Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 33751 del 17 settembre 2001

SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. N. 626/1994 - DOVERI DI INFORMAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE.

(Sezione Prima Penale - Presidente B. Rossi - Relatore A. Franco)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, in data 1° marzo 2000, emise decreto penale di condanna nei confronti del dott. A. F. per il reato di cui agli artt. 17, terzo comma, e 92 del d. lgs. n. 626/1994, per avere, in qualità di medico della s.p.a. (omissis), omesso di informare il direttore dello stabilimento A. M. di (omissis) ed il dipendente M. G. di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo.

Proposta rituale opposizione, il F. venne tratto a giudizio e, con sentenza emessa 31 gennaio 2001 dal giudice del tribunale di Perugia, sezione distaccata di Foligno, fu riconosciuto colpevole del reato contestatogli e condannato alla pena di lire 400.000 di ammenda.

Il F. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza ed avverso le ordinanze emesse in dibattimento, deducendo i seguenti motivi:

a) art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 415 bis, 464 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. Lamenta violazione della legge processuale con l'ordinanza che rigettò la questione di nullità del decreto di citazione a giudizio, dopo l'opposizione al decreto penale di condanna, per omissione della notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen., notifica imposta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, proprio per rendere effettivo il diritto di difesa dell'indagato in ossequio all'art. 24 Cost. ed al nuovo testo dell'art. 111 Cost. Riconosce, peraltro, che la disciplina relativa all'opposizione a decreto penale di condanna non contiene una disposizione identica a quella dell'art. 552, secondo comma, cod. proc. pen., e quindi non prevede alcuna sanzione in caso di omessa notifica dell'avviso de quo all'indagato, qualora questi venga perseguito mediante decreto penale di condanna, e non ignora la giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di non obbligatorietà, nei procedimenti monitori, della notifica dell'invito a rendere l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234. Ritiene tuttavia che tale sistema normativo, così interpretato, sia in grave contrasto con le norme costituzionali. E ciò perché: 1) non applicando al caso di decreto che dispone il giudizio ex art. 464 c.p.p. la disciplina introdotta dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, si creerebbe una grave disparità di trattamento tra soggetti ritenuti colpevoli dello stesso fatto, a seconda della circostanza che il pubblico ministero decida di agire in via ordinaria o in via monitoria, chiedendo l'emissione del decreto penale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; 2) nei confronti dei soggetti condannati con decreto di condanna si violerebbe il diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost., di fatto annullandolo, tanto più considerando che ciò dipende da una scelta discrezionale della pubblica accusa; 3) un tal modo di procedere sembra contrastare con l'art. 111 Cost., non assicurando a coloro che sono indagati e poi condannati con decreto penale, l'informazione sulla natura e sui motivi dell'accusa elevata a loro carico. Sussistono quindi sia la rilevanza sia la non manifesta infondatezza della questione prospettata e pertanto chiede che sia rimessa al giudice delle leggi la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 bis, 464, 552, secondo comma, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost.

b) art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 429, 456 e 464 c.p.p. In particolare impugna l'ordinanza con la quale il primo giudice ha respinto l'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio a seguito dell'opposizione del F.. Infatti, nel decreto è letteralmente contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 17, terzo comma, e 92 del d. lgs. n. 626/1994 per avere, in qualità di medico della s.p.a. M., omesso di informare il direttore dello stabilimento ed il dipendente M. Giuseppe «di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo». Tale imputazione è in totale contrasto con quanto disposto dall'art. 429, lett. c), cod. proc. pen., che si applica nel procedimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in virtù del richiamo contenuto negli artt. 464 e 456 cod. proc. pen. La norma, infatti, prevede che il decreto de quo debba contenere, tra l'altro, «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto . . . con l'indicazione dei relativi articoli di legge». Nella specie vi è invece aperto contrasto tra l'enunciazione del fatto e l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, in quanto, se è vero il F. è stato imputato correttamente del reato di cui all'art. 17, terzo comma, del d. lgs. n. 626/1994, è anche vero che il fatto enunciato nella sua chiarezza e precisione (avere omesso di informare di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro) non corrisponde alla summenzionata fattispecie incriminatrice, che sanziona, con l'art. 92 del d. lgs. 626/1994, il medico che abbia omesso di informare il datore di lavoro ed il lavoratore, ove abbia espresso giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore.

