Sentenza n. 33751 del 17 settembre 2001 SORVEGLIANZA SANITARIA EX D.LGS. N. 626/1994 - DOVERI DI INFORMAZIONE DEL
MEDICO COMPETENTE. (Sezione Prima Penale - Presidente B. Rossi - Relatore A.
Franco) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, in data 1°
marzo 2000, emise decreto penale di condanna nei confronti del dott. A. F. per
il reato di cui agli artt. 17, terzo comma, e 92 del d. lgs. n. 626/1994, per
avere, in qualità di medico della s.p.a. (omissis), omesso di informare
il direttore dello stabilimento A. M. di (omissis) ed il dipendente M.
G. di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo. Proposta rituale opposizione, il F. venne tratto a giudizio e, con sentenza
emessa 31 gennaio 2001 dal giudice del tribunale di Perugia, sezione distaccata
di Foligno, fu riconosciuto colpevole del reato contestatogli e condannato alla
pena di lire 400.000 di ammenda. Il F. propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza ed avverso le
ordinanze emesse in dibattimento, deducendo i seguenti motivi: a) art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 415 bis, 464 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24 e 111
Cost. Lamenta violazione della legge processuale con l'ordinanza che rigettò la
questione di nullità del decreto di citazione a giudizio, dopo l'opposizione al
decreto penale di condanna, per omissione della notifica dell'avviso ex art. 415
bis cod. proc. pen., notifica imposta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479,
proprio per rendere effettivo il diritto di difesa dell'indagato in ossequio
all'art. 24 Cost. ed al nuovo testo dell'art. 111 Cost. Riconosce, peraltro, che
la disciplina relativa all'opposizione a decreto penale di condanna non contiene
una disposizione identica a quella dell'art. 552, secondo comma, cod. proc.
pen., e quindi non prevede alcuna sanzione in caso di omessa notifica
dell'avviso de quo all'indagato, qualora questi venga perseguito mediante
decreto penale di condanna, e non ignora la giurisprudenza di questa Suprema
Corte in tema di non obbligatorietà, nei procedimenti monitori, della notifica
dell'invito a rendere l'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 2 della legge
16 luglio 1997, n. 234. Ritiene tuttavia che tale sistema normativo, così
interpretato, sia in grave contrasto con le norme costituzionali. E ciò perché:
1) non applicando al caso di decreto che dispone il giudizio ex art. 464 c.p.p.
la disciplina introdotta dall'art. 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, si
creerebbe una grave disparità di trattamento tra soggetti ritenuti colpevoli
dello stesso fatto, a seconda della circostanza che il pubblico ministero decida
di agire in via ordinaria o in via monitoria, chiedendo l'emissione del decreto
penale, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost.; 2) nei confronti dei
soggetti condannati con decreto di condanna si violerebbe il diritto di difesa
garantito dall'art. 24 Cost., di fatto annullandolo, tanto più considerando che
ciò dipende da una scelta discrezionale della pubblica accusa; 3) un tal modo di
procedere sembra contrastare con l'art. 111 Cost., non assicurando a coloro che
sono indagati e poi condannati con decreto penale, l'informazione sulla natura e
sui motivi dell'accusa elevata a loro carico. Sussistono quindi sia la rilevanza
sia la non manifesta infondatezza della questione prospettata e pertanto chiede
che sia rimessa al giudice delle leggi la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 415 bis, 464, 552, secondo comma, cod. proc. pen. in
relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost. b) art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 429, 456 e 464 c.p.p. In particolare impugna l'ordinanza con la
quale il primo giudice ha respinto l'eccezione di nullità del decreto che ha
disposto il giudizio a seguito dell'opposizione del F.. Infatti, nel decreto è
letteralmente contestato all'imputato il reato di cui agli artt. 17, terzo
comma, e 92 del d. lgs. n. 626/1994 per avere, in qualità di medico della s.p.a.
M., omesso di informare il direttore dello stabilimento ed il dipendente M.
Giuseppe «di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo».
Tale imputazione è in totale contrasto con quanto disposto dall'art. 429, lett.
c), cod. proc. pen., che si applica nel procedimento instaurato a seguito di
opposizione a decreto penale di condanna, in virtù del richiamo contenuto negli
artt. 464 e 456 cod. proc. pen. La norma, infatti, prevede che il decreto de quo
debba contenere, tra l'altro, «l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del
fatto . . . con l'indicazione dei relativi articoli di legge». Nella specie vi è
invece aperto contrasto tra l'enunciazione del fatto e l'indicazione degli
articoli di legge che si assumono violati, in quanto, se è vero il F. è stato
imputato correttamente del reato di cui all'art. 17, terzo comma, del d. lgs. n.
