Corte Di Cassazione Anno 2003

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Sentenza n. 575 del 16 gennaio 2003

LAVORO A TEMPO DETERMINATO - DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE DEI CREDITI

 (Sezioni Unite Civili - Presidente G. Ianniruberto - Relatore G. Vidri)

Con ricorso al Pretore di Paternò, depositato in data 23 giugno 1989, P. F. premesso di avere lavorato alle dipendenze del (omissis) dal 1967 al 31 dicembre 1986, per il periodo compreso tra il 14 aprile ed il 15 novembre di ogni anno, quale operaio addetto alla distribuzione delle acque, e premesso che l'attività svolta in turnazione con altri sette colleghi prevedeva un orario di lavoro di 24 ore consecutive cui si alternavano 24 ore di riposo, esponeva di avere ricevuto una retribuzione di gran lunga inferiore ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione di diritto comune e comunque insufficiente ad assicurargli una vita libera e dignitosa. Inoltre non aveva percepito alcuna somma a titolo di retribuzione per il lavoro straordinario svolto, per 13' e 14' mensilità, per indennità per ferie e festività non godute, per mancato riposo settimanale nonché per trattamento di fine rapporto. Chiedeva, pertanto, che il giudice adito volesse condannare il Consorzio convenuto al pagamento della somma complessiva di lire 140.062.850 per le causali di cui in premessa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese, compensi ed il beneficio della distrazione in favore del procuratore anticipatario. Instauratosi il contraddittorio, il Consorzio convenuto eccepiva preliminarmente la prescrizione estintiva dei pretesi crediti per il periodo anteriore al quinquennio dalla data di notifica del ricorso ed, in subordine, contestava nel merito la fondatezza della domanda proposta dal ricorrente.

Con sentenza del 12 dicembre 1991 il Pretore rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del giudizio.

A seguito di gravame proposto dal F. e dopo la ricostituzione del contraddittorio, il Tribunale di Catania con sentenza del 5 novembre 1997, in riforma  della impugnata decisione, condannava il ( omissis ) al pagamento in favore di P. F. della somma di lire 30.102.615 per differenze retributive e compenso per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale premetteva che la fattispecie sottoposta al suo esame -  importante la qualifica dell'attività imprenditoriale del Consorzio - rientrava nella previsione dell'art. 2195 c.c. in ragione della accessorietà e complementarità dell'attività  (esercitata dall'ente consortile) di adduzione ed utilizzazione delle acque rispetto alla coltivazione del fondo, non assumendo alcuna rilevanza la circostanza che tale attività fosse esercitata anche dai singoli agricoltori riuniti in Consorzio, stante la sostanziale riferibilità agli stessi dell'attività svolta dal Consorzio. Riteneva ancora il Tribunale che il rapporto di lavoro in questione doveva essere qualificato a tempo determinato e che la normativa dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 doveva ritenersi parzialmente abrogata dalla disposizione di cui all'art. 11 del D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83 (che,p prevede per i lavoratori agricoli che "la richiesta di avviamento deve essere numerica per la qualificazione professionale e deve contenere l'indicazione della durata del rapporto di lavoro", aggiungendo pure che " è ammessa l'indicazione di durata a tempo indeterminato, stagionale e comunque con approssimazione, qualora sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire") stante l'inconciliabilità della prima disposizione con il complesso delle norme introdotte con il citato D.L. 7/70 (convertito nella 1. n. 83/1970), il quale prevede, in maniera assolutamente chiara la necessità di una esplicita volontà contrattuale diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo. I1 giudice d'appello osservava poi che dalla istruttoria espletata non risultava provato che il F. avesse svolto più di 180 giornate l'anno, per cui nella controversia in esame si era in presenza di una pluralità di legittimi contratti a termine, succedutisi nel tempo.

Ai fini della sufficienza ex art. 36 Cost. della retribuzione corrisposta al dipendente doveva essere tenuto in conto anche il cal. "terzo elemento", la cui funzione consiste nel rapportare alla singola giornata lavorativa e alla relativa retribuzione una  aggiunta in percentuale di detta retribuzione a compensazione degli istituti legali e contrattuali del rapporto a tempo indeterminato, quali le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di fine rapporto.

