Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza
Civile e Penale
Sentenza
n.4799 del 2 aprile 2001 INCENDIO DELL'IMMOBILE LOCATO - PRESUNZIONE DI COLPA A
CARICO DEL CONDUTTORE (Sezione Terza Civile - Presidente G. Fiduccia - Relatore
F. Trifone) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con contratto del 1° aprile 1987 L. M.
riceveva in locazione dal proprietario E. R. un immobile sito in Novara per uso
di magazzino commerciale e stipulava successivamente con la società (omissis)
polizza assicurativa per i danni che avrebbero potuto subire le attrezzature,
l'arredamento, la merce nonché il fabbricato in suo godimento. In data 6.5.1988
un incendio si sviluppava nel laboratorio del M. e danneggiava gravemente anche
il fabbricato, per cui, a seguito di denuncia di sinistro effettuata dal
conduttore M., la (omissis) offriva al proprietario locatore R., a ristoro dei
danni subiti dal fabbricato, la somma di lire 64.169.480, oltre l'importo di
lire 27.380.528 per supplemento di indennità da corrispondere dopo l'avvenuta
riparazione dell'immobile. Con citazione del 28.12.1988 E. R. assumendo che il
conduttore non aveva provveduto all'integrale risarcimento dei danni
arrecatigli, avendo soltanto versato, per il tramite della società di
assicurazione (omissis), somme in acconto conveniva in giudizio innanzi al
tribunale di Novara esso conduttore L. M. per ottenerne la condanna al
risarcimento del pregiudizio complessivamente patito, comprensivo dei danni al
fabbricato e dei canoni di locazione non corrispostigli. Il convenuto
contrastava la domanda, contestando la sussistenza della sua responsabilità;
deduceva, comunque, che la entità dei danni arrecati all'attore doveva essere
quantificata nella complessiva somma di lire 78.500.000 (secondo l'importo
calcolato dalla sua società di assicurazione) e non invece determinata nella
maggiore somma di lire 131.600.000, pretesa dal locatore; chiedeva, inoltre, di
essere autorizzato a chiamare in causa la (omissis) perché lo manlevasse da
tutte le richieste avanzate nei suoi confronti. La società (omissis), citata in
giudizio, si costituiva ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità della
chiamata in causa, giacchè la polizza aveva ad oggetto una assicurazione contro
i danni per ciò che riguardava il fabbricato, onde l'assicurato non poteva
invocare alcuna garanzia di responsabilità civile. In via successivamente,
gradata, la società assumeva la parziale sua carenza di legittimazione passiva,
poiché la polizza in oggetto era stata emessa in coassicurazione con la società
(omissis)e con ripartizione delle quote in ragione, rispettivamente, del 70% e
del 30%; riteneva, in ogni caso, di avere assolto a tutti i suoi obblighi
contrattuali sulla base di una valutazione peritale dei danni condotta a termini
di polizza. All'esito di consulenza tecnica di ufficio, diretta a stabilire la
entità dei danni, il tribunale di Novara, con sentenza del 23.5.1995, dichiarata
la responsabilità del conduttore M. ai sensi dell'art. 1588 cod.civ.,
quantificava il danno all'immobile in lire 85.264.000; condannava il conduttore
a versare all'attore, quale differenza ancora dovuta tra il suddetto importo e
quanto già versato dall'istituto assicuratore, la somma di lire 21.094.520, con
rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dall'aprile 1989 al saldo,
nonché la somma ulteriore di lire 28.500.000 per lucro cessante per i canoni di
locazione per il periodo dal giugno 1988 al marzo 1993; rigettava le domande del
M. nei confronti della (omissis), avendo la società corrisposto la somma di
lire 64.169.480, superiore alla quota del 70% del danno indennizzabile;
condannava il convenuto M. alle spese del giudizio a favore del R.; compensava
interamente le spese processuali tra lo stesso M. e la (omissis) Sulla
impugnazione di L. M. (diretta ad ottenere, nei confronti del locatore R.,
declaratoria di insussistenza della sua responsabilità ai sensi dell'art. 1588
cod.civ. e di insussistenza dell'obbligo risarcitorio per canoni; nonché, nei
confronti della (omissis), declaratoria di manleva anche per il restante 30%
dei danni al fabbricato) e sulla impugnazione incidentale della società di
assicurazione, sul capo relativo alla compensazione delle spese, la Corte di
appello di Torino, con sentenza dep. il 22.4.1998, affermava la legittimazione
passiva della (omissis) in ordine a tutte le pretese avanzate nei suoi
confronti dal M.; dichiarava la società tenuta a corrispondere l'indennizzo per
l'intero e non nella sola quota del 70%; la condannava, perciò, a corrispondere
l'ulteriore importo di lire 21.094.520, da rivalutare dall'aprile 1984;
confermava nel resto la pronuncia di primo grado; compensava interamente tra le
parti le spese del grado. I giudici di appello ritenevano che il conduttore, ai
sensi dell'art. 1588 cod.civ., non aveva dato la prova della non imputabilità
dell'incendio; consideravano che il contratto di assicurazione concluso dal M.
