Corte Di Cassazione Anno 2002

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Sentenza n. 12721 del 30 agosto 2002

ESPULSIONE DI STRANIERI - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA'

(Sezione Prima Civile - Presidente G. Losavio - Relatore G. Salmè)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il cittadino marocchino F. B. è stato colpito da provvedimento di espulsione del prefetto di Torino, perché ritenuto persona pericolosa per la sicurezza o la moralità pubblica, in quanto indagato per vari reati (contrabbando, atti osceni, oltraggio) e per alcuni di tali reati anche condannato.

Il tribunale di Torino ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 13 del d. lg.vo n. 286 del 1998, affermando che il provvedimento di espulsione dello straniero appartenente a una delle categorie di persone pericolose di cui alla legge n. 1423 del 1956, risponde a finalità diverse dal provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione previste da detta legge, non solo perché quest'ultimo è di competenza dell'autorità giudiziaria mentre il primo è di competenza dell'autorità amministrativa, ma anche perché risponde alla esigenza di allontanare dal territorio nazionale persona non meritevole di continuare a rimanervi. Pertanto non è decisiva la valutazione della condotta complessiva e l'attualità della pericolosità sociale, essendo sufficiente che, sulla base di precisi e concordanti indizi, lo straniero possa essere probabilmente ascritto a una delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e quindi sia immeritevole di rimanere in Italia. La motivazione adottata dal prefetto nella specie sarebbe congrua in relazione ai numerosi reati per i quali lo straniero era indiziato, non essendo sufficiente che, dopo circa 14 anni di permanenza in Italia, solo nell'ultimo anno si sia dedicato a un lavoro onesto. Permangono, infatti, i sintomi di pericolosità sociali, derivanti dalle numerose denunce penali, che fanno emergere la probabilità che egli possa reiterare i suoi comportamenti antisociali. Avverso il provvedimento del tribunale di Torino F. B. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso il prefetto di Torino.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13, 2° comma, lettera c) e 3° comma, in relazione all'art. 3, 1° comma della legge n. 241 del 1990 e all'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, nonché vizio di motivazione, il ricorrente sostiene che dalla lettera dell'art. 13, 2° comma lettera c), il quale prevede che (espulsione possa essere pronunciata solo nei confronti dello straniero che "appartiene" a una delle categorie di cui alla legge n. 1423/56, deriverebbe che non è legittimo un provvedimento di espulsione basato sulla semplice probabilità che lo straniero appartenga alla categoria delle persone pericolose. Anzi la norma potrebbe interpretarsi nel senso che prima dell'espulsione la pericolosità sociale debba essere accertata dall'organo competente all'applicazione delle misure di prevenzione. Ma anche a non condividere tale interpretazione, non potrebbe negarsi che il prefetto, nel valutare autonomamente la pericolosità sociale, debba attenersi ai criteri indicati dalla legge n° 1423/56 e quindi debba valutare la condotta complessiva, l'abitualità e la attualità delle condotte contestate. D'altra parte, nelle specie, nei confronti del ricorrente era già stata fatta applicazione del procedimento previsto dalla legge n° 1423 perché era stata notificato ravviso a cambiare condotta di vita e, pertanto, contraddittoriamente si era proceduto all'espulsione, senza valutare la condotta successiva alla notifica dell'avviso. Se tale valutazione fosse stata fatta sarebbe emerso che in tale periodo il ricorrente aveva effettivamente cambiato vita, avendo trovato un lavoro con il quale riusciva a mantenere onestamente la famiglia.

Infine non potrebbe trascurarsi che l'art. 8 della convenzione europea sui diritti dell'uomo, resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, consente l'ingerenza delle pubbliche autorità nella vita privata e familiare nei soli casi previsti dalla legge e solo quando il sacrificio del diritto costituisce una misura che, in una società democratica, può ritenersi necessaria e proporzionata rispetto alla finalità perseguita.

