la domanda, compensando tra le parti le spese del
giudizio.
A seguito di gravame proposto dal F. e dopo la
ricostituzione del contraddittorio, il Tribunale di
Catania con sentenza del 5 novembre 1997, in riforma della impugnata decisione, condannava il
( omissis ) al pagamento in favore
di P. F. della somma di lire 30.102.615 per
differenze retributive e compenso per lavoro
straordinario, oltre interessi e rivalutazione
monetaria.
Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale
premetteva che la fattispecie sottoposta al suo esame
- importante la qualifica dell'attività
imprenditoriale del Consorzio - rientrava nella
previsione dell'art. 2195 c.c. in ragione della
accessorietà e complementarità dell'attività
(esercitata dall'ente consortile) di adduzione ed
utilizzazione delle acque rispetto alla coltivazione
del fondo, non assumendo alcuna rilevanza la
circostanza che tale attività fosse esercitata anche
dai singoli agricoltori riuniti in Consorzio, stante
la sostanziale riferibilità agli stessi dell'attività
svolta dal Consorzio. Riteneva ancora il Tribunale che
il rapporto di lavoro in questione doveva essere
qualificato a tempo determinato e che la normativa
dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 doveva
ritenersi parzialmente abrogata dalla disposizione di
cui all'art. 11 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7,
convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (che,p
prevede per i lavoratori agricoli che "la richiesta
di avviamento deve essere numerica per la
qualificazione professionale e deve contenere
l'indicazione della durata del rapporto di lavoro",
aggiungendo pure che " è ammessa l'indicazione di
durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque
con approssimazione, qualora sia giustificata dalla
particolare natura del lavoro da eseguire") stante
l'inconciliabilità della prima disposizione con il
complesso delle norme introdotte con il citato D.L.
7/70 (convertito nella 1. n. 83/1970), il quale
prevede, in maniera assolutamente chiara la necessità
di una esplicita volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente
senza determinazione di tempo. I1 giudice d'appello osservava poi che dalla
istruttoria espletata non risultava provato che il F. avesse svolto più di
180 giornate l'anno, per cui nella controversia in esame si era in presenza di
una pluralità di legittimi contratti a termine, succedutisi nel tempo.
Ai fini della sufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta al
dipendente doveva essere tenuto in conto anche il cal. "terzo
elemento", la cui funzione consiste nel rapportare alla singola giornata
lavorativa e alla relativa retribuzione una aggiunta in percentuale di
detta retribuzione a compensazione degli istituti legali e contrattuali del
rapporto a tempo indeterminato, quali le ferie, la gratifica natalizia e
l'indennità di fine rapporto.
Il F. aveva, ancora, diritto al compenso per lavoro straordinario in
quanto, benché l'attività svolta non richiedesse una applicazione assidua e
continuativa - ma prevedesse delle pause con limitazione dei compiti alla mera
sorveglianza del normale scorrimento delle acque - detta attività, inquadrabile
nelle occupazioni previste nel R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, non poteva tuttavia
superare il "limite di ragionevolezza" che, sebbene non imposto
specificamente da alcuna legge, trovava la sua ratio nella tutela del diritto
alla salute. Limite che invece, nel caso di specie, non era stato rispettato in
quanto il F. aveva svolto un orario giornaliero di ben dodici ore, con un
impiego di energie fisiche particolarmente gravoso perché il lavoro si svolgeva
in campagna, di giorno e di notte e con esposizione agli agenti atmosferici sicché, stante dette circostanze, ben potevano riconoscersi al lavoratore due
ore di straordinario giornaliero.
Osservava, infine, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione quinquennale,
sollevata ritualmente in primo grado dal Consorzio, e riproposta in appello, non
aveva fondamento in quanto la reiterazione di contratti a termine alle
dipendenze di un unico datore di lavoro determinava una situazione di soggezione
e di metus per la costituzione dei rapporti a venire, che escludeva la
operatività della decorrenza del termine prescrizionale nel corso dei
successivi rapporti lavorativi.
