Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 7620 del 5 giugno 2001

COMUNICAZIONE DEL LICENZIAMENTO - LEGITTIMITA' DEL RIFIUTO OPPOSTO DAL LAVORATORE AL TENTATIVO DI CONSEGNA DELLA LETTERA DA PARTE DI UN FATTORINO DELLA DATRICE DI LAVORO - IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - VALIDITA' DELLA COMUNICAZIONE CON TELEGRAMMA DETTATO AL TELEFONO.

(Sezione Lavoro - Presidente M. D. Santojanni - Relatore S. Toffoli)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Pisa del 25 novembre 1991, (omissis) chiedeva che fosse dichiarata la decadenza di G. P. dalla impugnazione del licenziamento comunicatole in più occasioni a partire dal 31 luglio 1991 e la validità del medesimo licenziamento in quanto intimato per un giustificato motivo soggettivo; ed inoltre che la stessa convenuta fosse condannata a restituire le somme ricevute a titolo di stipendio successivamente al 31 luglio. Il Pretore rigettava le domande proposte dall'attrice e in accoglimento della impugnativa del licenziamento proposta in via riconvenzionale dalla P. condannava (omissis) a reintegrare quest'ultima nel posto di lavoro o in alternativa a corrisponderle sei mensilità di retribuzione, negando la validità della comunicazione del licenziamento del 31 luglio e riconoscendo viceversa la validità e tempestività dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, avvenuta mediante telegramma, rispetto alla intimazione del 12 agosto, ed escludendo inoltre la sussistenza di idonei motivi a giustificazione del licenziamento.

Impugnata globalmente tale sentenza da parte dell'(omissis), il Tribunale di Pisa provvedeva con sentenza "parziale", rigettando l'impugnativa del licenziamento e disponendo la prosecuzione del giudizio quanto alla richiesta restituzione delle somme indebitamente percepite dalla P..

Nella motivazione si affermava che tutti gli argomenti della sentenza impugnata erano da condividere, salvo il giudizio sulla efficacia dell'impugnativa del licenziamento effettuata mediante telegramma.

Precisamente, alla pretesa comunicazione del licenziamento operata il 31 luglio 1991 non poteva riconoscersi alcuna efficacia, visto che in tale data aveva avuto luogo solamente un tentativo di consegna a mano dell'atto alla P., che si trovava in strada davanti a casa sua, intenta a salire sull'automobile, e che aveva legittimamente rifiutato la lettera, che ella non aveva alcun obbligo di ricevere. La lettera ricevuta il giorno 1 agosto, d'altra parte, mancava della sottoscrizione e quindi dell'essenziale requisito di efficacia a norma dell'art. 2702 c.c.

Quanto alla efficace comunicazione del licenziamento avvenuta in data 12 agosto, invece, si rilevava che ad essa non aveva fatto seguito una valida e tempestiva impugnazione. Il telegramma dell'8 ottobre, al riguardo invocato dalla P., essendo stato dettato per telefono dallo studio dell'avv. Cerrai, poi difensore in giudizio della medesima, doveva ritenersi proveniente dallo stesso professionista, che del resto ne risultava il mittente, anche se al testo seguiva l'indicazione, quale firma, del nome della lavoratrice. Era quindi applicabile il principio secondo cui l'atto negoziale di impugnativa del licenziamento può essere validamente posto in essere dall'avvocato della parte solo se munito di procura scritta rilasciata prima dell'atto da compiere e fatta conoscere al destinatario.

Contro questa sentenza la P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La (omissis) ha notificato controricorso con ricorso incidentale sulla base di un unico motivo articolato in sei punti, e ha depositato memoria illustrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Il ricorso principale e quello incidentale, aventi ad oggetto la medesima sentenza, verranno riuniti.

