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Sentenza n. 24048 del 21 giugno2002 DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELLA PENA PER MALATO DI AIDS (Sezione Prima Penale - Presidente F. Gianvittore - Relatore S. Chieffi) CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO Con ordinanza 6/6/2001 il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di differimento obbligatorio della esecuzione della pena avanzata da A. M., già ristretto in regime di detenzione domiciliare, e nel contempo ammetteva lo stesso alla misura della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter co. 1 ter ord. penit. per l'ulteriore durata di un anno a decorrere dal 10/6/2001. In particolare il Tribunale osservava che - pur essendo l'A. ammalato in modo grave di AIDS da HIV con stadio attuale di malattia classificabile nella categoria B2 - non ricorreva nel caso di specie l'ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione della pena di cui all'art. 146 co. 1 n. 3 c.p., in quanto dalle relazioni sanitarie in atti non risultava che lo stesso si trovasse in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più ai trattamenti terapeutici a lui praticati. Pertanto, ricorrendo 1' ipotesi di rinvio facoltativo della pena di cui all'art. 147 co. 1 n. 2 c.p., il Tribunale riteneva opportuna la prosecuzione della detenzione domiciliare in considerazione del fatto che 1'A. aveva la necessità di mantenere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso 1' interessato, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, deducendo in particolare che, una volta accertato che esso ricorrente era affetto da HIV in stadio avanzato con prognosi infausta "quoad vitam", doveva ritenersi l'incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, di guisa che nel caso di specie ricorreva l'ipotesi del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena prevista dall'art. 146 co. 1 n. 3 C.P.. Il ricorso è inammissibile. Invero il ricorrente non deduce vizi logico-giuridici della motivazione, ma propone censure dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto già correttamente esaminate nell'ordinanza impugnata e, come tali, non proponibili in questa sede. In particolare il Tribunale, con puntuale motivazione immune da vizi logici, ha ritenuto che le condizioni di salute del ricorrente non siano tali da integrare l'ipotesi di rinvio obbligatorio della esecuzione della, pena sia in considerazione dello stato della malattia, sia in considerazione della capacità del ricorrente di recepire positivamente il trattamento terapeutico a lui praticato. Tale giudizio è stato ancorato ad elementi specifici (vedi relazioni sanitarie in atti), la cui valutazione si sottrae con tutta evidenza al sindacato di legittimità, tanto più che l'ammissione del ricorrente alla detenzione domiciliare a tempo consente allo stesso di mantenere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali. Pertanto, trattandosi di censure in punto di fatto del provvedimento impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di curo 500 a favore della cassa delle ammende, non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso. P.T.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 500 (euro cinquecento) a favore della cassa delle ammende. |