Avverso tale decisione il ( omissis ) propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con
memoria ex art. 378 c.p.c..
Il F. non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo di ricorso il ( omissis ) deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c.
in relazione agli artt. 18 e 35, 2 comma, 1. 20 maggio 1970 n.300 (art. 360 n .
3 c . p . c .) nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo
della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Lamenta il ricorrente che, essendo
pacifica la sussistenza delle condizioni per l'applicazione ai rapporti in esame
dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (per avere il Consorzio alle sue
dipendenze sette lavoratori) doveva pervenirsi alla conclusione della decorrenza
del termine quinquennale di prescrizione in corso di rapporto, in quanto
l'unica preclusione a tale applicazione va rinvenuta nella non stabilità del
rapporto.
Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denunzia violazione degli artt.
2107 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n.
692; dell'art. unico n. 1., n. 17, 25 e 26 r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, nonché
insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I1 ricorrente
più specificamente deduce che, essendo stato accertato che si era in presenza
di una attività discontinua, di attesa e di custodia, il Tribunale non poteva
pervenire al riconoscimento di lavoro straordinario perché non era
convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e non era stata provata
l'effettività del lavoro stesso, essendosi accertata unicamente la durata del
turno di 24 ore, seguito da 24 ore di riposo, e non essendosi invece individuati
i tempi e le modalità della prestazione effettiva lavorativa ( in particolare
il tempo che, nell'ambito delle 24 ore del turno, era stato destinato alle
incombenze di aprire e chiudere l'acqua e di controllare che non vi fossero
perdite).
A fronte di siffatte risultanze probatorie non era, conseguentemente,
consentito parlare di "superamento del limite di ragionevolezza".
Con il terzo motivo il Consorzio denunzia erronea e falsa applicazione degli
art. 1, comma 1, lettera b)
e 5 1. 18 aprile 1962 n. 230; dell'art. 36 Cost. in
relazione all'art. unico dei d.p.r. 7 ottobre 1963 n.
1525, all'art. 115, secondo comma, c.p.c. ed all'art.
11 1. 11 marzo 1970 n. 83 ( art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo
della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Più
specificatamente sostiene il Consorzio che la legge
n. 230 del 1962 è inapplicabile al rapporto di lavoro a termine nel settore
agricolo (con esclusione delle eccezioni specifiche e tassative di cui all'art.
unico del d.p.r. n. 1525 del 1963) per cui erroneamente il giudice di merito
aveva riconosciuto il diritto al cal. terzo elemento sulla base del disposto di
cui alla citata legge 230 del 1962.
- La controversia in esame è stata assegnata dal Primo Presidente di questa
Corte alle Sezioni Unite a seguito di ordinanza del 2 maggio 2000 della Sezione
lavoro con la quale è stato evidenziato che la
decisione di detta controversia comporta la soluzione
di una questione di diritto che, oltre a rivestire una
particolare importanza, è stata oggetto di difformi statuizioni nell'ambito
della stessa Sezione lavoro.
In particolare la suddetta ordinanza ha denunziato la sussistenza di un
contrasto di giurisprudenza in ordine alla individuazione del dies a quo per la
decorrenza della prescrizione dei crediti del
lavoratore nelle ipotesi di validi ed efficaci
rapporti di lavoro a termine che, pur succedutisi nel
tempo tra le stesse parti, non sono suscettibili di
convertirsi - proprio per la loro legittimità - in
un unitario rapporto lavorativo a tempo indeterminato.
Conseguenza quest'ultima riscontrabile, di contro,
in presenza di una pluralità di contratti a tempo
determinato, che siano illegittimi in sé e per sé perché violino (non
ricorrendo alcune delle eccezionali situazioni di fatto che consentono
l'apposizione del termine al contratto di lavoro) il disposto dell'art. 1 della
legge n. 230 del 1962 e successive modifiche (ed ora dell'art. 1 del d. lgs. 6
settembre 2001 n. 368) o che - come prevede l'art. 2, comma 2 ultima parte,
della suddetta legge n. 230 - siano stati posti in essere per finalità
fraudolente (in relazione a tali fattispecie cfr. ex plurimis: Cass. 13 agosto
1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220; Cass. 16 giugno 1987 n. 5303; Cass.
