Sentenza n. 9116 del 5 luglio 2001 "AVVISO D'ACCERTAMENTO - TERMINE DI DECADENZA PER L'ISCRIZIONE A RUOLO" (Sezione Tributaria - Presidente G. Olla - Relatore E. Amari) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 9.2.1994 veniva notificata alla (omissis) la cartella
esattoriale n. 4001421 emessa a seguito della consegna in data 10.1.1984 di
ruoli in cui risultavano iscritti tributi, oltre sanzioni ed interessi relativi
al saldo (pari ai 2/3) dell'IRPEG e dell'ILOR dovute per l'anno 1984 in base ad
avviso di accertamento dell'Ufficio delle II.DD. di Latina. Proponeva ricorso la contribuente dinanzi alla Commissione tributaria di 1°
grado di Latina deducendo che l'avviso di accertamento, notificato 1'11.
12.1990, era divenuto definitivo, in mancanza di impugnazione, il 9.2.1991;
conseguentemente si era verificata la decadenza per l'iscrizione a ruolo perché
le imposte richieste non erano state iscritte in ruoli formati e consegnati
all'intendenza di finanza entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in
cui l'accertamento era divenuto definitivo. La Commissione di 1° grado rigettava l'impugnativa avverso il ruolo deducendo
che il ricorso nei confronti dell'avviso di accertamento, benché non
sottoscritto, era stato presentato, sicché il termine di decadenza di cui
all'art. 17, ultimo comma, d.p.r. 602/1973 per l'iscrizione a ruolo era
cominciato a decorrere solo dalla data in cui era stata dichiarata
l'inammissibilità del ricorso medesimo. La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello della
contribuente su rilievo che, ai fini della decorrenza del termine per
l'iscrizione a ruolo, l'accertamento doveva ritenersi definitivo solo dalla data
in cui era stata pronunziata la sentenza (rectius: in cui era divenuta
irrevocabile la sentenza ) che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di
sottoscrizione, il ricorso proposto nei suoi confronti. Propone ricorso per cassazione la (omissis) enunciando due motivi. Con il 1° motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 113, 115 e
116 c.p.c. e la contraddittorietà e illogicità della motivazione. Deduce la contribuente che l'inammissibilità di un ricorso non sottoscritto
deriva direttamente dalla legge (art. 15, d.p.r. 636/1972) e non deve essere
riconosciuta con una pronunzia del giudice, che, se interviene, ha natura
meramente dichiarativa della mancanza di (valida) impugnazione avverso
1'accertamento, divenuto per tale ragione definitivo con il decorso del termine
per impugnarlo. Con altro motivo la (omissis) lamenta la violazione dell'art. 17 del
d.p.r. 602/1973 e degli artt. 2964 e 2966 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3
c 5 c.p.c., in quanto, per l'assoluta inidoneità di un ricorso non sottoscritto
a promuovere un giudizio, il termine previsto dall'art. 17, comma 3, del d.p.r.
602/1973 per 1'iscrizione a ruolo era cominciato a decorrere sin dall'11.2.1991,
e cioè dopo il sessantesimo giorno per proporre (valida) impugnazione
dell'avviso di accertamento. L'Amministrazione finanziaria si è costituita, tramite l'Avvocatura Generale
dello Stato, in questa fase del giudizio senza svolgere specifiche
controdeduzioni ma al solo fine di essere informata della data dell'udienza. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché tra
loro connessi. Essi devono ritenersi infondati. Un ricorso proposto nel termini avverso l'avviso di accertamento d idoneo ad
introdurre un processo tributario e quindi ad impedire, fino alla sua
conclusione, che l'accertamento medesimo diventi definitivo. A tale regola non fa eccezione l'ipotesi m cui il ricorso manchi della
sottoscrizione del ricorrente essendo quest'ultima un requisito la cui
sussistenza o mancanza, in caso di contenzioso giudiziario, deve essere
accertata dal giudice adito, non dissimilmente da quanto avviene per gli altri
requisiti previsti dall'art. 15, primo comma, d.p.r. 636/1972 ( come, ad es.,
l'assoluta incertezza dei motivi del ricorso). E' inconferente rilevare in contrario che la pronunzia di inammissibilità del
ricorso per difetto di sottoscrizione ha natura meramente dichiarativa perché si
limiterebbe ad accertare l'esistenza di un vizio originario dell'impugnazione;
invero, anche in tal caso il ricorso del contribuente produce l'effetto di dare
un impulso processuale alla vertenza idoneo ad impedire la definitività
dell'accertamento fino alla conclusione del processo. Si deve cioè ritenere che, nella pendenza di un processo tributario,
l'Amministrazione finanziaria non può procedere all'iscrizione a ruolo
dell'imposta a titolo definitivo, neppure nel presupposto della mancanza di un
requisito del ricorso, dovendo anche tale vizio essere accertato nella sede
giudiziaria. Conseguentemente, nel caso di specie, il termine di decadenza per
l'iscrizione a ruolo è cominciato a decorrere solo dalla data di irrevocabilità
della sentenza che ha dichiarato inammissibile, per difetto di sottoscrizione,
il ricorso proposto dalla (omissis) nei confronti dell'avviso di
accertamento. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare le spese. PER QUESTI MOTIVI rigetta il ricorso e compensa le spese. |