Sentenza n. 2803 del 24 febbraio 2003
INSEGNANTI STATALI DI RELIGIONE - REVOCA DELLA IDONEITA' ALL'INSEGNAMENTO DA
PARTE DELLA AUTORITA' RELIGIOSA - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.
(Sezione Lavoro - Presidente V. Mileo - Relatore P. Picone)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Firenze ha confermato, giudicando infondata
l'impugnazione di S. D.S., la sentenza dei Pretore della stessa
sede, di rigetto della domanda proposta il 29 marzo 1999 per l'accertamento che
il rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica statale doveva ritenersi
a tempo indeterminato, o, in subordine, che il rapporto stesso si era rinnovato
automaticamente alla data del 1° settembre 1998 per un altro anno, e delle
pretese conseguenziali in ordine al ripristino del rapporto ed al pagamento
delle spettanze economiche.
Alla D.S., insegnante di religione cattolica, da ultimo in servizio
presso la scuola media statale (omissis) di Firenze con incarico per l'anno
scolastico 1997/1998, non era stato confermato in detto incarico per l'anno
scolastico successivo e ciò per emetto della revoca dell'idoneità da parte
dell'ordinario
diocesano, revoca disposta perché nubile in stato di gravidanza.
All'esito di conferma della sentenza di primo grado la Corte di appello è
pervenuta sulla considerazione che il rapporto di lavoro, sebbene connotato da
particolari caratteristiche, doveva pur sempre considerarsi a termine, cosicché,
alla scadenza, si rendeva necessario il conferimento di un nuovo incarico, nella fattispecie reso impossibile dalla revoca dell'idoneità dell'insegnamento,
provvedimento non sindacabile dalle autorità dello Stato; di conseguenza, non
poteva essere invocata la tutela di cui alla legge n. 1204 del 1971,
trattandosi di rapporto cessato per scadenza del termine e non di licenziamento.
La cassazione della sentenza è chiesta da S. D.S. con ricorso
per tre motivi, al quale resiste con controricorso il Ministero della pubblica
istruzione (ora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a
seguito dell'operatività delle disposizioni del d. lgs. n. 300 del 1999).
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Con il primo motivo di ricorso è denunciata nullità della sentenza per
violazione dell'art. 132 cod. proc. civ., risultando omessa la trascrizione
delle conclusioni delle parti. Si precisa che l'omissione si era tradotta nel
mancato esame dei numerosi profili di legittimità costituzionale della normativa
applicata nella controversia e di altre questioni sollevate dall'appellante.
- Il motivo è privo di fondamento giuridico.
La mancata trascrizione delle conclusioni delle parti non costituisce di per
sé motivo di nullità della
sentenza, occorrrendo a tale fine che l'omissione abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, nel senso,
cioè, di avere determinato o la mancata pronuncia sulle domande od eccezioni,
oppure un difetto di motivazione in ordine a punti decisivi prospettati. In
particolare, se dalla motivazione della
sentenza risulta che le conclusioni delle parti siano state effettivamente
esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini
della validità della sentenza (vedi, tra le tante, Cass. 10 novembre 1999, n.
12475).
- Nella specie, si versa, appunto, nell'ambito della mera imperfezione
formale, atteso che non è denunciata la violazione dell'art. 112 cod. proc.
civ., né sono dedotti vizi della motivazione in senso tecnico (riconducibili
cioè, all'art. 360, n. 5), dal momento che sulle questioni di puro diritto
(violazione dell'art. 68-bis, d.lgs. n. 29 del 1993; legittimità costituzionale
delle norme applicate), la Corte di cassazione giudica direttamente,
indipendentemente dall'esistenza di una motivazione della sentenza impugnata.
- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme
giuridiche in relazione alla qualificazione dei rapporto di lavoro come a tempo
determinato.
Si sostiene che, ad onta del nomen iuris, il rapporto di lavoro degli
insegnanti di religione ha la sostanza del rapporto a tempo indeterminato,
poiché la disciplina leale delinea una sostanziale equiparazione giuridica dei
predetti insegnanti ai docenti a tempo indeterminato, con la previsione di un
identico inquadramento ed uguale progressione economica e senza l'istituzione di
un ruolo separato e speciale.