Il F. aveva, ancora, diritto al compenso per lavoro straordinario in quanto, benché l'attività svolta non richiedesse una applicazione assidua e continuativa - ma prevedesse delle pause con limitazione dei compiti alla mera sorveglianza del normale scorrimento delle acque - detta attività, inquadrabile nelle occupazioni previste nel R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, non poteva tuttavia superare il "limite di ragionevolezza" che, sebbene non imposto specificamente da alcuna legge, trovava la sua ratio nella tutela del diritto alla salute. Limite che invece, nel caso di specie, non era stato rispettato in quanto il F. aveva svolto un orario giornaliero di ben dodici ore, con un impiego di energie fisiche particolarmente gravoso perché il lavoro si svolgeva in campagna, di giorno e di notte e con esposizione agli agenti atmosferici sicché, stante dette circostanze, ben potevano riconoscersi al lavoratore due ore di straordinario giornaliero.

Osservava, infine, il Tribunale che l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata ritualmente in primo grado dal Consorzio, e riproposta in appello, non aveva fondamento in quanto la reiterazione di contratti a termine alle dipendenze di un unico datore di lavoro determinava una situazione di soggezione e di metus per la costituzione dei rapporti a venire, che escludeva la operatività della decorrenza del termine prescrizionale nel corso dei successivi rapporti lavorativi. Avverso tale decisione il ( omissis )   propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria  ex art. 378 c.p.c..

Il F. non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con il primo motivo di ricorso il ( omissis )  deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2934 e 2935 c.c. in relazione agli artt. 18 e 35, 2 comma, 1. 20 maggio 1970 n.300 (art. 360 n . 3 c . p . c .) nonché omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Lamenta il ricorrente che, essendo pacifica la sussistenza delle condizioni per l'applicazione ai rapporti in esame dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (per avere il Consorzio alle sue dipendenze sette lavoratori) doveva pervenirsi alla conclusione della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione in corso di rapporto, in quanto  l'unica preclusione a tale applicazione va rinvenuta nella non stabilità del rapporto.

    Con il secondo motivo di ricorso il Consorzio denunzia violazione degli artt. 2107 e 2697 c.c. e 115 e 116 c.p.c.; dell'art. 3 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692; dell'art. unico n. 1., n. 17, 25 e 26 r.d. 6 dicembre 1923 n. 2657, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia. I1 ricorrente più specificamente deduce che, essendo stato accertato che si era in presenza di una attività discontinua, di attesa e di custodia, il Tribunale non poteva pervenire al riconoscimento di lavoro straordinario perché non era convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro e non era stata provata l'effettività del lavoro stesso, essendosi accertata unicamente la durata del turno di 24 ore, seguito da 24 ore di riposo, e non essendosi invece individuati i tempi e le modalità della prestazione effettiva lavorativa ( in particolare il tempo che, nell'ambito delle 24 ore del turno, era stato destinato alle incombenze di aprire e chiudere l'acqua e di controllare che non vi fossero perdite).

    A fronte di siffatte risultanze probatorie non era,  conseguentemente, consentito parlare di "superamento del limite di ragionevolezza".

    Con il terzo motivo il Consorzio denunzia erronea e falsa applicazione degli art. 1, comma 1, lettera b) e 5 1. 18 aprile 1962 n. 230; dell'art. 36 Cost. in relazione all'art. unico dei d.p.r. 7 ottobre 1963 n. 1525, all'art. 115, secondo comma, c.p.c. ed all'art. 11 1. 11 marzo 1970 n. 83 ( art. 360 n. 3 c.p.c.) nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Più specificatamente sostiene il Consorzio che la legge n. 230 del 1962 è inapplicabile al rapporto di lavoro a termine nel settore agricolo (con esclusione delle eccezioni specifiche e tassative di cui all'art. unico del d.p.r. n. 1525 del 1963) per cui erroneamente il giudice di merito aveva riconosciuto il diritto al cal. terzo elemento sulla base del disposto di cui  alla citata legge 230 del 1962.