11 novembre 1983 n. 6696, tutte per la non decorrenza del termine prescrizionale
durante il rapporto di lavoro poi convertito a tempo indeterminato. In senso
contrario, cioè per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale dalla
cessazione dall'unitario rapporto, solo in assenza della garanzia della
stabilità reale: Cass. 14 maggio 1991 n. 5344, cui adde Cass. 16 giugno 1987 n.
5303, per la decorrenza del termine dalla data di passaggio in giudicato della
sentenza dichiarativa di unitarietà del rapporto).
- Il F. ha lavorato alle dipendenze di un Consorzio agricolo dal 1967
alla fine del 1986 e con contratti che venivano stipulati per ogni anno con
durata da aprile a novembre. La legittimità dei
contratti a termine, ai sensi del d.l. 3 febbraio
1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83,
e, conseguentemente, la loro non convertibilità in un
unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato risulta affermata dal pretore,
prima, e dal giudice
d'appello, poi, e non è stata contestata in sede di
legittimità.
Come si è già evidenziato, si è dunque in presenza di
una successione di contratti a termine legittimi ed
efficaci, e cioè di una fattispecie in relazione alla
quale, come esposto nell'ordinanza di rimessione, si
è formato un contrasto.
- 1. Un indirizzo giurisprudenziale facendo leva
sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con
la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva
decisione del 12 dicembre
1972 n. 174 - ritiene che la ratio della
operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4
c.c. (come quella degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1
c.c.), risultante a seguito dall'intervento della
Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza
della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del
lavoratore stesso in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), porta ad
escludere il decorso della prescrizione anche in presenza di un meccanismo di
riassunzioni e di successive stipulazioni di contratti a termine; ciò sul
presupposto che si configura anche in tale ipotesi una situazione psicologica di
timore seppure con riferimento alle future possibili riassunzioni, e cioè alla
"continuità" dei contratti a termine.
I1 supporto logico-giuridico di un siffatto orientamento si rinviene,
pertanto, nella considerazione che il lavoratore finisce per versare in una
situazione di metus nei confronti del datore di lavoro assimilabile a quella
riscontrabile nei rapporti privi di stabilità, atteso che a seguito della
successione di contratti a termine si concretizza una forma di inserimento del
lavoratore nell'impresa in base alla quale è lasciata al datore di lavoro la
decisione sulla continuazione o meno della prestazione lavorativa in una
situazione, quindi, di assoluta precarietà del rapporto (cfr. sul punto: Cass.
22 febbraio 1995 n. 2020; Cass. 22 dicembre 1989 n. 5783; Cass. 13 novembre 1985
n. 5568 e nella stessa linea concettuale: Cass. 16 giugno 1987 n. 5303).
Sulla base di analoghe considerazioni il principio di non decorrenza del termine
prescrizionale è stato, poi, esteso alla intera durata di rapporti plurimi e
successivi ad opera di alcuni pronunziati i quali ?intervenendo su ipotesi di
successione di contratti a tempo indeterminato ovvero di successione di
contratti a tempo indeterminato a contratti a termine - hanno affermato che la
prescrizione, pur iniziando a decorrere dalla maturazione del credito ovvero
dalla cessazione del rapporto in relazione al quale è sorto il credito, non
può giungere a maturazione se nel
frattempo intervenga un nuovo rapporto tra le stesse
parti non assistito da stabilità, nel quale caso la prescrizione inizierà a
decorrere ex novo dalla
i cessazione di tale successivo rapporto (cfr. Cass. 22 febbraio 1995 n. 2020,
Cass. 21 febbraio 1985 n.
1581).