- Il terzo motivo di ricorso denuncia, in via principale, errata
interpretazione dell'art. 47, comma 6°, c.c.n.l. del 1995 e violazione dell'art.
68-bis d.lgs. 29/ 1993, in relazione all'automatica riconferma del contratto.
Si sostiene che la previsione negoziale collettiva, secondo cui il contratto
di incarico annuale degli insegnanti di religione "si intende confermato qualora
permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di
legge", escludeva che dovesse intervenire per la conferma dell'incarico un atto
formale, incompatibile con la natura di incarico annuale stabilizzato, con la
conseguenza che alla data del 1° settembre 1998 l'incarico doveva intendersi
confermato ed il datore di lavoro era receduto illegittimamente da un rapporto
di lavoro in corso con lavoratrice madre. In ogni caso, si aggiunge, era stato
violato il disposto dell'art. 68-bis d.lgs n. 29 del 1993, che impone di
sospendere il giudizio e di avviare la procedura di accertamento pregiudiziale
dell'interpretazione di una clausola del contratto collettivo nazionale.
In via gradata, ove la normativa di settore dovesse interpretarsi nel senso
della cessazione del rapporto di lavoro alla scadenza dell'incarico annuale, se
ne denuncia l'illegittimità costituzionale nella parte in cui consente di non
rinnovare l'incarico al fine di discriminare e ledere diritti fondamentali
garantiti dalla Costituzione alla lavoratrice madre.
- La connessione tra gli argomenti rende opportuno l'esame unitario del
secondo e del terzo motivo, esame che conduce alla decisione di rigetto del
ricorso per ragioni giuridiche che parzialmente divertono da quelle poste a base
della decisione impugnata, la cui motivazione va pertanto corretta secondo la
previsione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.
- Il contesto normativo nel quale si inserisce la controversia riguarda
l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che lo Stato si
è impegnato ad assicurare, in attuazione della disciplina pattizia, nel quadro
delle finalità della scuola pubblica.
In ragione delle peculiarità di tale insegnamento, che, nel rispetto della
libertà di coscienza, è impartito in conformità alla dottrina della Chiesa,
l'idoneità degli insegnanti deve essere riconosciuta dall'autorità ecclesiastica
e la loro nomina disposta dall'autorità scolastica d'intesa con la prima (art.
9, numero 2,
dell'Accordo di revisione del Concordato e punto 5 del protocollo
addizionale). Il riconoscimento dell'idoneità presuppone una particolare
qualificazione professionale degli insegnanti, i quali devono possedere uno dei
titoli considerati i adeguati per il livello scolastico nel quale l'insegnamento deve
essere impartito; titoli che, in attuazione della previsione concordataria
(punto 5, lettera a) e lettera h), numero 4, del protocollo addizionale
all'Accordo di revisione del Concordato), sono stati stabiliti con la prevista
intesa tra l'autorità scolastica e la Conferenza episcopale italiana
(sottoscritta il 1 4 dicembre 1985 ed eseguita con il d.P.R. 16 dicembre 1985,
n. 751). Con il medesimo strumento dell'intesa (alla quale è stata data
esecuzione con il d.P.R. 23 giugno 1990, n. 202), si è stabilito che il
riconoscimento della idoneità all'insegnamento della religione ha effetto permanente, salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano.
- Nell'ambito della discrezionalità propria della legislazione scolastica,
lo Stato ha regolamentato lo stato giuridico degli insegnanti di religione
prevedendo la loro nomina con efficacia annuale.
Il quadro normativo è fornito dagli art. 5, primo comma, e 6 della legge 5
giugno 1930, n. 824 (Insegnamento religioso negli istituti medi d'istruzione
classica, significa, magistrale, tecnica ed artistica) dalla legge 21 5 marzo
1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale, firmato
a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense
dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), nella parte
in cui dà esecuzione all'art. 9, numero 2, di tale Accordo; dall' art. 309,
comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado).
