Corte Di Cassazione Anno 2002

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Sentenza n. 8251 del 6 giugno 2002

SOCI DI COOPERATIVE - ESCLUSIONE DEL SOCIO E LESIONE DELL'INTERESSE SOCIALE

(Sezione Lavoro - Presidente B. D'Angelo - Relatore F. Roselli)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 13 aprile 1993 M. F. conveniva davanti al Tribunale di Trieste la società cooperativa a r.l. (omissis), impugnando un provvedimento di esclusione adottato dal Commissario governativo il 9 marzo precedente.

Tale provvedimento era fondato, in generale, sull'addebito di "dispregio dello spirito e dello statuto della cooperativa" e in particolare su comportamenti asseritamente lesivi dell'interesse sociale, quale l'essersi iscritto come imprenditore individuale presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia onde esercitare in proprio l'attività di pesca, itticoltura e  molluschicoltura, l'essersi avvalso di persone estranee alla cooperativa per lo svolgimento della attività sociale, l'avere adoperato natanti non appartenenti alla società, l'avere occupato senza autorizzazione specchi d'acqua appartenenti ad altri soci, l'avere istituito filari di molluschi su acque demaniali utilizzando corpi morti di filari della società, l'aver lavorato durante periodi di asserita inattività per infortunio, l'aver rifiutato di ricevere corrispondenza, l'aver chiesto al giudice un sequestro conservativo su beni sociali, senza averlo ottenuto e pur conoscendo la non fondatezza della propria pretesa, ed infine aver ricevuto pagamenti destinati alla società senza informare la medesima.

Il F. sosteneva la nullità del provvedimento sia per violazione delle disposizioni statuarie sia per eccesso di potere, nonché la nullità della stessa clausola statuaria comminante l'esclusione del socio, stante l'indeterminazione del contenuto. 

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava la domanda con decisione del 23 ottobre 1995, confermata con sentenza del 25 febbraio 1999 dalla Corte d'appello, la quale, sul piano processuale, rigettava l'eccezione di nullità delle deposizioni testimoniali acquisite in primo grado dopo la scadenza del termine perentorio assegnato dal giudice istruttore ai sensi dell'art. 244, secondo comma, cod. proc. civ., nel testo vigente prima del 30 aprile 1995, ossia prima dell'abrogazione ex art. 89 1. 29 novembre 1990 n. 353: lo stesso attuale appellante aveva in primo grado tacitamente rinunciato alla relativa eccezione ed anzi aveva argomentato le proprie difese proprio con riferimento a quelle testimonianze.

La Corte di merito rigettava anche la doglianza relativa alla mancata ammissione della produzione tardiva di documenti davanti al Tribunale, poiché, oltre ad essere legittimo il provvedimento negativo in base all'art. 110 disp. att. cod. proc. civ. ossia perché l'assunzione della prova era stata chiusa, i documenti erano stati poi prodotti ed esaminati in grado d'appello.

Quanto al merito, la Corte osservava come la iscrizione del F. quale imprenditore individuale presso la Camera di commercio dimostrava l'esercizio in proprio dell'attività di allevatore e venditore di mitili ossia di attività in concorrenza e quindi almeno potenzialmente dannosa per la società cooperativa.

L'attività in proprio, dimostrata anche dallo uso di un natante non di proprietà della cooperativa, dalle dichiarazioni di reddito di impresa e da certificato dell'ufficio delle imposte dirette, aveva prodotto un sensibile utile ed era stata realizzata anche con uso non autorizzato di impianti della cooperativa, come risultava dalle deposizioni testimoniali e da una denuncia di furto di quegli impianti, formulata dal F. come se quei beni fossero appartenuti a lui.

Né quell'attività era stata autorizzata dagli organi direttivi sociali, come prescritto dallo art. 13, lett. d, dello statuto. 

Fondato, ad avviso del collegio di merito, era anche l'addebito di avere chiesto un sequestro conservativo su beni sociali, senza averlo ottenuto e pur senza avere poi agito in sede di cognizione, ciò che aveva posto in pericolo la stessa continuazione dell'attività sociale ed aveva perciò rivelato scarso spirito mutualistico.

Infine la Corte escludeva che la comminatoria di espulsione, contenuta nell'art. 13 lett. c dello statuto quale conseguenza di inadempimento di obblighi sociali, fosse nulla per eccessiva genericità della previsione d'illecito.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione il F. Resiste con controricorso la s.r.l. cooperativa (omissis). Memoria del ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione "delle norme sulla competenza", osservando che tutte le controversie fra società cooperativa e socio lavoratore ed attinenti alle prestazioni ed allo status di questo debbono essere trattate col rito del lavoro, onde la presente avrebbe dovuto essere decisa in primo grado dal pretore e in appello dal tribunale, in base alle norme vigenti prima del 2 giugno 1999 ossia prima dell'entrata in vigore dell'art. 82 d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51. Il ricorrente invoca la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 30 ottobre 1998 n. 10906, che ritenne attribuite al giudice del lavoro le dette controversie.

