Sentenza n. 2640 del 21 febbraio 2003
ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA' NATURALE – MEZZI DI PROVA
(Sezione Prima Civile - Presidente R. De Musis - Relatore V. Proto)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16 novembre 1995 il Tribunale di Perugia ammise S. F., nata il 13
novembre 1966 da una relazione tra la propria madre naturale, M.A. F., e -
secondo l'assunto della ricorrente - B. B. - a proporre nel proprio interesse
azione giudiziale per la dichiarazione di paternità nei confronti del B.
La F. convenne, quindi, davanti allo stesso Tribunale il B., con atto del 12
novembre 1996, chiedendo che il convenuto fosse dichiarato suo padre naturale.
A sostegno della domanda addusse: - che la madre aveva avuto una relazione
sentimentale col B., protrattasi dal 1962 per circa dieci anni, comprendente il
periodo del concepimento;
- che il B. aveva inviato danaro a M.A. F. allo scopo di contribuire al suo
mantenimento;
- che nel 1974 il B. l'aveva presentata alla propria madre come figlia, e che
questa l'aveva trattata con affetto;
- che nel 1982, quando l'attrice aveva ormai 16 anni, il B., che da tempo si era
trasferito da Genova, dove era iniziata la relazione, a Gubbio, l'aveva
incontrata e, nell'occasione, aveva riconosciuto di essere suo padre.
Il convenuto, costituitosi, negò la paternità, e dichiarò che la relazione
con la madre dell'attrice era cessata alcuni mesi prima del concepimento. Negò,
altresì, di avere riconosciuto di essere il padre della F..
Con sentenza 15 gennaio 1999 il Tribunale, istruita la causa documentalmente ed
espletata consulenza tecnica, dichiarò il B. padre naturale della F..
Su appello di questi, la Corte territoriale, con sentenza 28 marzo 2000, confermò
la decisione di primo grado, osservando che la fondatezza di alcuni dei motivi
dell'appello (in ordine, in particolare, alla disposta c.t.u. disposta nel
giudizio di primo grado) non escludeva la fondatezza della pronuncia impugnata
alla stregua dell'ampia documentazione probatoria, costituita dalla voluminosa
corrispondenza intercorsa tra le parti, dalla quale risultava (v. lettere
scritte dal B. e M.A. F.) che la relazione era continuata nella sua pienezza
anche dopo la nascita di S., rimanendo così smentite le dichiarazioni del B.
relative all'interruzione della relazione stessa prima del concepimento, e cioè
nell'estate del 1965.
La Corte aggiunse che la paternità, già ipotizzabile sulla base di tali
elementi, diveniva certezza alla stregua dell'ulteriore produzione epistolare da
parte dell'appellata da cui traspariva l'interesse del B. per la bambina, e,
specificatamente, della lettera del 14 gennaio 1968 da cui risultava la promessa
del B. alla F. dell'invio di "qualcosa al mese" "per la S.".
Avverso questa sentenza il B. ha proposto ricorso per cassazione in base a due
motivi. La F. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato
memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 269,
2697 e 2729 c.c.. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello - affermando che
la relazione sessuale tra il B. e la F. si era protratta oltre il tempo del
concepimento - avrebbe assunto ad elemento di convincimento una circostanza di
fatto di cui è vietato l'utilizzo per espressa disposizione di legge, e avrebbe
basato il proprio convincimento su elementi indiziari - l'interesse del B. per
la bambina e la promessa alla madre di inviarle danaro per contribuire al
mantenimento della figlia - privi di requisiti di gravità, precisione e
concordanza; pervenendo così all'accoglimento della domanda, malgrado il
mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sull'attrice. In
definitiva, secondo il ricorrente, non sarebbe stata fornita alcuna prova sulla
relazione intercorsa tra il B. e la F. anche dopo il concepimento della figlia.