626/1994, è anche vero che il fatto enunciato nella sua chiarezza e precisione
(avere omesso di informare di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro)
non corrisponde alla summenzionata fattispecie incriminatrice, che sanziona, con
l'art. 92 del d. lgs. 626/1994, il medico che abbia omesso di informare il
datore di lavoro ed il lavoratore, ove abbia espresso giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore. c) art. 606, lett. c), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 17, o comma, e 16, secondo comma, del d. lgs. 19 settembre 1994, n.
626, in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost., all'art. 1 cod. pen. ed
all'art. 14 disp. prel. cod.civ. Lamenta che il tribunale ha sostanzialmente
violato il principio di legalità ed i correlati principi di tassatività e
determinatezza e di divieto di analogia in malam panem. Principi i quali
impongono che quando non risulti con precisione che un comportamento sia colpito
da una norma incriminatrice, va esclusa l'incriminabilità della condotta. Nella
specie è appunto avvenuta una grave e ripetuta violazione dei suddetti principi,
mediante l'estensione, sotto tre differenti profili, della norma incriminatrice
ad un caso che non è sanzionato dalla norma stessa. Infatti, il ricorrente è
stato tratto a giudizio «per non avere informato il datore di lavoro ed il
lavoratore di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro del lavoratore
stesso» e ciò, secondo quanto risulta dalla stessa sentenza impugnata, dopo una
visita effettuata a seguito di una richiesta pervenutagli dal lavoratore.
Orbene: In primo luogo è chiaro che si esula dall'ipotesi di reato per il quale il
ricorrente è stato condannato, e cioè quella prevista dall'art. 17, terzo comma,
del d. lgs. n. 626/1994. Tale norma, invero, prevede l'obbligo, sanzionato
penalmente, di informazione per avere riscontrato inidoneità o idoneità parziale
al lavoro o alla mansione, solo a seguito degli accertamenti di cui all'art. 16,
secondo comma, d.lgs. 626/1994, che sono quelli preventivi e quelli periodici.
Vi è quindi una notevole differenza tra le visite richieste da lavoratore e gli
accertamenti preventivi o periodici sulle persone dei lavoratori, come è
comprovato dal fatto che solo avverso il giudizio di idoneità di cui all'art.
16, secondo comma, d. lgs. 626/1994, è ammesso ricorso ai sensi del comma
successivo, e ciò perché una tale decisione del medico aziendale potrebbe
menomare gravemente la posizione del lavoratore. In secondo luogo, è stata
abnormemente estesa la fattispecie incriminatrice perché il dott. F. non
avrebbe informato i vertici aziendali ed il lavoratore di avere riscontrato «una
dolenzia» (che non necessariamente deve, e tanto meno può, comportare inidoneità
al lavoro); il che è cosa ben diversa dalla «inidoneità stessa o idoneità
parziale», che consiste invece nell'elemento oggettivo della fattispecie tipica
di cui all'art. 17, terzo comma, cit. Infine, l'attività compiuta il 5 febbraio 1997 dal dott. F. su sollecitazione
del M. non può nemmeno essere accostata ad una delle visite di controllo che
possono essere richieste dal lavoratore perché sia il medico che il lavoratore
si trovarono per caso quel giorno in fabbrica; e quest'ultimo, anzi, essendo
stato sospeso dal lavoro per infrazione disciplinare, non aveva nemmeno titolo
per accedere allo stabilimento e per chiedere una visita al medico aziendale. d) art. 606, lett. b), cod. proc. pen.; inosservanza ed erronea applicazione
degli artt. 92, lett. b), 17, terzo comma, e 16, secondo comma, del d. lgs. 19
settembre 1994, n. 626, in relazione all'art. 40, secondo comma, cod. pen.
