Sentenza n. 4202 del 23 marzo 2001 SENTENZA DI DIVORZIO - INTANGIBILITA' DELLA STATUIZIONE SULL'ASSEGNO DI
DIVORZIO IN RELAZIONE ALLA SUCCESSIVA DELIBAZIONE DI SENTENZA ECCLESIASTICA DI
NULLITA' DEL MATRIMONIO. (Sezione Prima Civile - Presidente G. Olla - Relatore F.
Felicetti) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. S. G., con ricorso 19 settembre 1997 al Tribunale di Roma, chiedeva la
soppressione dell'assegno divorzile di lire 500.000 mensili disposto a favore
della sua ex moglie M. C. con sentenza di divorzio del 1991. Esponeva che gli
effetti economici di tale sentenza dovevano ritenersi caducati a seguito della
delibazione, da parte della Corte di appello di Roma, con pronuncia del 1996,
della sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la nullità del
matrimonio intercorso fra le parti. Deduceva altresì che la ex moglie aveva
mezzi sufficienti a mantenersi da sola e che aveva rifiutato incarichi
lavorativi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2909 cod. civ., 324
c.p.c., 129 bis cod. civ. e 8 della legge 28 marzo 1985, n. 121. Si deduce in proposito che l’art. 8 della legge n. 121 del 1985, che ha reso
esecutivo l’accordo di revisione del concordato fra lo Stato italiano e la
S.Sede del 18 febbraio 1984, condizionando la dichiarazione di efficacia della
sentenza ecclesiastica nell’ordinamento italiano all’accertamento della
sussistenza delle "condizioni richieste dalla legislazione italiana per la
dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere" e rinviando all’art. 797
c.p.c., ha abrogato la riserva di giurisdizione all’autorità ecclesiastica in
materia di matrimoni concordatari ed ha stabilito il criterio di prevenzione in
favore della giurisdizione civile. Ne deriverebbe che una sentenza di divorzio,
quale quella che aveva riconosciuto ad essa ricorrente l’assegno di divorzio,
passata in giudicato anteriormente alla sentenza di nullità pronunciata
dall’autorità ecclesiastica, non può essere posta nel nulla dalla successiva
delibazione della sentenza ecclesiastica. La tesi sarebbe suffragata, altresì, dalla previsione, da parte dell’art. 129
bis, cod. civ., di una provvisionale in favore del coniuge più debole, quando
non vi sia stata un’anteriore statuizione in sede civile, cioè prima di una
sentenza di divorzio. 1. Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati. Questa Corte, a SS .UU., con sentenza 13 febbraio 1993, n. 1824, ha affermato
il principio secondo il quale, a seguito dell’accordo di revisione del
concordato lateranense stipulato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, è stata abolita la riserva di
giurisdizione in favore dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei
matrimoni concordatari, in precedenza stabilita dall’art. 34, comma 4, del
concordato del 1929, con la conseguente concorrenza della giurisdizione dei
giudici italiani. Le SS. UU. di questa Corte sono pervenute all’affermazione di tale principio
attraverso una motivazione complessa ed elaborata, il cui nucleo essenziale è
costituito dalla considerazione, per un verso che nell’accordo del 1984 non si
rinviene alcuna disposizione che sancisca il carattere esclusivo della
giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale, quale era contenuta
nell’art. 34 del concordato del 1929, mentre per altro verso l’art. 13
dell’accordo stabilisce che le disposizioni non riprodotte si intendono
abrogate, salvo quanto previsto all’art. 7, n. 6, non concernente la materia
matrimoniale. Più specificamente le SS. UU. hanno sottolineato che l’accordo di revisione
del 1984 non contiene alcuna disposizione dalla quale la giurisdizione in
materia matrimoniale appaia come una prerogativa dell’ordinamento canonico e non
come espressione della sovranità riconosciuta concorrentemente a entrambi gli
ordinamenti, né in esso vi è più alcun accenno al recepimento del matrimonio
canonico nella sua sacramentalità, con la conseguenza che detta mancata
previsione, in correlazione con il disposto dell’art. 13 dell’accordo,
abrogativo delle disposizioni non riprodotte, e in correlazione con la
disciplina complessivamente dettata sul matrimonio concordatario, implica
l’abrogazione della riserva di giurisdizione. Tale interpretazione dell’accordo del 1984 è stata contraddetta dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 421 del 1993, che ha dichiarato la
inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale sollevata in
relazione alla legge di esecuzione del concordato del 1929 - senza peraltro che
la diversa interpretazione appaia correlata né a una diversa esegesi del nuovo
accordo, né a motivazioni di ordine costituzionale che la impongano e ad una
questione di legittimità costituzionale che, in relazione alla opposta
interpretazione, dovrebbe ritenersi fondata - mentre l’interpretazione datane
dalle SS.UU. è stata recepita da questa sezione nelle sentenze 18 aprile 1997,
n. 3345, 19 novembre 1999, n. 12867 e 16 novembre 1999, n. 12671. In particolare, successivamente alla sentenza delle SS.UU. sopra citata
questa sezione, traendo le conseguenze dell’essere venuta meno la esclusività
della giurisdizione dei Tribunali ecclesiastici sulle cause di nullità dei
matrimoni concordatari, con la citata sentenza 18 aprile 1997, n. 3345 ha
ritenuto che, una volta formatosi il giudicato (in quel caso interno) in ordine
alla spettanza dell’assegno di divorzio, poiché le parti possono ormai dedurre
nel processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio la nullità
del vincolo matrimoniale, in forza del principio secondo il quale il giudicato
copre il dedotto e il deducibile, la sentenza di divorzio, pur non impedendo la
delibazione della sentenza di nullità del matrimonio pronunciata dai Tribunali
ecclesiastici, impedisce che la delibazione travolga le disposizioni economiche
adottate in sede di divorzio. Questo collegio ritiene che non vi siano ragioni per statuire diversamente,
