www.infoius.it |
|
Sentenza n. 7310 del 20 maggio 2002 LAVORO SUBORDINATO E RAPPORTO DI AGENZIA (Sezione Lavoro - Presidente E. Mercurio - Relatore P. Stile) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso notificato il 28 settembre 1989, G. V.conveniva dinanzi al Pretore di Macerata la (omissis), esercente il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, sanitari ed articoli di profumeria, assumendo di avere lavorato alle sue dipendenze, in qualità di autista addetto alla consegna di prodotti medicinali, a decorrere dal settembre 1969 (da questa data in modo stabile) sino al maggio 1973, allorché gli veniva prospettata l'esigenza di far fittiziamente figurare il conferimento, da parte della (omissis), di un incarico di procacciatore di affari a suo favore. Precisava il V.che le sue mansioni consistevano nel prelevare dal magazzino della (omissis) i medicinali ordinati dai farmacisti, nel confezionare i pacchi da recapitare ai singoli clienti, nel provvedere a tutte le consegne e nel prelevare i fogli d'ordine compilati dai farmacisti in base alle vendite quotidianamente effettuate e per i quali, non sussistendo urgenza, gli interessati non avevano provveduto, direttamente, per telefono: il tutto ripetendo il giro di consegne quotidiane per due volte, secondo gli orari e gli itinerari predeterminati dalla società. Aggiungeva di avere continuato ad eseguire queste stesse mansioni anche dopo il conferimento dell'incarico di procacciatore d'affari del 21 maggio 1973 e che successivamente, in data 1 marzo 1974, la (omissis) gli conferiva un sibillino mandato di rappresentanza "per una zona limitata e per un ristretto numero di clienti ": intervenivano, in momenti successivi, ulteriori modifiche del supposto rapporto di agenzia, che in realtà simulavano decisioni unilaterali in merito all'utilizzazione della propria attività lavorativa subordinata. Chiedeva, quindi, che venisse accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta dal 1969 al 1989, con condanna al pagamento delle differenze retributive, della indennità di preavviso ed al risarcimento dei danni per l'illegittimo licenziamento. Instauratosi il contraddittorio, la Società eccepiva che il V.aveva stipulato un contratto di agenzia, con l'incarico di promuovere contratti di vendita con i vari farmacisti; di essersi avvalso di mezzi propri (autoveicoli) e di proprio personale (subagenti), che detta attività veniva svolta negli orari di apertura delle farmacie e che lo stesso era stato compensato a provvigioni, che dalle lire 6.813.067 del 1974 erano divenute nel 1988 lire 148.118.543. Contestava, quindi, la ricorrenza del dedotto rapporto subordinato, ed eccepiva in ogni caso la prescrizione estintiva ex art.2948 e 2946 c.c., lavorando alle dipendenze della Società oltre quindici dipendenti. Chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna del V.al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. Interrogate le parti ed espletata prova per testi, con sentenza del 31 dicembre 1993 il Pretore rigettava la domanda. Avverso tale decisione il V.proponeva appello. Ricostituitosi il contraddittorio, la (omissis) eccepiva la nullità della procura alle liti rilasciata in sede di ricorso in appello e, nel merito, sosteneva l'infondatezza del gravame. Il Tribunale ammessa ed espletata una prova orale richiesta dall'appellante, con sentenza depositata il 14 marzo 2000 accoglieva il gravame, dichiarando la simulazione dei contratti di agenzia intercorsi tra le parti e qualificando l'intercorso rapporto di lavoro di natura subordinata. A tale conclusione il Giudice di appello perveniva considerando che dalla espletata istruttoria era emerso che il V., il quale - come pacifico - aveva iniziato a lavorare con la (omissis), ricevendo un trattamento di lavoratore dipendente, aveva continuato a svolgere la medesima attività, anche nel periodo in contestazione; inoltre, era privo di una sia pur minima struttura imprenditoriale, anche se, nelle sue incombenze di "trasportatore" utilizzava la propria autovettura; mancava l'assunzione, a suo carico, del "rischio" per l'attività svolta, nel senso che era privo di autonomia nella scelta dei tempi e dei modi di esercizio dell'attività, consistente essenzialmente nella consegna dei medicinali della società ai farmacisti che ne facevano richiesta, secondo un itinerario sostanzialmente imposto dall'imprenditore. A ciò era da aggiungersi la singolare