c) art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 17, o comma, e 16, secondo comma, del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., all'art. 1 cod. pen. ed all'art. 14 disp. prel. cod.civ. Lamenta che il tribunale ha sostanzialmente violato il principio di legalità ed i correlati principi di tassatività e determinatezza e di divieto di analogia in malam panem. Principi i quali impongono che quando non risulti con precisione che un comportamento sia colpito da una norma incriminatrice, va esclusa l'incriminabilità della condotta. Nella specie è appunto avvenuta una grave e ripetuta violazione dei suddetti principi, mediante l'estensione, sotto tre differenti profili, della norma incriminatrice ad un caso che non è sanzionato dalla norma stessa. Infatti, il ricorrente è stato tratto a giudizio «per non avere informato il datore di lavoro ed il lavoratore di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro del lavoratore stesso» e ciò, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, dopo una visita effettuata a seguito di una richiesta pervenutagli dal lavoratore. Orbene:

In primo luogo è chiaro che si esula dall'ipotesi di reato per il quale il ricorrente è stato condannato, e cioè quella prevista dall'art. 17, terzo comma, del d. lgs. n. 626/1994. Tale norma, invero, prevede l'obbligo, sanzionato penalmente, di informazione per avere riscontrato inidoneità o idoneità parziale al lavoro o alla mansione, solo a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, secondo comma, d.lgs. 626/1994, che sono quelli preventivi e quelli periodici. Vi è quindi una notevole differenza tra le visite richieste da lavoratore e gli accertamenti preventivi o periodici sulle persone dei lavoratori, come è comprovato dal fatto che solo avverso il giudizio di idoneità di cui all'art. 16, secondo comma, d. lgs. 626/1994, è ammesso ricorso ai sensi del comma successivo, e ciò perché una tale decisione del medico aziendale potrebbe menomare gravemente la posizione del lavoratore. In secondo luogo, è stata abnormemente estesa la fattispecie incriminatrice perché il dott. F.  non avrebbe informato i vertici aziendali ed il lavoratore di avere riscontrato «una dolenzia» (che non necessariamente deve, e tanto meno può, comportare inidoneità al lavoro); il che è cosa ben diversa dalla «inidoneità stessa o idoneità parziale», che consiste invece nell'elemento oggettivo della fattispecie tipica di cui all'art. 17, terzo comma, cit.

Infine, l'attività compiuta il 5 febbraio 1997 dal dott. F. su sollecitazione del M. non può nemmeno essere accostata ad una delle visite di controllo che possono essere richieste dal lavoratore perché sia il medico che il lavoratore si trovarono per caso quel giorno in fabbrica; e quest'ultimo, anzi, essendo stato sospeso dal lavoro per infrazione disciplinare, non aveva nemmeno titolo per accedere allo stabilimento e per chiedere una visita al medico aziendale.

d) art. 606, lett. b), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 92, lett. b), 17, terzo comma, e 16, secondo comma, del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in relazione all'art. 40, secondo comma, cod. pen. Osserva che il dott. F. non può essere sanzionato penalmente per avere omesso di riferire quanto constatato la mattina del 5 febbraio 1997, perché non ne aveva l'obbligo giuridico. In primo luogo, dalla stessa sentenza impugnata emerge che quel giorno egli si trovava in azienda, ma non nella sua veste ufficiale di medico aziendale, essendosi ivi recato solo per depositare alcune pratiche in ufficio. In secondo luogo, il reato contestato costituisce un reato proprio, che può qualificarsi come un reato commissivo mediante omissione (cal. omissione impropria). I reati di questa specie possono essere commessi solo da quei soggetti che si trovano in una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico protetto dalla norma, sicché l'ordinamento impone agli stessi un obbligo positivo di impedire un determinato evento. In particolare, nella specie il medico aziendale si trova in una posizione c.d. di protezione, cioè in una posizione direttamente ed istituzionalmente riferita alla salvaguardia del bene giuridico «salute dei lavoratori» nei confronti dei pericoli che ne possano minacciare l'integrità. Trattandosi di reato proprio, esso non può essere stato commesso da chi era fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, e quindi non aveva alcun obbligo giuridico di attivarsi.

e) art. 606, lett. b), cod. proc. pen.; mancanza e manifestamente illogicità della motivazione in uno dei punti fondamentali dell'imputazione che era quella di avere omesso di informare il dipendente M. di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo. Se la dolenzia è un dolore che, per sua natura, viene riferito dal paziente al medico, perché mai proprio il medico sarebbe tenuto ad informarne a sua volta il paziente stesso?