2. Il ricorso è fondato.

L'art. 13, 2° comma lettera c) del d. l.vo n. 286 del 1986 consente al prefetto di espellere lo straniero che "appartiene a taluna delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646."

Il tribunale di Torino, sulla premessa della diversità delle finalità della legge n. 1423 rispetto a quelle perseguite dalla norma sopra riportata, la quale attribuirebbe al prefetto il potere di espellere lo straniero sulla base di un semplice giudizio di non meritevolezza, sostiene che (appartenenza a una delle categorie di persone indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 dovrebbe essere intesa nel senso che potrebbe essere ritenuto immeritevole di rimanere in Italia lo straniero che possa essere probabilmente ascritto ad una delle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 1423.

Questa interpretazione non può essere condivisa. Innanzi tutto, in via generale, non può negarsi che sia la legge n. 1423 del 1956 che rari 13 del d.l.vo n. 286 del 1998, mirano a perseguire la stessa finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (in tal senso appare decisivo l'esplicito richiamo ai "motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato" nel primo comma dell'art. 13 citato). In entrambe le discipline, inoltre, vengono in considerazione diritti soggettivi del soggetto colpito dal provvedimento dell'autorità amministrativa, come è dimostrato dal fatto che la tutela nei confronti dei provvedimenti stessi è esercitata davanti al giudice ordinario. Quest'ultimo rilievo non consente quindi di condividere interpretazioni che attribuiscano all'autorità amministrativa poteri in cui presupposti siano indeterminati o, comunque, talmente ampi da sottrarli ad un effettivo controllo in sede giurisdizionale. Ne deriva che, quando la nonna indica il presupposto dell'espulsione dello straniero nella sua "appartenenza" alla categoria delle persone pericolose, di cui alla legge n. 1423 del 1956, non può ammettersi che tale "appartenenza" possa essere oggetto di un giudizio meramente probabilistico, dovendo invece richiedersi un accertamento rigoroso dei presupposti sulla base dei quali la legge n. 1423 consente di ascrivere un soggetto a una delle categorie di persone pericolose dalla stessa legge indicate. Una lettura dell'art. 13 del d. l.vo n. 286 conforme alle effettive finalità e rispettosa della natura giuridica della situazione soggettiva dello straniero incisa dal provvedimento amministrativo e delle conseguenti esigenze di tutela giurisdizionale, impone di ritenere che la nonna, quanto ai presupposti del giudizio di "appartenenza" alle categorie di persone pericolose, contenga, sostanzialmente, un rinvio alla disciplina della legge n. 1423. Conseguentemente, il controllo giurisdizionale conseguente all'impugnazione dei provvedimenti espulsivi adottati sulla base dell'art. 13, 2° comma lettera c), deve avere ad oggetto il riscontro della sussistenza dei presupposti dell'inclusione dello straniero in una delle categorie indicate dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 e, pertanto, deve essere condotto utilizzando i criteri che emergono dagli orientamenti giurisprudenziali elaborati con riferimento a tale disciplina (in senso conforme v. Cass. n. 8395/2000).

Devono, in particolare, tenersi presenti i criteri: a) della necessità di un accertamento oggettivo e non meramente soggettivo degli elementi che giustificano sospetti e presunzioni; b) del requisito dell'attualità della pericolosità; c) della necessità di esaminare globalmente l'intera personalità del soggetto, quale risulta da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (v. tra le più recenti: cass. 17 marzo 2000, Cannella; 2 marzo 1999, Morabito; 14 dicembre 1998, Musso; 6 aprile 1999, Cirillo; 20 novembre 1998, Iorio; 11 gennaio 1999, Pappacena).

Il provvedimento impugnato non si è attenuto a questi criteri e pertanto deve essere cassato.

Il profilo accolto comporta l'assorbimento di quello con il quale il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione e il mancato esame della richiesta di riduzione del periodo del divieto di rientro in Italia.

PER QUESTI MOTIVI

la corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Torino, anche per le spese di questo giudizio.


 

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