2. - Con il ricorso principale si denuncia violazione dell'art. 2705 c.c. e vizio di motivazione, poiché era stato disatteso il principio secondo cui al telegramma non sottoscritto inviato per telefono può essere riconosciuta l'efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell'art. 2705, ove il mittente, in caso di contestazione da parte del destinatario, dimostri la provenienza da lui stesso dell'atto tramite la prova che sia avvenuto l'affidamento per sua opera o iniziativa all'ufficio incaricato di trasmetterlo. Infatti il giudice d'appello aveva ritenuto il telegramma proveniente dal legale della interessata solo sulla base del numero telefonico da cui era stato trasmesso il testo all'ufficio telegrafico. Non aveva invece preso in considerazione la prova documentale della provenienza del telegramma dalla stessa lavoratrice licenziata, insita nel fatto che nel telegramma stesso si preavvisava che sarebbe seguita una lettera, e che questa, scritta lo stesso giorno dell'invio del telegramma, recava effettivamente la sottoscrizione della P..

3. - Con il ricorso incidentale si denuncia violazione di nonne di diritto nonché vizio di motivazione in relazione alle seguenti censure.

A) Il Tribunale ha omesso di motivare la sua condivisione della pronuncia pretorile, relativamente alla asserita irrilevanza del mancato svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione a norma dell'art. 5, secondo comma, della legge 11 maggio 1990 n. 108, costituente condizione di procedibilità del ricorso rilevabile anche d'ufficio alla prima udienza di discussione.

B) Erroneamente è stata ritenuta l'inefficacia della comunicazione del licenziamento tramite fattorino del 31 luglio, rifiutata dalla P. perché ne conosceva già il contenuto; infatti l'ari 2 della legge 15 luglio 1966 n. 604 prescrive il solo requisito della forma scritta e non richiede specifiche modalità di comunicazione, quali la lettera raccomandata con avviso di ricevimento o la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Quanto alla lettera ricevuta dalla P. l'l-8-1991, il requisito della forma scritta non poteva ritenersi escluso dalla mancanza della sottoscrizione della medesima, poiché la lettera era redatta su carta intestata della (omissis) e recava in calce le generalità del suo direttore.

Il Tribunale ha omesso, poi, di motivare sulla questione relativa alla sussistenza o meno della malattia in atto dal 31 luglio, punto rilevante ai fini economici e della non contestabilità della idoneità del licenziamento in data 1 agosto.

C) Il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla legittimità del licenziamento dal punto di vista di un giustificato motivo oggettivo e soggettivo.

D) Il giudice d'appello ha senza motivazione confermato la sentenza impugnata circa il riconoscimento alla lavoratrice dell'indennizzo per il licenziamento nella sua misura massima di sei mensilità; inoltre, limitandosi a "condividere" la sentenza impugnata, non si è pronunciato sugli stipendi ricevuti dalla P. dall'agosto 1991 al febbraio 1992, non spettanti perché il rapporto anche secondo la P. si era concluso il 12 agosto.

E) Considerata detta solo complessiva condivisione dell'operato del pretore, risulta privo di specifico esame anche il punto relativo alle spese del giudizio di primo grado.

F) Il ricorso della controparte è affetto da nullità a norma dell'ari 164 c.p.c., nella parte in cui nelle conclusioni si richiede "ogni conseguente pronuncia", per indeterminatezza delle domande sulle quali la S.C. sarebbe chiamata a pronunciarsi, oltre a quella di annullamento della sentenza impugnata.

4. - Il punto F) del ricorso incidentale ha ad oggetto in realtà un'eccezione di nullità del ricorso principale. Essa è infondata, poiché la formula contestata, in realtà usuale, allude evidentemente alle pronunce che anche d'ufficio devono essere adottate in relazione dell'eventuale cassazione della sentenza impugnata (rinvio o pronuncia anche nel merito, pronuncia sulla spese, ecc.).

5. - Per ragioni di pregiudizialità logico-giuridica va innanzitutto esaminata la censura contenuta al punto A) del ricorso incidentale, concernente l'eccezione di improcedibilità dell'impugnativa del licenziamento. Deducendosi che il Tribunale ha omesso di motivare la sua condivisione della pronuncia al riguardo del giudice di primo grado, non si lamenta un'omissione di pronuncia relativamente a tale questione e, in sostanza, si deduce più un'insufficienza di motivazione che una totale omissione di motivazione. Del resto il Tribunale ha parlato di condivisione degli argomenti della sentenza impugnata.

