Corte Di Cassazione Anno 2002

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Sentenza n. 11687 del 6 agosto 2002

IRPEF - ASSOGGETTAMENTO A TASSAZIONE DELL'INDENNITA' SUPPLEMENTARE PER DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA DEL DIRIGENTE DI AZIENDA

(Sezione Tributaria - Presidente E. Papa - Relatore A. Ceccherini)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Roma, con decisione in data 18 marzo 1996 n. 156/13/96, respinse il ricorso proposto da L. D. contro il rifiuto della Direzione regionale delle entrate, di rimborso di ritenuta fiscale su redditi a tassazione separata per un ammontare di L. 57.806.917. Detta ritenuta era stata operata sull'indennità riconosciuta giudizialmente al contribuente a norma dell'art. 23 del CCNL per dirigenti d'azienda, in occasione delle sue dimissioni nell'anno 1989 dal rapporto di lavoro senza preavviso, determinate da un illegittimo mutamento delle mansioni; e l'indennità tassata, corrisposta nell'anno 1993, era commisurata ad otto mensilità di preavviso. Il contribuente aveva sostenuto la natura risarcitoria e la conseguente non tassabilità dell'indennità.

Con sentenza depositata il 12 dicembre 1997, la Commissione tributaria regionale del Lazio respinse l'appello proposto dal contribuente, il quale riproponeva la tesi della natura risarcitoria dell'indennità. Il giudice di appello considerò che l'indennità sostituisce la retribuzione che sarebbe stata percepita dal dirigente nel periodo di preavviso, a norma dell'art. 24 del CCNL e deve considerarsi reddito di lavoro dipendente assoggettato a ritenuta a norma dell'art. 6 d.P.R. n. 917/1986.

Per la cassazione della sentenza di appello il contribuente ricorre con un unico motivo, con atto notificato il 27 gennaio 1999. Il Ministero delle finanze non si è costituito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 16 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e dell'art. 53 della Costituzione, nonché l'omessa o erronea motivazione; si deduce che la tassabilità dell'indennità era stata introdotta solo con l'art. 32, comma 1 lett. a del d.l. 23 febbraio 1995 n. 41 per le somme percepite a decorrere dall'entrata in vigore del citato decreto, mentre nella fattispecie la percezione delle somme era stata anteriore, e che il giudice del merito aveva immotivatamente ed erroneamente affermato la natura compensativa delle somme in questione, in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte.

Il ricorso è infondato, movendo da riferimenti normativi inapplicabili ratione temporis, e richiamandosi conseguentemente ad una giurisprudenza non pertinente al caso di specie. Infatti, tutte le decisioni richiamate, e le altre conformi che potrebbero essere ricordate (Cass. 21 ottobre 1998 n. 10419, Cass. 20 marzo 1998 n. 2931, Cass. Sez. un. 15 maggio 1991 n. 5441, Cass. 26 ottobre 1991 n. 11417), si riferiscono, senza eccezione, al regime tributario del reddito di lavoro dipendente nel vigore dell'art. 46 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, che definiva reddito di lavoro dipendente - per quel che qui interessa - solo quello "derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri", e del successivo art. 48, che precisava essere detto reddito costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta "in dipendenza del lavoro prestato".

Il criterio giuridico della decisione deve essere invece identificato nel d.P.R. n. 917 del 1986, che costituisce lo strumento normativo applicabile nella fattispecie ratione temporis (il licenziamento del contribuente è del 1989, e le somme tassate sono state corrisposte nel 1993, come risulta dagli accertamenti di fatto del giudice di merito). E, al riguardo, si deve piuttosto richiamare la sentenza 2 febbraio 2001, n.1467 , per la quale, alla stregua del dettato dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo di risarcimento vanno considerate reddito assoggettabile ad IRPEF se risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto l'indennità supplementare per licenziamento ingiustificato corrisposta sulla base della contrattazione collettiva, ai dirigenti di azienda incorsi in licenziamento da ravvisarsi privo di giustificazione, in base alla norma surrichiamata - da intendersi integrata dalle prescrizioni di cui all'art. 48, comma primo, del citato d.P.R. n. 917/86 - è soggetta a tassazione, in quanto risulti accertata la relativa fattuale destinazione a coprire un danno consistito nella perdita di redditi (delle retribuzioni che sarebbero state percepite nell'ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro), e non un pregiudizio diverso.

Nel caso sottoposto all'esame della Corte, il giudice di merito ha accertato che l'indennità sottoposta a tassazione sostituiva la retribuzione che sarebbe stata percepita dal dirigente nel periodo di preavviso, come precisa l'art. 24 del CCNL per dirigenti d'azienda, norma (contrattuale, e come tale estranea alla funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, laddove il contratto collettivo non sia stato eccezionalmente reso efficace per tutti gli appartenenti alla categoria con decreti presidenziali, emanati su delega della legge 14 luglio 1959, n 741) in forza della quale il pretore del lavoro aveva deciso. Si tratta di un giudizio di fatto, puntuale nell'individuazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione ed esente da intrinseca illogicità, e sotto entrambi i profili non suscettibile di riesame in questa sede. Il ricorso, infondato nella parte in cui denuncia una violazione degli artt. 6 e 16 d. P. R. 22 dicembre 1986 n. 917, è inammissibile nella parte in cui, sotto la forma apparente del sindacato sulla completezza della motivazione, sollecita in realtà un riesame del merito della questione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rigetta il ricorso.

 

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