Sentenza n. 8173 del 16 giugno 2001 LICENZIAMENTO DISCIPLINARE PER INSUBORDINAZIONE - RILEVANZA DI ATTEGGIAMENTI
PERSECUTORI (Sezione Lavoro - Presidente V. Trezza - Relatore R. Di Lella) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Alla ricorrente, con lettera del 13/1/1992, veniva contestato di avere nei
locali aziendali verbalmente aggredito, con atteggiamento minaccioso e con frasi
ingiuriose, il datore di lavoro, accusandolo di essere un "ladro", per non aver
corrisposto in busta paga quanto dovuto a titolo di integrazione indennità di
malattia e di essersi spesso comportato in modo illegale; di non aver aderito
all'invito rivoltole di andare ad esporre nell'ufficio di direzione le proprie
ragioni, e di aver continuato ad inveire in presenza delle maestranze. Le veniva
altresì contestato di avere nella stessa occasione colpito con la testa il
titolare dell'azienda. A tale contestazione e alle successive giustificazioni seguiva il
provvedimento di licenziamento. Con ricorso ex art 414 c.p.c. A. C. conveniva in giudizio, innanzi al Pretore
di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, la Simy s.r.l., per sentir
dichiarare la illegittimità del provvedimento espulsivo. Sosteneva la C. che, rientrata in azienda il 7/1/92, a seguito di un lungo
periodo di malattia, era stata ripetutamente apostrofata, in presenza delle
colleghe, con termini ingiuriosi. quali "lavativa" e "disgraziata, dal titolare
dell'azienda G. B.e dalla caporeparto A. L.; e che non le erano state affidate
le sue precedenti mansioni, ma le era stato ordinato di sedersi ad una macchina
per cucire dove era rimasta pressoché inoperosa. Precisava che tale mortificante
situazione si era protratta sino al 13/1/92, quando, dopo aver ricevuto
l'ulteriore umiliante rifiuto alla richiesta che le venisse assegnata una
posizione lavorativa effettiva, era avvenuto il contestato diverbio con il
B.(titolare dell'azienda), che nel frattempo era sopraggiunto. Osservava che, se
anche aveva replicato in termini polemici al Bona, tale comportamento andava
inquadrato e valutato nel contesto delle continue vessazioni cui era da giorni
sottoposta. Rilevava che nel corso del diverbio era stata violentemente
aggredita dal Bona, subendo una lesione alla testa per la quale aveva perso
conoscenza, ed era stata trasportata con l'ambulanza in ospedale, dove le era
stato riscontrato trauma cranico. La società convenuta si costituiva, sostanzialmente ribadendo la versione dei
fatti come descritta nella lettera di contestazione. Il Pretore rigettava la domanda. Il Tribunale di Bergamo confermava la sentenza pretorile. Osservava il Tribunale che il pregresso atteggiamento persecutorio e
mortificante del datore di lavoro non giustificava il comportamento ingiurioso e
di sostanziale insubordinazione della lavoratrice, che, anziché contestare le
condotte illecite del datore di lavoro nelle sedi opportune, tenne a sua volta
un illegittimo aggredendo verbalmente, in modo reiterato, il B.senza che costui
avesse detto o fatto qualcosa per ingenerare tale comportamento. Insomma,
rilevava il tribunale, la C. aveva posto in essere una sorta di esercizio
arbitrario delle proprie ragioni al fine di screditare la immagine e correttezza
del datore di lavoro innanzi alle maestranze. La C. proponeva ricorso per cassazione a) per non aver il giudice del merito
dato conto delle fonti di convincimento in base alle quali aveva ritenuto
provata la sussistenza di ingiurie espresse a più riprese dalla lavoratrice; b)
per aver il giudice di merito ritenuta raggiunta la prova a carico del datore di