- Scrutinando la legittimità costituzionale della citata normativa,
sospettata di contrasto con gli art. 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, laddove
prevede che la
nomina degli insegnanti di religione, su proposta dell'ordinario diocesano, ha
efficacia annuale, escludendo il loro inserimento nell'organico dei docenti e
contemplando la possibilità di revoca ad libitum dell'incarico, la Corte
costituzionale (sentenza n. 390 dei 1999) ha giudicato infondate le questioni.
- Il potere di controllo dell'ordinario diocesano sul permanere
dell'idoneità all'insegnamento, logico e necessario corollario del potere di
designazione, non avrebbe precluso al legislatore dello Stato di stabilire un
diverso stato giuridico
per gli insegnanti di religione, ma la scelta dell'incarico annuale (art. 5,
primo i comma, della legge n. 824 del 1930 e art. 309, comma 2, dei decreto
legislativo n. 297 del 1994), a giudizio del giudice delle leggi, non è
lesiva dei principio di eguaglianza, poiché anche i docenti di altre discipline
possono essere assunti a tempo determinato ed inoltre la precarietà per gli
insegnanti di religione non è così assoluta, visto che l'incarico annuale si
intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti,
cosicché questo incarico è assimilato, con le specificità ad esso proprie, al
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche quanto alla progressione
economica di carriera (art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312); né la scelta
legislativa può essere tacciata di palese irragionevolezza alla stregua delle
peculiarità che connotano questo insegnamento (la Corte costituzionale richiama,
al riguardo, il precedente costituito dalla sentenza n. 343 dei 1999, che aveva
giudicata infondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla
mancata partecipazione degli insegnanti di religione a sessioni di abilitazione
ed a concorsi riservati); né il diritto al lavoro, garantito
dagli art. 4 e 35 della Costituzione assicura in ogni caso il conseguimento di
una occupazione o la conservazione del posto di lavoro, mentre i precetti dell'art.
97 Cost. sono compatibili con l'instaurazione di rapporti di lavoro precari.
- Con riferimento al descritto quadro normativo e alla natura pubblicistica
che il rapporto di lavoro (degli insegnanti di religione, come degli altri
insegnanti di scuola pubblica) ha rivestito tino alla "contrattualizzazione"
attuata con le disposizioni del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni
e integrazioni (norme poi trasfuse nel d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche"), la giurisprudenza amministrativa (avente giurisdizione esclusiva
sulle controversie di impiego pubblico) ha considerato gli insegnanti della
religione cattolica una categoria a parte nell'ordinamento scolastico,
disciplinata dalle disposizioni della legge 5 giugno 1930, n. 821, che si
configurano come sistema "speciale" a base pattizia, caratterizzate non soltanto
dalla necessità di previe intese tra l'autorità statale ed ecclesiastica, ai
fini della determinazione dei programmi d'insegnamento e della scelta dei
docenti, ma anche della sostanziale precarietà del rapporto d'impiego del
personale preposto all'insegnamento religioso, dovendosi tale rapporto reggere,
non solo nel momento genetico ma anche nel suo continuo svolgersi, sull'assenso
dell'Autorità ecclesiastica, siccome l'approvazione, o attestato, rilasciato
dall'ordinario diocesano costituisce requisito imprescindibile per l'idoneità
all'insegnamento.
- La stessa giurisprudenza ha, quindi, precisato che la qualificazione di
"precarietà" assume per gli insegnanti incaricati dell'insegnamento religioso un
significato diverso da quello comune, atteso che sono chiamati a ricoprire posti
istituzionalmente non di ruolo, con caratteristica di instabilità che non
costituisce una fase transitoria, né un'anomali della carriera, né dipende da
disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione o da ritardi
legislativi, bensì dalla natura della materia insegnata e dall'esigenza di un
continuo controllo dell'autorità ecclesiastica qui modo 'in cui l'insegnamento
viene impartito.