- 2. Altro orientamento ritiene, invece, che in caso di rapporti a tempo
determinato plurimi e
successivi, scaturenti tutti da contratti legittimi
ed efficaci, la prescrizione decorre regolarmente
dalla cessazione dei singoli rapporti ovvero dalla
maturazione dei crediti (cfr. tra le altre : Cass. 2
luglio 1999 n. 6852; Cass. 16 dicembre 1995 n. 12872;
Cass. 9 maggio 1995 n. 5033; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7444; Cass. 14 novembre
1979 n. 5937), rilevando
al riguardo che "il principio della non decorrenza della prescrizione
durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera rispetto ad un unico
rapporto e non è applicabile rispetto ad un arco di tempo
comprendente rapporti plurimi stagionali, ciascuno dei quali si sia esaurito con
il compimento dell'attività lavorativa, onde durante lo svolgimento di ciascuno
di essi decorre la prescrizione relativa ai diritti derivanti da precedenti e
cessati rapporti di lavoro" (così: Cass. 9 maggio 1995 n. 5033 cit.; Cass.
16 dicembre 1983 n. 7444 cit.).
Conclude il suddetto orientamento con il puntualizzare che "la portata
precettiva della dichiarazione di incostituzionalità operata dalla sentenza n.
63 del 1966 della Corte Costituzionale
impone di ritenere che la prescrizione non decorra
rispetto alla durata di un unico rapporto, ma non
consente di applicare lo stesso principio se i
rapporti sono plurimi e successivi" (in tali testuali termini vedi ancora:
Cass. 9 maggio 1995 n. 5033 cit.; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7444 cit.).
- La soluzione della problematica in esame,
sulla quale si rinviene anche in dottrina un ventaglio
di posizioni divaricate, rende opportuna qualche
preliminare considerazione.
Come è noto, la già citata sentenza 10 giugno 1966 n. 63 ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 2948 n. 4 c.c. (nonché degli artt. 2955 n. 2 e 2956
n. 1 c.c.) limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione dei
crediti retributivi del lavoratore decorra durante il rapporto di lavoro. Detta
decisione - in cui è stato ravvisato da una parte della dottrina non un nuovo
caso di sospensione della prescrizione ma un differimento della prescrizione in
costanza di rapporto da ricollegare ad una causa di impedimento ex art. 2935
c.c. - a seguito delle incisive garanzie introdotte a favore del lavoratore
dalla legge 20 maggio 1970 (e di quelle preesistenti di cui alla legge 15 luglio
1966 n. 604), è stata, subito dopo la sua pronunzia, oggetto di un
atteggiamento, definito <revisionista>, da parte della stessa Corte
Costituzionale, la quale con numerose decisioni ha stabilito che il principio
enunciato nella sentenza del 1966 non può trovare applicazione tutte le volte
in cui il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare
forma di resistenza, come quella derivante da una normativa che assicuri una
stabilità al rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi
giurisdizionali. In questa ottica il giudice delle leggi ha precisato come il
principio da esso fissato con sentenza n. 63 del 1966 non debba trovare
applicazione in relazione ai rapporti di pubblico
impiego in ragione della sussistenza di garanzie di
efficaci rimedi giurisdizionali contro ogni
illegittima risoluzione (cfr. Corte Cost. 20 novembre
1969 n. 143); ed ha ancora evidenziato come non si
assicuri una vera stabilità del rapporto lavorativo
- capace di fare regolarmente decorrere la prescrizione in costanza di detto
rapporto - se
< all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si
faccia seguire la completa reintegrazione nella
posizione giuridica preesistente fatta illegittimamente cessare > (così
Corte Cost. 12
dicembre 1972 n. 174).
In applicazione delle statuizioni del giudice
costituzionale, questa Corte di Cassazione ha, poi,
più volte ribadito che la decorrenza del termine
prescrizionale nel corso del rapporto lavorativo si ha soltanto in presenza
della cal. < stabilità reale >, riscontrabile allorquando venga
riconosciuto al
lavoratore il diritto alla eliminazione degli effetti del licenziamento
ingiustificato con accertamento i, della persistenza del rapporto (cfr. ex
plurimis:
Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; Cass. 13 marzo 1996 n. 2058; Cass. 23 febbraio
1983 n. 1362; Cass . , Sez. Un. 12 aprile 1976 n. 1268).
