Sentenza n. 362 del 14 gennaio 2003
RIPARAZIONE DEL DANNO PER L'INGIUSTIFICATA DURATA DEL PROCESSO - LEGGE N.
89/2001 - PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA PRIMA DELLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO
(Sezione Prima Civile - Presidente G. Olla - Relatore A. Spirito)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto attualmente impugnato, la Corte d'appello di Venezia ha
condannato il Ministero della Giustizia a corrispondere al sig. B. l'equo
indennizzo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, in relazione ad una procedura
fallimentare svoltasi a suo carico (aperta nel novembre del 1990 ed ancora
perdurante alla data del deposito del decreto oggi impugnato), della quale è stata ritenuta eccessiva la durata.
A sostegno della decisione il giudice ha dedotto che, ai fini del riconoscimento
dell'equo indennizzo, non è richiesta alcuna indagine di natura soggettiva
sull'operato del giudice e delle altre autorità attivatesi nel processo, in
quanto la conclamata, generale inadeguatezza del sistema giudiziario italiano a
far fronte al carico di lavoro di cui è investito costituisce il presupposto
giustificativo dell'equa riparazione; che l'esercizio della relativa azione è consentito anche durante la pendenza del procedimento nel cui ambito si assume
verificata la violazione; che, anche in considerazione della complessità della
procedura fallimentare (nella specie, vi sono state oggettive difficoltà di
liquidazione degli immobili, per l'esiguo valore degli stessi e per il pericolo
che le spese di vendita superassero quanto ricavabile), è evidente che il suo
protrarsi per 11 anni ha leso il diritto del B. ad una definizione in tempo
ragionevole; che, dunque, questi, ha diritto alla riparazione del danno
riferibile al periodo di cinque anni eccedente il termine ragionevole; che è indennizzabile il solo danno non patrimoniale.
Il decreto della Corte d'appello di Venezia è impugnato per cassazione dal
Ministero della Giustizia, attraverso due motivi. Non si difende il B. nel
giudizio di cassazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Il secondo motivo - laddove è censurata l'omissione della motivazione, nonchè la violazione dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89,
nonchè
degli art. 1226, 1227, 2729, 2697 c.c. - assume carattere prioritario rispetto
agli altri. In un suo primo profilo si sostiene che la domanda per il
riconoscimento dell'equo indennizzo non sarebbe proponibile prima della
definizione del grado del giudizio al quale essa si riferisce (nella specie, lo
si è visto, la causa presupposta era ancora in corso alla data del deposito
del decreto impugnato). Diversamente, infatti, risulterebbero violati i principi
in materia di precostituzione del giudice naturale (art. 25 Cost.,) e di
imparzialità del giudice (artt. 101, 102, 104 Cost.), in quanto il ricorrente
sarebbe allo stesso tempo parte del giudizio a quo (ancora pendente) e di quello
per la riparazione del danno da ingiustificato ritardo, con la conseguenza che
il giudice del primo, sfiduciato dalla parte per non avere concluso il processo
in un termine ragionevole, potrebbe essere indotto ad astenersi per ragioni di
opportunità. Si aggiunge che, peraltro, siffatta interpretazione sarebbe più
coerente con la ratio della norma, introdotta proprio per salvaguardare i
diritti sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, tra
i quali figura, appunto, l'imparzialità del giudice.
La questione, che è stata posta in dottrina fin dall'entrata in vigore della
legge in esame, è infondata, in quanto configgente con l'inequivocabile
disposto normativo dell'art. 4 (Termine e condizioni di proponibilità), il
quale prevede che "La domanda di riparazione può essere proposta durante
la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che
conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva". La tesi
prospetta dubbi di legittimità costituzionale (in particolare, è adombrato il
contrasto con il principio del giudice naturale di cui all'art. 25 Cost.) ed è generata da una visione antigiudice della nuova normativa, tratta dal rinvio
all'art. 11 c.p.p. (art. 3.1.) sull'individuazione del giudice competente
secondo le stesse regole dei processi in cui è parte un magistrato, oltre che
dall'obbligatorietà della comunicazione del decreto l'accoglimento al
procuratore generale della Corte dei Conti ed ai titolari del potere
disciplinare dei dipendenti pubblici (art. 5).
