Sentenza n. 12721 del 30
agosto 2002
ESPULSIONE DI STRANIERI - VALUTAZIONE DELLA
PERICOLOSITA'
(Sezione Prima Civile - Presidente G. Losavio -
Relatore G. Salmè)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il cittadino marocchino F. B. è stato colpito da
provvedimento di espulsione del prefetto di Torino,
perché ritenuto persona pericolosa per la sicurezza o
la moralità pubblica, in quanto indagato per vari reati
(contrabbando, atti osceni, oltraggio) e per alcuni di
tali reati anche condannato.
Il tribunale di Torino ha rigettato il ricorso
proposto ai sensi dell'art. 13 del d. lg.vo n. 286 del
1998, affermando che il provvedimento di espulsione
dello straniero appartenente a una delle categorie di
persone pericolose di cui alla legge n. 1423 del 1956,
risponde a finalità diverse dal provvedimento di
applicazione delle misure di prevenzione previste da
detta legge, non solo perché quest'ultimo è di
competenza dell'autorità giudiziaria mentre il primo è
di competenza dell'autorità amministrativa, ma anche
perché risponde alla esigenza di allontanare dal
territorio nazionale persona non meritevole di
continuare a rimanervi. Pertanto non è decisiva la
valutazione della condotta complessiva e l'attualità
della pericolosità sociale, essendo sufficiente che,
sulla base di precisi e concordanti indizi, lo straniero
possa essere probabilmente ascritto a una delle
categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956
e quindi sia immeritevole di rimanere in Italia. La
motivazione adottata dal prefetto nella specie sarebbe
congrua in relazione ai numerosi reati per i quali lo
straniero era indiziato, non essendo sufficiente che,
dopo circa 14 anni di permanenza in Italia, solo
nell'ultimo anno si sia dedicato a un lavoro onesto.
Permangono, infatti, i sintomi di pericolosità sociali,
derivanti dalle numerose denunce penali, che fanno
emergere la probabilità che egli possa reiterare i suoi
comportamenti antisociali. Avverso il provvedimento del
tribunale di Torino F. B. ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi, illustrati con
memoria. Resiste con controricorso il prefetto di
Torino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e
falsa applicazione dell'art. 13, 2° comma, lettera c) e
3° comma, in relazione all'art. 3, 1° comma della
legge n. 241 del 1990 e all'art. 1 della legge n. 1423
del 1956, nonché vizio di motivazione, il ricorrente
sostiene che dalla lettera dell'art. 13, 2° comma
lettera c), il quale prevede che (espulsione possa
essere pronunciata solo nei confronti dello straniero
che "appartiene" a una delle categorie di cui
alla legge n. 1423/56, deriverebbe che non è legittimo
un provvedimento di espulsione basato sulla semplice
probabilità che lo straniero appartenga alla categoria
delle persone pericolose. Anzi la norma potrebbe
interpretarsi nel senso che prima dell'espulsione la
pericolosità sociale debba essere accertata dall'organo
competente all'applicazione delle misure di prevenzione.
Ma anche a non condividere tale interpretazione, non
potrebbe negarsi che il prefetto, nel valutare
autonomamente la pericolosità sociale, debba attenersi
ai criteri indicati dalla legge n° 1423/56 e quindi
debba valutare la condotta complessiva, l'abitualità e
la attualità delle condotte contestate. D'altra parte,
nelle specie, nei confronti del ricorrente era già
stata fatta applicazione del procedimento previsto dalla
legge n° 1423 perché era stata notificato ravviso a
cambiare condotta di vita e, pertanto,
contraddittoriamente si era proceduto all'espulsione,
senza valutare la condotta successiva alla notifica
dell'avviso. Se tale valutazione fosse stata fatta
sarebbe emerso che in tale periodo il ricorrente aveva
effettivamente cambiato vita, avendo trovato un lavoro
con il quale riusciva a mantenere onestamente la
famiglia.
Infine non potrebbe trascurarsi che l'art. 8 della
convenzione europea sui diritti dell'uomo, resa
esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, consente
l'ingerenza delle pubbliche autorità nella vita privata
e familiare nei soli casi previsti dalla legge e solo
quando il sacrificio del diritto costituisce una misura
che, in una società democratica, può ritenersi
necessaria e proporzionata rispetto alla finalità
perseguita.