Il motivo non può essere accolto.

Pur ammesso che all'epoca dei fatti di causa questa appartenesse alla competenza del pretore in primo grado (art. 413, primo comma, cod. proc. civ. 2 vecchio testo) e del tribunale in secondo grado (art. 433, primo comma, vecchio testo), la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo enunciato il principio della competenza sopravvenuta, in base al quale il processo continua davanti al giudice adito non solamente nel caso, espressamente previsto dall'art. 5 cod. proc. civ., di sopravvenuto mutamento della legge o dello stato di fatto tali da escludere la competenza del giudice medesimo, ma anche nell'ipotesi inversa, in cui, adito un giudice originariamente incompetente, questi sia divenuto successivamente competente ex iure superveniente. 

Ciò per un'evidente ragione di economia processuale corrispondente alla funzione della perpetuatio iurisdictionis, che è quella di non vanificare l'attività processuale già compiuta senza che ciò soddisfi alcun interesse, né pubblico né privato (la Corte ha enunciato lo stesso principio anche quanto alla giurisdizione: Cass. 15 novembre 1994 n. 9627, 22 aprile 1997 n. 3474 Sez. un. 27 luglio 1999 n. 516).

Nel caso di specie, trattandosi di causa pendente al 30 aprile 1995 e dovendo perciò applicarsi il vecchio testo dell'art. 38 cod. proc. civ. (artt. 90 1. n. 353 del 1990, 9 d.l. 18 ottobre 1995 n. 432 conv. in 1. 20 dicembre 1995 n. 534), si dovrebbe pronunciare la cassazione della sentenza impugnata, la quale tuttavia, porterebbe all'inizio di un nuovo processo davanti agli stessi giudici che si sono già pronunciati, con inutile reiterazione di attività processuale.

Col secondo motivo il ricorrente lamenta essere stata erroneamente rigettata dalla Corte d'appello la sua eccezione di nullità della prova testimoniale assunta in primo grado dopo la scadenza del termine perentorio fissato dal giudice istruttore con ordinanza ai sensi dell'art. 244, terzo comma, vecchio testo, cod. proc. civ..

Col terzo motivo egli si duole ancora che la Corte abbia considerato detta eccezione come rinunciata solo perché la parte, dopo averla sollevata, contestò la capacità di alcuni testimoni sulla base dell'art. 246 cod. proc. civ. 

Nessuno dei due motivi, da esaminare insieme per connessione, è meritevole di accoglimento.

L'ordinanza con cui il giudice dispone un termine perentorio è revocabile ai sensi dell'art. 177, secondo comma, cod. proc. civ. e la relativa decisione, siccome riservata al giudice di merito, non è sindacabile in cassazione, salva la manifesta arbitrarietà (Cass. 19 aprile 1980 n. 2580), nella specie non ravvisabile. Né la revoca ha sottratto alcuna facoltà all'attuale ricorrente, che perciò senza fondamento parla in memoria di violazione del contraddittorio.

Tale ragione di rigetto del secondo motivo assorbe il terzo motivo di ricorso.

Col quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 184 - 189, vecchio testo, cod. proc. civ., data dall'avere il giudice di primo grado rigettato una ancor tempestiva istanza di prova documentale e dall'avere il giudice di appello confermato quella decisione.

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, ossia perché in appello è stata ammessa la produzione di quei documenti, esaminati dall'organo giudicante (vedi pag. 17 della sentenza qui impugnata).

Il quinto motivo di ricorso, attinente a questioni non processuali, contiene quattro censure, contrassegnate con le lettere  da a a d, che vengono qui esaminate in ordine logico e non nell'ordine grafico seguito dal ricorrente.

Con la censura sub d questi sostiene la nullità della clausola statuaria n. 13 c, che comminava la esclusione del socio per motivi non specificamente determinati, così da impedire ogni difesa, anche giudiziale, al socio escluso.

La doglianza sarebbe a rigore inammissibile per indeterminazione ossia per inosservanza dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ., giacchè il ricorrente non riporta, come avrebbe dovuto, il testo della clausola impugnata. Tuttavia dalla motivazione della sentenza d'appello e dal fatto che questa parli, a proposito della detta comminatoria di esclusione, di gravi inadempimenti degli obblighi sociali, risulta come essa corrisponda all'art. 2286, primo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 2527, primo comma, e prevedente l'esclusione del socio dalla società semplice (e quindi ex art. 2527 cit. dalla società cooperativa) "per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale".

Orbene, questa Corte ha già escluso che contrastino col diritto di difesa in giudizio garantito dall'art. 24, secondo comma, Cost. disposizioni come quelle che configurino una fattispecie d'illecito, formulate con termini linguistici elastici: pertanto queste disposizioni non danno luogo a dubbi di costituzionalità, se contenute in una legge, né a nullità ex art. 1418, primo comma, cod. civ., se di natura negoziale.