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione pregiudiziale di nullità del decreto di citazione a giudizio è infondata perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte, l'adempimento dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. non riguarda il caso in cui si richieda l'emissione del decreto penale di condanna, atteso, per un verso, che la nullità comminata dall'art. 416, primo comma, cod. proc. pen. e quella prevista dall'art 552, comma secondo, cod. proc. pen. si riferiscono esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle forme ordinarie, ovvero con richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a giudizio dell'imputato, e, per altro verso, che l'adempimento della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. si porrebbe in antinomia con i principi di massima celerità e speditezza precipui dei riti alternativi e comunque perché, in caso di emissione del decreto penale, la difesa del condannato può essere comunque esercitata pienamente nella fase del dibattimento conseguente all'opposizione eventualmente proposta (Sez. III, 7 luglio 2000, Capretto, m. 217.262; Sez. I, 5 ottobre 2000, Giuliano, m. 217.618; Sez. III, 10 luglio 2000, Palazzi, m. 217.264; Sez. I, 8 maggio 2000, Bollini, m. 216.171; Sez. I, 21 dicembre 2000, Villa, m. 218.579).

Del resto, che questa interpretazione sia la più in linea con la ratio della norma appare confermato anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in riferimento all'analoga disposizione che prevede, prima che venga emanato il decreto di citazione a giudizio, l'emissione da parte del pubblico ministero di un invito rivolto alla persona sottoposta alle indagini e rendere interrogatorio ex art. 375, terzo comma, cod. proc. pen. In tali casi è stato invero statuito che la nullità prevista dall'art. 416 cod. proc. pen. non opera qualora si proceda con decreto penale poiché in tale caso, essendo irrogata la sola pena pecuniaria, l'esercizio del diritto di difesa si posticipa alla fase eventuale del dibattimento, che è la sede prevista per la formazione della prova (Sez. III, n. 8497/99). Quindi, il procedimento per decreto, fondato sull'evidenza della prova, con funzione di deflazione del dibattimento, tiene luogo dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., attesa la previsione di un contraddittorio differito in seguito solo ad una eventuale fase di opposizione al decreto penale.

Allo stesso modo si è affermato che la formalità del previo invito a presentarsi è richiesta per la validità del solo decreto di citazione emesso dal pubblico ministero e non di quello emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna a norma degli arti. 565, comma secondo, e 464, comma primo, cod. proc. pen.. Tale ultima disposizione, in particolare, richiama, per le formalità del decreto di giudizio immediato, l'art. 456, commi primo, terzo e quinto, cod. proc. pen., e, a sua volta, il comma primo di quest'ultimo articolo rinvia all'art. 429, commi primo e secondo, cod. proc. pen., norme che non contemplano l'invalidità del decreto per mancanza di previo invito a presentarsi. Anche la «ratio» di celerità e snellezza che caratterizza il procedimento monitorio soccorre l'interpretazione letterale, posto che dette finalità sarebbero evidentemente frustrate se, prima della richiesta di decreto penale di condanna o, eventualmente, a seguito dell'opposizione, il pubblico ministero dovesse provvedere a invitare l'imputato a presentarsi (Sez. VI, 8 giugno 1999, Popolo, m. 214.678). Nel caso di opposizione a decreto penale, invero, irrogandosi la sola pena pecuniaria, si posticipa l'esercizio del diritto di difesa al dibattimento, che è la sede privilegiata per la formazione della prova (Sez. III, 22 aprile 1999, Pilati, m. 214.221).