  2. La controversia in esame è stata assegnata dal Primo Presidente di questa Corte alle Sezioni Unite a seguito di ordinanza del 2 maggio 2000 della Sezione lavoro con la quale è stato evidenziato che la decisione di detta controversia comporta la soluzione di una questione di diritto che, oltre a rivestire una particolare importanza, è stata oggetto di difformi statuizioni nell'ambito della stessa Sezione lavoro.

    In particolare la suddetta ordinanza ha denunziato la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza in ordine alla individuazione del dies a quo per la decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle ipotesi di validi ed efficaci rapporti di lavoro a termine che, pur succedutisi nel tempo tra le stesse parti, non sono suscettibili di convertirsi - proprio per la loro legittimità -  in un unitario rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Conseguenza quest'ultima riscontrabile, di contro, in presenza di una pluralità di contratti a tempo determinato, che siano illegittimi in sé e per sé perché violino (non ricorrendo alcune delle eccezionali situazioni di fatto che consentono l'apposizione del termine al contratto di lavoro) il disposto dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 e successive modifiche (ed ora dell'art. 1 del d. lgs. 6 settembre 2001 n. 368) o che - come prevede l'art. 2, comma 2 ultima parte, della suddetta legge n. 230 - siano stati posti in essere per finalità fraudolente (in relazione a tali fattispecie cfr. ex plurimis: Cass. 13 agosto 1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220; Cass. 16 giugno 1987 n. 5303; Cass. 11 novembre 1983 n. 6696, tutte per la non decorrenza del termine prescrizionale durante il rapporto di lavoro poi convertito a tempo indeterminato. In senso contrario, cioè per l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale dalla cessazione dall'unitario rapporto, solo in assenza della garanzia della stabilità reale: Cass. 14 maggio 1991 n. 5344, cui adde Cass. 16 giugno 1987 n. 5303, per la decorrenza del termine dalla data di passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di unitarietà del rapporto).

  3. Il F. ha lavorato alle dipendenze di un Consorzio agricolo dal 1967 alla fine del 1986 e con contratti che venivano stipulati per ogni anno con durata da aprile a novembre. La legittimità dei contratti a termine, ai sensi del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83, e, conseguentemente, la loro non convertibilità in un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato risulta affermata dal pretore, prima, e dal giudice d'appello, poi, e non è stata contestata in sede di legittimità.

    Come si è già evidenziato, si è dunque in presenza di una successione di contratti a termine legittimi ed efficaci, e cioè di una fattispecie in relazione alla quale, come esposto nell'ordinanza di rimessione, si è formato un contrasto.

    1. 1. Un indirizzo giurisprudenziale facendo leva sui principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza 10 giugno 1966 n. 63 - principi poi precisati nella successiva decisione del 12 dicembre 1972 n. 174 -  ritiene che la ratio della operatività della disposizione dell'art. 2498 n. 4 c.c. (come quella degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.), risultante a seguito dall'intervento della Corte Costituzionale (volta ad impedire la decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro in ragione del timore del lavoratore stesso in ordine alla cessazione del rapporto lavorativo), porta ad escludere il decorso della prescrizione anche in presenza di un meccanismo di riassunzioni e di successive stipulazioni di contratti a termine; ciò sul presupposto che si configura anche in tale ipotesi una situazione psicologica di timore seppure con riferimento alle future possibili riassunzioni, e cioè alla "continuità" dei contratti a termine.

      I1 supporto logico-giuridico di un siffatto orientamento si rinviene, pertanto, nella considerazione che il lavoratore finisce per versare in una situazione di metus nei confronti del datore di lavoro assimilabile a quella riscontrabile nei rapporti privi di stabilità, atteso che a seguito della successione di contratti a termine si concretizza una forma di inserimento del lavoratore nell'impresa in base alla quale è lasciata al datore di lavoro la decisione sulla continuazione o meno della prestazione lavorativa in una situazione, quindi, di assoluta precarietà del rapporto (cfr. sul punto: Cass. 22 febbraio 1995 n. 2020; Cass. 22 dicembre 1989 n. 5783; Cass. 13 novembre 1985 n. 5568 e nella stessa linea concettuale: Cass. 16 giugno 1987 n. 5303). Sulla base di analoghe considerazioni il principio di non decorrenza del termine prescrizionale è stato, poi, esteso alla intera durata di rapporti plurimi e successivi ad opera di alcuni pronunziati i quali ?intervenendo su ipotesi di successione di contratti a tempo indeterminato ovvero di successione di contratti a tempo indeterminato a contratti a termine - hanno affermato che la prescrizione, pur iniziando a decorrere dalla maturazione del credito ovvero dalla cessazione del rapporto in relazione al quale è sorto il credito, non può giungere a maturazione se nel frattempo intervenga un nuovo rapporto tra le stesse parti non assistito da stabilità, nel quale caso la prescrizione inizierà a decorrere ex novo dalla i cessazione di tale successivo rapporto (cfr. Cass. 22 febbraio 1995 n. 2020, Cass. 21 febbraio 1985 n. 1581).

