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Sentenza n. 33542 dell'11 settembre 2001 RICORSO PER CASSAZIONE TENDENTE AD OTTENERE ESCLUSIVAMENTE LA DICHIARAZIONE DI PRESCRIZIONE DEL REATO MATURATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRONUNZIA DELLA CORTE DI APPELLO E PRIMA DELLA DECORRENZA DEL TERMINE PER PROPORRE RICORSO. (Sezioni Unite Penali - Presidente A. Vessia - Relatore G. De Roberto) OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO 1. C. Q. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza 3 luglio 2000 con la quale la Corte di appello di Lecce confermava la decisione 18 novembre 1999 del locale Tribunale, Sezione distaccata di Casarano, che l'aveva condannato alla pena di lire 100.000 di multa per il reato di diffamazione. Con unico motivo il ricorrente richiede la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di appello. 2. Il ricorso è stato assegnato alla Quinta Sezione di questa Corte che, con ordinanza dell'8 febbraio 2001, lo ha rimesso alle Sezioni unite a norma dell'art. 618 c.p.p. Premesso che il termine di prescrizione del reato ascritto al C. è decorso il 17 agosto 2000, vale a dire nel periodo intercorrente fra la pronuncia della scadenza del termine per proporre impugnazione, la sottopone alle Sezioni unite il quesito il ricorso per cassazione teso unicamente a far la prescrizione del reato maturata nelle more del rimettente ammissibile accertare gravame". Rileva che sul punto esiste un contrasto giurisprudenziale perché, mentre talune decisioni, sul presupposto che fino al momento in cui la sentenza non sia divenuta irrevocabile, il giudice è tenuto sempre ad applicare l'art. 129 c.p.p., operante in ogni stato e grado del processo, si sono pronunciate nel senso della operatività della causa estintiva, altre decisioni, ritenendo il ricorso privo di denunce incentrate sulla legittimità del provvedimento impugnato, si sono pronunciate nel senso della inammissibilità del gravame, in quanto sprovvisto dei necessari motivi. 3. Il Primo Presidente Aggiunto ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, a norma dell'art. 618 c.p.p., per la soluzione del contrasto giurisprudenziale. 4. Le Sezioni unite sono chiamate, dunque, a decidere se il ricorso che abbia ad oggetto esclusivo la richiesta di dichiarazione di estinzione del reato maturata - come nel caso di specie - successivamente alla pronuncia della sentenza di appello ma prima della decorrenza del termine per proporre ricorso per cassazione sia ammissibile e se, conseguentemente, la Corte, accertata l'estinzione del reato, debba dichiarala annullando senza rinvio la sentenza denunciata; o se, invece, la deduzione della estinzione del reato per effetto del decorso del tempo (anche accompagnata da motivi inammissibili) precluda l'accesso al giudizio di legittimità per non essere ammissibile la proposizione di una simile "censura". Sul punto è effettivamente riscontrabile un contrasto giurisprudenziale, pure se - come si vedrà fra poco - la situazione di conflittualità non sembra incidere con la necessaria proiezione dilemmatica sui presupposti ermeneutici dai quali discende la soluzione cui occorre pervenire e che risultano incentrati sui temi concernenti, da un lato, la nozione di inammissibilità dell'atto di impugnazione e le conseguenze che ad essa si ricollegano e, dall'altro lato, i rapporti tra inammissibilità del ricorso ed applicabilità dell'art. 129 c.p.p.; tematiche che si profilano "logicamente pregiudiziali", oltre che avvinte da un vero e proprio rapporto di complementarità e che già sono divenute oggetto di numerosi interventi da parte di queste Sezioni unite. 