Osserva che il dott. F. non può essere sanzionato penalmente per avere omesso di
riferire quanto constatato la mattina del 5 febbraio 1997, perché non ne aveva
l'obbligo giuridico. In primo luogo, dalla stessa sentenza impugnata emerge che
quel giorno egli si trovava in azienda, ma non nella sua veste ufficiale di
medico aziendale, essendosi ivi recato solo per depositare alcune pratiche in
ufficio. In secondo luogo, il reato contestato costituisce un reato proprio, che
può qualificarsi come un reato commissivo mediante omissione (cal. omissione
impropria). I reati di questa specie possono essere commessi solo da quei
soggetti che si trovano in una posizione di garanzia nei confronti del bene
giuridico protetto dalla norma, sicché l'ordinamento impone agli stessi un
obbligo positivo di impedire un determinato evento. In particolare, nella specie
il medico aziendale si trova in una posizione c.d. di protezione, cioè in una
posizione direttamente ed istituzionalmente riferita alla salvaguardia del bene
giuridico «salute dei lavoratori» nei confronti dei pericoli che ne possano
minacciare l'integrità. Trattandosi di reato proprio, esso non può essere stato
commesso da chi era fuori dell'esercizio delle proprie funzioni, e quindi non
aveva alcun obbligo giuridico di attivarsi. e) art. 606, lett. b), cod. proc. pen.; mancanza e manifestamente illogicità
della motivazione in uno dei punti fondamentali dell'imputazione che era quella
di avere omesso di informare il dipendente M. di avere riscontrato una dolenzia
al braccio destro di quest'ultimo. Se la dolenzia è un dolore che, per sua
natura, viene riferito dal paziente al medico, perché mai proprio il medico
sarebbe tenuto ad informarne a sua volta il paziente stesso? MOTIVI DELLA DECISIONE L'eccezione pregiudiziale di nullità del decreto di citazione a giudizio è
infondata perché, secondo la costante giurisprudenza di questa Suprema Corte,
l'adempimento dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p. non riguarda il caso
in cui si richieda l'emissione del decreto penale di condanna, atteso, per un
verso, che la nullità comminata dall'art. 416, primo comma, cod. proc. pen. e
quella prevista dall'art 552, comma secondo, cod. proc. pen. si riferiscono
esclusivamente ai casi in cui si proceda nelle forme ordinarie, ovvero con
richiesta di rinvio a giudizio o con citazione a giudizio dell'imputato, e, per
altro verso, che l'adempimento della notificazione dell'avviso ex art. 415 bis
cod. proc. pen. si porrebbe in antinomia con i principi di massima celerità e
speditezza precipui dei riti alternativi e comunque perché, in caso di emissione
del decreto penale, la difesa del condannato può essere comunque esercitata
pienamente nella fase del dibattimento conseguente all'opposizione eventualmente
proposta (Sez. III, 7 luglio 2000, Capretto, m. 217.262; Sez. I, 5 ottobre 2000,
Giuliano, m. 217.618; Sez. III, 10 luglio 2000, Palazzi, m. 217.264; Sez. I, 8
maggio 2000, Bollini, m. 216.171; Sez. I, 21 dicembre 2000, Villa, m.
218.579). Del resto, che questa interpretazione sia la più in linea con la ratio della
norma appare confermato anche dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte in
riferimento all'analoga disposizione che prevede, prima che venga emanato il
decreto di citazione a giudizio, l'emissione da parte del pubblico ministero di
un invito rivolto alla persona sottoposta alle indagini e rendere interrogatorio
ex art. 375, terzo comma, cod. proc. pen. In tali casi è stato invero statuito
che la nullità prevista dall'art. 416 cod. proc. pen. non opera qualora si
proceda con decreto penale poiché in tale caso, essendo irrogata la sola pena
pecuniaria, l'esercizio del diritto di difesa si posticipa alla fase eventuale
del dibattimento, che è la sede prevista per la formazione della prova (Sez.
III, n. 8497/99). Quindi, il procedimento per decreto, fondato sull'evidenza
della prova, con funzione di deflazione del dibattimento, tiene luogo
dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen., attesa la previsione di un
contraddittorio differito in seguito solo ad una eventuale fase di opposizione
al decreto penale. Allo stesso modo si è affermato che la formalità del previo invito a
presentarsi è richiesta per la validità del solo decreto di citazione emesso dal
pubblico ministero e non di quello emesso dal giudice per le indagini
preliminari a seguito di opposizione a decreto penale di condanna a norma degli
arti. 565, comma secondo, e 464, comma primo, cod. proc. pen.. Tale ultima
disposizione, in particolare, richiama, per le formalità del decreto di giudizio
immediato, l'art. 456, commi primo, terzo e quinto, cod. proc. pen., e, a sua
volta, il comma primo di quest'ultimo articolo rinvia all'art. 429, commi primo
e secondo, cod. proc. pen., norme che non contemplano l'invalidità del decreto
per mancanza di previo invito a presentarsi. Anche la «ratio» di celerità e
snellezza che caratterizza il procedimento monitorio soccorre l'interpretazione
letterale, posto che dette finalità sarebbero evidentemente frustrate se, prima
della richiesta di decreto penale di condanna o, eventualmente, a seguito
dell'opposizione, il pubblico ministero dovesse provvedere a invitare l'imputato
a presentarsi (Sez. VI, 8 giugno 1999, Popolo, m. 214.678). Nel caso di
opposizione a decreto penale, invero, irrogandosi la sola pena pecuniaria, si
posticipa l'esercizio del diritto di difesa al dibattimento, che è la sede
privilegiata per la formazione della prova (Sez. III, 22 aprile 1999, Pilati, m.