lavoro, nonostante la nebulosità del dato probatorio; c) per aver il giudice del
gravame valutato la gravità dell'illegittimo comportamento della C., senza tener
conto che detto comportamento era stato preceduto da comportamenti altrettanto
scorretti e illegittimi del datore di lavoro e tali da costituire indubbia
provocazione. La Corte di cassazione accoglieva il 1° e il 3° motivo. In relazione al 1° motivo osservava che il giudice del merito aveva omesso di
specificare da quali fonti prova risultava che la C. avesse pronunciato "in più
riprese" parole ingiuriose nei confronti del Bona. In relazione al 3° motivo rilevava che il giudice del merito si era
preoccupato soprattutto di evidenziare quale avrebbe dovuto essere il
comportamento della C. a fronte del comportamento illegittimo del datore di
lavoro, più che di valutare il comportamento tenuto e la incidenza che sulla
assunzione dello stesso poteva aver avuto il comportamento a sua volta
illegittimo del datore di lavoro. E che inoltre non aveva considerato se e quale
incidenza potesse avere ai fini del giudizio di gravità dei fatti la mancata
prova relativa all'addebito, anch'esso addotto a giustificazione del
licenziamento, di avere la C. colpito con la testa il Bona. Il Tribunale di Brescia, innanzi al quale la causa è stata riassunta dalla
C., ha rigettato l'appello. Nella motivazione il giudice del rinvio osserva: a) Dalle risultanze testimoniali emerge con chiarezza che il comportamento
censurato della C. si è manifestato nel contesto di una unita spaziale e
temporale, senza significative soluzioni di continuità. Pertanto esso non può
essere configurato come pluralità di episodi ovvero come atteggiamento offensivo
protratto nel tempo. b) E' vero che la ricorrente, al suo rientro in azienda, ha stabilito un
atteggiamento datoriale dispotico e mortificante è stata accolta con offese e
ingiurie non solo dal B.ma anche dalla capo reparto, è stata adibita a mansioni
dequalificanti, non le è stato corrisposto integralmente al trattamento di
malattia, è stata sollecitata a "vergognarsi" per aver costretto le sue compagne
a lavorare anche per lei. Ed è pertanto ben facilmente ipotizzabile un suo stato
d'animo di rancore, di risentimento, di amarezza, di turbamento. c) Ma è vero altresì che tale situazione e i menzionati comportamenti
datoriali non hanno spiegato alcun peso nel determinare la condotta oggetto del
licenziamento. La condotta in esame non può ricondursi ai comportamenti
datoriali denunciati come illeciti, riferendosi a fatti diversi (il mancato
pagamento della integrazione della indennità di malattia) inidonei a
giustificare l'accusa di "ladro", peraltro pronunciata in presenza di tutti i
dipendenti. d) Inoltre, la circostanza che la iniziativa del diverbio è
attribuibile alla C., nonché il rifiuto dì quest'ultima all'invito del B.di
discutere della questione sollevata nel suo ufficio, anziché in presenza della
altre lavoratrici, nonché il rivolgersi della ricorrente a queste ultime,
l'esprimere il desiderio che anch'esse ascoltassero, dimostra che si è trattato
di un comportamento volontario e premeditato, inteso a screditare il datore di
lavoro presso le maestranze, a sfidarlo platealmente, indicandolo alle compagne
di lavoro come persona non degna di affidamento, così consapevolmente negando la
supremazia datoriale. e) Tale comportamento integra gli estremi della insubordinazione all'autorità
datoriale e giustifica il licenziamento. f) Del tutto irrilevante risulta invece la mancata conferma dell'episodio per
il quale la ricorrente avrebbe colpito con la testa il datore di lavoro.