5. Al momento avendo di mira i termini del contrasto, per restare alle più recenti decisioni attestate sulla linea ermeneutica che ritiene in ogni caso operante la causa estintiva, una pronuncia, premesso che l'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata nella pendenza del termine per proporre ricorso per cassazione va assimilata a quella del ricorso presentato per far rilevare la prescrizione intervenuta e non dichiarata nel giudizio di merito, assume che fino a quando la sentenza non è divenuta irrevocabile, il giudice deve sempre applicare la legge penale - salvo le eventuali preclusioni non evocabili in presenza di una prescrizione già maturata - in forza del precetto dell'art. 129 c.p.p., che impone di dichiarare l'estinzione del reato in qualsiasi stato e grado del processo. Ove la prescrizione maturi, perciò, dopo il giudizio di merito, ma prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l'applicazione di tale causa estintiva non avrebbe potuto essere richiesta se non alla Corte di cassazione, a norma dell'art. 606, comma 1, lettera b, c.p.p., l'estinzione del reato deve essere dichiarata nel giudizio di legittimità (Sez. I, 28 ottobre 1997, Plojer). Una diversa Sezione di questa Corte, dopo aver precisato (almeno in apparenza, correttamente) che il ricorso non è affetto da inammissibilità originaria tanto da non precludere la possibilità di prendere in esame il motivo avente ad oggetto la prescrizione, conclude, ma in modo contraddittorio rispetto alle premesse, nel senso che l'imputato ha il diritto di allegare come motivo la causa estintiva che, pur sopravvenuta alla sentenza impugnata, si sia verificata prima della scadenza del termine di impugnazione e della stessa proposizione del ricorso, anche se - e qui l'approccio ai rapporti fra inammissibilità del ricorso e applicazione dell'art. 129 c.p.p. diviene non pertinente - eventuali altri motivi (evidentemente quelli tecnicamente qualificabili come motivi di impugnazione) siano affetti da inammissibilità originaria per genericità (Sez. V, 29 aprile 1999, Russo).Infine, un'altra decisione della stessa V Sezione si limita a ricordare quanto statuito dalla sentenza Plojer, osservando che il ricorso per cassazione proposto unicamente al fine di far valere la prescrizione, è ammissibile qualora la causa estintiva sia intervenuta nel periodo corrente tra la pronuncia di merito e la scadenza del termine per il gravame perché fino a quando la i condanna non sia divenuta irrevocabile, il giudice deve dichiarare, ex art. 129 c.p.p., l'estinzione del reato (Sez. V, III 29 aprile 1999, Bux). 6. La contrapposta linea interpretativa, pur pervenendo a conclusioni fra loro omologhe, delinea diverse tipologie di inammissibilità, come tali, sempre preclusive all'introduzione di un valido procedimento di impugnazione, ravvisando un insuperabile ostacolo - nel caso in cui l'unica "doglianza" si incentri sulla prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello, anche se nella pendenza dei termini per proporre ricorso per cassazione - all'applicazione della causa estintiva. Si è ritenuto, più in particolare, che, se è vero che la Corte di cassazione deve, come ogni altro giudice, rilevare di ufficio le cause di estinzione del reato con obbligo di immediata declaratoria ex art. 129 c.p.p., occorre pur sempre, perché un simile potere-dovere venga legittimamente esercitato, che la Corte sia stata investita di doglianze in grado di instaurare il relativo giudizio; di un ricorso, dunque, non affetto da inammissibilità originaria. Un ricorso che si limiti a richiedere l'applicazione della prescrizione, lungi dall'introdurre censure nei confronti della sentenza di condanna, si risolve in una domanda di (mero) accertamento della sopravvenienza di una causa estintiva del reato. La conclusione è davvero perentoria: il ricorso che, per sua stessa natura, dovrebbe tendere a prospettare vizi della sentenza di merito, non è neppure riconducibile allo schema dell'atto di impugnazione, "non essendo stata lamentata l'ingiustizia di quanto in precedenza pronunziato" ed è, quindi, colpito da inammissibilità originaria (Sez. V, 7 luglio 1998, Sasso). Un'ulteriore sentenza richiama, invece - ma con differenze non decisive rispetto alla pronuncia da ultimo ricordata - l'art. 606, comma 3, sotto il profilo dei motivi non consentiti, rimarcando come la violazione di doveri sostanziali o processuali deve avvenire nel corso del processo riverberandosi sulla sentenza impugnata per cassazione. La semplice deduzione della prescrizione verificatasi dopo la pronuncia della sentenza impugnata, è, si afferma, motivo del tutto estraneo, come tale, inidoneo ad integrare alcuno dei casi per i quali è ammesso il ricorso, implicando l'accesso di una censura non annoverabile tra i "Casi" previsti dall'art. 606, comma 1, c.p.p. Gli effetti che se ne fanno scaturire sono pressoché identici a quelli derivanti dalla statuizione