Sentenza n. 1377 del 29 gennaio 2003
INVALIDI CIVILI - DIRITTO ALL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO.
(Sezione Lavoro - Presidente P. Dell'Anno - Relatore G. Giacalone)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Esaurito senza effetto il procedimento amministrativo, G. V., in qualità di genitore esercente la potestà sul minore
omissis, ricorreva al
Pretore di Vibo Valentia, per sentir accertare, nei
confronti dei Ministeri dell'interno e del tesoro, il
proprio diritto, nell'indicata qualità, a percepire
l'indennità di accompagnamento, con decorrenza
dall'epoca della domanda amministrativa; deduce
va, in proposito, che il figlio omissis, nella visita del
27 febbraio 1995, era stato riconosciuto "minore non
deambulante con difficoltà a svolgere i compiti e le
funzioni proprie della sua età".
Il Ministero dell'interno si costituiva ed eccepiva il
proprio difetto di legittimazione passiva; non si costituiva il Ministero del tesoro.
Il Pretore, con sentenza del 24 aprile 1998, condannava il Ministero dell'interno a corrispondere al
ricorrente l'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 1° febbraio 1991, primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione
dell'istanza amministrativa.
Il Ministero dell'interno proponeva appello avverso
detta sentenza, sostenendo che la diagnosi della
commissione medica comportava il diritto del minore a vedersi corrispondere la c.d. Indennità di frequenza, non anche quella di accompagnamento,
peraltro tra loro non cumulabili e che, comunque,
del tutto apoditticamente era stata fissata la decorrenza del beneficio, senza prima accertare se,
all'atto della presentazione della domanda amministrativa, il V. possedesse il relativo requisito
sanitario.
Il Tribunale di Catanzaro, con sentenza dell'8 giugno 2000, respingeva il gravame, rilevando che il
V. aveva diritto all'indennità di accompagnamento perché riconosciuto, dalla competente commissione, non deambulante e, quindi, in possesso di
uno dei due requisiti alternativamente previsti
dall'art. 1 l. 289 del 1990. L'incompatibilità
dell'indennità di frequenza con quella di accompagnamento dà all'interessato la facoltà, una volta riconosciutogli il diritto ad ottenerle entrambe, di optare per il trattamento più favorevole. Quanto alla decorrenza della prestazione, rilevava il giudice di appello che nel verbale di visita medica non era indicata alcuna particolare decorrenza dello stato invalidante, con la conseguenza che doveva presumersi
che lo stesso già esistesse all'atto della presentazione della domanda
amministrativa, data legale di
decorrenza del beneficio.
Avverso tale sentenza, l'amministrazione ricorre
per cassazione con quattro motivi. L'intimato non si
è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, il Ministero dell'interno, deducendo violazione dell'art. 1
l. n. 18 del 1980 e
dell'art. 1 l. 295 del 1990 e vizio di motivazione su
punto decisivo della controversia, lamenta che, nella
fattispecie relativa a "minore non deambulante con
difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni
della sua età", non avrebbe potuto essere riconosciuta l'indennità di accompagnamento, legata, secondo il ricorrente, a ben differenti presupposti ed
incompatibile con l'assegno di accompagnamento
ex art. 17 l. n. 118 del 1971; sostiene, altresì, che
l'infermità accertata (Hereditary sensory and autonomic neuropathy) avrebbe comportato un grave
deficit neurosensoriale, ma non neuromotorio.
Con il terzo ed il quarto motivo, denunziando, subordinatamente al mancato accoglimento delle prime censure, un'ulteriore violazione dell'art. 1
l. n. 18
del 1980 e vizio di motivazione su punto decisivo,
lamenta che il giudice di merito abbia disposto
"d'ufficio l'accertamento del presupposto medico legale a data risalente ad
epoche remote (quattro anni addietro)", a fronte "del totale silenzio
del verbale di accertamento sanitario amministrativo", sottolineando,
altresì, che, impropriamente, il Tribunale avrebbe fatto risalire l'inidoneità
all'autonoma deambulazione a quando la parte aveva poco più di un anno di vita,
mentre la situazione e la verifica della possibilità della deambulazione non
avrebbero potuto essere collocate in epoca anteriore al compimento del terzo o
quarto anno di vita.
