Sentenza n. 9724 del 4 luglio 2002
ACCERTAMENTO DELLA PATERNITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA'
COSTITUZIONALE DEL DIVIETO DI INDAGINI SULLA PATERNITA' PER I FIGLI
INCESTUOSI.
(Sezione Prima Civile - Presidente G. Losavio - Relatore M.
Bonomo)
IL COLLEGIO
Considerato: - che con decreto del 12-14 marzo 1998, il Tribunale di
Roma respingeva la domanda di L.C. volta ad ottenere la dichiarazione di
ammissibilità dell'azione per l'accertamento giudiziale di paternità
di B. C., deceduto;
- che il giudice, essendo risultato che B. C. e M. J. F., madre
di L.C., erano fratelli uterini e che avevano convissuto sotto lo stesso
tetto durante l'infanzia assieme alla loro madre, applicava l'art. 251
c.c., rilevando che non era emerso alcun elemento probatorio in ordine
ad una relazione fra i due ed alla loro non conoscenza del rapporto di
parentela esistente tra i medesimi;
- che proponeva reclamo contro il decreto L. C. sostenendo che
non sussisteva alcuna prova che sua madre e B. C. al momento del suo
concepimento fossero a conoscenza del vincolo parentale che li legava,
mentre vi erano sufficienti prove in ordine alla paternità di B. C.,
deducibili anche dal suo inequivocabile comportamento nei confronti del
reclamante;
- che, con decreto del 25 marzo-25 maggio 1999, la Corte
d'appello di Roma respingeva il reclamo sulla base delle seguenti
osservazioni: a) era stato documentalmente provato che B. C. e M. J. F.
erano fratelli uterini e che avevano convissuto con la loro madre dal
1936 al 1947, sicché non era contestabile che i due al momento
dell'eventuale concepimento di L. fossero a conoscenza del vincolo
parentale che li univa; b) pertanto, ai sensi dell'art. 278 c.c., era
preclusa qualsiasi indagine sulla paternità di B. C. nei confronti del
reclamante;
- che contro la decisione della Corte d'appello L. C. ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, lamentando,
con il primo ed il terzo motivo, violazione e falsa applicazione
dell'art. 278 c.c., nonché difetto di motivazione ed errata valutazione
della buona fede del genitore, e ha prospettato, con il secondo motivo,
questione di illegittimità costituzionale degli arte. 251, comma, 1, e
dell'art. 2.78, comma 1, c.c., in relazione agli artt. 2, 3 e 30 Cost.;
- che tale questione di costituzionalità è rilevante in quanto:
a) in base all'art 278 c.c., le indagini sulla paternità non sono
ammesse nei casi in cui, a norma del precedente articolo 251, il
riconoscimento dei figli incestuosi è vietato;
b) nella specie ricorre un'ipotesi in cui tale riconoscimento è
vietato dall'art. 251, poiché B. C. e M. J. F. erano fratelli uterini;
c) il giudice di merito ha escluso la ricorrenza dell'ipotesi di
buona fede (nel senso dell'ignoranza del vincolo di parentela al tempo
del concepimento), che consente il riconoscimento del figlio incestuoso,
ai sensi dell'art. 251 c.c., e quindi rende ammissibili le indagini
sulla paternità, in base all'art. 278 c.c.;
d) tale valutazione del giudice di merito in punto di fatto è
sufficientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici,
risultando così incensurabile in sede di legittimità;
e) pertanto il ricorso non risulta accoglibile in relazione al primo
ed al terzo mezzo d'impugnazione;
f) in tale situazione, ai fini della decisione in ordine
all'ammissibilità dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternità
deve farsi applicazione delle norme sospettate di incostituzionalità, e
cioè dell'art. 278, comma 1, c.c., in relazione all'art. 251, comma 1,
dello stesso codice;
- che la questione di illegittimità costituzionale, oltre che
rilevante, appare non manifestamente infondata, in quanto:
1) secondo l'art. 30, della Cost., la legge assicura ai figli nati
fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i
diritti dei membri della famiglia legittima (secondo comma) e detta le
norme e i limiti per la ricerca della paternità (terzo comma);
2) tale tutela non viene assicurata ai figli incestuosi, i quali non