Si tratta di dubbi assolutamente infondati, posto che è del tutto arbitrario
interpretare la proposizione dell'azione in oggetto(in pendenza di giudizio)
come atto di sfiducia nei confronti del giudice della causa presupposta, tale da
indurlo ad astenervisi, con conseguente lesione del principio del giudice
naturale. Una tale concezione postula che l'azione per il conseguimento dell'equo
indennizzo sia fondata sull'accertamento della responsabilità (e, quindi, della
colpa) del singolo giudice nella causazione dell'ingiustificato ritardo,
attraverso comportamenti di rilievo civile, penale, contabile o disciplinare. Al
contrario, la disciplina in esame fa scaturire il diritto all'equo indennizzo
dal mero accertamento del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
all'art. 6. par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
sicchè la valutazione del comportamento del giudice (insieme con quello delle
parti) ha la mera funzione di selezionare quali attività processuali siano
attribuibili all'impulso del giudice e quali all'impulso delle parti. Così da
consentire la stima dei tempi che sono complessivamente attribuibili al giudice,
come Apparato Giustizia (inteso come complesso organizzato di uomini, mezzi e
procedure necessari all'espletamento del servizio), e far scaturire il giudizio
circa la ragionevolezza o meno della loro durata. In quest'ordine di idee è assolutamente da escludersi che lo spirito della legge sia
quello di attribuire
al giudice dell'equo indennizzo l'indagine e la valutazione circa la legittimità (civile, penale, disciplinare o contabile) del comportamento del
giudice della causa presupposta (sia essa definita o in corso); mentre è da
ammettersi che l'eventuale giudizio favorevole sull'istanza contenga in sè un
apprezzamento negativo circa la complessiva capacità dell'Apparato Giustizia a
rendere il servizio attribuitole in tempi ragionevoli.
Quanto, poi, al rinvio all'art. 11 c.p.p., esso certamente non va interpretato
nel senso che il giudice della causa presupposta sia parte della causa relativa
all'equo indennizzo: piuttosto, esso si manifesta come un necessario e
ragionevole strumento di individuazione del giudice competente sull'equo
indennizzo, estendendo il meccanismo, già predisposto e sperimentato nei casi
in cui il magistrato è parte del giudizio, a questa fattispecie in cui
sicuramente sarebbe stata impossibile l'attribuzione del giudizio sulla
ragionevolezza della durata del processo al giudice dello stesso processo.
Quanto, poi, all'obbligatoria trasmissione del decreto d'accoglimento agli
organi della responsabilità disciplinare e contabile, essa trova
giustificazione nella necessaria, ulteriore verifica delle ragioni del ritardo
accertato, al fine di chiarire se esso è addebitabile all'organizzazione
giudiziaria nel suo complesso (come sopra individuata) e/o al riprovevole
comportamento del singolo operatore: restando, comunque, gli eventuali rilievi
disciplinari o contabili legati da una mera comunanza di elementi di fatto con
la questione indennitaria, non potendo, peraltro, neppure ipotizzarsi una
questione di costituzionalità sul tema di cui si sta trattando per difetto di
rilevanza nelle cause per l'equo indennizzo, laddove è prevista la sola
legittimazione passiva dei Ministri della Giustizia, della Difesa e delle
Finanza.
Tutto quanto premesso rende palese l'impossibilità di configurare, come effetto
del meccanismo legislativo, qualsiasi intimidazione nei confronti del giudice
della causa che sia ancora in corso, si da farne scaturire conseguenze di ordine
astensivo o ricusatorio tali da ledere il principio costituzionale del giudice
naturale.
- Con il primo motivo e con altri profili del secondo motivo,
l'Amministrazione pone questioni attinenti all'accertamento del diritto vantato
(quello ad ottenere un processo in tempi ragionevoli) ed alla liquidazione del
danno.
In particolare, con il primo motivo è lamentata l'omissione della motivazione,
sia in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice a quantificare in cinque
anni il ritardo ingiustificato ed ad attribuire al ricorrente l'indennizzo per
il danno non patrimoniale attraverso la liquidazione equitativa.