era da qualificare come vera e propria assicurazione della responsabilità
civile; ritenevano che, pur risultando dallo stesso contratto in capo alla
(omissis) una ripartizione proquota del rischio assicurato, non veniva
chiaramente indicata come coassicuratrice l'altra società (omissis) Per la
cassazione della sentenza la (omissis) e L. M. hanno proposto distinti ricorsi,
affidati, rispettivamente, a due e tre motivi. Al ricorso della (omissis)
resiste il M. con controricorso, contenente anche ricorso incidentale
condizionato fondato su un solo motivo, questo contrastato dal controricorso
della società. Resiste, altresì, con controricorso, alla impugnazione del M. nei
suoi confronti, E. R.. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi, distinte impugnazioni
della medesima sentenza, debbono essere riuniti. Con il primo mezzo di doglianza
del ricorso n. 15693/98 il ricorrente L. M. denunciando la violazione e la falsa
applicazione della norma di cui all'art. 1588 cod.civ. nonché la mancata e
manifesta illogicità della motivazione della impugnata sentenza su un punto
decisivo della controversia anche con riferimento all'art. 1218 stesso codice
lamenta che il giudice di merito, pur avendo affermato che non era stata fornita
la prova che l'incendio della cosa locata era da imputare ad esso conduttore, ne
aveva, tuttavia, ritenuto la responsabilità, senza considerare che in sede
penale era stato escluso qualsiasi indizio a suo carico con il provvedimento di
archiviazione in ordine ai reati di incendio doloso o colposo nonché alle altre
fattispecie criminose di cui agli artt. 436, 437, 424, 451 e 642 cod.penale. La
censura non è fondata. L'obbligo del conduttore di osservare la diligenza del
buon padre di famiglia nell'uso e nel godimento della cosa locata comprende
essenzialmente l'adozione delle misure idonee ad evitare la perdita ed il
deterioramento del bene e, tra le possibili cause di detti eventi, la norma
dell'art. 1588, 1° comma, cod.civ. considera l'incendio, per cui non prevede una
disciplina diversa in deroga a quella generale, anche per tale causa stabilendo
che sussiste la responsabilità del conduttore qualora lo stesso non provi che la
perdita o il deterioramento siano accaduti per causa a lui non imputabile. Nella
interpretazione della norma la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo, più
dettagliatamente,,di rilevare che la presunzione di colpa, sancita dalla citata
norma a carico del conduttore, può essere vinta solo mediante la dimostrazione
che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non è a
lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche
dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico
(Cass. n. 7059/82; Cass. n. 3874/83), con il conseguente obbligo risarcitorio,
pur quando lo stesso conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede
penale, giacchè ciò non comporta di per sé la identificazione della causa,
essendo necessario che questa sia nota e possa dirsi non addebitale al
conduttore (Cass. n. 5775/94). In virtù della suddetta interpretazione la Corte
di merito ha fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 1218 e
1588, 1° comma, cod.civ. né sussiste vizio di motivazione per il fatto che dalla
disposta archiviazione in sede penale (per la insussistenza di indizi per reato
doloso o colposo di incendio a carico del ricorrente) non sia stata tratta la
conclusione di un esonero dalla responsabilità contrattuale del conduttore per
la perdita dell'immobile locato a causa dell'incendio. Con il secondo mezzo di
doglianza il ricorrente censura la impugnata decisione perché il giudice di
merito avrebbe erroneamente posto a suo carico il pagamento dei canoni di
locazione sino alla scadenza del termine pattuito della locazione, nonostante
l'automatica ed immediata risoluzione del contratto per impossibilità
sopravvenuta ed il conseguente effetto estintivo dell'obbligazione per i canoni.