possono ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità o della
maternità,
3) le responsabilità dei genitori, pur se sanzionabili anche
penalmente nei loro confronti (art. 554 c.p.), non giustificano la
limitazione dei diritti dei figli incestuosi che non possono essere
pregiudicati da fatti a loro non attribuibili;
4) il divieto di conseguire il riconoscimento e la dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità non trova giustificazione in
esigenze di tutela dei membri della famiglia legittima;
5) tali esigenze di tutela non hanno impedito al legislatore
ordinario con 1a riforma del 1975 di sopprimere i limiti per la
riconoscibilità della prole adulterina;
6) le medesime esigenze di tutela dei membri della famiglia
legittima, se esistessero, dovrebbero impedire il riconoscimento e la
dichiarazione giudiziale anche nei casi di buona fede e di matrimonio
(da cui deriva l'affinità) dichiarato nullo - casi nei quali, invece,
il riconoscimento del figlio incestuoso e la dichiarazione giudiziale di
paternità sono possibili, per le deroghe previste dall'art. 251 c.c.,
ricorrendone le condizioni - e quando vi sia stato ratto o violenza
sessuale (ipotesi nelle quali le indagini sulla paternità o sulla
maternità dei figli incestuosi possono essere ammesse dal giudice, ai
sensi del secondo comma dell'art. 278 c.c.);
7) una limitazione ai fini del riconoscimento e della dichiarazione
giudiziale di paternità o di maternità potrebbe essere giustificata,
in base alla menzionata norma costituzionale, solo se fosse determinata
da specifiche esigenze di tutela dell'interesse del figlio incestuoso,
mentre non può essere giustificata dalla necessità di evitare
occasioni di scandalo;
8) dubbi di illegittimità costituzionale dell'art. 278, comma 1,
c.c., in relazione all'art. 251, comma 1, dello stesso codice,
sussistono anche con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., per la
violazione del diritto all'identità personale del figlio incestuoso -
che è privato della possibilità di avere un genitore, un determinato
nome ed una famiglia - nonché sotto il profilo della violazione del
principio di uguaglianza, in quanto pur trovandosi i figli incestuosi
nella stessa situazione sostanziale di quelli non incestuosi, perché
l'elemento che li differenzia deriva da un fattore a loro estraneo
(rapporti tra i genitori), sono assoggettati ad una disciplina
radicalmente diversa;
9) il diritto all'identità personale trova riconoscimento anche
nell'art. 8 della Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo (New
York, 20 novembre 1989), ratificata e resa esecutiva con L. 27 maggio
1991 n. 176;
10) l'art. 3 della Convenzione europea sullo stato giuridico dei
figli nati fuori del matrimonio (Strasburgo, 15 ottobre 1975), firmata,
ma non ratificata dall'Italia, prevede all'art. 3 che 1a paternità di
"qualsiasi" figlio nato fuori del matrimonio - e quindi anche
del figlio incestuoso - possa essere accertata o stabilita in base a
riconoscimento volontario o attraverso una decisione giudiziaria;
- che i termini nei quali sono formulate negli artt. 251 e 278 c.c.
le prescrizioni relative all'inammissibilità delle indagini sulla
paternità ed al divieto di riconoscimento dei figli incestuosi non
consentono, per la loro chiarezza, una diversa interpretazione della
legge che possa far superare i dubbi sulla conformità ai principi
costituzionali;
PER QUESTI MOTIVI
visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara rilevante e
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 278, comma 1, c.c. e dell'art. 251, comma 1,c.c.., nella parte
in cui, non consentono indagini sulla paternità di figli incestuosi,
per contrasto con gli art. 2, 3 e 30, comma 3, Cost,;
- sospende il giudizio;
- trasmette gli atti alla Corte Costituzionale;
- dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del
Consiglio dei Ministri ed alle parti;
- dispone che l'ordinanza sia comunicata al Presidente del Senato
della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.