Infatti, anche ove tale episodio fosse risultato accertato, esso sarebbe stato
l'espressione di uno stato d'animo di furore, privo del connotato della
consapevolezza e della lucidità, necessario per l'attribuzione alla condotta del
lavoratore del valore di deliberata contestazione della autorità datoriale, che
costituisce il fulcro della insubordinazione, nella quale si è concretizzato il
comportamento della ricorrente. Avverso la decisione C. A. propone ricorso per cassazione affidato a tre
motivi, ed illustrato con successiva memoria. La Simmy srl resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il 1° motivo del ricorso A. C., denuncia violazione degli artt. 1 e 5
legge 604 del 15/7/1966, nonché omessa e insufficiente motivazione In particolare, la ricorrente, premesso che questa Corte aveva demandato al
Tribunale di Brescia compito di determinare, con individuazione delle relative
fonti di prova, le singole condotte del lavoratore e del datore di lavoro,
avendo rilevato frammentarietà e incompletezza negli accertamenti del giudice di
appello, lamenta che gli stessi errori, ancor più evidenti, sono contenuti nella
sentenza impugnata. In particolare, il giudice del merito, nell'affermare che il comportamento
censurato era stato determinato esclusivamente dalla illegittima omessa
corresponsione della integrazione della indennità di malattia, dimostra di non
aver preso visione della stessa lettera di contestazione dalla quale risulta
imputato alla ricorrente di aver accusato il B.altresì di reiterati
comportamenti illegali. E tali comportamenti erano proprio quelli offensivi e
mortificanti verificatisi all'atto e a seguito del suo rientro in azienda dopo
la malattia. Inoltre, il Tribunale perviene a ritenere il comportamento della ricorrente
come premeditato e indipendente dalle vessazioni subite, senza tenere in alcuna
considerazione che tali vessazioni non erano una vicenda trascorsa e cessata, ma
tuttora perdurante, come risulta pacificamente accertato. Con il 2° motivo del ricorso, la C. denuncia violazione dell'art. 1 legge
604 del 15/7/1966, nonché omessa e insufficiente motivazione. La ricorrente denuncia la sconcertante illogicità e contraddittorietà della
affermazione per quale il comportamento contestato dovrebbe ritenersi totalmente
scollegato e indipendente rispetto agli illegittimi e provocatori comportamenti
del datore di lavoro, quando esso, invece, come emerge dal dato temporale, ha
l'evidente significato di reazione ad una perdurante e intollerabile serie di
atteggiamenti discriminatori e ingiuriosi. Con il 3° motivo del ricorso, la ricorrente denuncia la violazione dell'art
112 cpc, dell'art. 1 legge 604 del 15/7/1966, dell'art 7 legge 3000 del
20/5/1970 e dell'art 1362 c.c. Con tale motivo di ricorso la C. sostiene che il Tribunale di Brescia, nel
qualificare il comportamento censurato come ipotesi di insubordinazione prevista
dall'art 64 del CCNL del settore, ha introdotto una nuova prospettazione della
vicenda in un giudizio nel corso del quale il comportamento censurato era sempre
stato dedotto come atteggiamento ingiurioso. Osserva che in ogni caso di insubordinazione non può parlarsi, mancando
l'ordine datoriale che della insubordinazione costituisce il presupposto di
fatto. Va innanzitutto esaminato, per il suo carattere preliminare, il 3° motivo del
ricorso con il quale la ricorrente sostiene che il giudice del gravame avrebbe
valutato la legittimità del licenziamento con riferimento ad un comportamento
(la insubordinazione) mai contestato e mai preso in considerazione nelle
precedenti fasi del giudizio. Il motivo è infondato, non avendo il giudice del merito posto a fondamento
della decisione fatti o circostanze non contestati, ma essendosi limitato a
qualificare e definire quei fatti, anche in relazione alla individuazione del
rapporto fra gli stessi e l'asserito comportamento illegittimo del datore di
lavoro. Appaiono invece meritevoli di accoglimento, nei limiti che saranno indicati,
il primo ed il secondo motivo del ricorso, che possono esaminarsi