L'applicazione di norme elastiche, e in particolare la verifica di sussumibilità del fatto concreto sotto il paradigma normativo, non esprime una funzione creativa di diritto, in qualche misura arbitraria e perciò incontrollabile, ma richiede una più o meno complessa attività d'interpretazione sistematica, ossia di attribuzione di significato concreto alla previsione astratta anche attraverso il ricorso ad altre norme del sistema, eventualmente di livello superiore (ad es. norme della Costituzione) o inferiore (ad es. norme regolamentari) a quello legislativo (Cass. Sez. un. 20 novembre 1998 n. 11732).

Nel caso di specie il giudice di merito ha esattamente ravvisato i gravi motivi di esclusione del socio con inadempimenti di obblighi assunti col contratto associativo, tali da pregiudicare il conseguimento dello scopo sociale, e con comportamenti contrari al dovere di fedeltà (art. 2105 cod. civ.) del socio-lavoratore.

Con la censura sub c il ricorrente considera errata la decisione della Corte d'appello, che ha considerato illecito il comportamento del socio consistito nel chiedere il sequestro conservativo di alcuni beni sociali, senza ottenerlo e senza iniziare poi il giudizio di merito.

La Corte ha infatti ritenuto che con quel comportamento il socio tentò di limitare l'attività economica della società e quindi di arrecare un danno patrimoniale e d'immagine.

Neppure questa censura è fondata.

Con essa il ricorrente sottopone a questa Corte la questione se un'iniziativa giudiziaria non corrispondente ad un concreto interesse, giuridicamente protetto sul piano sostanziale, possa integrare un comportamento illecito quale abuso del diritto di difesa in giudizio.

Sul controverso tema dell'abuso del diritto soggettivo, definito come esercizio del diritto senz'altro scopo che quello di arrecare danno o molestia ad altri e non previsto nel codice civile come particolare figura di illecito (Part. 833 si riferisce solo all'abuso del diritto di proprietà), la giurisprudenza è oggi orientata in senso positivo sulla base dell'art. 833 cit. per i diritti reali e della clausola generale di buona fede (art. 1175 e 1375 cod. civ.) per i rapporti obbligatori. Essa afferma così che l'uso anormale del diritto può esorbitarne in modo da sconfinare nell'illecito (Cass. 27 aprile 1951 n. 1028, 15 novembre 1960 n. 3040).

Per quanto in particolare concerne il diritto di difesa in giudizio, alcuni indici normativi uso inducono a ritenerne illecito l'uso improprio: gli artt. 88 cod. proc. civ. e 105, comma 4, cod. proc. pen. sul dovere di lealtà e probità non solo dei difensori ma anche delle parti; Part. 96 cod. proc. civ. sulla responsabilità aggravata: Part. 116 cod. proc. civ., che consente al giudice di desumere argomenti di prova dal "contegno delle parti nel processo"; Part. 220, secondo comma, dello stesso codice, che prevede una pena pecuniaria per infondato disconoscimento della scrittura privata; Part. 49 del codice deontologico degli avvocati approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 17 aprile 1997, che vieta di "aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita".

Le Sezioni unite di questa Corte con sentenza 3 novembre 1986 n. 6420 hanno definito come contraria al dovere di lealtà e correttezza nel processo la proposizione di un ricorso per regolamento di giurisdizione manifestamente infondato, non notificato alle altre parti, e la successiva mancata integrazione del contraddittorio onde poter riproporre l'istanza e lucrare nuovamente i vantaggi della sospensione del giudizio di merito.

Cass. 16 gennaio 1989 n. 163 considera come abusivo l'esercizio dei mezzi di difesa volto unicamente a differire il riconoscimento giudiziale del diritto altrui.

I detti indici normativi e la giurisprudenza citata portano a ritenere esatta la sentenza qui impugnata, che ha ritenuto come idoneo a danneggiare la società l'abuso del diritto di difesa in giudizio da parte del socio. Un singolo fatto, quale la maliziosa richiesta d'una misura conservativa, che da solo non basterebbe allo scioglimento del vincolo sociale, è stato esattamente valutato dai giudici di merito insieme ad altri per ritenere giustificato il provvedimento d'esclusione.

Con la censura sub a il ricorrente deduce il difetto di motivazione in ordine allo svolgimento dell'attività di impresa individuale, che in realtà non arrecò alcun danno alla società poiché ebbe ad oggetto la pesca e non la coltura dei molluschi. Ma la doglianza non ha alcuna base poiché la motivazione della sentenza illustra ampiamente l'attività di coltivatore di mitili, svolto in proprio dall'attuale ricorrente.

Con la censura sub b questi lamenta ancora lacune e incongruenze di motivazione con riguardo all'appropriazione di prodotto spettanti alla cooperativa, ma la deduzione è inammissibile poiché tende in realtà ad ottenere da questa Corte di legittimità nuove, impossibili valutazioni sul merito del processo.

Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 32 , oltre ad euro duemila per onorario.

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