- Su queste premesse, si è escluso che, nei confronti del personale in
questione, potessero trovare applicazione la norme di formazione delle
graduatorie, nonchè quelle vigenti, nell'ordinamento interno per gli insegnanti
incaricati a tempo indeterminato torniti di abilitazione; si è precisato che la
competente Autorità scolastica (Preside) ha soltanto il potere di stabilire
l'attivazione o la non attivazione dell'insegnamento religioso, richiedendo la
necessaria designazione dell'ordinario diocesano (l'unica autorità legittimata
ad attestare l'idoneità del
docente all'insegnamento della religione cattolica) e controllando il possesso
dei requisiti generali per la nomina a pubblico dipendente, ma in assenza di
qualsivoglia potere di adottare opzioni discrezionali, cosicché è tenuta a
procedere alla nomina dopo l'effettuazione dei detti controlli;
conseguentemente, la revoca del nulla osta all'insegnamento religioso ad opera
dell'ordinario diocesano comporta l'automatica revoca dell'incarico di
insegnamento da parte dell'autorità scolastica senza che occorra a tal fine una
particolare motivazione, essendo sufficiente il ritiro dei nulla osta stesso (si vedano, tra le altre, le decisioni
del Consiglio di Stato, sez. VI, 5 marzo 1985, n. 78; 6 agosto
1992, n. 598; 10 novembre 199, n. 809).
- La compatibilità del sistema con l'art. 7 Cost., sotto il profilo che,
essendo lo Stato e la Chiesa cattolica, nel rispettivo ordine, indipendenti e
sovrani, la subordinazione al placet dell'Autorità ecclesiastica in una materia
(l'insegnamento) pertinente in esclusiva all'ordine od ordinamento dello Stato,
ne vulnererebbe la sovranità, è stata ripetutamente affermata dalla Corte
costituzionale, sul rilievo che i requisiti dell'indipendenza e della sovranità
riconosciuti nell'art. 7 sia allo Stato che alla Chiesa, riflettono il carattere
originario dei due ordinamenti, ma la separazione e la reciproca indipendenza tra essi non escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a
disciplina pattizia, alla quale legittimamente può risalire la rilevanza di atti
promananti da una delle parti, purché questi non siano tali da porre in essere
nei confronti dello Stato italiano situazioni giuridiche incompatibili con i
principi supremi del suo ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie
non possono essere contrarie (in particolare, sentenze n. 30 del 1971 e n. 195
del 1972).
- E' certo, dunque, che l'ordinamento esprime la regola, non suscettibile
di deroga, secondo cui l'insegnamento di religione nelle scuole statali è
assolutamente precluso al docente non ritenuto idoneo dalla competente autorità
ecclesiastica.
Nel regime contrattuale (e, quindi, di diritto privato) del lavoro degli
insegnanti di religione, alla stregua delle disposizioni del citato d.lgs. n. 165
del 2001, la perdita dell'idoneità per revoca del relativo nulla osta comporta
l'impossibilità (giuridica) della prestazione, assoluta e definitiva,
determinando la risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1463 c.c.
- Infatti, il rapporto di lavoro di derivazione contrattuale,
necessariamente, quindi, assoggettato al diritto privato, si può estinguere per
le cause previste dalla legge, cause riconducibili alla volontà delle parti
(licenziamento, dimissioni, mutuo consenso) ovvero all'estinzione delle
obbligazioni tipiche per impossibilità sopravvenuta (morte del lavoratore; altre
cause di impossibilità sopravvenuta
totale della prestazione lavorativa).
Invero, dal contratto di lavoro deriva un rapporto sinallagmatico in cui la
prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione
dell'altra, donde l'applicabilità dei principi dettati, in via generale, per
ogni tipo di contratto, dagli art. 126 e 1463 cod. civ . per cui la sopravvenuta
impossibilità della prestazione di lavoro, che non sia riconducibile ai casi di
sospensione legale del rapporto previsti dagli artt. 2110 e 2111 cod. civ, e che
si profili di durata indeterminata o indeterminabile, importa la conseguenza
della risoluzione del rapporto (Cass. 16 gennaio 1975, n. 176; 8 gennaio
1983, n. 140; 13 gennaio 1984, n. 752; 10 ottobre 1985 n. 4937; 15 marzo 1986,
n. 1796; 21 gennaio 1988, n. 474; 7 settembre 1988, n. 5076; 14 agosto 1991, n.
