Sentenza n. 1239 del 28 gennaio 2003
MAGISTRATI - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL PARLAMENTARE MAGISTRATO
(Sezioni Unite Civili - Presidente R. Corona - Relatore F. Sabatini)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di ispezione ministeriale disposta in
relazione all'inchiesta della Commissione
Parlamentare Antimafia sullo stato dell'Amministrazione della giustizia in Messina,
il dott. A. G. sostituto procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di quella sede
fino al maggio del 1996, data del suo
collocamento in aspettativa per mandato
parlamentare fu incolpato della violazione del
dovere di diligenza, di cui all'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511,
relativamente alle modalità di conduzione del procedimento (omissis),
instaurato nei confronti di M. D. + 256
per avere prima sollecitato la trasmissione degli
atti al proprio ufficio da parte della Procura presso il Tribunale di Reggio
Calabria, poi
riunito i relativi ponderosi atti (contenenti oltre 170 richieste di misure
cautelare già formulate dal P.M. reggino) a quelli del
procedimento contenitore quando erano a scadenza i
termini per le indagini preliminari, e di seguito
trascurato le sorti del procedimento che, solo
dopo oltre due anni dalla riunione e grazie
all'iniziativa dei dottori B. e L.,
subentrati al dott. G. era stato
trasmesso, senza il compimento di alcun atto di
indagine, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti nelle medesime condizioni,
nelle quali era giunto a Messina, secondo
l'incolpazione, il dott. G. aveva anche omesso di espletare e/o
delegare attività di
indagine e di adottare provvedimenti dopo che per entrambi i procedimenti erano abbondantemente
scaduti i termini per le indagini preliminari.
Con sentenza del 21 dicembre 2001 - 5 marzo 2002 la sezione disciplinare del
Consiglio Superiore della Magistratura ha inflitto all'incolpato la sanzione
dell'ammonimento.
Secondo quanto affermato da detta sezione, non
rilevava che l'azione disciplinare fosse stata
promossa durante il periodo in cui l'incolpato era in aspettativa per mandato parlamentare, poiché
tale carica non ne recide l'appartenenza all'Ordine
giudiziario, con tutte le conseguenze di legge,
comprese quelle disciplinari; l'insindacabilità
delle condotte dei magistrati eletti al C.S.M. precedentemente alla loro
elezione è diretta ad
assicurare il libero svolgimento delle loro
funzioni e non è pertanto analogicamente applicabile alla specie.
Il procedimento (omissis), inizialmente assegnato ai sostituto R. in ragione
del turno di servizio, era stato poi assegnato, come si desumeva dalle
risultanze ispettive, anche al dott. G., il quale si comportò in modo coerente
con tale posizione di contitolare protrattasi dal settembre 1994 al collocamento
in aspettativa, e nel corso di tale
periodo non erano individuabili
significativi atti ed iniziative istruttorie attribuibili all'incolpato, il quale chiese
ed ottenne bensì, il I marzo 1995, la proroga del
termine per le indagini preliminari fino al 2
settembre successivo, senza, tuttavia, che
fossero raggiunti concreti ed apprezzabili
risultati, essendo anzi addirittura maturato "irrecuperabilmente il termine di scadenza delle
indagini preliminari" seppur non decisiva, rilevava altresì la mancata
percezione dell'incompetenza territoriale del proprio ufficio in un procedimento
relativo a gravi reati e ad un elevato numero di indagati.
Per la cassazione di tale decisione il dott. G. ha proposto ricorso, affidato a nove
motivi, cui il Ministero della giustizia resiste
con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso il ricorrente deduce, con riferimento
all'art. 360 nn. 1, 4 e 5
c.p.c., "difetto di giurisdizione e nullità della sentenza e del procedimento per inammissibilità
dell'azione disciplinare in quanto promossa durante il periodo in cui
l'incolpato svolgeva funzioni
parlamentari di senatore della Repubblica.