- 1. Uno scrutinio delle summenzionate decisioni
della Corte Costituzionale ed una lettura delle
stesse, che passi attraverso una doverosa
interpretazione del dispositivo alla luce delle f
ragioni motivazionali che lo sorreggono, inducono a ,
condividere quelle posizioni dottrinarie secondo cui
il principio della non decorrenza della prescrizione
dei crediti di lavoro può trovare applicazione solo allorquando si sia in
presenza di un unico ed
ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
e non di contro con riguardo all'intero arco temporale
all'interno del quale si susseguano tra le stesse
parti distinti, autonomi e legittimi contratti di lavoro a termine.
La tesi volta, infatti, in detti casi ad
applicare (in ragione della istituzionale debolezza
socio - economica del lavoratore) i principi fissati
dalla sentenza n. 63 del 1966 (seppure con i
temperamenti dovuti alle successive pronunzie) con
conseguente irrilevanza, ai fini della decorrenza del
termine prescrizionale, dell'inerzia del lavoratore
durante la vigenza del singolo contratto a termine
e di quella coincidente con l'intervallo di tempo tra
ciascun contratto ed il successivo, non può essere condivisa, non certo per le
pur evidenti e non trascurabili difficoltà applicative, ma per la di per sé decisiva considerazione che nel nostro sistema ordinamentale le cause di
sospensione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c. sono tassative e non estensibili
al di là dei casi in dette norme espressamente previsti (per il carattere
tassativo dell'elencazione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c.
cfr. per tutte : Corte Cost. 3 dicembre 1987 n. 458;
Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1996 n. 8716; Cass., Sez.
Un., 11 giugno 1992 n. 7194, cui adde, per la
tassatività anche delle fattispecie interruttive,
Cass. 12 settembre 2000 n. 12024).
Va al riguardo ribadito che il timore del licenziamento, richiamato dal
giudice costituzionale per pervenire alle indicate statuizioni, non può essere
isolato dal contesto delle altre considerazioni poste a base di dette
statuizioni, e non può,
conseguentemente, essere utilizzato al fine di
patrocinare interpretazioni analogiche in relazione alla specifica problematica
del computo del termine
di prescrizione quando, cessato un rapporto di lavoro, se ne instauri uno
nuovo tra i medesimi soggetti.
Una siffatta soluzione trova autorevole conforto in un pronunziato
della Corte Costituzionale che - nel dichiarare infondata la questione di
incostituzionalità sollevata nei confronti dell'art.
2 RDL 19 gennaio 1939 n. 295 (che stabilisce la
prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed
assegni degli impiegati dello Stato) limitatamente
alla parte in cui consente che la prescrizione del
diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto
di lavoro - ha escluso l'applicabilità dei principi
di cui alla sentenza n. 63 del 1966 al rapporto di
pubblico impiego < per la particolare forza di
resistenza > che caratterizza questo rapporto.
Dopo avere affermato che ad identica conclusione
debba pervenirsi in relazione ai rapporti di pubblico
impiego di carattere temporaneo perché anche in essi
l'impiegato è assistito dalle garanzie di rimedi
giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione
anticipata del rapporto (rimedi che si estendono al
sindacato sull'eccesso di potere), il giudice delle
leggi ha, in maniera chiara ed esaustiva, chiarito
la specificità della fattispecie di successione di
contratti a termine (rispetto a quella di un unico ,
rapporto lavorativo a tempo indeterminato) anche in
relazione alla situazione psicologica del lavoratore. '
Ha osservato, infatti, sul punto che le assunzioni
temporanee hanno carattere precario e che la
rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità perché <
la non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del
rapporto stesso >, sicché < la previsione di essa non pone, pertanto, il
lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia
esposto durante il rapporto, qual'è il licenziamento nel rapporto di lavoro di
diritto privato > (cfr. in tali sensi: Corte Cost. 20 novembre 1969 n. 143).