In ogni caso questo profilo del ricorso incidentale deve dichiararsi inammissibile. Infatti in materia di vizi in procedendo non è consentito alla parte di dedurre in sede di legittimità la censura di omessa motivazione, in quanto spetta alla corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunziato vizio di attività attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza o logicità dell'eventuale motivazione dei giudici di merito sul punto (Cass. n. 2251/1999; conf. Cass. n. 5285/1981, con riferimento alla contestazione della sufficienza e congruità della motivazione, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.). Ed è appena il caso di rilevare che non è stato fatto valere alcun vizio in procedendo, mediante il richiamo dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e delle nonne specificamente violate e che, comunque, manca la necessaria, specifica indicazione degli elementi necessari per la sussistenza e la rilevabilità di un'improcedibilità del giudizio.

6. - Passando all'esame del ricorso principale, va ricordato che l'art. 2705 c.c. (sulla cui ratio cfr. Cass. n. 12128/1992) , attribuisce l'efficacia dell'atto scritto al telegramma anche se l'originale consegnato all'ufficio telegrafico non è sottoscritto dal mittente, "se l'atto è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo".

La rilevanza di tale nonna anche ai fini dell'impugnativa stragiudiziale del licenziamento - che, a norma dell'art. 6 della legge 15 luglio 1966 n. 604, deve rivestire la forma scritta - è stata ripetutamente enunciata da questa Corte (Cass. n. 7610/1991, n. 6749/1996, n. 12256/2000, n. 14297/2000; cfr. anche Cass. n. 13959/2000 a proposito dell'intimazione del licenziamento mediante telegramma).

La possibile efficacia ai fini in esame anche di un telegramma spedito mediante l'apposito servizio telefonico è stata affermata da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. n. 14297/2000, cit.), che ha rilevato anche come, in caso di contestazione, la prova della provenienza della dichiarazione da parte del lavoratore licenziato possa essere fornita anche mediante presunzioni.

Peraltro a conclusioni analoghe è pervenuta, con riferimento all'accettazione di una proposta contrattuale, una precedente sentenza (Cass. n. 6788/1990), la quale ha ritenuto che, anche in caso di fonodettatura del telegramma, prevista dall'art. 299 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (c.d. codice postale), chi ne appare il mittente, in caso di contestazione, ha la facoltà e l'onere di provare, con ricorso ad ogni tipo di prova, che l'affidamento all'ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o sua iniziativa.

Questi principi, che si ritengono condivisibili, non sono stati correttamente applicati dal giudice d'appello, nel momento in cui ha ritenuto decisivo, riguardo alla provenienza della dichiarazione, il dato formale della dettatura del telegramma dallo studio dell'avv. Cerrai (circostanza alla quale, evidentemente, si collega l'indicazione del medesimo quale mittente, ai fini dell'addebito del costo e dell'invio della copia del telegramma), considerando detto professionista per solo questo fatto autore della dichiarazione di impugnativa del licenziamento, e trascurando invece che la presenza in calce al testo del telegramma, quale firma, delle parole "P. G." (circostanza testualmente, riferita nella stessa sentenza) sancisce la lavoratrice come soggetto a cui formalmente è riferita e imputata la dichiarazione, e, in tali termini, come effettivo mittente (al riguardo cfr. anche la citata Cass. n. 14297/2000, in cui la titolarità dell'utenza telefonica è solamente compresa tra i vari elementi indicati in via esemplificativa quali valutabili ai fini della prova per presunzioni della provenienza dal lavoratore della dichiarazione di impugnativa).

Al riguardo è opportuno precisare che in realtà non è decisivo neanche chi sia l'autore materiale della dettatura del telegramma o il redattore della dichiarazione nella sua formulazione letterale (non diversamente che nel caso delle ordinarie dichiarazioni per iscritto). Quel che conta è l'adesione della volontà (anche se orientata da qualche consulente) del soggetto interessato e apparentemente autore della dichiarazione, senza che possa avere alcuna efficacia ostativa la collaborazione di un terzo (ed eventualmente dello stesso consulente) agli aspetti concettuali o agli aspetti materiali dell'operazione. Queste conclusioni appaiono perfettamente aderenti al testo dell'art. 2705 c.c., che, quando parla di originale anche privo di firma "fatto consegnare" dal mittente, non richiede che il relativo testo sia materialmente scritto dal mittente.