Anche detta censura non ha pregio. E' indubbio che la perdita definitiva
dell'immobile locato a seguito della totale sua distruzione, anche se dovuta ad
incendio,- comporta, secondo i principi generali la estinzione della locazione,
per la permanente impossibilità per il conduttore di godere del bene, con la
conseguente cessazione della sua obbligazione per il corrispettivo, con
riferimento al periodo successivo alla perdita dell'immobile, sino alla scadenza
del rapporto, quale originariamente stabilita. Nella specie, tuttavia, siccome
il giudice di merito bene ha precisato, la condanna del conduttore al pagamento
di somma, pari all'ammontare dei canoni che sarebbero stati versati a titolo di
corrispettivo del godimento del bene, è stata pronunciata in virtù dell'obbligo
risarcitorio dei danni, derivanti dalla, risoluzione del contratto per fatto
addebitabile al conduttore a titolo di inadempimento. Invero, è del tutto
pacifico che il risarcimento, spettante al locatore ai sensi dell'art. 1588
cod.civ., deve comprendere pure i canoni dovuti in base al contratto fino allo
spirare dello stesso, come importo riconosciutogli per suo mancato guadagno in
conseguenza di un evento risolutivo della locazione da lui non voluto né
altrimenti determinato (Cass. n. 4794/89). Con il terzo motivo di impugnazione
il ricorrente M. - denunciando la violazione della norma di cui all'art. 1227
cod.civ. nonché il difetto di motivazione sul punto - assume che la Corte di
merito non aveva i: provveduto a diminuire l'ammontare della somma, liquidata
per danni al locatore, in proporzione al concorso del fatto colposo del
creditore R., che, al fine di edificare un capannone notevolmente più grande di
quello distrutto, aveva, perciò, allungato di molto i tempi per la
ricostruzione dell'immobile, in tal modo venendo meno al suo dovere di agire con
l'ordinaria diligenza per limitare il danno cagionatogli. Il motivo non è
fondato. In tema di interpretazione della norma di cui all'art. 1227 cod.civ.,
questa Corte, in indirizzo ormai del tutto pacifico (da ultimo: Cass. n.
1684/99; Cass. n. 12267/92), distingue l'ipotesi del fatto colposo del
creditore, che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso, regolata dal
primo comma, da quella, disciplinata dal secondo comma della stessa norma,
riferibile al comportamento dello stesso danneggiato, che, omettendo di usare la
dovuta ordinaria diligenza, abbia prodotto un aggravamento del danno senza
contribuire a causarlo ovvero non abbia contribuito a ridurne la entità dopo che
il fatto produttivo di esso si era già verificato; con la conseguenza che mentre
nella ipotesi del primo comma il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine
in ordine al concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati
gli elementi di fatto dai quali possa essere ricavata la colpa concorrente
causale dello stesso; nella ipotesi di cui al secondo comma della norma, nella
quale il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo do vere
giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di
comportarsi secondo buona fede, la relativa eccezione integra una eccezione in
senso stretto, che non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di
cassazione. Del principio di cui al secondo comma dell'art. 1227 cod.civ.
certamente deve farsi applicazione anche in tema di contratto di locazione,
onde, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, il
locatore ha titolo per pretendere per danni quanto avrebbe potuto conseguire se
le obbligazioni fossero state adempiute, detratto, tuttavia, l'utile ricavato (o
che con l'uso della normale diligenza avrebbe potuto ricavare) dall'immobile nel
periodo intercorso tra la risoluzione anticipata del contratto ed il termine di
convenzionale durata del rapporto inadempiuto. Tuttavia, nel caso di specie, non
avendo il ricorrente mai eccepito nel giudizio di merito che il danno non poteva
comprendere anche il pregiudizio che il locatore avrebbe potuto evitare usando
della sua normale diligenza, il motivo di ricorso deve considerarsi
inammissibile sotto entrambi i profili della violazione di legge e del vizio di
motivazione. Il ricorso n. 15693/98 del M. deve, perciò, essere rigettato. Con
il primo mezzo di doglianza del ricorso n. 14217/98 la ricorrente società
(omissis) denunciando, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. la violazione
e la errata applicazione delle norme di cui agli artt. 1911, 1888 e 1362
cod.civ. ed all'art. 116 c.p.c. nonché la omessa, incongrua ed illogica
motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla sussistenza del
riparto coassicurativo ed alle conseguenze di esso critica la impugnata
sentenza e ne chiede a riguardo l'annullamento, in quanto, pur in presenza di