congiuntamente, per la loro stretta connessione logica e argomentativa. In particolare appare insufficientemente e contraddittoriamente motivata
l'affermazione con la quale il giudice del rinvio esclude che la condotta della
ricorrente possa essere stata in qualche misura influenzata dal risentimento
provocato dalle vessazioni subite, sostenendo a giustificazione di tale
convincimento, che la ricorrente, nel diverbio che ha causato il licenziamento,
non avrebbe fatto alcun riferimento al comportamento datoriale denunciato come
illecito (ingiurie e dequalificazione), ma esclusivamente al diverso fatto del
mancato pagamento della indennità di malattia. Tale argomentazione non solo è del tutto inidonea a sorreggere il
convincimento espresso (quand'anche la reazione della ricorrente fosse
effettivamente riferibile ad un fatto diverso ed estraneo alle vessazioni
subite, risulta poi del tutto omesso il percorso argomentativo attraverso il
quale il giudice del rinvio ritiene che, per effetto di tale circostanza, lo
stato di collera e di mortificazione provocato dal fatto ingiusto del datore di
lavoro non possa avere influenzato i modi di una reazione, diretta peraltro nei
confronti dello stesso soggetto che aveva provocato quello stato d'animo
perturbato e rivolta comunque ad un suo comportamento (ritenuto) illecito), ma è
altresì intimamente contraddittoria. Il giudice del rinvio infatti, nell'individuare, nella motivazione della
impugnata decisione, i comportamenti illeciti (o comunque vissuti come tali
dalla ricorrente) che hanno costituito la reazione del datore di lavoro
all'assenza per malattia, vi ricomprende, oltre le ingiurie e la
dequalificazione, altresì il non averle corrisposto la indennità integrativa di
malattia. Dunque, il giudice del rinvio ritiene corresponsione della
integrazione di malattia vada complessivo che la omessa della indennità
nell'ambito del illecito comportamento datoriale attuano a danno della
ricorrente. Appare allora contraddittorio da un lato affermare che l'illecito
comportamento con cui il datore di lavoro ha reagito all'assenza della
ricorrente, provocando un presumibile stato di mortificazione e di collera, non
ha in alcun modo influenzato la censurata condotta, riferendosi quest'ultima ad
un fatto diverso (la mancata corresponsione della integrazione di malattia), e
dall'altro affermare che quello stesso fatto ha costituito uno dei modi
attraverso cui si è manifestato l'illecito comportamento datoriale, subito dalla
C.. Il giudice del escludere ogni rinvio sostiene ancora, efficacia
giustificativa vessazioni subite, che la condotta della ricorrente, non
determinata né influenzata dallo stato di collera e di mortificazione provocato
dall'illegittimo fatto altrui, si è piuttosto concretizzata in un comportamento
screditare il datore di per alle finalizzato a lavoro presso le maestranze, a
negare la supremazia datoriale, e quindi in una ipotesi di insubordinazione. A fondamento di tale convincimento, il giudice del rinvio pone le seguenti
circostanze: che si è trattato di un comportamento forse premeditato e comunque
consapevole della valenza infamante della precisa accusa rivolta con riferimento
ad uno specifico fatto; che tale comportamento è stato volutamente attuato in
presenza delle maestranze; che l'iniziativa è stata assunta dalla
ricorrente. Anche sotto tali profili il vizio motivazionale è evidente, per la palese
inidoneità delle argomentazioni a giustificare le conclusioni cui
pervengono. Innanzitutto vi è da osservare che la consapevolezza, o anche la
premeditazione, del comportamento ingiurioso e dei suoi effetti costituiscono un
dato neutro rispetto alle finalità che eventualmente, attraverso quel
comportamento, si vogliano conseguire. Il comportamento ingiurioso, soprattutto
proveniente da un lavoratore, che ha subito, continua a subire, in presenza
delle maestranze, iniziative offensive e mortificanti, può essere
consapevolmente, ed anche premeditatamente, adottato anche al fine di