214.221). In ogni caso devono ricordarsi le ordinanze della Corte cost. n. 432 del 23
dicembre 1998 e nn. 325 e 326 del 16 luglio 1999, che hanno dichiarato la
manifesta infondatezza di analoghe questioni di legittimità costituzionale. In
particolare si legge nella motivazione di tali decisioni che «la prospettazione
del giudice di rinvio, diretta a omologare il procedimento per decreto agli
altri schemi processuali sopra detti, è in contrasto con la specificità del
primo, in particolare sotto il profilo, essenziale e caratterizzante, della sua
configurazione quale rito a contraddittorio eventuale e differito, improntato a
criteri di economia processuale e speditezza (da ultimo, sentenza n. 274 del
1997), in cui l'accertamento contenuto nel provvedimento del giudice - non a
caso denominato «decreto» - viene posto nel nulla, attraverso la revoca. del
decreto stesso (art. 464 cod. proc. pen.) allorché l'interessato, con
l'opposizione, manifesti di non prestare acquiescenza al provvedimento»; e che
«posta l'anzidetta struttura del procedimento monitorio, nel quale è
l'opposizione dell'interessato a dare ingresso al "giudizio" - nelle sue varie
forme: dibattimento, tramite il giudizio immediato, o giudizio abbreviato, o
patteggiamento, secondo le scelte processuali espresse dall'opponente -, la
previsione di una anticipazione del contraddittorio, nella forma del previo
interrogatorio dell'indagato o in quella dell'invito a renderlo, così come
richiesta dal rimettente, non può dirsi soluzione costituzionalmente imposta
alla stregua del proposto raffronto con gli altri schemi processuali, che sono
diversi e non comparabili»; che «l'esigenza di garantire la conoscenza
dell'indagine per chi vi sia sottoposto si trasferisce, nella particolarità del
disegno del procedimento monitorio, nella fase processuale, conseguente
all'esercizio dell'opposizione, operando il decreto solo quale mezzo di
contestazione dell'accusa definitiva (sentenza n. 27 del 1966; ordinanza n. 195
del 1970), che è essenziale per garantire il diritto di difesa (ordinanza n. 277
del 1996)» (ord. n. 432 del 1998). La Corte costituzionale ha altresì affermato
«l'eterogeneità degli atti ai quali la nullità, in caso di omissione del previo
invito, rispettivamente si riferisce (nel procedimento "ordinario") e si
richiede che venga estesa nell'ambito del procedimento alternativo, giacché in
un caso si tratta di atti propri ed esclusivi del pubblico ministero, che
costituiscono modi di esercizio dell'azione penale, nell'altro caso si tratta
del decreto che dispone il giudizio, cioè di un atto proprio del giudice,
successivo non solo all'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte
dell'accusa, ma anche alla condanna per decreto da parte del medesimo giudice e
altresì all'opposizione che contro la condanna l'imputato abbia proposto» (ord.
n. 325 del 1999). D'altra parte, la Corte cost., con diverse ordinanze, tra cui quelle nn. 73,
108, 270 del 2000, ha restituito a giudici a quibus gli atti relativi a diverse
questioni legittimità costituzionale relative ad alcune disposizioni del cod.
proc. pen. nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di
decreto penale di condanna, se non preceduta dall'invito a comparire per rendere
interrogatorio a norma dell'art. 375 cod. proc. pen., e nella parte in cui non
prevedono la nullità del decreto che dispone il giudizio (a seguito di
opposizione dell'imputato al decreto penale di condanna) se non preceduto
dall'invito a comparire per rendere interrogatorio, davanti al pubblico
ministero o davanti allo stesso giudice per le indagini preliminari, perché
compiano un nuovo giudizio sulla loro rilevanza proprio alla luce della nuova
disciplina posta dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, per effetto della quale
il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio
nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo
incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in seguito a una
specifica richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere
comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-bis
cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della legge n. 479 del 1999). La proposta eccezione d'illegittimità costituzionale dovrebbe quindi essere
dichiarata manifestamente infondata. Sennonché, ancor prima che manifestamente
infondata, l'eccezione è irrilevante, in quanto nel caso concreto resta
assorbita - al pari dell'eccezione di nullità del decreto che ha disposto il
giudizio, sollevata con il secondo motivo - dal fatto che nella specie il dott.