Né può sottacersi che in un siffatto contesto risponde ad evidenti criteri
di razionalità che nel bilanciamento degli interessi tra l'esigenza - sottesa
all'istituto della prescrizione - di dare certezza ai rapporti giuridici
(evitando che il debitore resti esposto indefinitivamente alle pretese del
creditore) e quella di tutelare alla stregua dell'art. 36 Cost. i crediti
retributivi in ragione delle loro finalità, il punto di equilibrio venga a
caratterizzarsi nel rapporto lavorativo a tempo indeterminato per una
accentuazione della funzione di garanzia del lavoratore ben più marcata di
quanto è lecito richiedere in relazione a quelle situazioni fattuali nelle
quali la posizione del lavoratore assume minore spessore e consistenza per
versare lo stesso - come è stato, appunto, evidenziato dai giudici della legge
- in un stato di precarietà in ragione dell'alea che all'iniziale
rapporto a termine non facciano più seguito altri analoghi rapporti sicché la
prestazione lavorativa venga ad esaurirsi definitivamente in un ristretto arco
temporale.
Al riguardo è opportuno anche sottolineare che il contratto a termine ha una
propria tipica regolamentazione ed una specifica tutela contro la risoluzione
arbitraria ante tempus, suscettibile in qualche misura di presentarsi come più
favorevole rispetto a quella prevista nel caso di rapporto a tempo
indeterminato, vedendosi comunque il lavoratore assicurato il trattamento
economico sino alla cessazione
fisiologica del rapporto alla scadenza del termine. Garanzia quest'ultima non
sempre rinvenibile, invece, con identico contenuto nel contratto a tempo
indeterminato nel quale la risoluzione può avvenire anche a breve distanza
dall'assunzione, con peculiari ricadute sul metus e sull'intero atteggiamento
psicologico del lavoratore, certamente differenziate rispetto a quelle derivanti
dal contratto a termine.
E' bene ribadire, dunque, ancora una volta seppure
con altre parole, che quel metus, ritenuto motivo
decisivo per addivenire alla ricordata dichiarazione
di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo
indeterminato nel
quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità.
Nel contratto a termine, di contro, posto che il
lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga
mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e che
l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno
alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è
nemmeno configurabile quel metus costituente ragione
giustificatrice della regolamentazione della rescrizione nel rapporto a tempo
indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.
- Un completo excursus sui diversi profili
interessanti la problematica in oggetto impone di
sottolineare come il legislatore - pure nella
necessità di attutire pregiudizievoli rigidità al
fine di un proficuo incontro tra domanda ed offerta
di lavoro - non solo abbia consentito, dapprima nel
settore commercio e turismo(leggi 3 febbraio 1978 n.
18, 24 novembre 1978 n. 737, 26 novembre 1979 n. 598)
e di poi in tutti i settori economici (art. 8 bis
legge 25 marzo 1983 n. 79), il ricorso al contratto
a termine in determinati e limitati periodi
dell'anno in cui si verifica una necessità di
intensificazione dell'attività lavorativa < cui non sia possibile sopperire
con il normale organico >, ma
abbia anche in tali casi inteso riconoscere (cfr. art. 23, comma 2, legge 28
febbraio 1987 n. 56, modificato dall'art. 9 bis legge 19 luglio 1993 n. 236) ai
lavoratori, utilizzati per soddisfare le suddette i
esigenze, un diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso la stessa
azienda, purché tali ,lavoratori abbiano manifestato la volontà di avvalersi
di tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del
rapporto.
Un siffatto diritto di preferenza - che secondo
autorevole dottrina legittima una azione risarcitoria
nonchè eventualmente, ricorrendone le condizioni, una
azione di costituzione ope iudicis del rapporto ex art. 2932 c.c. - anche
se è stato abolito dall'art. 10, comma 9, del d. lgs. n. 368 del 2001, viene
ora attribuito, seppure previa disciplina dei contratti collettivi nazionali
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ai lavoratori a
termine stagionali ed a quelli assunti per le "punte" di attività
aziendale, a riprova che il lavoratore a termine è assistito contro
l'arbitraria condotta del datore di lavoro da un complesso di rimedi
giurisdizionali (potendo far valere in ogni caso anche l'azione di inadempimento
contrattuale e quella risarcitoria), che risulta parametrato dal legislatore sul
tasso di flessibilità e di
funzionalità che si intende assicurare al singolo
istituto, ed in relazione al quale risulta priva di
coerenza logica un sistema prescrizionale
suscettibile di lunga, oltre che di incerta, durata.