Le precedenti considerazioni possono riassumersi con il seguente principio di diritto: "L'impugnativa per iscritto del licenziamento a norma dell'art. 6 della legge n. 604/1966 può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 cod. civ., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente all'interessato, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, il quale in caso di contestazione in giudizio, rimane onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni".

Poiché è in conseguenza dell'errore di violazione e falsa applicazione di questo principio che il giudice di merito ha escluso che la P. potesse ritenersi autrice dell'impugnativa effettuata mediante telegramma e ha ritenuto irrilevante ("preclusa") ogni indagine circa la sua partecipazione, nei sensi suindicati, alla formazione e spedizione del telegramma, senza procedere al relativo accertamento di fatto, non è pertinente la parte del motivo di ricorso con cui si fa valere il vizio di motivazione relativamente al giudizio di fatto.

7. - Tornando all'esame del ricorso incidentale, va rilevato che non sono fondate le censure relative alla esclusione da parte del giudice d'appello di un'efficace comunicazione del licenziamento in data 31 luglio, oppure 1 agosto.

Quanto al tentativo di consegna alla P. di una lettera della Unione industriali, compiuto dal fattorino della medesima per strada, appare giuridicamente corretta l'affermazione del giudice di merito circa la legittimità del rifiuto della P. e l'inidoneità dello stesso a costituire un equipollente della effettiva consegna.

E' esatto che l'art. 2 della L. n. 604/1966 non prescrive forme particolari quanto alla consegna dell'atto scritto, richiesto dalla disposizione stessa; la consegna può quindi essere effettuata tramite persona incaricata dal datore di lavoro, la quale può poi essere assunta come teste al fine di provare l'avvenuta consegna (Cass. n. 1024/1997).

Costituisce un diverso problema, però, quello della rilevanza di un tentativo di consegna non riuscito a causa del rifiuto del destinatario di ricevere l'atto.

Come è noto, secondo la disciplina delle notificazioni dettata dal codice dì procedura civile, in caso di rifiuto del destinatario di ricevere la copia dell'atto, la notificazione si considera compiuta a mani proprie (art. 138, secondo comma, c.p.c.). Peraltro, in caso di rifiuto della copia da parte di persona addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, la notificazione si compie solo con il deposito dell'atto presso la "casa del comune", seguita dalle formalità della comunicazione di tale deposito mediante affissione e invio di raccomandata, secondo quanto è precisato dall'art. 140 c.p.c.

Proprio con riferimento alla comunicazione dell'atto di licenziamento, nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che anche nell'ambito del diritto sostanziale il rifiuto del destinatario di un atto unilaterale recettizio dì ricevere l'atto stesso non esclude che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta (Cass. n. 12571/1999; cfr. anche Cass. n. 1671/1981, che perviene a conseguenze analoghe con riferimento a lettera raccomandata recapitata presso l'indirizzo del destinatario e rifiutata da un congiunto del medesimo).

A tal principio non sembra, però, che possa attribuirsi una validità senza limiti.

Deve affermarsi, infatti, che non esiste un incondizionato obbligo, o onere, del soggetto giuridico di ricevere comunicazioni, e in particolare di accettare la consegna di comunicazioni scritte, da parte di chicchessia e in qualunque situazione. Una situazione di soggezione a tali fini è certamente sussistente rispetto alle comunicazioni normativamente disciplinate, quali quelle mediante notificazione (che si attuano con il concorso di un potere pubblicistico) o mediante i servizi postali. Al di fuori di questi casi, una situazione di soggezione ai fini in esame del destinatario non esiste in termini generali, ma può dipendere dalle situazioni e dai rapporti giuridici cui la comunicazione stessa si collega.