8851).
- La fattispecie di impossibilità assoluta, diversamente da quella di
impossibilità relativa di cui all'art. 1454 c.c. (che richiede che la parte
interessata manifesti, mediante negozio di recesso, l'assenza di un suo
interesse al mantenimento di un vincolo giuridico, ormai privo di valore),
determina il venire meno della causa del contratto e si deve escludere, in base
al disposto dell'art. 1322, secondo comma, cod. civ., che l'autonomia privata
abbia il potere di mantenere ugualmente in vita il negozio.
- Invero, nella maggior parte dei casi sottoposti al vaglio della Corte
nelle decisioni sopra menzionate, la situazione di impossibilità assoluta
risulta esaminata sotto il profilo della giustificazione del recesso posto in
essere dal datore di lavoro, ed in effetti sembra affiorare, nella stessa
giurisprudenza, la tesi che le norme dettate in tema di tutela contro i
licenziamenti arbitrari escludano l' operatività della risoluzione di diritto ai
sensi dell' art. 1463 c. c.
Di questa tesi è espressione significativa la sentenza (Cass. 17 luglio 2001,
n. 9407), che collega alla sopravvenuta impossibilità assoluta delle prestazione
lavorativa (nella specie, divenuta in contrasto con il divieto posto da norma
imperativa, per effetto della scadenza del permesso di soggiorno concesso a
lavoratore straniero) la mera sospensione della (attualità del rapporto, fino a
quando non intervenga il licenziamento che quell'impossibilità assuma a
giustificazione.
- Si tratta di un'impostazione che non può essere condivisa dal momento che la
legislazione sui licenziamenti è, appunto, limitata a tale materia, e non
disciplina le fattispecie estintive del rapporto di lavoro non dipendenti dalla
volontà del datore di lavoro, ancorché esplichi, ovviamente, influenza notevole
nella valutazione di cosa debba intendersi per impossibilità assoluta
sopravvenuta della prestazione lavorativa, valutazione contrassegnata da
particolare rigore (cfr. Cass. 10 ottobre 1985, n. 493 7).
- Soprattutto, la coerenza del sistema di diritto privato ed i riflessi
pubblicistici della sussistenza di un rapporto di lavoro (si pensi agli effetti
sul piano previdenziale) non ammettono che possa permanere in vita, per volontà
degli interessati, un contratto privo della sua funzione economico-sociale
tipica. La volontà privata, salvo che la legge espressamente non disponga in
senso diverso, può originare diverse fattispecie giuridiche (es. erogazione a
titolo gratuito di somme di danaro), ma non certo la fattispecie del lavoro
subordinato in assenza (totale e definitiva) dell'obbligo di rendere la
prestazione.
- In questo senso, del resto, appare orientata la prevalente giurisprudenza
della Corte, sia, in generale, nel riconoscere senza contrasti l'operatività di
altre cause estintive del rapporto di lavoro (es. mutuo dissenso), sia con
riferimento specifico all'impossibilità assoluta sopravvenuta, individuata, tra
l'altro, nelle ipotesi di cessazione dell'attività aziendale, con totale
disgregazione del substrato della prestazione lavorativa (Cass. 13 febbraio
1993, n. 1815; 6 agosto 1996, n. 7139); nonché distinguendo tra fattispecie di
malattia del lavoratore e fattispecie di inidoneità al lavoro duali cause
d'impossibilità della prestazione lavorativa che hanno natura e disciplina
giuridica diverse: la prima ha carattere temporaneo, implica la totale
impossibilità della prestazione e determina, ai sensi dell'art. 2110 cod. civ.,
la legittimità dei licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per
un tempo superiore al periodo di comporto; la seconda ha carattere permanente,
o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, non implica
necessariamente l'impossibilità totale della prestazione e determina la
risoluzione del contratto ai sensi degli art. 1256 e 1463 cod. civ. previo
accertamento di essa, indipendentemente dal superamento di un periodo di
comporto (Cass. 14 agosto 1991, n. 8855; 17 giugno 1997, n. 5416; 14 dicembre
1999, n. 14065); ovvero riconducendo all'impossibilità - e si tratta del
precedente direttamente pertinente al caso di specie - la perdita della qualità
soggettiva indispensabile per l'espletamento dell'unico compito lavorativo
possibile (Cass. 5 agosto 2000, n. 10322).
