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Sentenza n. 5352 del 13 aprile 2002 ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE PROFESSIONALI - PROVA DELLA CAUSA DI LAVORO (Sezione Lavoro - Presidente V. Mileo - Relatore G. Coletti) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Trani l'INAIL proponeva appello contro la sentenza del Pretore del lavoro che aveva affermato il diritto di G. B. alla costituzione di rendita per ipoacusia di origine professionale, deducendo che la decisione del primo giudice era stata adottata sulla scorta delle sole prove testimoniali, senza esperire consulenza tecnica per l'accertamento delle condizioni di lavoro e di salute dell'assicurato. Il Tribunale, respinta la richiesta di CTU, con sentenza del 7 gennaio 1999 rigettava l'appello, richiamando il verbale di visita medica collegiale, disposta dall'INAIL, in esito alla quale il B. era stato riconosciuto affetto da ipoacusia bilaterale nella misura del 16% e ritenendo sufficienti a dimostrare che il lavoro svolto dall'assicurato era stato la causa unica della riscontrata invalidità le risultanze della prova testimoniale, avvalorate dal mancato riscontro di altri fattori causali di carattere extralavorativo, come pure dalla circostanza che l'INAIL aveva concesso una rendita per ipoacusia ad altro lavoratore operante nel medesimo settore di attività dell'appellato. L'INAIL chiede la cassazione della sentenza con un unico, articolato motivo cui resiste il B. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo, deducendo violazione degli artt. 3, 66 e 74 del d.p.r. n.1124 del 1965, dell'art. 2697 cod.civ., degli artt. 113, 115, 116, 424, 437 e 445 c.p.c., dei principi generali delle disposizioni relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in una con vizi di motivazione, l'INAIL censura la sentenza impugnata osservando che, in presenza di una ipoacusia, di cui è nota la genesi multifattoriale, la prova della eziologia professionale esige una rigorosa verifica del livello della rumorosità e della esposizione personale e quotidiana del lavoratore, nonché della sussistenza di un diretto nesso causale tra malattia e condizioni di lavoro, da accertare con l'ausilio di specifiche conoscenze e risultati tecnici (fonometrici nel caso di specie), al fine di stabilire che proprio l'attività svolta e non altri fattori ne hanno determinato la insorgenza e provocato la evoluzione. Ha errato perciò il Tribunale a ritenere sufficiente il ricorso alle nozioni di comune esperienza in una materia in cui 1'art.445 c.p.c., con direttiva inderogabile, impone l'espletamento di un accertamento tecnico e fa al tempo stesso divieto al giudice di ricorrere a mezzi di convincimento diversi dalle specifiche indagini relative alla esposizione a rischio. Il ricorso non è fondato. La Corte richiama in proposito il proprio costante insegnamento, alla stregua del quale, in ipotesi di malattia professionale non tabellata, la prova della causa di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità della eziopatogenesi professionale, questa può essere , tuttavia, ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità (cfr. Cass. 3 aprile 1992 n.4104;8 luglio 1994 n.6434; 23 aprile 1997 n.3523). A questo principio si è (implicitamente) richiamata la sentenza del Tribunale nel ritenere provata la origine professionale della ipoacusia bilaterale dalla quale il B. era stato riconosciuto affetto in occasione della visita medica collegiale effettuata, per disposizione dell'INAIL, il 18.11.1993. Significativamente, il giudice di appello ricorda come l'appellato avesse dimostrato, attraverso la prova testimoniale, di aver lavorato per oltre trent'anni e contemporaneamente a numerosi altri operai (circa 200) nel capannone di una grande industria metalmeccanica dove si tranciavano metalli per la produzione di automobili e si usavano compressori per l'alimentazione di macchine semiautomatiche per la pulizia dei materiali; come l'INAIL avesse riconosciuto la rendita per ipoacusia al 36% a favore di altro lavoratore operante nel medesimo ambiente e settore di attività del B.; come non fossero stati addotti né riscontrati altri fattori, diversi ed indipendenti dall'attività di lavoro, che potessero costituire causa della lamentata affezione. Quanto al giudizio espresso nella sentenza impugnata a proposito della elevata rumorosità dell'ambiente di lavoro, la sua formulazione non richiedeva certo l'esperimento di una consulenza tecnica, essendo sufficiente a giustificarlo il riferimento alla tipologia delle lavorazioni svolte e alla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro (non si dimentichi che le lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa - alle quali la giurisprudenza di questa Corte ha equiparato l'uso di compressori - costituivano, prima della recente modifica apportata alla disciplina del d.pr. n.1124 del 1965 dal d.p.r. n. 336 del 1994, lavorazioni addirittura tabellate). Né il mancato accoglimento della richiesta di consulenza tecnica è censurabile con riferimento alla disciplina dell'art. 445 c.p.c. La norma, infatti, rende obbligatoria la nomina di un consulente tecnico nei processi relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali, per il caso in cui queste richiedano accertamenti tecnici. Ma il Tribunale ha motivatamente e persuasivamente escluso che tali accertamenti fossero necessari o anche solo utili nel caso concreto, osservando, per un verso, che la esistenza della patologia e il grado invalidante della medesima erano stati accertati, senza ulteriori contestazioni, da un sanitario dello stesso ente appellante e, sotto altro profilo, che le tecnologie produttive erano nel tempo profondamente mutate, rendendo per ciò stesso non riscontrabili con certezza le condizioni di lavoro (sicuramente diverse da quelle accertabili nell'attuale) esistenti oltre trent'anni prima nell'ambiente nel quale provatamente il lavoratore aveva iniziato a svolgere la propria attività e subito l'esposizione a rumore. Per le considerazioni su esposte il ricorso va rigettato con condanna dell'INAIL al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore del B., avv. G. P., che ne ha fatto motivata richiesta. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso; condanna l'INAIL alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 9,44, oltre ad euro 1.200 per onorari, da distrarre a favore dell'avv. G.P. |