rinuncia a servirsi della collaborazione di tale A. M. e di avvalersi di altri collaboratori, imposta al V.con una scrittura del 4 gennaio 1978, indice di una inconciliabile ingerenza nell'autonomia organizzativa della gestione imprenditoriale dell'agente; la limitazione del mandato di rappresentanza 1 marzo 1974 "ad una zona limitata ed a un ristretto numero di clienti"; l'esclusione dello "star del credere". Tali elementi - ad avviso del Tribunale - inducevano a ritenere che, al di là della "qualificazione" del rapporto imposta dalla (omissis), questo dovesse essere inquadrato nell'ambito del lavoro dipendente. Per la cassazione di tale decisione ricorre la (omissis) con due motivi. Resiste il V. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la società ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.2094, 2103, 2104, 2105, 2106 e 2222 ss. c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamenta che il Tribunale di Macerata è pervenuto alla conclusione che il rapporto di collaborazione del V.dovesse ritenersi di lavoro dipendente, con la conseguente natura simulata dei contratti di agenzia stipulati dal 1974 in poi, sulla base di circostanze ed elementi equivoci e, comunque, non significativi, se non addirittura indicativi di situazione opposta a come valutata. Il motivo è infondato. Giova premettere che al fini della qualificazione del rapporto di lavoro, poiché l'iniziale contratto è causa d'un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esprime e lo stesso nomen iuris che utilizza, pur necessari elementi di valutazione, non costituiscono fattori assorbenti; ed il comportamento posteriore alla conclusione del contratto diventa elemento necessario non solo (per l'art. 1362 secondo comma c.c.) all'interpretazione dello stesso iniziale contratto (Cass. 22 giugno 1997 n. 5520), bensì all'accertamento di una nuova diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso della relativa attuazione e diretta a modificare singole clausole e talora la stessa natura del rapporto di lavoro inizialmente previste; e pertanto in caso di contrasto fra iniziali dati formali e successivi dati fattuali (emergenti dallo svolgimento del rapporto), questi assumono necessariamente un rilievo prevalente. E nell'ambito di questo concreto svolgimento - come è stato ripetutamente affermato -, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore, con la conseguente limitazione della sua autonomia ed il suo conseguente inserimento nell'organizzazione aziendale (Cass. 4 marzo 1998 n. 2370, 25 luglio 1994 n. 6919). Altri elementi quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza d'un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva (Cass. 15 maggio 1991 n. 5409, 29 marzo 1990 n. 2553). Occorre, poi, chiarire che nelle controversie - come quella in esame - aventi ad oggetto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato e quindi, sia in questione la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in questa sede, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad operare una determinata qualificazione del rapporto controverso (cfr. Cass.23 agosto 2000 n.l 1045). Nel caso in esame, il Tribunale di Macerata ha affermato la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei confronti di G. V., facendo leva, in primo luogo, sulla considerazione che quest'ultimo, stando alle deposizioni dei testi escussi, aveva iniziato a lavorare alle dipendenze della (omissis) già nel 1969, espletando le medesime mansioni, poi di fatto proseguite, a decorrere dall'incarico di "procacciatore d'affari", con le stesse identiche modalità (in particolare uso del mezzo proprio per le consegne). Da tanto il Giudice a quo ha tratto argomento per escludere la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo, in quanto nessuna modificazione era intervenuta nel 1973 nella "gestione" dell'attività lavorativa prestata dal V.come dipendente, tale da evidenziare una "nuova struttura imprenditoriale" e, conseguentemente, l'assunzione a suo carico del rischio per l'attività promozionale svolta, rischio che si sarebbe dovuto manifestare nell'autonomia di scelta da parte dell'agente dei tempi e dei modi dell'attività promozionale, ancorché nel rispetto delle istruzioni ricevute dal preponente. Ha, infatti, rilevato, dopo aver esaminato le deposizioni raccolte, che, nonostante la diversa qualificazione del rapporto imposta dalla (omissis) a decorrere dal 1973 in