- Alla stregua delle considerazioni sinora svolte
va condiviso il secondo degli orientamenti
giurisprudenziali indicati, che, come precisato,
ritiene inapplicabile il principio della sentenza
della Corte Costituzionale n. 63 al caso di
legittimi rapporti a termine plurimi e successivi, con
la conseguenza che in detto caso la prescrizione dei crediti di natura
retributivi sorti in costanza di
ciascun contratto (quelli, ad esempio, aventi ad oggetto la retribuzione, lo
straordinario, le mensilità aggiuntive) decorre ininterrottamente a partire
dalla loro maturazione, mentre il termine prescrizionale dei crediti sorti alla
fine del rapporto lavorativo (quale,ad esempio, quello attinente al trattamento
di fine rapporto) inizia, invece, a decorrere all'esito del rapporto lavorativo.
- 1. Le conclusioni cui si è pervenuti valgono,
per la loro portata di carattere generale, anche per
il settore agricolo. In tale ambito i rapporti di
lavoro sono normalmente a tempo determinato (richiedendo il ricorso al contratto
a tempo
indeterminato, alla stregua del disposto dell'art. 11 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7,
convertito nella legge 11
marzo 1970 n. 83:
- che la sua previsione sia
giustificata dalla particolare natura del lavoro da
eseguire talché esso postula il riscontro di una
specifica volontà diretta all'assunzione del
dipendente senza determinazione di tempo;
- oppure
la ricorrenza dell'ipotesi, prevista dall'art. 8 della
legge 8 agosto 1972 n. 457, del superamento nell'anno
di centottanta giornate di lavoro presso la stessa
azienda; per l'affermazione della intrinseca
precarietà e saltuarietà dei lavoratori agricoli,siano
essi salariati fissi o braccianti, sia avventizi che
giornalieri cfr. : Cass., Sez. Un. 13 gennaio 2001 n.
265). Ne consegue che nei casi, frequenti nella
realtà fattuale, di stipula tra le stesse parti di
una molteplicità di rapporti di lavoro a tempo
determinato, non unificabili ex post in un unico
rapporto, la prescrizione decorre durante l'arco
temporale comprendente i rapporti plurimi stagionali
ciascuno dei quali si sia esaurito con il compimento
dell'attività lavorativa, con la conseguenza che
durante lo svolgimento di ciascuno di essi decorre la
prescrizione relativa ai diritti derivanti da
precedenti e cessati rapporti di lavoro.
Nei sensi ora esposti si sono più volte pronunziate - sulla base di
argomentazioni pienamente aderenti al dato normativo - i giudici di
legittimità, che hanno
altresì rilevato come nel lavoro agricolo non possa, oltretutto, avere
alcun rilevanza il metus del
lavoratore atteso che la legge sull'assunzione, nel
prevedere la richiesta numerica (cfr. art. 11 del D.L. E
3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo
1970 n. 83) e nello statuire anche che il datore di
lavoro può rifiutare l'assunzione solo nel caso di
lavoratori licenziati in ragione di un notevole inadempimento degli obblighi
contrattuali (art. 12, ottavo comma, dello stesso D.L. n. 7 del 1970),
garantisce al lavoratore una apprezzabile tutela
contro il rifiuto di assunzione (cfr. in tali termini:
Cass. 16 dicembre 1995 n. 12872 cit; Cass. 9 maggio
1995 n. 5033 cit.).