    1. 2. Altro orientamento ritiene, invece, che in caso di rapporti a tempo determinato plurimi e  successivi, scaturenti tutti da contratti legittimi ed efficaci, la prescrizione decorre regolarmente dalla cessazione dei singoli rapporti ovvero dalla maturazione dei crediti (cfr. tra le altre : Cass. 2 luglio 1999 n. 6852; Cass. 16 dicembre 1995 n. 12872; Cass. 9 maggio 1995 n. 5033; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7444; Cass. 14 novembre 1979 n. 5937), rilevando al riguardo che "il principio della non decorrenza della prescrizione durante lo svolgimento del rapporto di lavoro opera rispetto ad un unico rapporto e non è applicabile rispetto ad un arco di tempo comprendente rapporti plurimi stagionali, ciascuno dei quali si sia esaurito con il compimento dell'attività lavorativa, onde durante lo svolgimento di ciascuno di essi decorre la prescrizione relativa ai diritti derivanti da precedenti e cessati rapporti di lavoro" (così: Cass. 9 maggio 1995 n. 5033 cit.; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7444 cit.).

      Conclude il suddetto orientamento con il puntualizzare che "la portata precettiva della dichiarazione di incostituzionalità operata dalla sentenza n. 63 del 1966 della Corte Costituzionale  impone di ritenere che la prescrizione non decorra rispetto alla durata di un unico rapporto, ma non consente di applicare lo stesso principio se i rapporti sono plurimi e successivi" (in tali testuali termini vedi ancora: Cass. 9 maggio 1995 n. 5033 cit.; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7444 cit.).

  4. La soluzione della problematica in esame, sulla quale si rinviene anche in dottrina un ventaglio di posizioni divaricate, rende opportuna qualche preliminare considerazione.

    Come è noto, la già citata sentenza 10 giugno 1966 n. 63 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2948 n. 4 c.c. (nonché degli artt. 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c.) limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore decorra durante il rapporto di lavoro. Detta decisione - in cui è stato ravvisato da una parte della dottrina non un nuovo caso di sospensione della prescrizione ma un differimento della prescrizione in costanza di rapporto da ricollegare ad una causa di impedimento ex art. 2935 c.c. - a seguito delle incisive garanzie introdotte a favore del lavoratore dalla legge 20 maggio 1970 (e di quelle preesistenti di cui alla legge 15 luglio 1966 n. 604), è stata, subito dopo la sua pronunzia, oggetto di un atteggiamento, definito <revisionista>, da parte della stessa Corte Costituzionale, la quale con numerose decisioni ha stabilito che il principio enunciato nella sentenza del 1966 non può trovare applicazione tutte le volte in cui il rapporto di lavoro subordinato sia caratterizzato da una particolare forma di resistenza, come quella derivante da una normativa che assicuri una stabilità al rapporto e fornisca la garanzia di appositi rimedi giurisdizionali. In questa ottica il giudice delle leggi ha precisato come il principio da esso fissato con sentenza n. 63 del 1966 non debba trovare applicazione in relazione ai rapporti di pubblico impiego in ragione della sussistenza di garanzie di efficaci rimedi giurisdizionali contro ogni illegittima risoluzione (cfr. Corte Cost. 20 novembre 1969 n. 143); ed ha ancora evidenziato come non si assicuri una vera stabilità del rapporto lavorativo - capace di fare regolarmente decorrere la prescrizione in costanza di detto rapporto - se < all'annullamento dell'avvenuto licenziamento non si faccia seguire la completa reintegrazione nella posizione giuridica preesistente fatta  illegittimamente cessare > (così Corte Cost. 12 dicembre 1972 n. 174).