In ogni caso devono ricordarsi le ordinanze della Corte cost. n. 432 del 23 dicembre 1998 e nn. 325 e 326 del 16 luglio 1999, che hanno dichiarato la manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale. In particolare si legge nella motivazione di tali decisioni che «la prospettazione del giudice di rinvio, diretta a omologare il procedimento per decreto agli altri schemi processuali sopra detti, è in contrasto con la specificità del primo, in particolare sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a criteri di economia processuale e speditezza (da ultimo, sentenza n. 274 del 1997), in cui l'accertamento contenuto nel provvedimento del giudice - non a caso denominato «decreto» - viene posto nel nulla, attraverso la revoca. del decreto stesso (art. 464 cod. proc. pen.) allorché l'interessato, con l'opposizione, manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento»; e che «posta l'anzidetta struttura del procedimento monitorio, nel quale è l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al "giudizio" - nelle sue varie forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato, o giudizio abbreviato, o patteggiamento, secondo le scelte processuali espresse dall'opponente -, la previsione di una anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo interrogatorio dell'indagato o in quella dell'invito a renderlo, così come richiesta dal rimettente, non può dirsi soluzione costituzionalmente imposta alla stregua del proposto raffronto con gli altri schemi processuali, che sono diversi e non comparabili»; che «l'esigenza di garantire la conoscenza dell'indagine per chi vi sia sottoposto si trasferisce, nella particolarità del disegno del procedimento monitorio, nella fase processuale, conseguente all'esercizio dell'opposizione, operando il decreto solo quale mezzo di contestazione dell'accusa definitiva (sentenza n. 27 del 1966; ordinanza n. 195 del 1970), che è essenziale per garantire il diritto di difesa (ordinanza n. 277 del 1996)» (ord.  n. 432 del 1998). La Corte costituzionale ha altresì affermato «l'eterogeneità degli atti ai quali la nullità, in caso di omissione del previo invito, rispettivamente si riferisce (nel procedimento "ordinario") e si richiede che venga estesa nell'ambito del procedimento alternativo, giacché in un caso si tratta di atti propri ed esclusivi del pubblico ministero, che costituiscono modi di esercizio dell'azione penale, nell'altro caso si tratta del decreto che dispone il giudizio, cioè di un atto proprio del giudice, successivo non solo all'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del medesimo giudice e altresì all'opposizione che contro la condanna l'imputato abbia proposto» (ord. n. 325 del 1999).

D'altra parte, la Corte cost., con diverse ordinanze, tra cui quelle nn. 73, 108, 270 del 2000, ha restituito a giudici a quibus gli atti relativi a diverse questioni legittimità costituzionale relative ad alcune disposizioni del cod. proc. pen. nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per rendere interrogatorio a norma dell'art. 375 cod. proc. pen., e nella parte in cui non prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio (a seguito di opposizione dell'imputato al decreto penale di condanna) se non preceduto dall'invito a comparire per rendere interrogatorio, davanti al pubblico ministero o davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari, perché compiano un nuovo giudizio sulla loro rilevanza proprio alla luce della nuova disciplina posta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, per effetto della quale il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999).

La proposta eccezione d'illegittimità costituzionale dovrebbe quindi essere dichiarata manifestamente infondata. Sennonché, ancor prima che manifestamente infondata, l'eccezione è irrilevante, in quanto nel caso concreto resta assorbita - al pari dell'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il giudizio, sollevata con il secondo motivo - dal fatto che nella specie il dott. F. deve essere, in via preliminare, assolto dal reato ascrittogli perché il fatto contestatogli con la imputazione non è previsto dalla legge come reato.

Il fatto contestato con il capo d'imputazione, infatti, consiste nello « avere in qualità di medico della s.p.a. M., omesso di informare il direttore dello stabilimento A. M. di Colle di Nocera Umbra ed il dipendente M. Giuseppe di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo». Il reato contestato è quello di cui agli artt, 17, terzo comma, e 92 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, il quale punisce il medico competente qualora questi, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, secondo comma, abbia espresso un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ed ometta di informarne per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore. Già dal semplice raffronto fra comportamento contestato e reato contestato emerge chiaramente come il primo non possa in alcun modo essere fatto rientrare nel secondo, perché il primo riguarda l'omessa informazione del riscontro di una «dolenzia», cioè del riscontro di una sintomatologia di tipo algico immediatamente percettibile dal soggetto che ne è affetto, e quindi non corrisponde affatto alla fattispecie del reato che consiste nella omessa informazione del riscontro di una inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore al lavoro, il quale è frutto di una valutazione di tipo tecnico che può essere effettuata soltanto dal medico istituzionalmente preposto a tale giudizio. Del resto, come acutamente osserva la difesa, già la contestazione è di per sé manifestamente illogica, perché se la dolenzia, come dice il nome, è un dolore che per sua natura viene riferito dal paziente al medico, non avrebbe alcun senso ravvisare il reato ipotizzato perché il medico non avrebbe a sua volta informato della dolenzia il paziente stesso, quando è quest'ultimo che in primis avverte la spiacevole sensazione e ne dà comunicazione al medico, che altrimenti non potrebbe esserne a conoscenza.