2. Il ricorso è fondato.
L'art. 13, 2° comma lettera c) del d. l.vo n. 286
del 1986 consente al prefetto di espellere lo straniero
che "appartiene a taluna delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
come sostituito dall'art. 2 della legge n. 3 agosto
1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio
1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646."
Il tribunale di Torino, sulla premessa della diversità
delle finalità della legge n. 1423 rispetto a quelle
perseguite dalla norma sopra riportata, la quale
attribuirebbe al prefetto il potere di espellere lo
straniero sulla base di un semplice giudizio di non
meritevolezza, sostiene che (appartenenza a una delle
categorie di persone indicate dall'art. 1 della legge n.
1423 del 1956 dovrebbe essere intesa nel senso che
potrebbe essere ritenuto immeritevole di rimanere in
Italia lo straniero che possa essere probabilmente
ascritto ad una delle categorie di cui all'art. 1 della
legge n. 1423.
Questa interpretazione non può essere condivisa.
Innanzi tutto, in via generale, non può negarsi che sia
la legge n. 1423 del 1956 che rari 13 del d.l.vo n. 286
del 1998, mirano a perseguire la stessa finalità di
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (in tal
senso appare decisivo l'esplicito richiamo ai
"motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello
Stato" nel primo comma dell'art. 13 citato). In
entrambe le discipline, inoltre, vengono in
considerazione diritti soggettivi del soggetto colpito
dal provvedimento dell'autorità amministrativa, come è
dimostrato dal fatto che la tutela nei confronti dei
provvedimenti stessi è esercitata davanti al giudice
ordinario. Quest'ultimo rilievo non consente quindi di
condividere interpretazioni che attribuiscano
all'autorità amministrativa poteri in cui presupposti
siano indeterminati o, comunque, talmente ampi da
sottrarli ad un effettivo controllo in sede
giurisdizionale. Ne deriva che, quando la nonna indica
il presupposto dell'espulsione dello straniero nella sua
"appartenenza" alla categoria delle persone
pericolose, di cui alla legge n. 1423 del 1956, non può
ammettersi che tale "appartenenza" possa
essere oggetto di un giudizio meramente probabilistico,
dovendo invece richiedersi un accertamento rigoroso dei
presupposti sulla base dei quali la legge n. 1423
consente di ascrivere un soggetto a una delle categorie
di persone pericolose dalla stessa legge indicate. Una
lettura dell'art. 13 del d. l.vo n. 286 conforme alle
effettive finalità e rispettosa della natura giuridica
della situazione soggettiva dello straniero incisa dal
provvedimento amministrativo e delle conseguenti
esigenze di tutela giurisdizionale, impone di ritenere
che la nonna, quanto ai presupposti del giudizio di
"appartenenza" alle categorie di persone
pericolose, contenga, sostanzialmente, un rinvio alla
disciplina della legge n. 1423. Conseguentemente, il
controllo giurisdizionale conseguente all'impugnazione
dei provvedimenti espulsivi adottati sulla base
dell'art. 13, 2° comma lettera c), deve avere ad
oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti
dell'inclusione dello straniero in una delle categorie
indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e,
pertanto, deve essere condotto utilizzando i criteri che
emergono dagli orientamenti giurisprudenziali elaborati
con riferimento a tale disciplina (in senso conforme v.
Cass. n. 8395/2000).
Devono, in particolare, tenersi presenti i criteri:
a) della necessità di un accertamento oggettivo e non
meramente soggettivo degli elementi che giustificano
sospetti e presunzioni; b) del requisito dell'attualità
della pericolosità; c) della necessità di esaminare
globalmente l'intera personalità del soggetto, quale
risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua
vita (v. tra le più recenti: cass. 17 marzo 2000,
Cannella; 2 marzo 1999, Morabito; 14 dicembre 1998,
Musso; 6 aprile 1999, Cirillo; 20 novembre 1998, Iorio;
11 gennaio 1999, Pappacena).
Il provvedimento impugnato non si è attenuto a
questi criteri e pertanto deve essere cassato.
Il profilo accolto comporta l'assorbimento di quello
con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà
della motivazione e il mancato esame della richiesta di
riduzione del periodo del divieto di rientro in Italia.
PER QUESTI MOTIVI
la corte accoglie il primo motivo, assorbito il
secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al
tribunale di Torino, anche per le spese di questo
giudizio.