Motivazione omessa insufficiente e
contraddittoria, e, pur dichiarando di non
mettere in discussione l'appartenenza all'ordine giudiziario del magistrato
collocato fuori ruolo per mandato parlamentare né, conseguentemente, la sua
soggezione al potere disciplinare dei C.S.M.,
sostiene che tale potere è tuttavia esercitabile; soltanto in relazione a fatti
pregressi all'elezione e per i quali l'azione disciplinare
sia già stata esercitata e sia pendente, e che la
funzione di componente del Parlamento esclude invece che il parlamentare possa
essere sottoposto durante l'esercizio di essa, a procedimenti
disciplinari che potrebbero pregiudicarne la
libertà e l'immagine; richiama l'art. 88 d.p.r. 30 marzo 1957 n. 361, nella
parte in cui sancisce il divieto di promozione dei magistrati
parlamentari durante il periodo dei mandato
nonché la delibera del C.S.M., secondo la quale
l'azione disciplinare è improponibile nei confronti
dal magistrato che rivesta la qualità di membro
dello stesso Consiglio, e ne lamenta la mancata
applicazione analogica; infine si duole che la
sentenza impugnata abbia "ingiustificatamente ignorato" l'eccezione di illegittimità
costituzionale per contrasto con l'art. 3 cost., da lui sollevata.
La complessa censura è infondata.
La materia dell'immunità parlamentare è infatti compiutamente disciplinata
dall'art. 68 della
costituzione, il quale nulla dispone nel senso preteso dal ricorrente; in senso contrario alla
tesi da lui svolta deve anzi rilevarsi che, avendo
la legge costituzionale 29 ottobre 1993 n. 3
abrogato l'istituto dell'autorizzazione a
procedere, già previsto dal secondo comma di detta
norma, il parlamentare può essere sottoposto a procedimento penale senza vincoli diversi da quelli
espressamente previsti dal nuovo testo (occorre,
invero l'autorizzazione della Camera di.
appartenenza perché egli pia sottoposto a
perquisizione personale o domiciliare o privato della libertà personale e
cosi via), talchè a
maggior ragione lo stesso parlamentare può essere
sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell'organo, cui tale potere
appartenga in relazione alla qualità professionale da lui anche rivestita.
Proprio con riguardo all'odierno ricorrente, ma con riferimento ad addebiti disciplinari diversi da quello
ora in esame, con sentenza del 24 giugno 2002 n. 270 la Corte costituzionale, pronunciando sul conflitto di
attribuzioni, sollevato dalla
Sezione disciplinare del C.S.M., ha annullato la delibera del Senato della Repubblica, secondo
la
quale i fatti addebitati concernono opinioni
espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio
delle sue funzioni così implicitamente riconoscendo la pienezza del potere
disciplinare del C.S.M. nonostante la funzione parlamentare svolta
dall'incolpato.
Il ricorrente non pone in discussione, ed anzi espressamente riconosce, la legittimità della
delibera del C.S.M. riguardante i magistrati
componenti di detto organo - punto che, pertanto, non può essere qui esaminato e, tuttavia
infondatamente ne lamenta la mancata applicazione
analogica.
L'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile vieta infatti
l'applicazione analogica di norme eccezionali, e tali sono quelle
in tema di immunità, giacché esse fanno eccezione
alla regola fondamentale (art. 3 cost.) della
eguaglianza: se dunque, come il C.S.M. ci afferma abbia ritenuto godono di tale
prerogativa i magistrati eletti a detto organo le norme relative non sono
analogicamente estensibili al magistrato parlamentare.
Deve comunque aggiungersi che una norma in
tanto può essere applicata analogicamente ad un
caso, in quanto questo non sia disciplinato dalla legge e ricorra identità di
ratio.
Nessuna di tali condizioni ricorre nella specie: la materia dell'immunità
parlamentare è infatti - come detto - compiutamente regolata dall'art. 68 cost.
e l'immunità riconosciuta dal C.S.M. ai magistrati di esso componenti è basata
sui rapporti tra detto organo ed il Ministro della giustizia, rapporti che non
vengono invece in considerazione riguardo al magistrato collocato in
aspettativa per mandato parlamentare.