Le censure, che vanno esaminate congiuntamente, data la loro stretta
connessione, sono infondate. Per quanto concerne il primo ed il secondo motivo,
infatti, il Tribunale di Catanzaro ha correttamente respinto le analoghe censure
proposte in appello dall'amministrazione dell'interno, richiamando l'orientamento di questa Corte, secondo cui,
in tema di provvidenze per gli
invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18 prevedendo, ai fini
dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti
dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua
per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i
requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da
considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio e
l'accertamento in ordine alla
sussistenza di siffatta necessità diviene indispensabile solo quando la condizione invalidante sia tale
da determinare la detta inidoneità, mentre, quando
le apposite commissioni sanitarie previste dagli artt.
7 e seguenti l. 30 marzo 1971 n. 118 abbiano accertato che il soggetto protetto si trovi nell'impossibilità
di deambulare senza permanente aiuto di accompagnatore, tanto è sufficiente per l'erogazione dell'indennità essendo siffatta condizione dell'invalido,
anche se minore, rispondente, per sue caratteristiche e peculiarità, ad una presunzione legale "iuris et
de iure" di necessità del sostegno economico derivante dall'indennità stessa (Cass. 27 gennaio 1994
n. 817). Ne deriva che, al minore riconosciuto "non
deambulante" compete l'indennità di accompagnamento.
Per quanto concerne la possibilità di prospettare
l'esigenza dell'assistenza continua di un accompagnatore anche in relazione ai bambini in tenera età
e per il collegato problema della decorrenza
dell'indennità di accompagnamento in relazione a
detti bambini, merita di essere confermato l'indirizzo
di questa Corte, secondo cui la situazione d'inabilità (impossibilità di
deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua
per impossibilità di compiere gli atti quotidiani della
vita), necessaria per l'attribuzione dell'indennità di
accompagnamento ex art. 1 l. n. 18 del 1980, può
configurarsi anche con riguardo a bambini in tenera
età, ancorché questi, per il solo fatto di essere tali
abbisognino comunque di assistenza, atteso che la
legge, la quale attribuisce il diritto anche ai minori
degli anni diciotto, non pone un limite minimo di età
e tenuto conto che detti bambini possono trovarsi in
uno stato tale da comportare, per le condizioni patologiche del soggetto, la necessità di un'assistenza
diversa, per forme e tempi di esplicazione, da quella
occorrente ad un bambino sano (Cass. S.U. 24 ottobre 1991 n. 11329, relativa all'ipotesi di bambino,
deceduto a meno di due anni, affetto da leucosi
acuta).
Si rivelano, pertanto, infondate anche le censure
di cui al terzo e quarto motivo, in ordine alla decorrenza del beneficio, riconosciuta in sede di merito
fin dalla data della presentazione della domanda in
sede amministrativa, in aderenza, peraltro, con la
sussistenza fin dalla nascita dello stato invalidante
riscontrato.
Per quanto concerne l'idoneità della patologia riscontrata ad eliminare la capacità di deambulazione, rileva la Corte che la censura è inammissibile in
questa sede, in quanto il ricorso per cassazione deve investire, a pena d'inammissibilità, questioni che
hanno formato oggetto del gravame con l'atto di appello, poiché nel giudizio di legittimità non possono
essere prospettate per la prima volta questioni nuove o temi nuovi d'indagini non compiute perché non
richieste in sede di merito (Cass. 5 maggio 2000 n.
5671; Cass. 19 dicembre 1999 n. 13819; Cass. 10
maggio 1995 n. 5106). Ebbene, nell'atto di appello,
l'amministrazione non aveva censurato tale punto,
limitandosi a lamenta, in diritto, la non applicabilità
nella specie, dell'istituto dell'indennità di accompagnamento e, in fatto, la decorrenza riconosciuta alla
prestazione.
Ne deriva il rigetto del ricorso.
Nulla per le spese, non essendosi costituito l'intimato.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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