poi, questo non era sostanzialmente mutato, in particolare ponendo l'accento sul permanere della natura subordinata anche del rapporto per il quale era intervenuto mutamento del nomen juris, considerando che il V.era obbligato a visitare quotidianamente le zone stabilite dall'imprenditore, secondo un itinerario dallo stesso imposto, curando la consegna della merce ordinata direttamente dai clienti e ricevendo gli ordini relativi alle scorte di medicinali esaurite, senza un apprezzabile margine di scelta della clientela. Ha ancora osservato che, per altro verso, il V.era privo di una propria autonoma organizzazione d'impresa, emarginando, da un lato, l'eventuale rilevanza, in senso contrario, dell'utilizzo dell'auto propria, trattandosi di connotazione presente anche nella pregressa attività svoltasi incontestabilmente in regime di subordinazione, ed esaltando, dall'altro, la ridotta discrezionalità del lavoratore nell'espletamento della sua attività, sì da escluderne un possibile inquadramento nell'ambito del lavoro autonomo. Orbene, il Tribunale, così argomentando, si è adeguato al principio affermato da questa Corte in analoghe occasioni (cfr. Cass.25 gennaio 1993 n.812), secondo cui un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il "nomen iuris") del rapporto si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venire meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. Ed il Tribunale si é mantenuto aderente a tale esatta impostazione di principio, perché non si é limitato a rilevare l'identità di mansioni, ma ha osservato che il concreto svolgimento delle mansioni da parte dell'appellante dopo il maggio 1973, allorché fu conferito al lavoratore, da parte della società, l'incarico di procacciatore di affari, non era mutato ma era proseguito nelle identiche forme attuate in precedenza nella sua qualità di dipendente della società, quale autista addetto alla consegna di prodotti medicinali, conservando il rapporto le caratteristiche proprie di quello di natura subordinata. E non vi è dubbio che la valutazione (positiva o negativa) del giudice del merito non solo circa l'anzidetto mutamento del rapporto, ma anche in ordine alla sua reale prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato, é incensurabile in sede di legittimità, se -come nella specie- sia adeguatamente motivata. Con il secondo motivo, la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2948 e 2946 c.c. , nonché omessa ed insufficiente motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che il Tribunale avrebbe "sbrigativamente" respinto l'eccezione di prescrizione dei diritti vantati dal V., non motivando sul punto se il rapporto fosse o meno sorretto da stabilità reale". Il motivo è infondato. Invero, premesso che, trattandosi nella specie di crediti lavorativi, trova applicazione la prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., va subito osservato che -come questa Corte ha ripetutamente sostenuto-, il presupposto della stabilità reale del rapporto di lavoro, che consente il decorso della prescrizione quinquennale dei crediti del lavoratore in corso di rapporto, va verificata avendo riguardo al concreto atteggiarsi del rapporto stesso ed alla configurazione che di esso danno le parti nell'attualità del suo svolgimento, dipendendo da ciò l'esistenza o meno di un'effettiva situazione psicologica di "metus" del lavoratore, e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto ove questo fosse sorto fin dall'inizio con le modalità e la disciplina che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce applicabili nella specie con effetto retroattivo per il lavoratore (cfr. Cass.30 agosto 1991 n.9251; e, più di recente, Cass.14 ottobre 2000 n.13722; Cass. 10 aprile 2000 n.4520). Pertanto, la sentenza impugnata è, anche sotto quest'aspetto, del tutto legittima, in quanto il Tribunale ha accertato che la (omissis), "nell'attualità dello svolgimento del rapporto", aveva imposto una qualificazione difforme da quella reale e tale da determinare effettivamente, "nel concreto atteggiarsi del rapporto stesso", il metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro. Da ciò consegue con ogni evidenza la mancanza, nel V., della consapevolezza di una stabilità reale, idonea a consentire il decorso della prescrizione anche nel corso del rapporto. Il ricorso va dunque rigettato. Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 25, oltre Euro1.600,00 per onorari |