- Facendo applicazione alla fattispecie dell'enunciato principio di
diritto, in primo luogo, si deve qualificare come totale e assoluta
l'impossibilità della prestazione lavorativa, dell'insegnante di religione cui
sia stata revocata l'idoneità.
Di ciò non può dubitarsi ove si consideri il particolare status degli
insegnanti in questione, reclutati secondo un sistema che si sottrae, quale ius
singolare, alle regole dettate dall'art. 35 d.lgs. 165/2001, ed impedisce di
conseguenza di affidare al personale così reclutato compiti e mansioni diverse
da quelle dell'insegnamento religioso, poiché, altrimenti, si verrebbero ad
instaurare rapporti di lavoro ordinari con l'amministrazione pubblica al di
fuori dalle procedure di selezione imposte e, dall'art. 97, comma terzo, di cui è
attuazione il citato art. 35 d.lgs 165/2001.
- La risoluzione del rapporto di lavoro si collega, pertanto, al venire
meno della causa e non ad un licenziamento: ne consegue che non è applicabile la
norma di tutela delle lavoratrici madri dettata dall'art. 2 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, proprio perché l'ambito di applicazione della norma
predétta è esclusivamente il licenziamento, vietato al datore di lavoro
dall'inizio del periodo di gestazione tino al termine del periodo di
interdizione dal lavoro dopo il parto, ove non ricorrano le ipotesi, tassative,
di esclusione dell'operatività del divieto stesso.
Evidentemente la norma non può riferirsi, escludendole, ad ipotesi di estinzione
(si pensi, ad es., alla morte, alle dimissioni, al mutuo consenso) diverse dal
licenziamento (fatta eccezione per la risoluzione per scadenza del termine
apposto a contratto di lavoro a tempo determinato), siccome assume a presupposto
l'impossibilità soltanto temporanea della prestazione. La coerenza
dell'ordinamento, del resto impedisce che sia conservato in vita un rapporto di
lavoro che si pone, per fatti sopravvenuti, in contrasto con norme imperative.
Questione diversa, evidentemente, è l'eventuale applicazione dell'art. 2126
c.c., che tutela il lavoratore a tutti gli effetti fino a quando al rapporto è
stata data esecuzione di fatto.
- Individuata nei termini descritti la soluzione giuridica della
controversia, diventa evidentemente inutile l'esame delle argomentazioni
contenute nei motivi di ricorsi in esame, che presuppongono tutte che sia
intervenuto un recesso (in violazione del divieto di cui art. 2 l. 1204/1971)
dell'amministrazione, sia nella prospettiva del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, sia in quello della già avvenuta costituzione di un rapporto a
tempo determinato. Infatti, anche volendo aderire alle tesi esposte nei motivi in esame, in nessun caso la perdita
dell'idoneità all'insegnamento, avrebbe consentito di conservare in vita il
rapporto di lavoro (oltre che essere di ostacolo alla conferma dell'incarico,
secondo la prospettiva seguita dalla Corte di merito).
- Le argomentazioni che giustificano il rigetto del ricorso contengono
un'esauriente risposta ai formulati sospetti di illegittimità costituzionale del
quadro normativo di riferimento: la manifesta infondatezza delle questioni
discende dalle decisioni già adottate dalla Corte costituzionale sugli aspetti
fortemente derogatori dello stato giuridico degli insegnanti di religione; i
riflessi negativi sui livelli di tutela della maternità ne sono la semplice,
necessaria, conseguenza, inidonei, come tali, ad inficiare la compatibilità
costituzionale dei fattori che ne sono causa.
- La peculiarità della problematica e la novità di alcune delle questioni
affrontate giustifica la decisione di compensare per intero le spese del
giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese del giudizio di
cassazione.
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