In relazione al rapporto di lavoro, in particolare, è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto di lavoro, in dipendenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto (del resto la citata sentenza Cass. n. 12571/1999 si riferisce proprio a una consegna dell'atto di licenziamento nell'ambito dell'ambiente di lavoro), così come, peraltro, non può escludersi un obbligo di ascolto, e quindi anche di ricevere comunicazioni, da parte dei superiori del lavoratore.

Un obbligo analogo non è, però, configurabile in termini generali al di fuori dell'orario e del posto di lavoro, e, in particolare, con riferimento a comunicazioni tentate, come nella specie, in un luogo pubblico. Il giudice di merito ha quindi fatto applicazione di un corretto principio di diritto. Né risultano elementi idonei a dimostrare che sussistesse nel caso specifico un obbligo della Pioli di ricevere la missiva offertale dal fattorino della datrice di lavoro, sulla base di intese al riguardo raggiunte con la medesima o, comunque, di ragioni di correttezza o buona fede desumibili da particolarità della fattispecie. E gli elementi addotti dalla ricorrente incidentale, comunque, non trovano riscontro nella sentenza impugnata e non sono stati fatti valere in maniera idonea sul piano del vizio dì motivazione.

8. - La doglianza relativa alla comunicazione del 1 agosto, consistente in lettera priva di sottoscrizione, deve ritenersi manifestamente infondata, poiché per atto scritto, anche ai fini in esame, come è quanto meno implicitamente presupposto dagli orientamenti giurisprudenziali in materia, deve intendersi un atto sottoscritto dal soggetto da cui proviene la dichiarazione, a norma dell'art. 2702 c.c. (cfr. Cass. S.U. n. 5394/1982; Cass. S.U. n. 1236/1984; Cass. S.U. n. 508/1999; Corte cost. n. 398/1994).

9. - E altresì infondata la censura con cui si lamenta la mancata pronuncia circa la legittimità del licenziamento per la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo e soggettivo. La questione, infatti, era assorbita, in base all'accertamento della decadenza della lavoratrice dalla impugnativa del licenziamento e al conseguente difetto di interesse della datrice di lavoro riguardo alla concreta giustificazione del licenziamento (oltre che dall'accoglimento delle eccezioni della P. relativamente agli episodi del 31 luglio e del 1 agosto).

10. - Infine sono inammissibili i punti del ricorso incidentale aventi ad oggetto, da un lato, la pretesa condivisione da parte del Tribunale della sentenza impugnata quanto al riconoscimento dell'indennizzo per il licenziamento nella misura massima di sei mensilità, e, dall'altro, la mancata motivazione o la mancata pronuncia sulla sussistenza della malattia e sulla restituzione degli stipendi ricevuti dalla P. dall'agosto 1991 al febbraio 1992, e sul motivo di gravame relativo alle spese del giudizio.

Infatti, la prima di dette questioni è senza dubbio rimasta assorbita dal rigetto dell'impugnativa del licenziamento, evidentemente comportante il rigetto anche della inerente domanda di indennizzo (può comunque essere opportuno ricordare che in sede di dispositivo il Tribunale ha parlato, per errore materiale implicitamente rilevato da ambedue le parti, di "rigetto del ricorso", peraltro "in accoglimento dell'appello dell'(omissis)", invece che di rigetto della domanda riconvenzionale).

Sugli altri punti la sentenza impugnata, non definitiva e contenente disposizioni per la prosecuzione dell'istruttoria relativamente alla azione di restituzione, legittimamente non ha provveduto. E non sussiste, né è stata idoneamente prospettata, la rilevanza della questione sull'esistenza o meno di una malattia in atto sulla questione della validità della comunicazione di licenziamento del 1 agosto.

11.-  In conclusione, mentre il ricorso incidentale va rigettato, il ricorso principale va accolto per quanto di ragione e alla cassazione della sentenza impugnata consegue il rinvio della causa per nuovo esame, ed anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altro giudice, che si uniformerà al principio di diritto formulato al paragr. 6 (art. 384 e 385 comma terzo cod. proc. civ.).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie per quanto di ragione il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte d'appello di Firenze che regolerà anche le spese di questo giudizio di cassazione.

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