in ordine alla intangibilità delle disposizioni economiche della sentenza di
divorzio passata in giudicato, a seguito della successiva delibazione della
sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio
concordatario. Va precisato che, ove le parti non introducano espressamente nel giudizio di
divorzio, attraverso contestazioni al riguardo, questioni sulla esistenza e
validità del matrimonio - che darebbero luogo a statuizioni le quali, incidendo
sullo stato delle persone, non possono essere adottate incidenter tantum, ma
dovrebbero essere decise necessariamente, ex art. 34 c.p.c., con accertamento
avente efficacia di giudicato - di regola la esistenza e la validità del
matrimonio costituiscono un presupposto della sentenza di divorzio, ma non
formano nel relativo giudizio oggetto di specifico accertamento suscettibile di
dare luogo al formarsi di un giudicato. Per questa ragione la sentenza di divorzio - che ha causa petendi e petituxn
diverse da quelli della sentenza di nullità del matrimonio - ove nel relativo
giudizio non si sia espressamente statuito in ordine alla validità del
matrimonio (con il conseguente insorgere delle problematiche poste dalla
statuizione contenuta nell’art. 8, comma 2, lett. c dell’Accordo del 18 febbraio
1984), non impedisce la delibabilità della sentenza dei Tribunali ecclesiastici
che abbia dichiarato la nullità del matrimonio concordatario, in coerenza con
gli impegni concordatari assunti dallo Stato italiano e nei limiti di essi. Quanto, invece, ai capi della sentenza di divorzio che contengano statuizioni
di ordine economico, si applica la regola generale secondo la quale, una volta
accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di un determinato diritto,
con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in
discussione - al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione
previsti dall’art. 395 c.p.c., non dedotti nella specie - fra le stesse parti,
in altro processo, in forza degli effetti sostanziali del giudicato stabiliti
dall’art. 2909 cod. civ. In proposito va sottolineato che gli impegni assunti dallo Stato italiano con
l’accordo del 18 febbraio 1984, si sostanziano, nella materia de qua, secondo la
lettera e la ratio dell’art. 8, nell’obbligo per lo Stato italiano - alle
condizioni ivi indicate, così come precisate nel protocollo addizionale
all’accordo medesimo per un verso di riconoscere gli effetti civili "ai
matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico per altro verso di
dichiarare efficaci "le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai
Tribunali ecclesiastici, che siano munite del decreto di esecutività del
superiore organo ecclesiastico di controllo", facendo venir meno il vincolo
matrimoniale in conformità di esse. Resta, invece, rimessa alla competenza sostanziale dello Stato italiano la
disciplina dei rapporti patrimoniali fra i coniugi derivanti dai conseguiti
effetti civili dei matrimoni concordatari, come si evince dal disposto dell’art.
8, comma 1, che sostanzialmente rimanda in proposito alle disposizioni del
codice civile, mentre ogni statuizione riguardo al venire meno di tali effetti,
con riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei
matrimoni concordatari, è rimessa dall’art. 8, comma 2, ultima parte,
esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente alla normativa dello Stato
italiano. Ne deriva che nessun principio concordatario, a proposito della
sopravvenienza - rispetto alla attribuzione con sentenza passata in giudicato di
un assegno di divorzio - della delibazione di una sentenza ecclesiastica di
nullità del matrimonio, osta alla piena operatività dell’art. 2909 cod. civ. in
forza del quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti la spettanza di
un determinato diritto, con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non
può essere rimessa in discussione - al di fuori degli eccezionali e tassativi
casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. fra le stesse parti. Conseguentemente, una volta accertato nel giudizio con il quale sia stata
chiesta la cessazione degli effetti civili di un matrimonio concordatario, la
spettanza a una parte di un assegno di divorzio, ove su tale statuizione si sia
formato il giudicato ai sensi dell’art. 324 c.p.c., questo resta intangibile, in
forza dell’art. 2909 cod. civ. Non giova dedurre in contrario che in caso di delibazione della sentenza
ecclesiastica di annullamento del matrimonio concordatario le conseguenze
economiche dell’annullamento sono disciplinate dagli artt. 129 e 129 bis cod.
civ., dettando tali articoli una normativa che, in caso di passaggio in
giudicato di una sentenza di divorzio prima della delibazione della sentenza
ecclesiastica, ai finì della sua applicabilità ne implica il coordinamento con i
principi che regolano il giudicato. Né giova dedurre che le sentenze di divorzio vengono emanate "rebus sic
stantibus", essendo tale principio correlato al disposto dell’art. 9 della legge
n. 898 del 1970 e successive modificazioni, che ne prevedono la modificabilità
in relazione alla sopravvenienza di "giustificati motivi", intesi come
circostanze che abbiano alterato l’assetto economico fra le parti, o di
relazione con i figli, e non come circostanze che sarebbero state impeditive
della emanazione della sentenza di divorzio e dell’attribuzione dell’assegno, le
quali non sono idonee ad incidere sul giudicato se non nei limiti in cui sono
utilizzabili attraverso il rimedio della revocazione. Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata
cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che
deciderà la causa facendo applicazione del principio di diritto sopra enunciato
e statuirà anche sulle spese del giudizio di cassazione. PER QUESTI MOTIVI La Corte di cassazione Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese
ad altra sezione della Corte di appello di
Roma. |