F. deve essere, in via preliminare, assolto dal reato ascrittogli perché il
fatto contestatogli con la imputazione non è previsto dalla legge come reato. Il fatto contestato con il capo d'imputazione, infatti, consiste nello «
avere in qualità di medico della s.p.a. M., omesso di informare il direttore
dello stabilimento A. M. di Colle di Nocera Umbra ed il dipendente M. Giuseppe
di avere riscontrato una dolenzia al braccio destro di quest'ultimo». Il reato
contestato è quello di cui agli artt, 17, terzo comma, e 92 del d. lgs. 19
settembre 1994, n. 626, il quale punisce il medico competente qualora questi, a
seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, secondo comma, abbia espresso un
giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ed
ometta di informarne per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore. Già dal
semplice raffronto fra comportamento contestato e reato contestato emerge
chiaramente come il primo non possa in alcun modo essere fatto rientrare nel
secondo, perché il primo riguarda l'omessa informazione del riscontro di una
«dolenzia», cioè del riscontro di una sintomatologia di tipo algico
immediatamente percettibile dal soggetto che ne è affetto, e quindi non
corrisponde affatto alla fattispecie del reato che consiste nella omessa
informazione del riscontro di una inidoneità parziale o temporanea o totale del
lavoratore al lavoro, il quale è frutto di una valutazione di tipo tecnico che
può essere effettuata soltanto dal medico istituzionalmente preposto a tale
giudizio. Del resto, come acutamente osserva la difesa, già la contestazione è
di per sé manifestamente illogica, perché se la dolenzia, come dice il nome, è
un dolore che per sua natura viene riferito dal paziente al medico, non avrebbe
alcun senso ravvisare il reato ipotizzato perché il medico non avrebbe a sua
volta informato della dolenzia il paziente stesso, quando è quest'ultimo che in
primis avverte la spiacevole sensazione e ne dà comunicazione al medico, che
altrimenti non potrebbe esserne a conoscenza. Ma, anche ammettendo - come sembra ritenere il giudice a quo - che con il
capo di imputazione si sia voluto (anche se con espressioni improprie)
contestare al dott. F. di non avere informato il datore di lavoro ed il
lavoratore dopo avere espresso un giudizio sull'inidoneità parziale o temporanea
di quest'ultimo ad un determinato tipo di lavoro o ad una determinata mansione a
causa dei disturbi riscontrati nel funzionamento dell'arto destro superiore, o
anche ammettendo che la contestazione di tale comportamento sia stata
specificata allo imputato nel corso del dibattimento, ed anche a non voler
prendere in considerazione l'eventualità di una violazione del principio di
correlazione tra la imputazione contestata e la sentenza, di cui all'art. 521
cod. proc. pen., ugualmente deve ritenersi che il fatto che (anche in tal modo)
sarebbe stato contestato al dott. F. non possa in alcun modo essere fatto
rientrare tra quelli che possano integrare il reato di cui all'art. 92 d. lgs.
19 settembre 1994, n. 626, in riferimento alla ipotesi di cui al precedente art.
17, terzo comma, a meno di non violare - come esattamente osserva la difesa - i
fondamentali e costituzionali principi di legalità, di tassatività, di
determinatezza, di divieto di analogia in malam partem, sanciti dallo stesso
art. 25, secondo comma, Cost., e specificati dagli artt. 1 cod. pen. e 14 disp.
prel. cod. civ. Il reato contestato, infatti, è quello di cui all'art. 92, lett. b), d. lgs.
19 settembre 1994, n. 626, che punisce le violazioni ad alcune delle
prescrizioni imposte al medico competente dal precedente art. 17. In
particolare, nel caso in esame, è stato contestato il detto reato per essere
stata violata la prescrizione imposta dal terzo comma del ricordato art. 17,
disposizione che testualmente stabilisce che «qualora il medico competente, a
seguito degli accertamenti di cui all'art. 16, comma 2, esprima un giudizio
sull'inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per
iscritto il datore di lavoro e il lavoratore». Per comprendere l'esatto significato di tale disposizione e la portata e
l'ambito della prescrizione dalla stessa imposta al medico competente con
previsione di sanzione penale in caso di inosservanza, occorre esaminare
globalmente ed unitariamente gli artt. 16 e 17 del d. lgs. 19 settembre 1994, n.
626, che appunto istituiscono la funzione di sorveglianza sanitaria, che deve
essere affidata ad un medico competente, e che prevedono, disciplinano e
distinguono le diverse funzioni che a quest'ultimo sono affidate. L'art. 16 stabilisce (comma 2) che la «sorveglianza sanitaria» è affidata al
«medico competente» e comprende: «a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai
fini della loro idoneità alla mansione specifica; b) accertamenti periodici per
controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica». Il terzo comma del medesimo art. 16, poi,
dispone che gli accertamenti di cui al secondo comma, e cioè sia gli
accertamenti preventivi sia quelli periodici, «comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente». Ciò non significa che gli accertamenti in questione debbano necessariamente
comprendere esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio,
e che un eventuale giudizio di inidoneità totale o parziale o temporanea debba
necessariamente essere preceduto da tali esami ed indagini, dal momento che essi
sono richiesti solo se ritenuti necessari dal medico competente, che quindi
potrebbe anche esprimere il giudizio di inidoneità sulla base del solo esame
clinico del lavoratore o di altra documentazione medica di cui sia comunque in
possesso. Tuttavia, la disposizione non è priva di importanza al fine di
stabilire il significato, il contenuto, l'ambito .'d i criteri di
identificazione degli accertamenti sanitari, sia preventivi sia periodici,
diretti ad accertare lo stato di salute del lavoratore, l'assenza di
controindicazioni al lavoro e la eventuale inidoneità totale o parziale o
temporanea al lavoro o ad una mansione specifica. Ed infatti, se è vero che gli
esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche possono pure non essere a
volte necessari, è anche vero che il senso della disposizione è invece che la
loro effettuazione costituisca la «normalità» perché il medico possa esprimere
un eventuale giudizio di non idoneità al lavoro o alla mansione. La
disposizione, invero, dice che gli accertamenti in questione «comprendono» (e
non già « possono comprendere») gli esami e le indagini che il medico ritenga
necessari in relazione al rischio connesso alla specifica mansione, il che
appunto sembra significare che la scelta del medico dovrebbe essere di solito
limitata piuttosto al tipo degli esami e delle indagini occorrenti per la
valutazione del rischio connesso alla mansione concreta e non già alla stessa
effettuazione degli esami e delle indagini, che normalmente, nella generalità
dei casi, dovrebbero invece ritenersi richiesti dalla disposizione legislativa.