una ripartizione del rischio assicurativo pro-quota tra essa società istante e
la società (omissis), la Corte territoriale aveva escluso la esistenza della
coassicurazione ex art. 1911 cod.civ. nella considerazione che il contratto era
stato sottoscritto soltanto dalla (omissis) che non risultava mai indicata la
"veste" che la coassicuratrice avrebbe assunto verso l'assicurato; che,
dovendosi ritenere, in base alla interpretazione del contratto in senso
favorevole all'assicurato, che alla coassicuratrice (omissis) era stata
attribuita, quale delegataria, l'intera legittimazione processuale,
conseguentemente la stessa compagnia di assicurazione, legittimata a resistere
alla intera pretesa del danneggiato, doveva essere condannata a manlevare
l'assicurato M. in ordine a tutti i danni relativi al capannone, salvo
l'eventuale diritto di rivalsa nei confronti dell'altro assicuratore quanto al
recupero della quota di indennizzo di pertinenza della coassicuratrice
(omissis). La censura è fondata e deve essere accolta, con la conseguente
cassazione, sul punto, della sentenza impugnata e con il rinvio per nuovo esame
ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Secondo la nozione che ne dà
la norma dell'art. 1911 cod.civ., il contratto di coassicurazione si ha qualora
la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle medesime
cose "sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate", per cui ciascun
assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in
proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto
da tutti gli assicuratori. Si realizza in tal modo -siccome bene è stato
evidenziato in dottrina- una struttura oggettivamente unitaria del negozio
(avente ad oggetto il medesimo rischio ovvero rischi diversi riguardanti lo
stesso bene), ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori, che,
d'accordo tra loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia
frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al
rischio, per cui, in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte
caratterizzate dalla parziarietà, viene ad essere escluso tra i coassicuratori
ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di
regresso (ex plurimis: Cass. n. 9786/95; Cass. 5673/90; Cass. n. 2923/83; Cass.
n. 1038/80). Quanto alla forma del contratto, questo giudice di legittimità ha
più volte precisato (Cass. n. 4500/85; Cass. n. 661/88; Cass. n. 1839) che la
coassicurazione non può essere esclusa per il fatto che la polizza sia stata
sottoscritta da uno soltanto degli assicuratori, piuttosto che da tutti i
coassicuratori, precisandosi in proposito che la forma scritta (art. 1888
cod.civ.) è richiesta non "ad substantiam" bensì "ad probationem", per cui essa
può risultare anche "aliunde" e da scritti diversi dalla medesima polizza. La
sottoscrizione della polizza da parte di uno soltanto degli assicuratori, che
dichiari di assumere con altri proquota l'obbligazione di pagamento
dell'indennità, può derivare dal fatto che tutti i coassicuratori affidino ad
uno solo di essi il potere di stipulare il contratto anche in nome e per conto
degli altri, mediante attribuzione al sottoscrittore di un potere di
rappresentanza in virtù di cd. clausola di delega o di guida (generalmente
inquadrata nello schema del mandato con rappresentanza), la quale può, nella
prassi, comprendere pure l'incarico di gestire la polizza, con delega a
compiere, altresì, una serie di altri atti successivi, quali la riscossione e la
ricezione di comunicazioni dell'assicurato, il rilascio di dichiarazioni e
quietanze nonché, eventualmente, il pagamento dello stesso indennizzo. In tale
ultima ipotesi, con l'incarico, conferito alla compagnia, del pagamento
dell'indennizzo, la compagnia delegataria assume la legittimazione a resistere
in giudizio alla pretesa dell'assicurato anche in rappresentanza del
coassicuratore (Cass. n. 8400/93). Tuttavia, pur in presenza di clausola di
delega nella più ampia sua estensione della rappresentanza in giudizio al
coassicuratore delegatario, costui non diviene obbligato in solido verso il
contraente assicurato, ma continua ad essere tenuto in proprio nei limiti della
quota di sua pertinenza (Cass. n. 1712/2000) e, per il resto, in nome e per
conto degli altri coassicuratori, sicché la pronuncia di condanna emessa a suo
carico per 1' intero indennizzo non può non tenere conto di detta sua diversa
posizione sostanziale, in proprio e come rappresentante, al fine di determinare
ed indicare la quota di pertinenza di ciascuno dei coassicuratori rispetto alla
complessiva indennità spettante all'assicurato. Nella ipotesi di specie, al
sentenza impugnata, rispetto a tutto quanto innanzi evidenziato da questo