Ma, anche ammettendo - come sembra ritenere il giudice a quo - che con il capo di imputazione si sia voluto (anche se con espressioni improprie) contestare al dott. F. di non avere informato il datore di lavoro ed il lavoratore dopo avere espresso un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea di quest'ultimo ad un determinato tipo di lavoro o ad una determinata mansione a causa dei disturbi riscontrati nel funzionamento dell'arto destro superiore, o anche ammettendo che la contestazione di tale comportamento sia stata specificata allo imputato nel corso del dibattimento, ed anche a non voler prendere in considerazione l'eventualità di una violazione del principio di correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza, di cui all'art. 521 cod. proc. pen., ugualmente deve ritenersi che il fatto che (anche in tal modo) sarebbe stato contestato al dott. F. non possa in alcun modo essere fatto rientrare tra quelli che possano integrare il reato di cui all'art. 92 d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, in riferimento alla ipotesi di cui al precedente art. 17, terzo comma, a meno di non violare - come esattamente osserva la difesa - i fondamentali e costituzionali principi di legalità, di tassatività, di determinatezza, di divieto di analogia in malam partem, sanciti dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost., e specificati dagli artt. 1 cod. pen. e 14 disp. prel. cod. civ.

Il reato contestato, infatti, è quello di cui all'art. 92, lett. b), d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che punisce le violazioni ad alcune delle prescrizioni imposte al medico competente dal precedente art. 17. In particolare, nel caso in esame, è stato contestato il detto reato per essere stata violata la prescrizione imposta dal terzo comma del ricordato art. 17, disposizione che testualmente stabilisce che «qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore».

Per comprendere l'esatto significato di tale disposizione e la portata e l'ambito della prescrizione dalla stessa imposta al medico competente con previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, occorre esaminare globalmente ed unitariamente gli artt. 16 e 17 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, che appunto istituiscono la funzione di sorveglianza sanitaria, che deve essere affidata ad un medico competente, e che prevedono, disciplinano e distinguono le diverse funzioni che a quest'ultimo sono affidate.

L'art. 16 stabilisce (comma 2) che la «sorveglianza sanitaria» è affidata al «medico competente» e comprende: «a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica». Il terzo comma del medesimo art. 16, poi, dispone che gli accertamenti di cui al secondo comma, e cioè sia gli accertamenti preventivi sia quelli periodici, «comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente».

