Sentenza n. 3901 del 31 gennaio 2001 FALSE ATTESTAZIONI SU FOGLI DI PRESENZA SUL LAVORO - REATO DI TRUFFA (Sezione Quinta Penale - Presidente P. Lacanna - Rel. N.
Cicchetti) SVOLGIMENTO IN FATTO E DIRITTO Con sentenza in data 25.6.1998 il Tribunale di Palermo aveva dichiarato
R.M.A., P.V., R.R., M.G. e L.G. - tra gli altri - colpevoli dei delitti di falso
in atto pubblico per avere falsamente attestato - nella qualità di dipendenti
dell'(omissis) - sul foglio di presenza il loro regolare servizio sino
all'orario di uscita al fine di eseguire il reato di truffa ai danni della
stessa azienda (omissis) consistito nell'essersi procurato un ingiusto profitto
inducendola in errore e con suo danno (artt. 61 n. 2, 479, 493 c.p.; 640 c. 2 n.
1 c.p.), nonché A.F., A.E., R.G., D.M. A e M.P. colpevoli del reato di cui agli
artt. 81 c.p.v., 110 e 328 c.p. per aver omesso la raccolta di rifiuti solidi
urbani in alcune strade. L'impugnata sentenza assolveva M. e L. dal reato di falso, confermando nel
resto, la pronuncia del primo giudice. Il ricorrente R. allegava i seguenti motivi. 1) Violazione di legge in relazione all'art. 493 c.p., per mancanza della
qualifica di "incaricato di pubblico servizio" ed alla stessa definizione del
p.s. ex art. 358 c.p.. La compilazione del foglio di presenza non aveva, del
resto, alcuna attinenza con le mansioni svolte dall'operatore ecologico. 2) Vizio di motivazione quanto alla truffa, ritenuta sulla base di un dato
meramente formale senza alcuna concreta prova sull'assenza dal lavoro. I ricorrenti P. e R.R. deducevano i seguenti motivi. 1) Violazione di legge in ordine al reato di falsità, per carenza del
pubblico servizio, anche in relazione alla natura di "ente pubblico"
dell'(omissis), ed alla qualifica di "incaricato di p.s." ex art. 358 c.p.. 2) Violazione di legge in relazione alla "induzione in errore" per la
truffa, considerato che l'artificio era ben noto alla azienda parte offesa. M. e L. allegavano il solo motivo concernente la truffa (n. 2). Gli altri ricorrenti (A., A., R. G., D.M. e M) denunziavano violazione di
legge e carenza di motivazione su qualifica di "incaricato di p.s." (art. 358
c.p.), escludente ogni attività meramente materiale o le semplici mansioni
d'ordine, su interesse al buon funzionamento della pubblica Amministrazione
tutelato dall'art. 328 c.p.. Chiedevano tutti l'annullamento dell'impugnata sentenza. Ritiene questa Corte che i ricorsi L. e M. (concernenti il solo reato di
truffa) nonché di R., P. e R.R. (limitatamente alla medesima imputazione di
truffa), debbano essere rigettati. Il R. invero, cesura la motivazione dell'impugnata sentenza ritenendo
l'irrilevanza - in relazione all'artificio - dell'opposizione di una firma di
"uscita" prima dell'orario fissato (ore 11.00), quando poi non era stata
accertata la effettiva assenza dal servizio fino a quell'orario. La Corte di merito ha, invece, adottato una motivazione congrua e logica in
ordine alla sussistenza dell'artificio (ritenuto risultante "per tabulas" dal
fatto che al momento dell'irruzione Digos - ore 10.15 - la firma attestante la
cessazione dal servizio alle 11.00 era stata già apposta) ed alla prova della
sua assenza comportante un danno - sia pure di lievissima entità - ai danni
dell'Azienda. Costituisce, poi, censura di merito la valutazione in ordine al
raggiungimento della prova sulla mancata presenza fisica. Sempre in tema di truffa, gli altri quattro ricorrenti sopra ricordati
contestano, nel ricorso congiunto, la presenza dell'elemento di "induzione in
errore" dal momento che la p.o. era consapevole dell'artificio. La censura è infondata, poiché confonde palesemente l'accondiscendenza delle
persone fisiche preposte al controllo con il titolare del bene protetto,
costituito da un ente munito di personalità giuridica ben distinta da quella dei
suoi funzionari. Se, infatti, la presunta consapevolezza - in funzionari o anche
rappresentanti dell'ente - dell'anticipazione di un firma d'uscita da parte di
dipendenti avrebbe potuto comportare una partecipazione morale nel reato, non è
ipotizzabile - invece - il "consenso dell'avente diritto" se non nel caso di una
precisa disposizione, legittimamente assunta che consentisse una deroga alla
regola fissata dall'ente. Quanto al reato di falsità, si sostiene dai ricorrenti P. e R.R. che la