prima rammentata; se la sentenza "non viene aggredita in nessuno dei suoi aspetti (...quindi solo apparentemente è oggetto di impugnazione) e se neppure l'iter del procedimento che ha condotto alla pronuncia giudiziale viene sottoposto a censura, è evidente che una sentenza dichiarativa della prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di merito finirebbe per "intaccare" il giudicato sulla responsabilità che si è venuto a formare poiché rispetto alla pronuncia che la contiene nessuna censura, neppure di forma, è stata mai prospettata (Sez. IV, 12 aprile 1999, Condello). Sulla stessa linea, una più recente decisione, penetrando davvero in medias res, rileva che il ricorso per cassazione proposto esclusivamente per far valere la prescrizione maturata i dopo la sentenza impugnata e prima della proposizione del ricorso, privo di qualsivoglia doglianza relativa alla decisione, viola il principio enunciato dall'art. 581, lettera a, c.p.p., ed esula dai motivi in relazione ai quali può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 606, comma 1, c.p.p. Ed appare altamente significante il richiamo di questa pronuncia alla decisione delle Sezioni unite con la quale si statuì che la mancanza nell'atto di impugnazione dei requisiti prescritti dall'art. 581 c.p.p. e, dunque, pure della specificità dei motivi, rende l'atto inidoneo ad introdurre il nuovo grado del giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di adottare una decisione diversa dalla dichiarazione di inammissibilità, identificando così una causa di inammissibilità originaria del gravame, la quale impedisce di rilevare e dichiarare, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., eventuali cause di non punibilità. Di qui l'epilogo, ancor più perentorio, nel senso, cioè, della inammissibilità del ricorso per mancanza dei motivi (Sez. I, 3 febbraio 2000, Vitti). 7. Ritengono le Sezioni unite che debba essere condivisa la seconda delle linee interpretative sopra rammentate e che, conseguentemente, il ricorso vada dichiarato inammissibile. Come si è già accennato, l'opposta scelta ermeneutica, nel suo esclusivo insistere sull'ammissibilità di un atto di impugnazione così designato, sembra trascurare, da un lato, la nozione di inammissibilità del ricorso anche con riferimento ai vizi con esso denunciabili e le conseguenze che discendono dalla proposizione di un ricorso inammissibile; dall'altro lato, i rapporti tra inammissibilità dell'impugnazione e applicabilità dell'art. 129 c.p.p., pure nel suo necessario coordinamento con gli specifici compiti assegnati alla Corte di cassazione nell'ipotesi di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello. Problematiche fra loro complementari che risultano oggetto di una complessa elaborazione giurisprudenziale già nella vigenza del codice abrogato e che nel sistema del codice 1988 hanno raggiunto, in conseguenza di reiterati interventi delle Sezioni unite, a conclusioni che paiono direttamente incidere sulla questione ora al vaglio della Corte. 8. L'abbrivo per pervenire ad una soluzione del contrasto che sia attenta alle sequenze interpretative riscontrabili sulle tematiche ora evidenziate, risalenti agli albori della vigenza del nuovo codice di rito (pure se la problematica aveva già investito anche il regime del codice del 1930) va individuato in quella decisione delle Sezioni unite (Sez. un., 11 novembre 1994, Cresci) che, chiamata a dirimere il contrasto circa la natura originaria o sopravvenuta delle cause di inammissibilità del ricorso derivanti dalla proposizione di censure affette da uno dei vizi indicati nell'art. 606, comma 3, c.p.p. - in un quadro attento alla più generale tematica dei rapporti tra ricorso inammissibile e applicazione delle cause di non punibilità - ha, in primo luogo, statuito come l'art. 648 c.p.p. non possa essere utilizzato per individuare nell'ambito della cognizione del giudice dell'impugnazione un simile rapporto, essendo questa disposizione diretta a disciplinare il giudicato ed a segnare l'inizio della fase esecutiva, conseguentemente incentrando nelle norme che regolano il processo il regime delle interferenze tra cause di inammissibilità e cause di non punibilità, al fine di stabilire quale tra esse debba prevalere. I percorsi interpretativi cui si raccorda