Con riguardo alle diverse incolpazioni, per le quali la Sezione
disciplinare ebbe come sopra a sollevare conflitto di attribuzioni, il
ricorrente con il secondo motivo lamenta la sospensione del procedimento ad esse
relativo, disposta dalla stessa Sezione, ovvero l'omessa sospensione
dell'intero procedimento disciplinare, ed allega
pertanto con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la nullità della
sentenza e del procedimento.
Le censure sono inammissibili perché investono
provvedimenti di natura ordinatoria e non
decisionale, rimessi al potere discrezionale della Sezione disciplinare e non
sindacabili in sede di legittimità.
Con il quarto motivo il ricorrente, con
riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c., deduce vizi
di motivazione della sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato che egli divenne titolare del
procedimento (omissis) - unitamente al collega dott. R. - in cui esso
pervenne alla Procura di Messina, e sostiene che
solo con la riunione di tale procedimento a quello
c.d. contenitore, disposta dal dott. R., egli
divenne contitolare del procedimento (omissis) in quanto
già coassegnatario del procedimento contenitore.
Il motivo è infondato.
Risulta infatti dalla sentenza impugnata che
detta riunione fu disposta il I febbraio 1995.
Orbene, riferendosi l'incolpazione ad un
illecito permanente protrattosi, come è dato
evincere della sentenza impugnata, dal settembre 1994 al maggio 1996, non
riveste carattere
decisivo, come richiede il citato art. 360 n. 5,
la circostanza se l'incolpato fosse o non
contitolare del procedimento per i circa quattro
mesi iniziali, essendosi comunque protratta
l'inerzia, così come addebitatagli e ritenuta in sentenza, per il lungo lasso di
tempo che va dal febbraio 1995 al maggio 1996.
La questione avrebbe semmai assunto rilevanza, quanto alla entità della
sanzione, se fosse stata comminata una diversa da quella - minima -
effettivamente inflitta.
Con il quinto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sul punto
"costituito dalla presunta sollecitazione della trasmissione degli atti
da parte della Procura della Repubblica presso i il Tribunale di Reggio Calabria" e qualifica come del tutto ininfluente la richiesta di informazioni
avanzata a detta Procura in data 7 giugno 1994 da
esso ricorrente e dal collega R.
Il motivo è inammissibile l'incolpazione si
riferisce infatti all'inerzia nella conduzione del
procedimento (omissis) successivamente al momento (settembre 1994) in cui esso pervenne alla Procura
di Messina, e la censura investe un rilievo svolto
dalla sentenza impugnata solo ad abundantiam: essa
ha infatti esattamente rilevato che la trasmissione
degli atti del procedimento (omissis) dalla Procura di
Reggio Calabria a quella di Messina "costituisce soltanto l'antecedente temporale delle successive i
fasi procedimentali, riconducibili alla titolarità dell'incolpato" e, pur qualificando "essenziale"
la sollecitazione degli atti alla Procura di Reggio avanzata dal ricorrente e dal dott.
R., mostra di giovarsi di tale dato
(contrastante l'addebito di negligenza elevato) al fine di dimostrare che entrambi erano contitolari del procedimento sin da
quando esso pervenne alla Procura di Messina.
Con il terzo motivo il ricorrente si duole della mancata ammissione dei
testi indicati, ed in particolare del dott. R., il quale con missiva si
era assunto la responsabilità della
conduzione del procedimento (omissis) e avrebbe potuto
chiarire in via definitiva i rispettivi ruoli,
ed adduce pertanto violazione di legge (art. 111,
cost. e artt. 190, 468 n. 2, 415 n. 2 c.p.c.).
