Sentenza n. 3154 del 4 marzo 2003
PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI ESPULSIONE DELLO STRANIERO – PREVIA AUDIZIONE
DELL'INTERESSATO
(Sezione Prima Civile - Presidente R. De Musis - Relatore A. Spirito)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel respingere l'opposizione proposta da A. S. avverso il provvedimento
prefettizio di espulsione del 18 ottobre 2001, il Tribunale di Lamezia Terme,
premesso di aver "richiamato il verbale di audizione dello straniero sentito in
data 20.10.2001 presso il Centro di permanenza temporanea e assistenza di
Lamezia Terme ... ", ha spiegato: che l'appartenenza ad una delle categorie
indicate dall' art. 1 della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956 (appartenenza
che, ai sensi dell'art. 13, secondo comma, lett. C del D.Lgs. n. 286 del 25
luglio 1998 costituisce presupposto dell'espulsione prevista dal Prefetto) non
va accertata dall'A.G., bensì dalla stessa P.A., costituendo tale accertamento
il presupposto dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti; che tale autonoma
valutazione è palesemente fondata sulla condanna penale irrogata e scontata
dall'interessato; che, anche se l'espulsione fosse stata fondata sul presupposto
di cui alla lettera B del secondo comma dell'art. 13 del citato D.Lgs.
(l'essersi trattenuto lo straniero nel territorio dello Stato senza aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo
sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato
revocato o annullato, ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è
stato chiesto il rinnovo), circostanza comunque esclusa, sarebbero inidonee ai
fini probatori le dichiarazioni non provenienti da soggetti che per la loro
qualità siano in condizioni di garantire l'obiettività del dichiarato (con
particolare riguardo alla determinazione della data di arrivo in Italia ed alla
situazione familiare).
Avverso il provvedimento del Tribunale di Lamezia Terme l'A. S. propone ora
ricorso per cassazione, svolto in cinque motivi. Si difende con controricorso
l'Avvocatura Generale dello Stato per la Prefettura di Catanzaro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, dopo avere elencato le tre ipotesi dell'
art. 1 della legge n. 1423 del 1956 (richiamate dall'art. 13, comma secondo,
lett. C del D.Lgs. n. 286 del 1998), sostiene che da nessuna di quelle si evince
che l'esistenza di una condanna penale costituisca presupposto dell'espulsione
disposta dal Prefetto e che da nessun elemento di fatto può dedursi che egli
fosse dedito a traffici delittuosi o che vivesse abitualmente con i proventi di
attività delittuose.
Con il secondo motivo viene censurata l'omessa motivazione in relazione a
quel punto del provvedimento impugnato in cui, pur dandosi atto che l'atto
amministrativo non era fondato sul presupposto di cui alla lettera B del secondo
comma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 286 del 1998, viene affermata l'inidoneità ai
fini probatori delle dichiarazioni prodotte dallo straniero.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 28, terzo comma, del
D.Lgs. n. 286 del 1998 e della Convenzione di New York sui diritti del
fanciullo, nonché l'omessa motivazione circa la contrarietà dell'espulsione
dello straniero al primario interesse dei suoi figli minori presenti sul
territorio italiano.
Con il quarto motivo viene censurata l'omessa motivazione in ordine alla
richiesta di riduzione da cinque a tre anni del periodo di divieto di rientro in
Italia.
Nel quinto motivo - il cui esame è preliminare rispetto a quello di tutti gli
altri - si lamenta la violazione dell' art. 13, comma 9°, del D.Lgs. n. 286 del
1998 e si censura il provvedimento impugnato per aver deciso senza previamente
sentire l'interessato (benché questi avesse chiesto al personale del Centro di
accoglienza di essere accompagnato all'udienza fissata per essere ascoltato). Si
sostiene, altresì, che a nulla può valere la circostanza che lo stesso sia stato
sentito più di venti giorni prima dell'udienza presso il suddetto Centro, senza
la presenza del difensore e dell'interprete. Decidere senza prima fissare
l'udienza di comparizione delle parti avrebbe comportato l'impossibilità per il
ricorrente di far valere l'illegittimità del provvedimento di espulsione.
Il motivo è fondato e va accolto.
Il comma nono dell'art. 13 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce (nel
testo precedente alle modifiche apportate dalla legge 30 luglio 2002, n. 189,
applicabile alla fattispecie nella qualità di disposizione normativa
processuale) che il giudice accoglie o rigetta il ricorso proposto contro il
provvedimento prefettizio d'espulsione, decidendo con unico provvedimento
adottato, in ogni caso, entro dieci giorni dalla data di deposito del ricorso,
"sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile".
Questa S.C. ha ripetutamente affermato la necessità che sia sentito
l'interessato (tra le varie, cfr. Cass. 16 luglio 2002, n. 10303; 5 dicembre
2001, n. 15413; 9 novembre 2001, n. 13865; 17 novembre 2000, n. 14902),
desumibile sia dalla trascritta disposizione normativa, sia (dato il carattere
indubbiamente contenzioso del procedimento) dallo stesso principio del
contraddittorio che impone (art. 4 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, che
introduce l'art. 13 bis nel D. Lgs. n. 286 del 1998) la notifica, a cura della
cancelleria, del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza in camera di
consiglio all'autorità emittente. Decreto che, peraltro, va comunicato allo
straniero per ragioni di coerenza con il modello procedimentale richiamato (gli
artt. 737 e segg. c.p.c. impongono l'audizione degli interessati), nonché per
fatto che l'art. 3, comma primo, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, dispone che
"le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente regolamento
sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo straniero
o a quello incaricato di ufficio".
La audizione prescritta nei suddescritti termini e modi di legge non può
ritenersi soddisfatta da alcun altro atto equivalente, tanto meno dall'audizione
avvenuta ad opera dell'autorità amministrativa presso il Centro di accoglienza.
La violazione dell'obbligo di audizione dell'espulso comporta la cassazione
del provvedimento impugnato, con effetto assorbente rispetto agli altri motivi,
il cui esame va rimesso, sentito l'interessato, al giudice di rinvio, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Lamezia
Terme, nella persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
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