l'esame comparativo dell'art. 591 c.p.p. 1930 con l'art. 648, comma 2, del vigente codice di rito pervengono ad una prima, essenziale ricognizione. Che, cioè, la scadenza del termine per impugnare si iscrive quale condizione per la formazione del giudicato formale, quando l'impugnazione non sia stata proposta, così da giustificare, oltre tutto, la collocazione della scadenza del termine fra le cause di inammissibilità previste, in via generale, dall'art. 591; in caso di accesso ad una diversa ricostruzione sistematica si giungerebbe alla conclusione, davvero irragionevole, se non addirittura paradossale, che l'atto di impugnazione, pur se tardivo, mai consentirebbe la formazione del giudicato formale, con ,intuibili riverberi anche sulla fase esecutiva. Nonostante, però, l'unicità dell'atto, che contrassegna l'impugnazione nel sistema del nuovo codice, e la conseguente irrilevanza del discrimine - davvero cruciale nel sistema del codice abrogato - derivante dalla frammentazione tra dichiarazione di impugnazione, da un lato, e richieste e motivi, dall'altro lato, con la sottrazione al giudice a quo di ogni potere delibativo in ordine all'inammissibilità, rimane ferma la distinzione che tanta fortuna ha avuto nel precedente ordinamento codicistico - certo, depotenziata non soltanto sul piano dogmatico - tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute. Le prime vengono indicate in tutte le cause di inammissibilità previste dall'art. 591 c.p.p. (con eccezione della rinuncia). Sono escluse dall'effetto preclusivo all'applicazione dell'art. 129 anche le cause di inammissibilità indicate nell'art. 606, comma 3, perché esse comportano "un esame, a volte anche approfondito, degli atti processuali; con la conseguenza che, nel caso in cui questo esame faccia emergere una causa di non punibilità non ci sono ragioni logiche per negare operatività alla norma dell'art. 129 c.p.p." Più specificamente, con riguardo alla manifesta infondatezza, si aggiunge "che il - discrimine tra manifesta infondatezza e (semplice) ìnfondatezza dei motivi è incerto e pone il giudice di fronte a una scelta talvolta opinabile, che però agli effetti pratici non è fonte di conseguenze radicalmente diverse se concerne solo l'alternativa tra inammissibilità e rigetto del ricorso, mentre diventerebbe assai impegnativa se l'inammissibilità per manifesta infondatezza dovesse considerarsi preclusiva di un proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p.". 9. Ad una logica analoga, ma con significative progressioni ermeneutiche, si ispira una successiva decisione delle Sezioni unite che, nuovamente investite, questa volta ai sensi dell'art. 172, comma 2, norme att., della problematica concernente i rapporti tra cause di inammissibilità dell'impugnazione e applicazione delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 c.p.p., in un più ampio contesto in cui viene posto in discussione lo stesso discrimine tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute, pur riaffermando l'immanenza della dicotomia, circoscrivono ulteriormente il numero i delle cause di inammissibilità sopravvenute (Sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli). Secondo l'ora ricordata pronuncia, cause di inammissibilità originarie sono quelle che, attenendo ai requisiti formali dell'atto di impugnazione o ai presupposti legislativamente previsti per il valido esercizio del diritto di impugnazione, e non involgendo un giudizio di merito, impongono di adottare una decisione in limine, semplicemente dichiarativa della mancata instaurazione di un valido rapporto processuale, tanto da impedire l'inutile prosecuzione di un'attività comunque destinata a pervenire, a norma dell'art. 591, comma 4, anche a posteriori, ad un accertamento negativo della pendenza del processo. In tale ipotesi si è, infatti, in presenza di un simulacro di gravame che il provvedimento che ne dichiara l'inammissibilità, per sua natura dichiarativo, rimuove dalla realtà giuridica fin dal momento della sua origine. Ancora una volta ribadendosi che non può valere in contrario l'argomento secondo cui, a norma dell'art. 648 c.p.p., se vi è stato ricorso per cassazione la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pubblicata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile il ricorso. Una norma - anche qui - che fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza solo in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve farsi riferimento all'insorgenza della causa di inammissibilità. Ed il giudicato sostanziale si concretizza allo scadere dei termini per proporre impugnazione sia in caso di mancanza o di irrituale presentazione di essa sia in caso di gravame invalido, mentre l'irrevocabilità che rileva solo ai fini dell'esecuzione della sentenza, si determina all'atto della declaratoria di inammissibilità. Occorre, allora aver riferimento al diritto positivo per individuare in quali casi ci si trovi in presenza di una causa di inammissibilità originaria, ravvisabile per il difetto dei requisiti minimi perché un atto possa essere qualificato come avente natura impugnatoria idoneo, in quanto tale, a dare ingresso ad un giudizio di impugnazione. La sentenza ritiene, sul punto, determinante l'art. 591 c.p.p. che, sotto la rubrica inammissibilità dell'impugnazione, prevede al comma 1, le singole ipotesi di inammissibilità del gravame. Dopo aver chiarito le ragioni che qualificano come originarie le ipotesi di inammissibilità contemplate dalle lettere a, b e c di tale comma, per quel che attiene alla rinuncia all'impugnazione sì conferma l'orientamento che la qualifica causa sopravvenuta di inammissibilità, salvo il caso che la rinuncia attenga ad un atto di impugnazione affetto da inammissibilità originaria. Con riferimento, poi, alle cause di inammissibilità previste specificamente per il ricorso per cassazione dall'art. 606, comma 3, le Sezioni unite, superando gli approdi interpretativi cui era pervenuta la sentenza Cresci, distinguono all'interno di tale precetto tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute. Tra le prime vengono annoverati i motivi non consentiti perché l'impugnazione - in base ad un esame ictu oculi - proposta con argomenti non inquadrabili in alcuna delle categorie descritte nel comma 1, si caratterizza per il palese difetto di uno specifico requisito di base che vale a qualificare un atto come ricorso per cassazione, e la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, di per sé inidonei a scalfire il giudicato già formatosi. Con la conseguenza che l'ulteriore fondamentale risultato interpretativo da accreditare alle Sezioni unite è quello di iscrivere fra le cause originarie di inammissibilità dell'impugnazione la proposizione di motivi sia non consentiti sia non dedotti nel giudizio di appello, restando al di fuori della categoria delle cause di inammissibilità originarie, oltre alla rinuncia all'impugnazione, anche l'inammissibilità del ricorso per cassazione derivante dalla manifesta infondatezza dei motivi. 10. L'ultima decisione in tema di rapporti fra cause estintive del reato ed inammissibilità dell'impugnazione, dopo aver ricordato come l'esame delle sequenze giurisprudenziali riveli, pur nell'immanente coesistenza del regime dell'inammissibilità del ricorso e dell'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., una progressiva erosione degli spazi riservati all'operatività di tale disposizione da restringere, oltre che alla rinuncia all'impugnazione, quale causa generale di inammissibilità non preclusiva della declaratoria di non punibilità, alla manifesta infondatezza del ricorso, quale causa di inammissibilità "sopravvenuta" nel procedimento di cassazione, ha precisato come la proposizione dilemmatica causa di inammissibilità originaria-causa di inammissibilità sopravvenuta ha finito per dissolvere la sua primitiva valenza riscontrabile nei diffusi tentativi di ricostruzione dogmatica incentrati sulla dichiarazione quale atto introduttivo del rapporto di impugnazione per caratterizzarsi negli ambiti della verifica dei poteri di decidere il merito nonostante l'inammissibilità del gravame. Tanto che l'immanenza della nozione di inammissibilità sopravvenuta, raccordandosi all'"Obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non Punibilità" imposto dall'art. 129 c.p.p. dà per presupposta la forza propulsiva dell'atto di impugnazione, capace di accedere all'ulteriore "stato e grado del processo" e, conseguentemente, di designare, nonostante l'invalidità del gravame, la decisione che l'accerta come pronuncia di carattere