- E' agevole rilevare come al quadro
ricostruttivo sin qui delineato rimangano estranee le
fattispecie nelle quali i singoli negozi a termine in
sè e per sè (e cioè indipendentemente dall'appartenere
ad una serie) siano illegittimi perchè in contrasto
con la norma imperativa di cui alla prima parte
dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - ed ora
dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 - nonchè
quelle fattispecie nella quali i contratti, pur
singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione
formale nonchè nella enunciazione dei motivi sottesi
alle singole stipulazioni) vengano a risultare
collegati, nella loro pluralità, dall'intento di ,.
eludere le disposizioni di legge sul contratto a
termine( cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, 1. n. 230
city. In questi casi si opera una conversione dei
diversi contratti in un unico rapporto a tempo
indeterminato sicchè la natura dichiarativa della
sentenza scaturente dall'azione di nullità esperita
dal lavoratore ex art. 1419 c.c. instaura una
situazione in virtù della quale le parti si trovano ope legis reciprocamente
vincolate da un rapporto
lavorativo senza limiti di tempo. Ne consegue che,
seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i
presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo
a tempo indeterminato e metus) che portano ad
escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati
della Corte Costituzionale - la decorrenza della
prescrizione sino alla cessazione del rapporto
lavorativo; momento che funge da dies a quo per la
decorrenza del termine prescrizionale potendo il
lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935
dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 - nonchè
quelle fattispecie nella quali i contratti, pur
singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione
formale nonchè nella enunciazione dei motivi sottesi
alle singole stipulazioni) vengano a risultare
collegati, nella loro pluralità, dall'intento di
eludere le disposizioni di legge sul contratto a
termine( cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, 1. n. 230
city. In questi casi si opera una conversione dei
diversi contratti in un unico rapporto a tempo
indeterminato sicchè la natura dichiarativa della
sentenza scaturente dall'azione di nullità esperita
dal lavoratore ex art. 1419 c.c. instaura una situazione in virtù della quale
le parti si trovano
ope legis reciprocamente vincolate da un rapporto
lavorativo senza limiti di tempo. Ne consegue che,
seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i
presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo
a tempo indeterminato e metus) che portano ad
escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati
della Corte Costituzionale - la decorrenza della
prescrizione sino alla cessazione del rapporto
lavorativo; momento che funge da dies a quo per la
decorrenza del termine prescrizionale potendo il
lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935
c.c. (anche previo accertamento incidentale dell'unicità del rapporto
lavorativo attraverso la
conversione dei contratti a termine) i propri diritti
senza alcun condizionamento psicologico. Finisce per
operare, infatti - come osservato in dottrina e giurisprudenza -
il principio della non decorrenza
della prescrizione in costanza di rapporto (anche se
in ipotesi garantito da tutela reale), dovendo la
situazione psicologica del lavoratore essere valutata
in concreto sulla base,cioè, della realtà di fatto che
ha influenzato le sue determinazioni e che ha
determinato uno stato di costante soggezione nei
confronti del datore di lavoro per il perdurante
metus di vedere interrotta la continuazione della serie dei rapporti di lavoro (cfr.
tra la tante: Cass. 13 agosto 1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220 cit.).
- Per concludere il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza
impugnata va cassata in relazione a detto accoglimento.
Alla stregua dell'art. 384, comma primo, c.p.c.,
essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la
causa va rimessa ad un nuovo giudice di merito, che
si designa nella Corte d'appello di Messina, che dovrà
attenersi al seguente principio di diritto: " Nel caso
che tra le stesse parti si succedano due o più
contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali
legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei
crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955
n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i
crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo
dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si
maturano alla cessazione del rapporto a partire da
tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della
prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun
contratto considerarsi autonomamente e distintamente
da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere
alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti
tra un rapporto
lavorativo e quello successivo, stante la
<tassatività> della elencazione delle cause sospensive
di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente
impossibilità di estendere tali cause al di là delle
fattispecie da quest'ultime norme espressamente
previste".
- Nel rispetto del dettato dell'art. 142 disp. att. c.p.c. la controversia
va rimessa alla Sezione lavoro di questa Corte per l'esame del secondo e del
terzo motivo del ricorso.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto
e rinvia alla Corte d'appello di Messina. Rimette gli
atti alla Sezione Lavoro di questa Corte per
l'ulteriore corso del giudizio.
|
|