Ciò non significa che gli accertamenti in questione debbano necessariamente comprendere esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, e che un eventuale giudizio di inidoneità totale o parziale o temporanea debba necessariamente essere preceduto da tali esami ed indagini, dal momento che essi sono richiesti solo se ritenuti necessari dal medico competente, che quindi potrebbe anche esprimere il giudizio di inidoneità sulla base del solo esame clinico del lavoratore o di altra documentazione medica di cui sia comunque in possesso. Tuttavia, la disposizione non è priva di importanza al fine di stabilire il significato, il contenuto, l'ambito .'d i criteri di identificazione degli accertamenti sanitari, sia preventivi sia periodici, diretti ad accertare lo stato di salute del lavoratore, l'assenza di controindicazioni al lavoro e la eventuale inidoneità totale o parziale o temporanea al lavoro o ad una mansione specifica. Ed infatti, se è vero che gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche possono pure non essere a volte necessari, è anche vero che il senso della disposizione è invece che la loro effettuazione costituisca la «normalità» perché il medico possa esprimere un eventuale giudizio di non idoneità al lavoro o alla mansione. La disposizione, invero, dice che gli accertamenti in questione «comprendono» (e non già « possono comprendere») gli esami e le indagini che il medico ritenga necessari in relazione al rischio connesso alla specifica mansione, il che appunto sembra significare che la scelta del medico dovrebbe essere di solito limitata piuttosto al tipo degli esami e delle indagini occorrenti per la valutazione del rischio connesso alla mansione concreta e non già alla stessa effettuazione degli esami e delle indagini, che normalmente, nella generalità dei casi, dovrebbero invece ritenersi richiesti dalla disposizione legislativa. In ogni caso, è indubbio che la disposizione in esame sta comunque a significare che il giudizio del medico sulla inidoneità alla mansione specifica al lavoro deve normalmente essere espresso a seguito di un accertamento sanitario specifico, per così dire di carattere formale, espressamente diretto a formulare tale giudizio, e che tale accertamento de ve essere completo ed approfondito, e deve comprendere - tranne i casi eccezionali in cui la inidoneità è evidente - gli esami clinici e biologi e le indagini diagnostiche che il medico ritenga necessari in relazione allo specifico rischio.

Il che del resto appare del tutto razionale in considerazione della rilevanza e della gravità della conseguenze che possono derivare da un giudizio di inidoneità al lavoro o alla mansione, sia essa totale o parziale o momentanea. Ed è proprio per la rilevanza e gli effetti di un siffatto giudizio che il quarto comma dell'art. 17 prevede una speciale procedura d'impugnazione, disponendo che avverso il giudizio di cui al precedente comma terzo, ossia avverso il giudizio di inidoneità (il terzo comma, invero, parla esclusivamente del giudizio di inidoneità, dal che deve desumersi che il reclamo non è invece previsto avverso un giudizio di idoneità), «è ammesso ricorso, entro tenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso».

Anche questa disposizione, pertanto, costituisce un'ulteriore conferma che gli accertamenti sanitari, preventivi o periodici che siano, finalizzati alla formulazione di un giudizio di inidoneità hanno una loro specificità e delle particolari formalità, e non possono quindi essere confusi con o identificarsi in una qualsiasi altra visita medica, più o meno approfondita, che eventualmente il medico competente effettui sul lavoratore per un qualsiasi scopo diverso da quello specificamente previsto dall'art. 16, ossia dalla formale valutazione della idoneità o meno al lavoro o alla mansione.

Può peraltro anche condividersi la tesi espressa dalla sentenza impugnata laddove afferma che gli accertamenti periodici non devono necessariamente essere soltanto quelli effettuati in date prefissate, con una frequenza minima o massima prestabilita, e che tali accertamenti periodici possono essere effettuati anche in date diverse da quelle programmate, quando il medico competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è destinato, al fine di prevenire il rischio cui potrebbe essere esposto.

Questa affermazione è però irrilevante ai fini del decidere la presente causa, in quanto il fatto che gli accertamenti periodici possano essere effettuati in qualsiasi momento, anche in date diverse da quelle programmate, non significa affatto che essi perdano la loro specificità, le loro peculiari caratteristiche ed il loro carattere formale e che non vi sia una netta e ben precisa distinzione tra un accertamento sanitario, anche periodico, effettuato ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e specificamente finalizzato alla valutazione di una eventuale inidoneità del lavoratore al lavoro o alla mansione specifica ed una qualsiasi altra visita medica effettuata dal medico competente sul lavoratore e che, di conseguenza, una qualsiasi visita medica da parte del medico competente, per quanto sommaria e superficiale, possa di per sé essere considerata come un accertamento sanitario periodico ai sensi dell' art. 16, a prescindere da ciò che il medico possa rilevare nel corso di tale visita.