natura privatistica dell'Azienda (omissis) non consentirebbe la qualificazione
del suo dipendente quale "incaricato di pubblico servizio" e dunque
l'equiparabilità al p.u. ex art. 493 c.p.. Va, invece, rilevato che lo stesso art. 358 c.p. definisce il "pubblico
servizio" e, conseguentemente, l'"incaricato di un p.s." non in una prospettiva
meramente soggettivistica quanto con riferimento all'attività svolta. Sono incaricati di un pubblico servizio "coloro i quali, a qualunque titolo,
prestano un pubblico servizio". Quest'ultimo, poi, consiste in ogni prestazione
volta a soddisfare un bene cui la collettività attribuisce rilevanza primaria,
quale è appunto il mantenimento dell'igiene nell'ambito del territorio urbano
mediante lo smaltimento dei rifiuti. La configurazione del reato ex art. 493 c.p. va escluso, nella specie, sotto
altro profilo. La norma in esame, invero, impone che l'atto falso venga redatto
nell'esercizio delle attribuzioni proprie dell'incaricato. Ora, l'incaricato alla raccolta o al trasporto dei rifiuti quando appone la
firma di presenza al momento dell'inizio e della cessazione del servizio adempie
ad un onere imposto al sole fine di provare l'adempimento del sinallagma
contrattuale, non redige - invece - un atto connesso alle mansioni cui, è
adibito ed assumente rilevanza proprio in relazione alla specifica esternazione
del "pubblico servizio". Questo basta ad escludere la responsabilità dei
ricorrenti, indipendentemente dall'assunzione di posizione - per il momento
sulla riferibilità del "pubblico servizio" alle mansioni meramente materiali del
netturbino. Ne consegue che tanto il R. quanto il P. e R.R. vanno assolti dal reato di
falsità in atto pubblico. Si rende necessario il rinvio alla corte di merito al fine della
rideterminazione della pena per la truffa, già calcolata solo in aumento ex art.
81 cpv. c.p., una volta caduta la pena base per il più grave reato di falso. Va accolto, ancora, il ricorso di A., A., R.G., D.M. e M., chiamati a
rispondere solo dell'omissione di atti d'ufficio. L'art. 328 c.p. ancora una volta fa riferimento all'incaricato del pubblico
servizio, secondo la nozione dettata dall'art. 358 cpv. c.p.. Questa norma si riferisce ad "attività" che, per essere tale, deve esplicarsi
nelle "forme della pubblica funzione". Di per sé tale richiamo sancisce la necessità di veste "documentale" per una
"manifestazione di volontà" anche se non garantita dai "poteri tipici della
P.A.. In ogni caso, alla stessa nozione giuridico-amministrativa di "attività"
rimane estranea l'attività meramente materiale o esecutiva. L'ultima parte, poi, chiarisce ancora meglio la portata della disposizione
laddove esclude "lo svolgimento di semplici mansioni d'ordine" e "la prestazione
di opera meramente materiale". L'operatore ecologico in senso stretto (del quale si discute in questa sede)
svolge in sostanza mansioni manuali meramente materiali, pertanto va affermata
la non configurabilità - nei suoi confronti - del reato p. e p. dall'art. 328
c.p.. Né può condividersi la possibilità di qualificare il fatto entro i limiti
dell'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico), norma
residuali implicante, anche nella forma meno grave, la turbativa della
regolarità di un servizio inteso, comunque, in senso globale. La pronuncia di assoluzione deve ricorrere alla formula più ampia
dell'insussistenza del fatto, comportante l'annullamento senza rinvio. La soluzione adottata consente l'estensione del giudicato, ex art. 587 c. 1
c.p.p., a T.G. e T.G., già condannati anche in secondo grado per il medesimo
reato e non ricorrenti. I ricorrenti M. e L., che vedono rigettata la loro impugnazione, vanno
condannati in solido al pagamento delle spese del procedimento. PER QUESTI MOTIVI Annulla la sentenza impugnata, nei confronti di P.V., R.M.A. e R.R. -
limitatamente ai reati di falsità in atto pubblico - perché il fatto non
sussiste. Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti e rinvia ad altra sezione
della Corte d'appello di Palermo per la rideterminazione della pena. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di A.F.P., A. E.,
R.G., D.M. A. e M. P. - quanto al reato di cui all'art. 328 c.p. - perché il
fatto non sussiste, con effetto estensivo nei confronti di T.G. e T.G., imputati
non ricorrenti. Rigetta i ricorsi di M. G. e L. G. che condanna al pagamento in solido delle
spese processuali. |