Sentenza n. 3990 dell'1 febbraio 2001 VIOLENZA SESSUALE - NOZIONE DI ATTI SESSUALI (Sezione Terza Penale - Presidente R. Acquarone - Relatore A.
Fiale) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 29.11.1999 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza
22.12.1998 del Tribunale di Brindisi che aveva affermato la penale
responsabilità di I. G. in ordine al reato di cui: - agli artt. 81, 61 n. 9 e 609 bis, comma 3, cod. pen. (per avere, con
violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione di coordinatore
amministrativo presso (omissis), con più azioni esecutive del medesimo
disegno criminoso e con violenza, commesso atti di libidine sulle alunne
(omissis) alle quali palpava il seno, e (omissis), alla quale
dava anche un bacio sulle labbra in (omissis), fino all'11.5.1994) e, con circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante
contestata, essendo stato riconosciuto il "caso di minore gravità" di cui al 3°
comma dell'art. 609 bis cod. pen., lo condannava alla pena complessiva -
condizionalmente sospesa - di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al
risarcimento dei danni nei confronti delle costituite parti civili. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'I., il quale ha eccepito: a) carenza ed illogicità della motivazione, in punto di affermazione della
responsabilità, poiché la Corte territoriale - con argomentazioni anche
superficiali ed inesatte - avrebbe ritenuto attendibili le accuse formulate
dalle denunzianti, senza procedere ad una rigorosa valutazione delle stesse; b) l'insussistenza del reato, in quanto i fatti contestati - mancando
assolutamente alcun tipo di violenza, intesa come esplicazione di una energia
fisica atta a vincere la resistenza delle ragazze - non sarebbero "idonei a
varcare la soglia della rilevanza penale in relazione all'art. 609 bis; cod.
pen.". MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché entrambe le doglianze
sono manifestamente infondate. 1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di valutazione
probatoria, la deposizione della persona offesa dal reato, anche se quest'ultima
non è equiparabile al testimone estraneo, può tuttavia essere da sola assunta
come fonte di prova, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla
credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'ha resa (Cass. Sez. VI, 4.3.1994,
n. 2732 e Sez. I, 18.3.1992, n. 3220). Un'indagine siffatta, nella fattispecie in esame, risulta correttamente
effettuata, poiché i giudici di merito hanno sottoposto ad un controllo rigoroso
le dichiarazioni accusatorie provenienti dalle giovani parti lese,
evidenziandone anzitutto le caratteristiche peculiari di precisione, coerenza,
ed uniformità nella loro reiterazione. Hanno tenuto conto, quindi, degli elementi di conferma forniti già dalla
reciprocità dei riscontri sia dalle deposizioni delle persone cui le ragazze
riferirono nell'immediato circa i toccamenti di cui erano state vittime. Nell'anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato
inoltre di considerare le obiezioni formulate dalla difesa ed ha razionalmente
escluso che tutte le denuncianti abbiano agito per "suggestione reciproca"
ovvero orchestrato di comune accordo una calunniosa prospettazione di fatti, al
solo fine (ma perché?) di danneggiare l'I. 2. In relazione al reato già previsto dall'art. 521 cod. pen.
(antecedentemente all'emanazione della legge 15.2.1996, n. 66) veniva
considerato atto di libidine "lo sfogo dell'appetito di lussuria diverso dalla
congiunzione carnale" (vedi Relaz. min. sul progetto del cod. pen. del 1930,
vol. II, pp. 307-308) e venivano ricondotte alla figura criminosa in parola
tutte le manifestazioni dell'istinto sessuale, e cioè tutte le forme in cui può
estrinsecarsi la libidine (ivi compresi i semplici palpamenti), diverse dal
coito, suscettive di dare sfogo alla concupiscenza, anche in modo non completo e
di durata brevissima (vedi Cass., Sez. III, 22.5.1986, Trovato). Tali atti venivano distinti in violenti ed abusivi, perché dovevano essere
compiuti usando dei mezzi o valendosi delle condizioni già indicate negli artt.