Ciò del resto - oltre che a desumersi da quanto dianzi osservato in ordine alle formalità di un accertamento sanitario, anche periodico, di cui all'art. 16, ed agli esami clinici e biologici ed alle indagini diagnostiche che esso normalmente comprende e richiede, ed alla rilevanza ed alle conseguenze che possono derivare da un tale accertamento sanitario, tanto che contro l'eventuale giudizio d'inidoneità è previsto uno specifico ricorso all'organo di vigilanza - è espressamente stabilito dallo stesso art. 17 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Tale articolo, infatti, al primo comma, elenca specificatamente le competenze ed i compiti attribuiti al medico incaricato della sorveglianza sanitaria e distingue nettamente tra gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16 e le altre visite mediche che il medico competente può (ed anzi deve) effettuare a richiesta del lavoratore. Il comma in questione, invero, fra le tante e diverse mansioni attribuite al medico competente, dispone, alla lett. b), che questi « effettua gli accertamenti di cui all'art. 16»; ed alla lett. c), che «esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all'art. 16». Alla lett. i), poi, la medesima disposizione stabilisce che il medico competente «fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lett. b) [ossia, appunto, gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16], effettua le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali» (è interessante notare che tali visite mediche richieste dal lavoratore sono obbligatorie per il medico competente e che un eventuale suo rifiuto ad effettuarle costituisce reato punito dal medesimo secondo comma del successivo art. 92).

Non possono quindi esservi dubbi che l'art. 17 in esame distingue nettamente, da un lato, gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16, finalizzati alla formulazione di un formale giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione specifica ed aventi gli effetti e 1e conseguenze giuridiche dianzi indicati (accertamenti e giudizio resi obbligatori per il medico competente dalle lett. b) e c) del primo comma dell'art. 17) e, da un altro lato, tutte le altre visite mediche, che non rientrano negli accertamenti di cui all'art. 16, che il medico competente è tenuto ad effettuare, ai sensi della successiva lett. i), quando siano richieste dal lavoratore e qualora la richiesta sia correlata a rischi professionali. E' quindi evidente, secondo il chiaro testo della disposizione, che una cosa sono gli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dell'art. 16 al fine di formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ed altra cosa, del tutto differente, sono tutte le altre visite mediche, anch'esse peraltro necessariamente correlate ai rischi professionali, che il medico competente è tenuto ad effettuare su richiesta del lavoratore. Certo è possibile che nel corso di una di queste visite mediche a richiesta del lavoratore, il medico abbia ed esprima dei dubbi sulla idoneità del lavoratore ad una specifica mansione. Ma ciò, tutt'al più, potrebbe forse far pensare che il medico competente possa semmai invitare il lavoratore a sottoporsi ad un formale accertamento sanitario periodico ai sensi dell'art. 16, onde formulare un formale giudizio di inidoneità totale o parziale o temporanea al lavoro o alla mansione (con gli esami e le indagini che esso solitamente comprende e con le conseguenze che ad esso sono riconnesse), ma non potrà certamente trasformare una visita medica a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 17, lett. i), in un accertamento sanitario ai sensi dell'art. 16 e di cui alle lett. b) e c) dello stesso art. 17. Del resto, se così non fosse, non solo verrebbe frustrata la ratio della lett. i) dell'art. 17, che tende chiaramente a favorire (tanto da renderle obbligatorie per il medico, sanzionandone penalmente l'omissione) le visite richieste dal lavoratore quando siano correlate ai rischi professionali, visite che il lavoratore sarebbe invece palesemente dissuaso a richiedere qualora da esse potesse senza altri accertamenti ed esami conseguire anche un formale giudizio di inidoneità al lavoro con le evidenti conseguenze negative che potrebbero derivargli, ma renderebbe del tutto incongruo ed irrazionale il sistema - e da qui anche la necessità di una interpretazione adeguatrice - dal momento che contro un giudizio di inidoneità espresso a seguito di un formale accertamento sanitario ai sensi dell'art. 16 è ammesso ricorso da parte del lavoratore, mentre tale ricorso non sarebbe previsto nel caso di giudizio di inidoneità al lavoro formulato nel corso di una visita medica richiesta dal medesimo lavoratore.

Non vi possono quindi essere dubbi che il terzo comma dell'art. 17 in esame - come del resto esso espressamente dispone - imponga al medico competente di informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore qualora esprima un giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, esclusivamente quando questo giudizio sia formalmente espresso «a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2» (così come la disposizione testualmente afferma), e non gli imponga affatto (ed anzi semmai gli vieta) di comunicare al datore di lavoro anche le diagnosi ed i rilievi effettuati nelle ben differenti e distinte visite mediche effettuate a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 17, lett. i), quando tale richiesta sia correlata ai rischi professionali.