    In applicazione delle statuizioni del giudice costituzionale, questa Corte di Cassazione ha, poi, più volte ribadito che la decorrenza del termine prescrizionale nel corso del rapporto lavorativo si ha soltanto in presenza della cal. < stabilità reale >, riscontrabile allorquando venga riconosciuto al lavoratore il diritto alla eliminazione degli effetti del licenziamento ingiustificato con accertamento i, della persistenza del rapporto (cfr. ex plurimis: Cass. 20 giugno 1997 n. 5494; Cass. 13 marzo 1996 n. 2058; Cass. 23 febbraio 1983 n. 1362; Cass . , Sez. Un. 12 aprile 1976 n. 1268).

    1. 1. Uno scrutinio delle summenzionate decisioni della Corte Costituzionale ed una lettura delle stesse, che passi attraverso una doverosa interpretazione del dispositivo alla luce delle f ragioni motivazionali che lo sorreggono, inducono a , condividere quelle posizioni dottrinarie secondo cui il principio della non decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro può trovare applicazione solo allorquando si sia in presenza di un unico ed ininterrotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e non di contro con riguardo all'intero arco temporale all'interno del quale si susseguano tra le stesse parti distinti, autonomi e legittimi contratti di lavoro a termine.

      La tesi volta, infatti, in detti casi ad applicare (in ragione della istituzionale debolezza socio - economica del lavoratore) i principi fissati dalla sentenza n. 63 del 1966 (seppure con i temperamenti dovuti alle successive pronunzie) con conseguente irrilevanza, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, dell'inerzia del lavoratore durante la vigenza del singolo contratto a termine e di quella coincidente con l'intervallo di tempo tra ciascun contratto ed il successivo, non può essere condivisa, non certo per le pur evidenti e non trascurabili difficoltà applicative, ma per la di per sé decisiva considerazione che nel nostro sistema ordinamentale le cause di sospensione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c. sono tassative e non estensibili al di là dei casi in dette norme espressamente previsti (per il carattere tassativo dell'elencazione di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c. cfr. per tutte : Corte Cost. 3 dicembre 1987 n. 458; Cass., Sez. Un., 4 ottobre 1996 n. 8716; Cass., Sez. Un., 11 giugno 1992 n. 7194, cui adde, per la tassatività anche delle fattispecie interruttive, Cass. 12 settembre 2000 n. 12024).

      Va al riguardo ribadito che il timore del licenziamento, richiamato dal giudice costituzionale per pervenire alle indicate statuizioni, non può essere isolato dal contesto delle altre considerazioni poste a base di dette statuizioni, e non può, conseguentemente, essere utilizzato al fine di patrocinare interpretazioni analogiche in relazione alla specifica problematica del computo del termine  di prescrizione quando, cessato un rapporto di lavoro, se ne instauri uno nuovo tra i medesimi soggetti.

       Una siffatta soluzione trova autorevole conforto in un pronunziato della Corte Costituzionale che - nel dichiarare infondata la questione di incostituzionalità sollevata nei confronti dell'art. 2 RDL 19 gennaio 1939 n. 295 (che stabilisce la prescrizione biennale del diritto agli stipendi ed assegni degli impiegati dello Stato) limitatamente alla parte in cui consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro -  ha escluso l'applicabilità dei principi di cui alla sentenza n. 63 del 1966 al rapporto di pubblico impiego < per la particolare forza di resistenza > che caratterizza questo rapporto.

