Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 8829 del 28 giugno 2001

IMPUGNAZIONE AVVERSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO - DEPOSITO DEL RICORSO - INVALIDITA' DELLA CONSEGNA A MEZZO POSTA

(Sezione Tributaria - Presidente M. Cantillo - Relatore G. Graziadei)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Ufficio delle imposte dirette di Menaggio, in rettifica della dichiarazione presentata da A. V. ai fini dell'Irpef e dell'Ilor dovute per il 1990, ha accertato un maggiore imponibile per reddito di fabbricati.

La Commissione tributaria provinciale di Corno ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal V. contro il relativo avviso, per inosservanza dell'art. 22 primo- comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 sulle modalità di costituzione della parte ricorrente, rilevando che il ricorso introduttivo non era stato depositato nella propria Segreteria, ma ad essa spedito per posta.

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, aderendo all'appello del contribuente, ha ritenuto ammissibile detto ricorso, con la considerazione che il deposito richiesto dal citato art. 22 non postula la consegna manuale e può essere effettuato anche per il tramite del servizio postale; ha poi accolto il ricorso stesso, osservando che la rettifica dell'Ufficio era frutto di un errore materiale.

L'Amministrazione finanziaria con atto notificato il 31 maggio-1° giugno 2000, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, formulando due censure.

Il V. ha replicato con controricorso.

La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Amministrazione, con il primo motivo del ricorso, rinnova la tesi secondo cui il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, al fine della costituzione del contribuente, esige la consegna diretta e non può essere eseguito per posta.

Il motivo è fondato.

La nozione di deposito, di regola, esprime un quid pluris rispetto alla consegna materiale di una cosa, con temporaneo trasferimento della fisica disponibilità di essa, perché richiede l'inserimento di tale fatto in un rapporto fra due soggetti, rispettivamente nelle vesti di depositante e depositario, con l'assunzione dei diritti e degli obblighi connessi.

Il deposito di un documento non è dunque segnato dal semplice passaggio della sua detenzione, ma richiede un intervento presso il depositario del depositante, ovvero di chi sia munito del potere di rappresentarlo, cioè di costituire in suo nome e conto l'indicato rapporto.

L'agente postale, incaricato di recapitare un documento, non è mandatario con rappresentanza del mittente, avendo compiti circoscritti alla consegna del plico ed indipendenti dai rapporti fra il mittente medesimo ed il destinatario.

La consegna a mezzo posta non è quindi di per sé idonea a determinare deposito.

La disciplina del codice di rito si conforma a detta nozione generale, perché, con riguardo al deposito in causa di atti, richiede la "consegna al cancelliere ad opera della parte" (v., in particolare, artt. 165 cod. proc. civ., 38 e 72 disp. att. cod. proc. civ.), e così, in linea di principio, non ammette il recapito per posta.

L'utilizzabilità per il deposito del servizio postale, configurando eccezione al principio, abbisogna di espressa previsione.

Se ne trae inequivoca conferma dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59, il quale, modificando l'art. 134 disp. att. cod. proc. civ. sul deposito del ricorso per cassazione, contempla la spedizione per posta con una formulazione tipica dell'eccezione al criterio generale (giustificata dall'unicità ed ubicazione di questa Corte e dalla connessa opportunità di sollevare la parte depositante dall'onere di recarsi in Roma), e poi si occupa di rendere concretamente praticabile la deroga, regolando le forme della spedizione, elencando i documenti che devono essere inoltrati, stabilendo gli adempimenti del cancelliere indispensabili per assicurare il loro corretto inserimento negli atti di causa.

Le norme del processo tributario, sul deposito in segreteria del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado o del ricorso in appello (art. 22 primo comma, richiamato dall'art. 53 secondo comma del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546), al pari delle altre norme inerenti al deposito di ulteriori documenti (v. artt. 23, 24 e 25), non prevedono una deroga similare a quella del menzionato art. 134 disp.att. cod. proc. civ..

L'assenza di una disposizione autorizzativa del deposito a mezzo posta, peraltro nell'ambito di una disciplina che espressamente indica i casi nei quali il servizio postale è da considerarsi valido strumento dì comunicazione e trasmissione di atti (v. art. 20 sulla proposizione del ricorso), necessariamente implica il recepimento in proposito dei comuni canoni codicistici (in forza del rinvio di cui all'art. 1 secondo comma, da intendersi esteso alle norme di attuazione del codice dì procedura, che ne costituiscono parte integrante).

Pertanto, il deposito del ricorso presso la commissione provinciale o la commissione regionale, ai fini della costituzione del ricorrente, postula la consegna dell'atto in segreteria, ad opera della parte istante o di chi la rappresenti, e non è eseguibile mediante spedizione postale.

A tale conclusione non può opporsi, quale situazione sanante, l'evenienza che la spedizione per posta approdi comunque al risultato della ricezione dell'atto entro il prescritto termine (trenta giorni).

Prescindendosi dalla questione dell'applicabilità dell'art. 156 secondo comma cod. proc. civ., in tema di rilevanza della nullità, rispetto a specifiche formalità fissate a pena d'inammissibilità, va considerato, in via assorbente, che il ricevimento del plico postale, provato dalla sottoscrizione dell'apposito avviso o dall'eventuale apposizione di timbro a calendario sul plico medesimo, non potrebbe configurare pieno raggiungimento dello scopo per il quale il deposito è contemplato, dato che, in carenza di verbale o nota del deposito stesso (con l'elencazione dei documenti cui si riferisce), difetterebbe in ogni caso un'esauriente certificazione sul contenuto degli atti acquisiti al processo.

L'accoglimento del primo motivo del ricorso comporta l'assorbimento del secondo motivo, attinente al fondamento nel merito dell'impugnazione del V., ed impone la cassazione senza rinvio della sentenza della Commissione regionale (art. 382 terzo comma cod. proc. civ.).

La natura e la novità del quesito affrontato rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio.

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