Ordinanza n. 1127 del 24 gennaio 2003
PUBBLICO IMPIEGO - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - GIURISDIZIONE DEL
GIUDICE ORDINARIO
(Sezioni Unite Civili - Presidente V. Carbone - Relatore L.F. Di Nanni)
La Corte
ritenuto in fatto quanto segue
- G. M. e S. P., nella rispettiva qualità di segretario generale provinciale C.I.S.L. - F.P.S. e di segretario generale provinciale C.G.I.L. funzione pubblica, con ricorso al
tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, del 15 maggio 2001, hanno chiesto che, ai sensi
dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, fosse dichiarata antisindacale la condotta posta in essere
dal Comune di Salerno con l'atto deliberativo della
Giunta municipale del 31 gennaio 2001 n. 138 e ne
fossero rimossi gli effetti, mediante declaratoria di
illegittimità, annullamento e/o disapplicazione.
I ricorrenti hanno denunciato che, con la delibera municipale, erano state individuate posizioni organizzative all'interno del Comune in dispregio degli
accordi sindacali di contrattazione decentrata; in
particolare erano state violate specifiche disposizioni di detti accordi in tema di informativa sindacale, così disconoscendo l'importanza del ruolo del
sindacato.
- Il Comune di Salerno si è costituito nel giudizio ed ha proposto regolamento preventivo della giurisdizione, con il quale ha sostenuto: a) che la cognizione delle controversie in materia di procedure
concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; b) che a i
questa stessa giurisdizione appartiene anche la cognizione delle controversie con le quali le organizzazioni sindacali chiedono che sia emesso un ordine
di desistere da una condotta antisindacale e di ri muoverne gli effetti.
Gli intimati non si sono costituiti.
- Il PM, richiesto di rendere le proprie conclusioni sulla controversia, nella quale si ravvisava
una delle ipotesi di cui all'art. 375 cod. proc.
civ., ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
CONSIDERA IN DIRITTO
- E' preliminare l'esame dell'eccezione con la quale il PM sostiene che nel procedimento di cui all'art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori,
non è consentito proporre il regolamento preventivo di giurisdizione. Le
ragioni sulle quali la tesi si fonda sono date dalla natura cautelare del
procedimento, nell'ambito del quale il regolamento deve essere escluso, e dalla circostanza che l'instaurazione del giudizio di opposizione al decreto emesso
dal giudice del lavoro è solo eventuale, sicché si è potuta formare la
giurisdizione.
La tesi non può essere condivisa.
- 1. Nella giurisprudenza di queste sezioni unite è stato già affermato il
principio secondo il quale "ai fini dell'applicazione del principio della
preclusione all'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, per
effetto di una decisione nel merito in primo grado, ai sensi dell'art. 41, primo
comma, cod. proc. civ., la struttura del procedimento nell'ambito del quale il
provvedimento è adottato non incide sulla funzione di quest'ultimo, che deve
essere considerata prevalentemente esecutiva, essendo soltanto eventuale e
successivo lo svolgimento di un accertamento ordinario. Sia nel procedimento
regolato dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. che in quello previsto
dall'art. 28 dello Statuto dei diritti dei lavoratori la funzione prevalentemente esecutiva del provvedimento adottato
esclude, dunque, che in esso possa essere ravvisata una "decisione di merito"
preclusiva dell'esperimento del regolamento preventivo di giurisdizione": sentenza 7 febbraio 2002, n.
1761, nella motivazione.
- .2. Si aggiunga che la funzione cautelare che può essere attribuita al
decreto di cui al primo comma dell'art. 28 dello Statuto non ha nulla a che
vedere con i provvedimenti cautelare veri e propri, per i quali il regolamento
preventivo di giurisdizione è escluso, per ragioni inerenti alla struttura
procedimentale ed alla disciplina del reclamo indicata dalL'art. 669 terdecies
cod. proc. civ.: Cass. ss. uu. 22 marzo 1996, n. 2465.