In ogni caso, è indubbio che la disposizione in esame sta comunque a significare
che il giudizio del medico sulla inidoneità alla mansione specifica al lavoro
deve normalmente essere espresso a seguito di un accertamento sanitario
specifico, per così dire di carattere formale, espressamente diretto a formulare
tale giudizio, e che tale accertamento de ve essere completo ed approfondito, e
deve comprendere - tranne i casi eccezionali in cui la inidoneità è evidente -
gli esami clinici e biologi e le indagini diagnostiche che il medico ritenga
necessari in relazione allo specifico rischio. Il che del resto appare del tutto razionale in considerazione della rilevanza
e della gravità della conseguenze che possono derivare da un giudizio di
inidoneità al lavoro o alla mansione, sia essa totale o parziale o momentanea.
Ed è proprio per la rilevanza e gli effetti di un siffatto giudizio che il
quarto comma dell'art. 17 prevede una speciale procedura d'impugnazione,
disponendo che avverso il giudizio di cui al precedente comma terzo, ossia
avverso il giudizio di inidoneità (il terzo comma, invero, parla esclusivamente
del giudizio di inidoneità, dal che deve desumersi che il reclamo non è invece
previsto avverso un giudizio di idoneità), «è ammesso ricorso, entro tenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso». Anche questa disposizione, pertanto, costituisce un'ulteriore conferma che
gli accertamenti sanitari, preventivi o periodici che siano, finalizzati alla
formulazione di un giudizio di inidoneità hanno una loro specificità e delle
particolari formalità, e non possono quindi essere confusi con o identificarsi
in una qualsiasi altra visita medica, più o meno approfondita, che eventualmente
il medico competente effettui sul lavoratore per un qualsiasi scopo diverso da
quello specificamente previsto dall'art. 16, ossia dalla formale valutazione
della idoneità o meno al lavoro o alla mansione. Può peraltro anche condividersi la tesi espressa dalla sentenza impugnata
laddove afferma che gli accertamenti periodici non devono necessariamente essere
soltanto quelli effettuati in date prefissate, con una frequenza minima o
massima prestabilita, e che tali accertamenti periodici possono essere
effettuati anche in date diverse da quelle programmate, quando il medico
competente o il datore di lavoro o il lavoratore stesso ne ravvisino la
necessità, essendosi ad esempio verificato un qualche accadimento che imponga di
verificare lo stato di salute del lavoratore ed effettuare un giudizio formale
sulla sua idoneità alla mansione specifica cui è destinato, al fine di prevenire
il rischio cui potrebbe essere esposto. Questa affermazione è però irrilevante ai fini del decidere la presente
causa, in quanto il fatto che gli accertamenti periodici possano essere
effettuati in qualsiasi momento, anche in date diverse da quelle programmate,
non significa affatto che essi perdano la loro specificità, le loro peculiari
caratteristiche ed il loro carattere formale e che non vi sia una netta e ben
precisa distinzione tra un accertamento sanitario, anche periodico, effettuato
ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e specificamente
finalizzato alla valutazione di una eventuale inidoneità del lavoratore al
lavoro o alla mansione specifica ed una qualsiasi altra visita medica effettuata
dal medico competente sul lavoratore e che, di conseguenza, una qualsiasi visita
medica da parte del medico competente, per quanto sommaria e superficiale, possa
di per sé essere considerata come un accertamento sanitario periodico ai sensi
dell' art. 16, a prescindere da ciò che il medico possa rilevare nel corso di
tale visita. Ciò del resto - oltre che a desumersi da quanto dianzi osservato in ordine
alle formalità di un accertamento sanitario, anche periodico, di cui all'art.