costitutivo; una forza, invece, che contraddice il concetto stesso di inammissibilità e che impedisce una unitaria ricostruzione dei rapporti tra l'inammissibilità dell'impugnazione e le nozioni di giudicato formale e sostanziale quali delineati dalle due precedenti decisioni delle Sezioni unite. Tanto da annoverare anche il ricorso contrassegnato da motivi manifestamente infondati fra le cause originarie di inammissibilità (Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca); una nozione ormai deprivata da ogni valore designante. La rinuncia al gravame, poi, che sia, ovviamente, ammissibile è vicenda affatto diversa dalle altre cause di inammissibilità, discendendo un simile effetto dall'esercizio di un diritto potestativo dell'interessato, che pure è in grado di estinguere il rapporto di impugnazione, provocando, una volta dichiarata l'inammissibilità, la formazione del giudicato formale. L'unica ipotesi di cognizione da parte del giudice dell'impugnazione inammissibile rimane, secondo le Sezioni unite, quella relativa all'accertamento dell'abolitio criminis o della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice formante oggetto dell'imputazione e desumibile dall'eccezionale possibilità di incidere in executivis sul provvedimento contrassegnato dalla formazione del giudicato formale; così come "nell'ipotesi in cui debba essere dichiarata l'estinzione del reato a norma dell'art. 150 c.p.", salvo la mancata proposizione del gravame (arg. ex art. 648, comma 2, c.p.p.; così, ancora, Sez. un., 22 novembre 2000, De Luca). 11. La cancellazione di ogni sorta di discrimine "qualitativo" tra le diverse cause di inammissibilità specificamente contemplate per il ricorso per cassazione, derivante dal nesso, rilevabile anche sul piano testuale, che collega l'inammissibilità alla tipizzazione delle vie di accesso alla Corte Suprema, allo scopo di ridefinire funzione e limiti del giudizio di legittimità, seguendo le linee di un sistema di devoluzione rigorosamente prestabilito sia in senso positivo (v. l'art. 606, comma 1, ma anche l'art. 609, comma 1, soprattutto se oggetto di comparazione con l'effetto devolutivo proprio dell'appello, ex art. 597 c.p.p.) sia in senso negativo (secondo lo schema delineato dall'art. 606, comma 3), comporta che ogni pronuncia di inammissibilità si risolva in una absolutio ab instantia derivante dalla mera apparenza dell'atto di impugnazione, così da precludere, da un lato, al giudice l'applicazione della causa di non punibilità, dall'altro lato, e a fortori, da rivelare l'inidoneità del ricorso che, lungi dal far valere vizi della sentenza, si limiti a dedurre, pur essendosi formato il giudicato sostanziale, l'applicazione di una causa estintiva del reato, ad introdurre un valido procedimento di impugnazione. 12. La seconda delle decisioni delle Sezioni unite sopra rammentate (Sez. un., 30 giugno 1999, Piepoli) ha affrontato esplicitamente, entro sequenze ermeneutiche che non possono relegare la statuizione al ruolo di argomento obiter, anche la questione concernente l'ammissibilità del ricorso che abbia ad oggetto l'applicazione di una causa estintiva maturata successivamente alla pronuncia della decisione denunciata, affermando l'impossibilità di prospettare l'esistenza dell'interesse all'impugnazione in mancanza del necessario potere di impulso idoneo a costituire il rapporto di impugnazione; cosi da contestare la linea interpretativa seguita da una parte della dottrina che dalla presenza di una causa di non punibilità reclama - ma secondo sequenze che esorbitano dalla necessaria riferibilità del requisito di cui all'art. 568, comma 4, c.p.p., ad un valido atto di impugnazione - l'immanenza dell'interesse dell'imputato ad usufruire della causa estintiva. Vengono in tal modo ribadite le serie ermeneutiche già canonizzate dalla sentenza Cresci, impostata sulla base interpretativa fondata sulla distinzione tra giudicato formale e giudicato sostanziale. Tanto più, pare necessario aggiungere, che la sussistenza dell'interesse all'impugnazione va valutata in relazione allo stato di fatto esistente al momento della sentenza. Una linea ulteriormente precisata da una successiva decisione di queste Sezioni unite che, chiamate a comporre il contrasto circa la possibilità o no di dichiarare estinto il