giudice di legittimità, innanzitutto, si basa sulla errata interpretazione della
legge laddove, negando la sussistenza della coassicurazione per il fatto che la
polizza sia stata sottoscritta dalla sola società (omissis), si pone in
contrasto con il principio per il quale la sottoscrizione del contratto da parte
di una sola impresa di assicurazione non può essere assunta come elemento
decisivo per escludere la fattispecie ex art. 1911 cod.civ. (Cass. n. 1830/99 da
ultimo) quando non si esclusa anche la sussistenza di una clausola di delega
attributiva di rappresentanza alla medesima impresa. Inoltre, la medesima
sentenza assolutamente non spiega secondo quali altre modalità -pur nella
precisa indicazione che tra la società (omissis) e la società (omissis) la
copertura dell'unico rischio assicurativo veniva ripartito nella misura,
rispettivamente, del settanta e del trenta per cento- sarebbe dovuta risultare
la "veste" di assicuratrice della società (omissis). Infine, la Corte di merito,
ritenendo che dalla interpretazione del contratto risulta che alla
coassicuratrice (omissis) era stata conferita, con clausola di deroga,
l'intera legittimazione processuale, con detto accertamento smentisce
implicitamente la precedente sua conclusione di insussistenza della
coassicurazione; condanna la stessa (omissis) in proprio al pagamento della
indennità per l'intero, evidentemente supponendone la responsabilità solidale
dato che ammette la eventuale rivalsa nei confronti "dell'altro coassicuratore",
mentre, invece, avrebbe dovuto ritenerne la responsabilità in proprio per la
sola quota, per la eventualità della sussistenza di una coassicurazione, ovvero,
nella eventualità di ritenuta inesistenza di un rapporto ex art. 1911 cod.civ.,
giustificarne la condanna per l'intero, oltre che in virtù del contratto per la
quota del settanta per cento, per il diverso effetto giuridico della
responsabilità del "falsus procurator" ex art. 1398 cod.civ., per avere
contrattato come rappresentante della (omissis) senza averne i poteri o
eccedendo i limiti della-facoltà conferite. Il giudice di rinvio, in
applicazione dei principi di diritto enunciati, provvederà, di conseguenza, ad
eliminare la contraddittorietà della motivazione della impugnata sentenza,
attenendosi ai principi di diritto enunciati. Con il secondo motivo del ricorso
- denunciando la violazione e la mancata applicazione della norma di cui
all'art. 1224 cod.civ. nonché il vizio di motivazione sul punto - la ricorrente
società lamenta che la Corte di merito, anche se con riferimento alla quota di
indennità che assume essere della (omissis), aveva erroneamente statuito che gli
interessi di legge dovevano essere calcolati sul capitale rivalutato. La censura
non è ammissibile, poiché essa costituisce motivo nuovo non proposto già con
l'appello, siccome dà atto la medesima sentenza impugnata, la quale specifica
che la statuizione di primo grado circa la rivalutazione e gli interessi non è
stata oggetto di doglianza in sede di gravame. Con l'unico motivo del ricorso
incidentale, avanzato per la ipotesi di accoglimento del ricorso principale
della (omissis) nei suoi confronti, L. M. denuncia il vizio di motivazione
della impugnata sentenza in quanto i giudici di appello avrebbero omesso di
esaminare e decidere la sua richiesta di condanna della società al pagamento
dell'indennità per l'intero in virtù del riconoscimento del debito dalla stessa
effettuato nella sua comparsa di costituzione in primo grado. Il ricorso
incidentale deve esso pure essere dichiarato inammissibile in quanto trattasi di
censura che non risulta essere stata proposta con l'appello, avendo con la
impugnazione della sentenza di primo grado il M. richiesto soltanto che la
condanna della (omissis) fosse dell'indennità estesa anche al restante trenta
per cento gravante sull'assicuratrice (omissis) e, perciò, in base al titolo
obbligatorio della responsabilità derivante dal contratto di assicurazione.
Pertanto la questione della diversa "ratio" del riconoscimento del debito che
pure poteva in quella sede essere invocata, ancorché subordinatamente all'azione
esperita costituisce in questa sede di legittimità un tema di indagine nuovo,
che non risulta devoluto già ex art. 346 c.p.c. Il giudice di rinvio innanzi
indicato provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di
cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il primo
motivo del ricorso principale n. 14217/98 della (omissis) e ne dichiara
inammissibile il secondo; rigetta il ricorso n. 15693/98 di L. M. e dichiara
inammissibile il ricorso incidentale n. 15956/98 dello stesso M.; cassa in
relazione la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione
della Corte di Appello di Torino. |
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