      Dopo avere affermato che ad identica conclusione debba pervenirsi in relazione ai rapporti di pubblico impiego di carattere temporaneo perché anche in essi l'impiegato è assistito dalle garanzie di rimedi giurisdizionali contro l'arbitraria risoluzione anticipata del rapporto (rimedi che si estendono al sindacato sull'eccesso di potere), il giudice delle leggi ha, in maniera chiara ed esaustiva, chiarito la specificità della fattispecie di successione di contratti a termine (rispetto a quella di un unico , rapporto lavorativo a tempo indeterminato) anche in relazione alla situazione psicologica del lavoratore. ' Ha osservato, infatti, sul punto che le assunzioni temporanee hanno carattere precario e che la rinnovazione del relativo rapporto non presenta carattere di normalità perché < la non rinnovazione costituisce, invece, un evento inerente alla natura del rapporto stesso >, sicché < la previsione di essa non pone, pertanto, il lavoratore in una situazione di timore di un evento incerto, al quale egli sia esposto durante il rapporto, qual'è il licenziamento nel rapporto di lavoro di diritto privato > (cfr. in tali sensi: Corte Cost. 20 novembre 1969 n. 143).

      Né può sottacersi che in un siffatto contesto risponde ad evidenti criteri di razionalità che nel bilanciamento degli interessi tra l'esigenza - sottesa all'istituto della prescrizione - di dare certezza ai rapporti giuridici (evitando che il debitore resti esposto indefinitivamente alle pretese del creditore) e quella di tutelare alla stregua dell'art. 36 Cost. i crediti retributivi in ragione delle loro finalità, il punto di equilibrio venga a caratterizzarsi nel rapporto lavorativo a tempo indeterminato per una accentuazione della funzione di garanzia del lavoratore ben più marcata di quanto è lecito richiedere in relazione a quelle situazioni fattuali nelle quali la posizione del lavoratore assume minore spessore e consistenza per versare lo stesso - come è stato, appunto, evidenziato dai giudici della legge -  in un stato di precarietà in ragione dell'alea che all'iniziale rapporto a termine non facciano più seguito altri analoghi rapporti sicché la prestazione lavorativa venga ad esaurirsi definitivamente in un ristretto arco temporale.

      Al riguardo è opportuno anche sottolineare che il contratto a termine ha una propria tipica regolamentazione ed una specifica tutela contro la risoluzione arbitraria ante tempus, suscettibile in qualche misura di presentarsi come più favorevole rispetto a quella prevista nel caso di rapporto a tempo indeterminato, vedendosi comunque il lavoratore assicurato il trattamento economico sino alla cessazione fisiologica del rapporto alla scadenza del termine. Garanzia quest'ultima non sempre rinvenibile, invece, con identico contenuto nel contratto a tempo indeterminato nel quale la risoluzione può avvenire anche a breve distanza dall'assunzione, con peculiari ricadute sul metus e sull'intero atteggiamento psicologico del lavoratore, certamente differenziate rispetto a quelle derivanti dal contratto a termine.

      E' bene ribadire, dunque, ancora una volta seppure con altre parole, che quel metus, ritenuto motivo decisivo per addivenire alla ricordata dichiarazione di illegittimità costituzionale, presuppone l'esistenza di un rapporto a tempo indeterminato nel quale non sia prevista alcuna garanzia di continuità. Nel contratto a termine, di contro, posto che il lavoratore ha solo diritto a che il rapporto venga mantenuto in vita sino alla scadenza concordata e che l'eventuale risoluzione ante tempus non fa venir meno alcuno dei diritti derivanti dal contratto, non è nemmeno configurabile quel metus costituente ragione giustificatrice della regolamentazione della rescrizione nel rapporto a tempo indeterminato non assistito dal regime di stabilità reale.

  5. Un completo excursus sui diversi profili interessanti la problematica in oggetto impone di sottolineare come il legislatore - pure nella necessità di attutire pregiudizievoli rigidità al fine di un proficuo incontro tra domanda ed offerta di lavoro  -  non solo abbia consentito, dapprima nel settore commercio e turismo(leggi 3 febbraio 1978 n. 18, 24 novembre 1978 n. 737, 26 novembre 1979 n. 598) e di poi in tutti i settori economici (art. 8 bis legge 25 marzo 1983 n. 79), il ricorso al contratto a termine in determinati e limitati periodi dell'anno in cui si verifica una necessità di intensificazione dell'attività lavorativa < cui non sia possibile sopperire con il normale organico >, ma abbia anche in tali casi inteso riconoscere (cfr. art. 23, comma 2, legge 28 febbraio 1987 n. 56, modificato dall'art. 9 bis legge 19 luglio 1993 n. 236) ai lavoratori, utilizzati per soddisfare le suddette i esigenze, un diritto di precedenza nelle successive assunzioni presso la stessa azienda, purché tali ,lavoratori abbiano manifestato la volontà di avvalersi di tale diritto entro tre mesi dalla cessazione del rapporto.