- .3. Deve essere, quindi, confermato l'orientamento espresso da queste
sezioni unite sin dalla sentenza 18 dicembre 1977, n. 12830, secondo il quale
l'istanza di regolamento di giurisdizione non e preclusa dalla pendenza del
giudizio di opposizione al decreto che definisce il procedimento di repressione
della condotta antisindacale di cui all'art. 28 dello Statuto, perché il
provvedimento, fino al momento in
cui è definito il giudizio di opposizione, è un atto processuale provvisorio,
che non può contenere una statuizione implicita, concernente la giurisdizione,
sulla quale possa formarsi il giudicato.
- La questione di giurisdizione è affrontata dal Comune di Salerno con la
tesi che la controversia
rientra tra quelle riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Ciò per un doppio e concorrente ordine di ragioni.
La prima ragione è che la controversia ha per oggetto procedure di
riqualificazione del personale, le quali attengono al potere organizzatorio
interno dell'amministrazione, essendo prevista una fase concorsuale finalizzata alla assunzione nella nuova superiore qualifica o una valutazione sui livelli e mansioni da attribuire.
L'altra che, con la domanda, le organizzazioni sindacali hanno chiesto anche
la rimozione dei provvedimenti lesivi che investono sia la sfera del sindacato,
sia quella dei singoli lavoratori. In questa commistione di effetti non potrebbe
essere trascurata la natura pubblica della prestazione lavorativa sulla quale la
decisione verrebbe ad incidere.
- .1. In tema di repressione della condotta antisindacale nel settore del
pubblico impiego, le regole di riparto della giurisdizione, anche prima delle
modificazioni introdotte dalla legge 12 luglio 1990 n. 146, sono state sempre
fondate sul riconoscimento delle situazioni soggettive proprie ed esclusive delle associazioni sindacali (cosiddetti diritti sindacali in senso stretto), quali diritti soggettivi perfetti, tutelabili dinanzi al giudice ordinario.
In applicazione di tali regole, è stato considerato irrilevante il fatto che
il comportamento lesivo addebitato all'ente pubblico si sostanzi in un formale
provvedimento o invece si traduca in una qualsiasi condotta materiale o in
qualsiasi fatto che, per la sua intrinseca essenza o per il suo modo di essere e
di manifestarsi, sia tale da assumere carattere antisindacale (Cass. ss. uu. 26
luglio 1984, n. 4390; 28 novembre 1990, n. 11461) o che l'ordine di cessazione
della condotta antisindacale emesso dal giudice ordinario comporti l'imposizione
alla pubblica amministrazione di un facere o di un pati (Cass. 14 agosto 1999,
n. 592).
L'art. 63, terzo comma, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, confermando
l'avvenuta privatizzazione del rapporto di lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice
del lavoro, una cognizione incondizionata in materia di condotta antisindacale
delle pubbliche amministrazioni.
In coerenza con questi dati, l'art. 4 della legge 11 aprile 2000 n. 83 aveva già abrogato il sesto e
settimo comma dell'art. 28 legge n. 300/1970, aggiunti con l'art. 6 della legge 12 giugno 1990 n. 146,
con i quali era stabilito il frazionamento di tutela
fra giudice ordinario e giudice amministrativo, correlata, la prima, a condotte lesive del solo sindacato e la seconda a
quelle lesive, oltre che di interessi sindacali, di situazioni soggettive
inerenti al pubblico impiego.
- .2. Le riforme da ultimo intervenute non lasciano spazio neppure alla tesi
che appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia
nella quale sia chiesta anche la rimozione dei provvedimenti lesivi che
investono la sfera dei singoli lavoratori.
Nel nuovo sistema, infatti, anche l'atto antisindacale del datore di lavoro
pubblico ha la connotazione di atto privatistico, omologo a quello scorretto del
datore di lavoro privato, come tale suscettibile di cognizione da parte del
giudice ordinario, anche se sia richiesta l'eliminazione dell'atto stesso e dei
suoi effetti.
- Le regole da ultimo esposte valgono nel presente giudizio, nel quale è
stata denunciata come antisindacale una condotta tenuta dal Comune di Salerno
prima del 30 giugno 1998.
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato e dichiarata la giurisdizione del tribunale di Salerno, in funzione di giudice
del lavoro.
Nessuna pronuncia deve essere resa sulle spese di questo giudizio, perché gli
intimati non vi hanno svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di cassazione a sezioni unite rigetta il ricorso e dichiara la
giurisdizione del tribunale di Salerno.
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