Lamenta, inoltre, che non sia stata ammessa la prova dedotta dal convenuto,
diretta a dimostrare che dopo l'inizio della relazione con G. V. egli non aveva
più avuto rapporti intimi con la F.; e a dimostrare, altresì, le ragioni
dell'affetto manifestato verso la piccola S. e l'intenzione del B. di adottare
un bambino. Infine, deduce che non sia stata provata l'esistenza dei requisiti
della fama e del tractatus; che non siano state prese in considerazione le
argomentazioni svolte dal B. in ordine alle condizioni psichiche della F., e che
non sia stata disposta l'audizione delle cassette prodotte dal convenuto in
primo grado, contenenti la registrazione di conversioni telefoniche intercorse
tra il B. e la F. M.A.: elementi che, se valutati, avrebbero potuto escludere in
sede di appezzamento dell'intero materiale probatorio, la sussistenza della
inequivocità, gravità e convergenza degli indizi, posti dalla Corte a
fondamento della pronuncia di accoglimento.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia vizi motivazionali, lamentando che la
Corte di merito non abbia dato conto delle ragioni che l'avevano portata ad
attribuire solo ad alcuni elementi e non ad altri valenza idonea a fondare il
proprio convincimento e a negare ingresso alle richieste istruttorie richieste
dal B..
Le censure (da esaminarsi congiuntamente perchè connesse) non hanno fondamento.
La Corte d'appello ha basato la propria decisione su tre elementi: la relazione
sessuale tra il B. e la F. protrattasi ben oltre il tempo del concepimento;
l'interesse manifestato dal B. per la bambina, anche con la richiesta di essere
informato mensilmente sulla salute della piccola; la promessa di inviare denato
alla F. per contribuire al mantenimento della figlia; tutti inequivocabilmente
risultanti, secondo l'argomentato apprezzamento della sentenza impugnata, dal
tenore delle lettere scritte dal B. alla F..
In tale contesto si rivelano privi di consistenza i rilevi del ricorrente.
Infatti, mentre nella formulazione originaria dell'art. 269 c.c. (antecedente
alle modifiche introdotte con la legge di riforma (art. 113 l. 19 maggio 1975,
n. 151) la ricerca della paternità naturale era consentita nel solo ambito di
alcune presunzioni legali espressamente previste, il testo vigente prevede
l'utilizzabilità di ogni mezzo di prova, salva l'insufficienza a tale fine,
della sola dichiarazione della madre o della solo esistenza di rapporti tra la
madre e il preteso padre all'epoca del concepimento.
Ma l'art. 269 c.c., invocato dal ricorrente, non esclude che le dichiarazioni
della madre e l'esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre
all'epoca del concepimento, nel concorso di altri elementi, anche presuntivi,
possano essere utilizzati dal giudice del merito a sostegno del proprio
convincimento (Cass. 9 giugno 1995, n. 6550 e Cass. 19 settembre 1997 n. 9307).
Questi, infatti, è dotato di ampio potere discrezionale e può legittimamente
basare il proprio apprezzamento in ordine all'esistenza del rapporto di
filiazione anche su risultanze probatorie indirette ed indiziarie (ex plurimis,
Cass. 20 marzo 1998, n. 2944; 29 maggio 1998, n. 5333; 15 gennaio 1999, n. 386;
17 novembre 2000, n. 14910). Ne è tenuto a confutare singolarmente tutte le
argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che, valutate le
risultanze e i rilievi nel loro complesso, indichi gli elementi su cui intende
fondare la pronuncia, restando così disattese le argomentazioni (non menzionate
specificamente) logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis,
Cass. 25 maggio 1995, n. 5478 e Cass. 10 giugno 1997, n. 5169).
Con specifico riferimento alla censura attinente al mancato ingresso delle
istanze istruttorie presentate in primo grado, essa risulta inammissibile, posto
che il ricorrente si è limitato ad un generico rinvio ad atti pregressi del
giudizio; rinvio incompatibile con il carattere necessariamente esaustivo del
ricorso per cassazione (ex plurimis, Cass. 25 maggio 1995, n. 5748 e Cass. 25
marzo 1999, n. 2838).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore
della resistente, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro
2.100,00 di cui euro 2.000,00 per onorari.
|
|