    Un siffatto diritto di preferenza -  che secondo autorevole dottrina legittima una azione risarcitoria nonchè eventualmente, ricorrendone le condizioni, una azione di costituzione ope iudicis del rapporto ex art. 2932 c.c. -  anche se è stato abolito dall'art. 10, comma 9, del d. lgs. n. 368 del 2001, viene ora attribuito, seppure previa disciplina dei contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, ai lavoratori a termine stagionali ed a quelli assunti per le "punte" di attività aziendale, a riprova che il lavoratore a termine è assistito contro l'arbitraria condotta del datore di lavoro da un complesso di rimedi giurisdizionali (potendo far valere in ogni caso anche l'azione di inadempimento contrattuale e quella risarcitoria), che risulta parametrato dal legislatore sul tasso di flessibilità e di funzionalità che si intende assicurare al singolo istituto, ed in relazione al quale risulta priva di coerenza logica un sistema prescrizionale suscettibile di lunga, oltre che di incerta, durata.

  6. Alla stregua delle considerazioni sinora svolte va condiviso il secondo degli orientamenti giurisprudenziali indicati, che, come precisato, ritiene inapplicabile il principio della sentenza della Corte Costituzionale n. 63 al caso di legittimi rapporti a termine plurimi e successivi, con la conseguenza che in detto caso la prescrizione dei crediti di natura retributivi sorti in costanza di ciascun contratto (quelli, ad esempio, aventi ad oggetto la retribuzione, lo straordinario, le mensilità aggiuntive) decorre ininterrottamente a partire dalla loro maturazione, mentre il termine prescrizionale dei crediti sorti alla fine del rapporto lavorativo (quale,ad esempio, quello attinente al trattamento di fine rapporto) inizia, invece, a decorrere all'esito del rapporto lavorativo.

    1. 1. Le conclusioni cui si è pervenuti valgono, per la loro portata di carattere generale, anche per il settore agricolo. In tale ambito i rapporti di lavoro sono normalmente a tempo determinato (richiedendo il ricorso al contratto a tempo indeterminato, alla stregua del disposto dell'art. 11 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83:
    1. che la sua previsione sia giustificata dalla particolare natura del lavoro da eseguire talché esso postula il riscontro di una specifica volontà diretta all'assunzione del dipendente senza determinazione di tempo;

    2. oppure la ricorrenza dell'ipotesi, prevista dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972 n. 457, del superamento nell'anno di centottanta giornate di lavoro presso la stessa azienda; per l'affermazione della intrinseca precarietà e saltuarietà dei lavoratori agricoli,siano essi salariati fissi o braccianti, sia avventizi che giornalieri cfr. : Cass., Sez. Un. 13 gennaio 2001 n. 265). Ne consegue che nei casi, frequenti nella realtà fattuale, di stipula tra le stesse parti di una molteplicità di rapporti di lavoro a tempo determinato, non unificabili ex post in un unico rapporto, la prescrizione decorre durante l'arco temporale comprendente i rapporti plurimi stagionali ciascuno dei quali si sia esaurito con il compimento dell'attività lavorativa, con la conseguenza che durante lo svolgimento di ciascuno di essi decorre la prescrizione relativa ai diritti derivanti da  precedenti e cessati rapporti di lavoro.

       Nei sensi ora esposti si sono più volte pronunziate - sulla base di argomentazioni pienamente aderenti al dato normativo - i giudici di legittimità, che hanno altresì rilevato come nel lavoro agricolo non possa,  oltretutto, avere alcun rilevanza il metus del lavoratore atteso che la legge sull'assunzione, nel prevedere la richiesta numerica (cfr. art. 11 del D.L. E 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella legge 11 marzo 1970 n. 83) e nello statuire anche che il datore di lavoro può rifiutare l'assunzione solo nel caso di lavoratori licenziati in ragione di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 12, ottavo comma, dello stesso D.L. n. 7 del 1970), garantisce al lavoratore una apprezzabile tutela contro il rifiuto di assunzione (cfr. in tali termini: Cass. 16 dicembre 1995 n. 12872 cit; Cass. 9 maggio 1995 n. 5033 cit.).