Unitamente a detto motivo possono essere esaminati quelli, ad esso strettamente connessi,
recanti i numeri 6, 7, 8 e 9, con i quali il ricorrente si duole, con riferimento all'art. 360
n. 5 c.p.c., che sia stata ritenuta raggiunta la
prova della negligenza e non provata invece
l'assenza di cause di giustificazione: le censure si rivolgono in particolare ai
punti della decisione con i quali la Sezione disciplinare ha preso isolatamente
in considerazione il procedimento (omissis), ha svalutato l'attività svolta
dal ricorrente nel procedimento contenitore, e non ha tenuto conto del ruolo e
dell'attività del dott. R..
Osserva la Corte che i motivi ora in esame investono l'accertamento della
condotta omissiva ascritta al ricorrente e del relativo profilo soggettivo, e,
dunque, questioni di fatto,
come tali rimesse al giudice disciplinare e non sindacabili in sede di
legittimità se la relativa decisione sia congruamente e logicamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici.
Le censure - ancorchè in parte svolgano altresì inammissibilmente in questa sede di legittimità,
argomentazioni di fatto sono fondate nei limiti di seguito precisati.
Premesso che la responsabilità disciplinare può
essere affermata solo a titolo - oltre che di dolo:
profilo, questo, che nella specie non forma
però oggetto di contestazione - di colpa, deve rilevarsi che in un procedimento
penale relativo ad una molteplicità di
episodi criminosi e di indagati, e nel quale, dopo la disposta riunione
erano confluiti più filoni di indagini
(procedimento che la stessa Sezione disciplinare ha
qualificato ipertrofico), l'accertamento di essa
esigeva che si fosse anche indagato, e sia pure
solo incidentalmente, sul ruolo e sulla condotta del contitolare dott. R., sulla
eventuali direttive del capo dell'ufficio in caso di indagini affidate a più
sostituti sulla condotta dell'incolpato nel procedimento contenitore e sugli
altri a lui affidati e che tali ulteriori accertamenti si fossero risolti
negativamente per l'incolpato.
Proprio la complessità del procedimento doveva
infatti indurre la Sezione disciplinare a ritenere che vi fosse stata una
distribuzione di ruoli tra i due magistrati assegnatari, non essendo pensabile
che essi dovessero compiere congiuntamente gli atti relativi.
Orbene su tali punti si rilevano nella motivazione della decisione omissioni e
contraddizioni.
La Sezione ha invero concentrato la sua
attenzione isolatamente sul solo procedimento (omissis) e sulla condotta riguardo ad essa serbata
dall'incolpato, senza doverosamente estendere il
proprio esame nei sensi di cui sopra e mostrando
anzi di ritenere ineccepibile il comportamento
dello stesso incolpato nel procedimento cal.
contenitore, in ordine al quale non risultano
infatti mossi addebiti disciplinari né ha
chiarito quali atti, sia pure giudicati non "significativi", diversi dalla richiesta di
proroga del termine per le indagini preliminari fino al 2 settembre 1995, egli
abbia posto in essere.
Nel caso - analogo - di addebiti disciplinari concernenti provvedimenti
collegiali, questa C.S. (Sez. un. n. 338 del 1999) ha infatti affermato
tra l'altro che il giudice disciplinare é tenuto ad affrontare il problema
della personalizzazione dell'incolpazione ed a valutare la condotta materiale
posta in essere da ciascun componente del collegio esprimendo adeguata
motivazione per distinguere le singole posizioni.
Né può tacersi che la stessa Sezione ha ritenuto non provate cause di
giustificazione, che l'incolpato aveva invece chiesto di provare con istanze del
cui mancato accoglimento la decisione non offre motivazione alcuna.
Si impone, pertanto, e nei sensi di cui sopra, la cassazione della
decisione con rinvio alla stessa Sezione la quale, con piena libertà di
giudizio, riesaminerà il materiale probatorio, nonché quello offerto
dall'incolpato, attenendosi ai criteri enunciati.
Il parziale accoglimento del ricorso comporta l'equa compensazione delle
spese dei giudizio di cassazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte
rigetta il primo, secondo, quarto e quinto
del ricorso, accoglie per quanto di ragione le altre censure, cassa in relazione
la sentenza impugnata e rinvia alla erezione disciplinare del Consiglio
Superiore della Magistratura. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
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