5l9 e 520, e cioè mediante violenza o minaccia oppure con abuso delle condizioni
di inferiorità in cui le persone offese si trovavano per il proprio stato fisico
o psichico ovvero per il rapporto di soggezione intercedente con l'agente. Dopo l'entrata in vigore della legge n. 66/1996, invece, l'individuazione
della condotta tipica del reato di "violenza sessuale" si riconnette alla
definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti
sessuali", in quanto l'art. 609 bis, cod. pen (introdotto appunto da tale legge)
ha concentrato in una fattispecie umanitaria le previgenti ipotesi criminose
previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita,
idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della
"congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con
violenza o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe" taluno a compiete o
a subire "atti sessuali". Non avrebbe senso, infatti, stante l'unicità del bene protetto, distinguere
tra diverse modalità di aggressione, tutte comunque lesive della dignità e
dell'autodeterminazione della persona umana. Le posizioni della dottrina, di fronte al problema dell'individuazione del
minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di
violenza sessuale, possono ricondursi a tre principali orientamenti: a) la tesi della maggiore ampiezza dell'espressione "atti sessuali" rispetto
a quella di "atti di libidine", che ricomprende nella nuova categoria, perlomeno
in astratto, qualsiasi atto che sia comunque riconducibile (quanto ai motivi che
lo ispirano, alle modalità di realizzazione, alle finalità perseguite) alla
sfera della sessualità umana; b) l'opinione che tra gli atti di libidine e gli atti sessuali vi è invece
una fondamentale identità concettuale e che la fattispecie dell'art. 609 bis,
unificando i precedenti reati di violenza carnale e di atti di libidine nella
figura unitaria della violenza sessuale, abbia lasciato sostanzialmente intatto
il limite inferiore della tutela della libertà sessuale, costituito appunto
dagli atti di libidine; c) l'indirizzo secondo il quale la nozione di "atti sessuali" deve essere
intesa in senso restrittivo rispetto a quella comunemente accolta in relazione
agli atti di libidine e deve essere condotta in termini necessariamente
oggettivi, senza che possano avere rilievo, nell'individuazione della condotta
penalmente rilevante, "né l'impulso del soggetto attivo del reato, né la
potenziale suscettibilità erotica del soggetto passivo, ma piuttosto l'oggettiva
natura sessuale dell'atto in sé considerato", individuata "rifacendosi alle
scienze medico psicologiche ed ancor più a quelle antropologico-sociologiche".
In tale prospettiva, per potere qualificare un atto come "atto sessuale", si
richiede necessariamente "il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo
di una persona con una zona genitale, anale od orale del partner". Restano
pertanto fuori dalla nozione mini a di atto sessuale quelle condotte che, per
quanto possano costituire espressioni di un impulso concupiscente o possano
essere rivolti ad eccitare o a soddisfare la concupiscenza, siano però privi di
quella oggettiva componente strettamente fisica (e non moralistica) nel senso
dianzi enunciato. Un illustre autore, poi, ha posto in rilievo che "le fattispecie
incriminatrici per la loro stessa natura implicano una valutazione umana e
sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione"
e che "la determinazione di ciò che è sessualmente rilevante in materia penale
non può in realtà prescindere dal riferimento al costume e alle rappresentazioni
culturali di una collettività determinata in un determinato momento storico. Da
ciò ha dedotto la difficoltà di una collettività determinata in un determinato
momento storico". Da ciò ha dedotto la difficoltà di tracciare con sicurezza il
discrimine tra sessuale e non sessuale facendo prevalentemente riferimento alle
parti anatomiche del corpo e/o all'intensità dei contatti fisici e trascurando
invece "la valenza significativa dell'intero contesto in cui il contatto si
realizza e, di conseguenza, la complessa dinamica intersoggettiva che si
sviluppa in una situazione connotata oltretutto dalla presenza di fattori
coartanti". Secondo lo stesso autore, "viste le cose in questa più ampia prospettiva,
aperta all'influenza di fattori psicologici e culturali incentrare il momento
decisivo della rilevanza penale sulla considerazione meccanica e isolata della
specifica parte anatomica aggredita (o lambita) dal soggetto attivo e/o del
grado di intensità fisica del contatto instaurato, non può non apparire
riduttivo: potrebbe, invece, apparire più aderente alla logica
dell'apprezzamento penalistico un approccio interpretativo di tipo sintetico,
cioè volto a desumere il significato della violenza sessuale da una complessiva
valutazione di tutta la vicenda sottoposta a giudizio". Nella giurisprudenza di questa Corte Suprema è stato affermato che: - va ricondotto alla definizione di atto sessuale "ogni comportamento che,
nell'ambito di un rapporto fisico interpersonale, sia manifestazione
dell'intento di dare soddisfacimento all'istinto, collegato con i caratteri
anatomico-genitali dell'individuo", facendone derivare "che la condotta deve
consistere, quanto meno, in toccamenti di quelle parti del corpo altrui
suscettibili di essere - nella normalità dei casi - oggetto dei prodromi diretti
al conseguimento della piena eccitazione o dell'orgasmo" (Cass., Sez. III,
11.12.1996, n. 3800, Rotella); - "la nozione di atti sessuali, a differenza di quella di atti di libidine
violenti, è disancorata dall'indagine sul loro impatto nel contesto sociale e
culturale in cui avviene, in quanto punto focale è la disponibilità della sfera
sessuale da parte della persona che ne è titolare … l'aggettivo sessuale attiene
al sesso dal punto di vista anatomico, fisiologico o funzionale, ma non limita
la sua valenza ai puri aspetti genitali del rapporto interpersonale sicché deve
includersi nella nozione di atti sessuali tutti quelli che siano idonei a
compromettere la libera determinazione della sessualità del soggetto passivo e
ad entrare nella sua sfera sessuale con modalità connotate dalla costrizione
(violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona
ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica, sì da assumere un
significato prevalentemente oggettivo e non soggettivo come, invece, avveniva
per gli atti di libidine" (Cass., Sez. III, 5.6.1998, n. 6551, Di Francia); - l'antigiuridicità della condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen. Resta
connotata "da un requisito soggettivo (la finalizzazione all'insorgenza o
all'appagamento di uno stato interiore psichico di desiderio sessuale) (che non
va confuso con l'elemento soggettivo del rato, individuabile nel dolo generico)
innestantesi sul requisito oggettivo della concreta e normale idoneità del
comportamento a compromettere la libertà di autodeterminazione del soggetto
passivo nella sua sfera sessuale e ad eccitare o a sfogare l'istinto sessuale
del soggetto attivo"(Cass., Sez. III, 6.2.1997, n. 1040, Coro); - "il concetto attuale di atti sessuali è semplicemente la somma dei concetti
previgenti di congiunzione carnale e atti di libidine, sicché esso non comprende
anche quegli atti o comportamenti che, pur essendo espressione di istinto
sessuale, non si risolvano in un contatto corporeo tra soggetto attivo e
soggetto passivo o comunque non coinvolgano la corporeità sessuale di
quest'ultimo … In tutti i casi, quindi, compiere o subire atti sessuali implica
un coinvolgimento della corporeità sessuale della persona offesa": (Cass., Sez.