16, ed agli esami clinici e biologici ed alle indagini diagnostiche che esso
normalmente comprende e richiede, ed alla rilevanza ed alle conseguenze che
possono derivare da un tale accertamento sanitario, tanto che contro l'eventuale
giudizio d'inidoneità è previsto uno specifico ricorso all'organo di vigilanza -
è espressamente stabilito dallo stesso art. 17 del d. lgs. 19 settembre 1994, n.
626. Tale articolo, infatti, al primo comma, elenca specificatamente le
competenze ed i compiti attribuiti al medico incaricato della sorveglianza
sanitaria e distingue nettamente tra gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16 e le altre visite mediche che il medico competente può (ed anzi deve)
effettuare a richiesta del lavoratore. Il comma in questione, invero, fra le
tante e diverse mansioni attribuite al medico competente, dispone, alla lett.
b), che questi « effettua gli accertamenti di cui all'art. 16»; ed alla lett.
c), che «esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui
all'art. 16». Alla lett. i), poi, la medesima disposizione stabilisce che il
medico competente «fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lett. b) [ossia,
appunto, gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16], effettua le visite
mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali» (è interessante notare che tali visite mediche richieste dal
lavoratore sono obbligatorie per il medico competente e che un eventuale suo
rifiuto ad effettuarle costituisce reato punito dal medesimo secondo comma del
successivo art. 92). Non possono quindi esservi dubbi che l'art. 17 in esame distingue nettamente,
da un lato, gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16, finalizzati alla
formulazione di un formale giudizio di idoneità o inidoneità alla mansione
specifica ed aventi gli effetti e 1e conseguenze giuridiche dianzi indicati
(accertamenti e giudizio resi obbligatori per il medico competente dalle lett.
b) e c) del primo comma dell'art. 17) e, da un altro lato, tutte le altre visite
mediche, che non rientrano negli accertamenti di cui all'art. 16, che il medico
competente è tenuto ad effettuare, ai sensi della successiva lett. i), quando
siano richieste dal lavoratore e qualora la richiesta sia correlata a rischi
professionali. E' quindi evidente, secondo il chiaro testo della disposizione,
che una cosa sono gli accertamenti sanitari effettuati ai sensi dell'art. 16 al
fine di formulare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, ed altra
cosa, del tutto differente, sono tutte le altre visite mediche, anch'esse
peraltro necessariamente correlate ai rischi professionali, che il medico
competente è tenuto ad effettuare su richiesta del lavoratore. Certo è possibile
che nel corso di una di queste visite mediche a richiesta del lavoratore, il
medico abbia ed esprima dei dubbi sulla idoneità del lavoratore ad una specifica
mansione. Ma ciò, tutt'al più, potrebbe forse far pensare che il medico
competente possa semmai invitare il lavoratore a sottoporsi ad un formale
accertamento sanitario periodico ai sensi dell'art. 16, onde formulare un
formale giudizio di inidoneità totale o parziale o temporanea al lavoro o alla
mansione (con gli esami e le indagini che esso solitamente comprende e con le
conseguenze che ad esso sono riconnesse), ma non potrà certamente trasformare
una visita medica a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 17, lett. i), in
un accertamento sanitario ai sensi dell'art. 16 e di cui alle lett. b) e c)
dello stesso art. 17. Del resto, se così non fosse, non solo verrebbe frustrata
la ratio della lett. i) dell'art. 17, che tende chiaramente a favorire (tanto da
renderle obbligatorie per il medico, sanzionandone penalmente l'omissione) le
visite richieste dal lavoratore quando siano correlate ai rischi professionali,
visite che il lavoratore sarebbe invece palesemente dissuaso a richiedere
qualora da esse potesse senza altri accertamenti ed esami conseguire anche un
formale giudizio di inidoneità al lavoro con le evidenti conseguenze negative
che potrebbero derivargli, ma renderebbe del tutto incongruo ed irrazionale il
sistema - e da qui anche la necessità di una interpretazione adeguatrice - dal
momento che contro un giudizio di inidoneità espresso a seguito di un formale
accertamento sanitario ai sensi dell'art. 16 è ammesso ricorso da parte del
lavoratore, mentre tale ricorso non sarebbe previsto nel caso di giudizio di
inidoneità al lavoro formulato nel corso di una visita medica richiesta dal
medesimo lavoratore. Non vi possono quindi essere dubbi che il terzo comma dell'art. 17 in esame -
come del resto esso espressamente dispone - imponga al medico competente di
informare per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore qualora esprima un
giudizio sulla inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore,
esclusivamente quando questo giudizio sia formalmente espresso «a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2» (così come la disposizione
testualmente afferma), e non gli imponga affatto (ed anzi semmai gli vieta) di
comunicare al datore di lavoro anche le diagnosi ed i rilievi effettuati nelle
ben differenti e distinte visite mediche effettuate a richiesta del lavoratore
ai sensi dell'art. 17, lett. i), quando tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali. Ne consegue che il secondo comma del successivo art. 92, che prevede come
reato tra l'altro la violazione dell'art. 17, terzo comma, sanziona penalmente
esclusivamente la omessa comunicazione per iscritto del giudizio di inidoneità
unicamente quando esso sia formalmente espresso «a seguito degli accertamenti di
cui all'art. 16, comma 2» e non già la omessa comunicazione al datore di lavoro
dei risultati delle visite effettuate a richiesta del lavoratore ai sensi
dell'art. 17, lett. i), comunicazione che non è prevista da alcuna norma, tanto
che sempre il secondo comma dell'art. 92 prevede espressamente come reato
soltanto il rifiuto del medico competente di effettuare la visita medica
richiesta dal lavoratore e correlata ai rischi professionali e non anche la
mancata comunicazione dei risultati di tale visita. Ciò posto in punto di diritto, è assolutamente pacifico in punto di fatto,
come emerge dalla stessa sentenza impugnata, che nella specie il dott. F.