ripristinare la dignità lesa. In altre parole, la consapevolezza o
premeditazione del comportamento non è elemento che da solo possa individuare la
finalità eventualmente perseguita, essendo a tal fine necessaria la sussistenza
di ulteriori, elementi, la cui indicazione nella decisione impugnata è del tutto
omessa. Analogo ragionamento va fatto per la voluta presenza delle maestranze. Ancora
una volta il giudice del rinvio pone una premessa per trarne una conclusione che
quella premessa, da sola, non è idonea a giustificare, per cui il discorso
argomentativo che dall'una conduce all'altra appare viziato da un salto logico,
che determina una incompiutezza e insufficienza motivazionale. La voluta presenza delle maestranze è vero che può essere indicativa di una
volontà di screditare pubblicamente il datore di lavoro, ma può anche
significare la volontà di reagire al cospetto di quello stesso pubblico, la cui
presenza aveva amplificato l'effetto mortificatorio e umiliante del
comportamento datoriale, cosi come potrebbe essere indice (secondo quanto
sostenuto dalla ricorrente) del timore fisico di un incontro da adottato anche
al fine di ripristinare la dignità lesa. In altre parole, la consapevolezza o
premeditazione de l comportamento non è elemento che da solo possa individuare
la finalità eventualmente perseguita, essendo a tal fine necessaria la
sussistenza di ulteriori elementi, la cui indicazione nella decisione impugnata
è del tutto omessa. Analogo ragionamento va fatto per la voluta presenza delle maestranze. Ancora
una volta il giudice del rinvio pone una premessa per trarne una conclusione che
quella premessa, da sola, non è idonea a giustificare, per cui il discorso
argomentativo che dall'una conduce all'altra appare viziato da un salto logico,
che determina una incompiutezza e insufficienza motivazionale. La voluta presenza delle maestranze è vero che può essere indicativa di una
volontà di screditare pubblicamente il datore di lavoro, ma può anche
significare la volontà di reagire al cospetto di quello stesso pubblico, la cui
presenza aveva amplificato l'effetto mortificatorio e umiliante del
comportamento datoriale, cosi come potrebbe essere indice (secondo quanto
sostenuto dalla ricorrente) del timore fisico di un incontro da sola con il
datore di lavoro (timore che peraltro non può considerarsi come "eccessivo" o
poco credibile, considerato che proprio in occasione del diverbio in esame il
datore di lavoro, nonostante la presenza delle maestranze, non ha evitato il
ricorso alla violenza fisica). Il giudice del rinvio avrebbe dovuto pertanto precisare le ragioni della
scelta in un senso, piuttosto che nell'altro, e non limitarsi ad indicare la
scelta. Per quanto riguarda la affermazione secondo cui il diverbio sarebbe sorto per
"iniziativa" della ricorrente, bisogna osservare che la condotta della
ricorrente segue ai comportamenti del datore di lavoro, che aveva, fra l'altro,
omesso la corresponsione della integrazione di malattia, per cui appare
improprio, o quanto meno impreciso, il termine utilizzato, con riferimento ad
una condotta che si pone, comunque, come reazione, certo eccessiva, ad un
comportamento avvertito come illegittima ritorsione all'assenza per
malattia. Ma ancora una volta è da rilevare che, in ogni caso, si tratta di circostanza
la cui valenza appare neutra rispetto alle eventuali finalità perseguite, la cui
indicazione avrebbe dovuto essere sorretta dalla esposizione di ragioni idonee a
manifestare il percorso logico giuridico attraverso il quale il giudice del
rinvio è pervenuto all'esposto convincimento. Il ricorso dunque merita accoglimento nei limiti evidenziati, con riferimento
al l° ed al 2° motivo. La sentenza va pertanto cassata, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di
Appello di Brescia, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese. PER QUESTI MOTIVI Accoglie il ricorso per quanto di ragione; Cassa la impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Brescia, anche
per la regolamentazione delle spese. |