reato per prescrizione quando i motivi di impugnazione non abbiano ad oggetto l'accertata sussistenza del reato, ma riguardino soltanto la pena, nel risolvere positivamente il conflitto interpretativo sul rilievo che il giudicato si forma sul capo e non sul punto della decisione, hanno comunque subordinato l'applicabilità della causa estintiva, in attuazione del precetto di cui all'art. 609, commi 1 e 2, alla mancata formazione del giudicato sui singoli capi della sentenza e, dunque, all'ammissibilità dell'atto di impugnazione (Sez. un., 19 gennaio 2000, Tuzzolino).Così da evocare un profilo della tematica ora all'esame delle Corte sul versante sia della deducibilità sia della rilevabilità di ufficio della causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello e prima della scadenza del termine per ricorrere in cassazione in presenza di un ricorso affetto da inammissibilità "originaria". Una argomentazione emersa nelle decisioni che avevano affermato l'applicabilità della causa estintiva (Sez. I, 28 ottobre 1997, Plojer) che, implicitamente chiamando in causa l'art. 609, comma 2, c.p.p., con evidente omissione nel procedimento interpretativo del presupposto a base della indicata regula iuris, vale a dire, la possibilità del ricorso di accedere al giudizio di legittimità, è pervenuta alle erronee conclusioni sopra ricordate. 13. Ritengono, dunque, queste Sezioni unite che gli argomenti astrattamente utilizzabili al fine di poter accedere alla tesi dell'ammissibilità del ricorso con il quale venga esclusivamente dedotto l'avverarsi di una causa estintiva del reato siano destinati inevitabilmente a soccombere. Ci si trova, infatti, in presenza, anche qui, di un ricorso soltanto apparente il cui inserimento nel catalogo delle cause di inammissibilità sconta pure l'assenza di ogni addebito rivolto contro la decisione. Un requisito da ritenere ontologicamente preclusivo a definire l'apparente impulso processuale come atto di impugnazione. Come è stato autorevolmente rilevato in dottrina, pur non definendo la legge il concetto di impugnazione, è certo che impugnare, non significa altro, etimologicamente che contrastare, attaccare. Con la conseguenza che se, per un verso, ovunque vi sia una doglianza contro un provvedimento vi è un'impugnazione, qualunque sia il mezzo e il nome col quale la doglianza si concretizza, per un altro verso, non è l'impugnazione in sé ma il singolo mezzo che riceve la sua individualità dal vizio che la legge ha previsto o dalla particolare struttura del procedimento ovvero dalla posizione del soggetto. Quindi, poiché l'impugnazione implica una necessaria doglianza contro un provvedimento che abbia le caratteristiche, i requisiti che gli consentano di inserirsi in un processo, ed eventualmente, come nel caso della sentenza, concluderlo di un ricorso che non contenga censure avverso la decisione ma che reclami soltanto l'applicazione della causa estintiva sopravvenuta alla decisione, si atteggia, rispetto al ricorso per cassazione, coerentemente al regime della tassatività dei "Casi" di ricorso quale motivo non consentito; ove, poi, si censure tale richiesta la proposizione di la gerarchia (contrasse nata ora - accompagni a inammissibili, g è bene ricordarlo - da una valenza meramente descrittiva) tra le cause di impossibilità di accesso alla Corte Suprema al cui vertice va collocata la causa di inammissibilità prevista dall'art. 585 c.p.p., imporrà di argomentare secondo tali canoni la relativa pronuncia; seguendo regole, peraltro, ormai depotenziate di concreto valore prescrittivo, stante la soppressione del distinguo - olim cruciale - tra cause di inammissibilità originarie e cause di inammissibilità sopravvenute. 14. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non quella del versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Ciò in applicazione della sentenza costituzionale n. 186 del 2000 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte; privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella, determinazione della causa di inammissibilità. Una situazione dà ritenere qui quasi paradigmatica, considerato il contrasto giurisprudenziale esistente proprio sull'oggetto del ricorso. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente pagamento delle spese processuali. |