III, 3.11.1999, Carnevali). Nella fattispecie in esame, alla stregua dell'elaborazione dottrinale dianzi
enunciata (sia pure in termini di necessaria approssimazione) e dei principi
giurisprudenziali citati - tenuto conto della oggettiva componente strettamente
fisica dei comportamenti posti in essere dall'imputato, concretatisi
essenzialmente in palpamenti ripetuti del seno delle alunne - deve rilevarsi che
gli episodi contestati correttamente sono stati ricondotti alle previsioni sia
dell'abrogato art. 521 sia del vigente art. 609 bis cod. pen., allorché si
consideri che si verte in ipotesi di reato di pura condotta e che, in tutte le
vicende in esame, gli atti - posti in essere con modalità idonee a vincere nel
caso concreto la resistenza delle vittime in quanto connotate da repentinità e
imprevedibilità - nelle loro concrete estrinsecazioni fattuali; - sono in se stessi riconducibili alla sessualità umana; - hanno fisicamente coinvolto, nella loro connotazione oggettiva, la
corporeità sessuale delle persone offese; - hanno compromesso la libertà di autodeterminazione delle giovani parti lese
nella loro sfera sessuale. Va ribadito altresì, in proposito, il principio - già affermato dalla
giurisprudenza prevalente formatasi in relazione all'art. 521 cod. pen. (seppure
criticato da autorevole dottrina) - secondo cui la "violenza" richiesta dalla
norma incriminatrice non è soltanto quella che pone il soggetto passivo
nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da concretarsi
in un vero e proprio costringimento fisico, bensì anche quella che può
manifestarsi nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa,
consentendo in tal modo di superare la contraria volontà del soggetto passivo
(vedi Cass., Sez. III: 15.5.1986, n. 3796, Reina; 9.10.1982, n. 8860, Rabino;
8.4.1980, n. 4678, Giliberti; 11.3.1977, n. 3778, Azzani; 26.3.1974, n. 2546,
Pirotie; 3.8.1973, n. 1209, Milani; 23.3.1972, n. 1833, Broggi; 5.6.1971, n.
572, Borgognini; 14.11.1967, n. 1109, Lanzoni; 28.2.1967, n. 1382, Iacovone;
nonché Sez. I: 13.5.1976, n. 5873, Bozano). Anche in ipotesi siffatte, invero, vi è "un'esplicazione di energia fisica
diretta a superare la contraria volontà del soggetto nei cui confronti viene
esercitata"; la repentinità insidiosa, anzi, viene scelta - nella sicura
convinzione che il consenso non vi sarebbe e che l'opposizione e la resistenza
non mancherebbero se fossero rese possibili - proprio allo scopo di sorprendere
la vittima e vanificarne ogni possibilità di reazione, incidendo sul tempo
necessario all'impostazione di una qualunque forma di difesa. Appare opportuno, pertanto, riaffermare - ancor più in considerazione della
stessa ratio della riforma - che l'inerzia incosciente della persona offesa,
quando non è sintomatica di un vero e proprio consenso (cioè quello stato di
inattività che dipende non dalla rinunzia ad una resistenza attiva nella
consapevolezza della volontà dell'aggressore, ma dalla ignoranza assoluta della
intenzione dello stesso), non esclude, in relazione alle circostanze concrete
del singolo caso, vere e proprie forme di aggressione alla libertà sessuale
compiute con una repentinità di azione, idonea a limitare la libertà di
autodeterminazione della vittima ed a rendere inoperante la capacità di
resistenza, facendole subire un atto che in altre condizioni non sarebbe stato
compiuto. 3. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie in esame, non sussistono elementi per ritenere
che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della
inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle
spese del procedimento nonché del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella
misura di lire un milione. PER QUESTI MOTIVI la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché al versamento della somma di lire un milione in favore
della Cassa delle ammende. |