Ne consegue che il secondo comma del successivo art. 92, che prevede come reato tra l'altro la violazione dell'art. 17, terzo comma, sanziona penalmente esclusivamente la omessa comunicazione per iscritto del giudizio di inidoneità unicamente quando esso sia formalmente espresso «a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2» e non già la omessa comunicazione al datore di lavoro dei risultati delle visite effettuate a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 17, lett. i), comunicazione che non è prevista da alcuna norma, tanto che sempre il secondo comma dell'art. 92 prevede espressamente come reato soltanto il rifiuto del medico competente di effettuare la visita medica richiesta dal lavoratore e correlata ai rischi professionali e non anche la mancata comunicazione dei risultati di tale visita.

Ciò posto in punto di diritto, è assolutamente pacifico in punto di fatto, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, che nella specie il dott. F. effettuò non già un accertamento sanitario di cui all'art. 16, diretto alla formulazione di un giudizio sulla idoneità al lavoro, bensì, semmai, semplicemente una visita medica richiesta dallo stesso lavoratore M. ai sensi dell'art. 17, lett. i), d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata che il M. rimase alle dipendenze della società M., con contratto a tempo determinato e per effetto di proroghe, dal 20 novembre 1995 al 30 settembre 1996. Il 26 ottobre 1996 venne assunto a tempo indeterminato, ma di fatto non riprese il lavoro rimanendo assente per malattia e per cassa integrazione sino al 4 febbraio 1997, giorno m cm riprese effettivamente a lavorare. Già il giorno successivo, però, ossia il 5 febbraio 1997, rimase fuori dal lavoro per un giorno di sospensione che gli era stato inflitto in precedenza a titolo disciplinare. Tornò quindi a lavorare il giorno 6 febbraio 1997. Il 5 febbraio, però, pur essendo sospeso dal lavoro per sanzione disciplinare, si recò ugualmente nello stabilimento per consegnare al dott. F. alcuni certificati medici che lo riguardavano. Il dott. F., che quel giorno si trovava nello stabilimento per caso, avendo programmato le visite per i giorni successivi, ricevette ugualmente la documentazione portatagli dal M. e, probabilmente (secondo quanto affermato dal lavoratore e ritenuto in punto di fatto dal giudice del merito), la esaminò e visitò il M. esprimendo anche una diagnosi. E' pertanto pacifico che la visita fu comunque effettuata dal medico (che pur si trovava nello stabilimento per caso) esclusivamente perché il M. (che pur non aveva il diritto di entrare nello stabilimento essendo sospeso dal lavoro per sanzione disciplinare) ne fece richiesta, essendosi recato nello stabilimento per depositare alcuni certificati medici che lo riguardavano. Non vi è pertanto dubbio che si trattò non già di un accertamento sanitario ai sensi dell'art. 16, ma semplicemente di una visita a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 17, lett. i), di modo che si era completamente al di fuori della ipotesi prevista dall'art. 17, terzo comma, e pertanto, anche se fu fatta dal medico una diagnosi e quale che essa fosse stata, non vi era alcun obbligo del medico stesso di comunicarla per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore ai sensi del suddetto terzo comma dell'art. 17. D'altra parte, che non si potesse in alcun modo trattare di un accertamento sanitario, sia pure periodico, ai sensi dell'art. 16 (gli unici in ordine ai quali l'art. 17, terzo comma, prevede l'obbligo di comunicazione per il medico), è reso evidente sia dal fatto che il lavoratore era sospeso per motivi disciplinari e pertanto non avrebbe potuto nemmeno entrare nello stabilimento e quindi nell'ambulatorio medico, sia dal fatto che il medico stesso si trovava quel giorno nello stabilimento per puro caso, avendo programmato le visite per i giorni successivi, circostanze che entrambe escludono nel modo più assoluto che potesse trattarsi di uno degli accertamenti sanitari periodici per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio sulla sua idoneità al lavoro ed alla mansione specifica (comprendenti i necessari esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche) previsti dal secondo comma dell'art. 16.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto contestato al dott. F. non è previsto dalla legge come reato.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte Suprema di Cassazione

annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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