  7. E' agevole rilevare come al quadro ricostruttivo sin qui delineato rimangano estranee le fattispecie nelle quali i singoli negozi a termine in sè e per sè (e cioè indipendentemente dall'appartenere ad una serie) siano illegittimi perchè in contrasto con la norma imperativa di cui alla prima parte dell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - ed ora dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 - nonchè quelle fattispecie nella quali i contratti, pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione formale nonchè nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole stipulazioni) vengano a risultare collegati, nella loro pluralità, dall'intento di ,. eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine( cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, 1. n. 230 city. In questi casi si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato sicchè la natura dichiarativa della sentenza scaturente dall'azione di nullità esperita dal lavoratore ex art. 1419 c.c. instaura una situazione in virtù della quale le parti si trovano ope legis reciprocamente vincolate da un rapporto lavorativo senza limiti di tempo. Ne consegue che, seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere -  alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale -  la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo; momento che funge da dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale potendo il lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935 dell'art. 1 del d. lgs. n. 368 del 2001 -  nonchè quelle fattispecie nella quali i contratti, pur singolarmente legittimi (nella loro regolamentazione formale nonchè nella enunciazione dei motivi sottesi alle singole stipulazioni) vengano a risultare collegati, nella loro pluralità, dall'intento di eludere le disposizioni di legge sul contratto a termine( cfr. art. 2, 2 comma ultima parte, 1. n. 230 city. In questi casi si opera una conversione dei diversi contratti in un unico rapporto a tempo indeterminato sicchè la natura dichiarativa della sentenza scaturente dall'azione di nullità esperita dal lavoratore ex art. 1419 c.c. instaura una situazione in virtù della quale le parti si trovano ope legis reciprocamente vincolate da un rapporto lavorativo senza limiti di tempo. Ne consegue che, seppure per una fictio iuris, si presentano tutti i presupposti (esistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e metus) che portano ad escludere - alla stregua dei summenzionati pronunziati della Corte Costituzionale - la decorrenza della prescrizione sino alla cessazione del rapporto lavorativo; momento che funge da dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale potendo il lavoratore da detto momento fare valere ex art. 2935  c.c. (anche previo accertamento incidentale dell'unicità del rapporto lavorativo attraverso la conversione dei contratti a termine) i propri diritti senza alcun condizionamento psicologico. Finisce per operare, infatti - come osservato in dottrina e giurisprudenza -  il principio della non decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto (anche se in ipotesi garantito da tutela reale), dovendo la situazione psicologica del lavoratore essere valutata in concreto sulla base,cioè, della realtà di fatto che ha influenzato le sue determinazioni e che ha determinato uno stato di costante soggezione nei confronti del datore di lavoro per il perdurante metus di vedere interrotta la continuazione della serie dei rapporti di lavoro (cfr. tra la tante: Cass. 13 agosto 1997 n. 7565; Cass. 19 aprile 1991 n. 4220 cit.).

  8. Per concludere il primo motivo di ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata in relazione a detto accoglimento.

    Alla stregua dell'art. 384, comma primo, c.p.c., essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa va rimessa ad un nuovo giudice di merito, che si designa nella Corte d'appello di Messina, che dovrà attenersi al seguente principio di diritto: " Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo -  ai fini della decorrenza della prescrizione -  i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la <tassatività> della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942 c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie da quest'ultime norme espressamente previste".

  9. Nel rispetto del dettato dell'art. 142 disp. att. c.p.c. la controversia va rimessa alla Sezione lavoro di questa Corte per l'esame del secondo e del terzo motivo del ricorso.

    PER QUESTI MOTIVI

    la Corte accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Messina. Rimette gli atti alla Sezione Lavoro di questa Corte per l'ulteriore corso del giudizio.

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