effettuò non già un accertamento sanitario di cui all'art. 16, diretto alla
formulazione di un giudizio sulla idoneità al lavoro, bensì, semmai,
semplicemente una visita medica richiesta dallo stesso lavoratore M. ai sensi
dell'art. 17, lett. i), d. lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Risulta, infatti,
dalla sentenza impugnata che il M. rimase alle dipendenze della società M., con
contratto a tempo determinato e per effetto di proroghe, dal 20 novembre 1995 al
30 settembre 1996. Il 26 ottobre 1996 venne assunto a tempo indeterminato, ma di
fatto non riprese il lavoro rimanendo assente per malattia e per cassa
integrazione sino al 4 febbraio 1997, giorno m cm riprese effettivamente a
lavorare. Già il giorno successivo, però, ossia il 5 febbraio 1997, rimase fuori
dal lavoro per un giorno di sospensione che gli era stato inflitto in precedenza
a titolo disciplinare. Tornò quindi a lavorare il giorno 6 febbraio 1997. Il 5
febbraio, però, pur essendo sospeso dal lavoro per sanzione disciplinare, si
recò ugualmente nello stabilimento per consegnare al dott. F. alcuni certificati
medici che lo riguardavano. Il dott. F., che quel giorno si trovava nello
stabilimento per caso, avendo programmato le visite per i giorni successivi,
ricevette ugualmente la documentazione portatagli dal M. e, probabilmente
(secondo quanto affermato dal lavoratore e ritenuto in punto di fatto dal
giudice del merito), la esaminò e visitò il M. esprimendo anche una diagnosi. E'
pertanto pacifico che la visita fu comunque effettuata dal medico (che pur si
trovava nello stabilimento per caso) esclusivamente perché il M. (che pur non
aveva il diritto di entrare nello stabilimento essendo sospeso dal lavoro per
sanzione disciplinare) ne fece richiesta, essendosi recato nello stabilimento
per depositare alcuni certificati medici che lo riguardavano. Non vi è pertanto
dubbio che si trattò non già di un accertamento sanitario ai sensi dell'art. 16,
ma semplicemente di una visita a richiesta del lavoratore ai sensi dell'art. 17,
lett. i), di modo che si era completamente al di fuori della ipotesi prevista
dall'art. 17, terzo comma, e pertanto, anche se fu fatta dal medico una diagnosi
e quale che essa fosse stata, non vi era alcun obbligo del medico stesso di
comunicarla per iscritto al datore di lavoro ed al lavoratore ai sensi del
suddetto terzo comma dell'art. 17. D'altra parte, che non si potesse in alcun
modo trattare di un accertamento sanitario, sia pure periodico, ai sensi
dell'art. 16 (gli unici in ordine ai quali l'art. 17, terzo comma, prevede
l'obbligo di comunicazione per il medico), è reso evidente sia dal fatto che il
lavoratore era sospeso per motivi disciplinari e pertanto non avrebbe potuto
nemmeno entrare nello stabilimento e quindi nell'ambulatorio medico, sia dal
fatto che il medico stesso si trovava quel giorno nello stabilimento per puro
caso, avendo programmato le visite per i giorni successivi, circostanze che
entrambe escludono nel modo più assoluto che potesse trattarsi di uno degli
accertamenti sanitari periodici per controllare lo stato di salute del
lavoratore ed esprimere un giudizio sulla sua idoneità al lavoro ed alla
mansione specifica (comprendenti i necessari esami clinici e biologici e le
indagini diagnostiche) previsti dal secondo comma dell'art. 16. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio
perché il fatto contestato al dott. F. non è previsto dalla legge come reato. PER QUESTI MOTIVI La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato. |