Sotto il secondo profilo del secondo motivo, il decreto impugnato è censurato
per avere omesso ogni motivazione in ordine alla colpa dell'Amministrazione
convenuta, che, invece, secondo il Ministero ricorrente, sarebbe un
requisito indispensabile per riconoscere l'equo indennizzo. A tal riguardo si
sottolinea che il rispetto dell'organizzazione voluta dalla legge non può dar
luogo a riparazione, ma, al contrario, è idoneo ad escludere ogni colpa
dell'Amministrazione: che, peraltro, la valutazione della complessità del caso
(imposta dalla legge) è diretta innanzitutto ad accertare tale
colpa.
Sotto un ultimo profilo del secondo motivo, infine, il decreto della Corte
veneziana è censurato per aver proceduto alla liquidazione del danno non
patrimoniale pur in mancanza anche solo di un principio di prova a riguardo.
Ai problemi posti può darsi una risposta congiunta.
Benchè il legislatore abbia previsto la forma del decreto per il provvedimento
camerale che conclude il giudizio in esame, è tuttavia indispensabile una
motivazione che, per quanto stringata ed essenziale, dia conto dei passaggi
essenziali svolti dal ragionamento a sostegno della decisione. A tal riguardo, è
indubbio che oggetto dell'accertamento è costituito dal mancato rispetto del
termine ragionevole del processo: accertamento il cui percorso è dalla stessa
legge individuato (art. 2) nella valutazione della complessità del caso ed, in
relazione a questa, del comportamento delle parti e del giudice del
procedimento, nonchè di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o a
comunque contribuire alla sua definizione. è allora necessario che il giudice,
una volta considerato l'intero arco temporale del processo, operi una analitica
selezione (lo si è già accennato in precedenza) tra i segmenti temporali
attribuibili alle parti e quelli attribuibili all'operato del giudice,
sottraendo i primi alla durata complessiva del procedimento. Il resto che
risulterà da questa sottrazione è costituito dalla durata netta del processo
della quale va stimata la ragionevolezza.
Nella specie, il giudice (come s'è visto in precedenza) s'è ottenuto a questo
iter motivazionale, scindendo dalla complessiva durata del procedimento (11
anni) il periodo ragionevolmente dovuto alla complessità generica e specifica
della procedura fallimentare (6 anni) e quello irragionevolmente dovuto
all'inefficacia dell'apparato giudiziario (5 anni): ha, quindi, proceduto alla
determinazione dell'indennizzo con riferimento a tale ultimo periodo.
Adeguandosi ai principi sopra esposti, ha, dunque, escluso, che fosse necessaria
un'indagine di natura psicologica sull'operato del giudice e delle altre autorità
attivatesi nel processo, in quanto il presupposto giustificativo della
liquidazione dell'equa riparazione è la generale inadeguatezza del sistema
giudiziario a far fronte al carico di lavoro del quale è investito.
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale (l'unico riconosciuto dal
giudice) deve ricordarsi che essa, non avendo la funzione di reintegrazione
patrimoniale mediante la corresponsione di un equivalente pecuniario del bene
perduto, non può essere effettuata che con valutazione equitativa, rimessa al
prudente apprezzamento del giudice. Essa però deve ispirarsi alla
considerazione di tutte le concrete circostanze individuali, in modo da adeguare
l'indennizzo al caso particolare e da renderlo il più possibile rispondente a
criteri di equità e deve, comunque, rispettare l'esigenza di una ragionevole
correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo,
cosicchè questo non si riduca a mera espressione simbolica (Cass. 11 gennaio
1988, n. 23). Il decreto impugnato, adeguandosi a questo principio ha, dunque,
correttamente affermato che, nella specie, il danno morale deriva dalla
situazione soggettiva di disagio per il protrarsi, oltre il tempo ragionevole
della procedura, dello status di fallito, con tutte le inerenti limitazioni alla
libertà di circolazione, all'elettorato attivo e passivo, alla facoltà di
esercitare le libere professioni: che alla sua liquidazione può solo procedersi
attraverso la valutazione equitativa che consideri, oltre il lasso di tempo
lesivo, la peculiare natura dei diritti della persona limitati o preclusi.
Il ricorso va, dunque, respinto. La mancata difesa del B. nel giudizio di
cassazione esime le Corte dal provvedere sulle relative spese.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso.
|
|