Sentenza n. 3291 del 7 marzo 2001 SEPARAZIONE TRA CONIUGI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - CRITERI DI
DETERMINAZIONE (Sezione Prima Civile - Presidente A. Rocchi - Relatore M. G.
Luccioli) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. F. chiedeva al Tribunale di Roma di dichiarare la separazione personale
dal coniuge G. D., con addebito al medesimo, e di adottare i conseguenti
provvedimenti di legge. Costituitosi il convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva che la
separazione fosse addebitata alla moglie, con sentenza del 14 giugno 28 novembre
1996 il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi senza addebito,
assegnava la casa coniugale alla moglie e determinava in L. 2.600.000 1'assegno
mensile di mantenimento. Proposto appello dalla F., che censurava la mancata dichiarazione di addebito
al coniuge e chiedeva un aumento dell'assegno, ed appello in via incidentale dal
D., il quale per contro ne invocava la riduzione, con sentenza dell'8 marzo - 24
giugno 1999 la Corte di Appello di Roma, accogliendo per quanto di ragione
l'appello principale e rigettando l'incidentale, dichiarava la separazione con
addebito al marito, confermava l'assegnazione della casa coniugale alla F. ,
determinava in L. 4.500.000 mensili l'assegno di mantenimento a far tempo dal
luglio 1996, con rivalutazione ISTAT dal luglio 1997. Osservava in motivazione
la Corte territoriale che la circostanza incontestata che il marito aveva
abbandonato il domicilio coniugale e la mancata prospettazione di adeguate
giustificazioni al riguardo imponevano di addebitare al medesimo la separazione.
Quanto all'ammontare dell'assegno, rilevava che dall'istruttoria svolta era
emerso che il tenore di vita dei coniugi durante la convivenza era stato
decisamente alto, che negli anni 1994 - 1996 il reddito lordo del D. era stato
di circa L. 110.000.000 - 140.000.000 annue, che tale reddito, costituito in
parte dal proventi di visite ambulatoriali, doveva considerarsi suscettibile di
aumento, in proporzione alla crescente affermazione professionale del predetto,
che pertanto appariva equo attribuire alla moglie, casalinga senza reddito, la
suindicata somma mensile di L. 4.500.000. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il D. deducendo tre
motivi. Resiste con controricorso la F. Entrambe le parti hanno depositato
memorie. Il difensore della F. ha anche presentato brevi osservazioni scritte
alle conclusioni del pubblico ministero. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione
degli artt. 151 comma 2 e 2697 c.c., omissione o insufficienza di motivazione,
si deduce che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto come incontestato che
il D. avesse abbandonato la casa coniugale, avendo egli al contrario prospettato
F intollerabilità della convivenza a causa delle vessazioni cui era sottoposto,
ed ha così postulato un'inversione dell'onere della prova, richiedendo al
convenuto la prova negativa di non aver posto in essere detto abbandono. La censura è inammissibile. Premesso che, come è noto, secondo i principi generali del nostro ordinamento
l'onere della prova presuppone, di regola, la contestazione esplicita o almeno
implicita dei fatti costitutivi della domanda ovvero dell'eccezione con la quale
si prospetti l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto
valere, con la conseguenza che i fatti non controversi o implicitamente ammessi
in giudizio non hanno bisogno di essere dimostrati, salvo che la legge richieda
una prova scritta, va rilevato che l'apprezzamento del giudice di merito circa
la mancata contestazione di un fatto dedotto in giudizio è insindacabile in
cassazione, involgendo accertamenti preclusi a questa Corte, ancorché sia
effetto di un travisamento dei fatti, salva l'esperibilità del rimedio della
revocazione. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli
artt. 156 c.c., 115 e 116 c.p.c., omissione, insufficienza e contraddittorietà
di motivazione, si deduce che la sentenza impugnata, nel liquidare l'assegno in
una misura così elevata, ha adottato una motivazione incongrua ed apodittica ed
ha erroneamente assunto a riferimento i redditi lordi, anziché quelli netti,
dell'onerato, così fissando un importo pari a circa il 60% delle sue effettive
disponibilità. Si deduce altresì che detta sentenza non ha indicato le ragioni
per le quali un assegno di tale entità sarebbe necessario a conservare il
precedente tenore di vita, secondo criteri di normalità, e, che non ha affatto
tenuto conto del beneficio accordato alla moglie con l'assegnazione della casa
coniugale e di tutti i mobili in essa contenuti, né delle disponibilità
economiche acquisite dalla medesima attingendo ai comuni conti bancari, né delle
sue notevoli capacità lavorative. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale condizioni per il
sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia
addebitabile la separazione sono la non titolarità di adeguati redditi propri,
ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita
analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una
disparità economica tra le parti (v., tra le tante, Cass. 1998 n. 3490; 1997 n.
7630; 1997 n. 5762; 1996 n. 5916; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223; 1990 n. 11523;
1990 n. 6774). Si è in particolare precisato da questa Suprema Corte che il parametro di
riferimento, al fini della valutazione di adeguatezza dei redditi del soggetto
che invoca l'assegno, è dato dalle potenzialità economiche complessive dei
coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle
esigenze e l'entità delle aspettative del medesimo richiedente, non avendo
rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (v. per
tutte sul punto Cass. 1998 n. 3490; 1996 n. 10463; 1995 n. 4720; 1995 n. 2223;
1994 n. 7437), e che " le circostanze " da considerare, al fini della
determinazione del quantum, al sensi del comma 2 dell'art. 156 c.c., sono
soltanto quegli elementi fattuali di ordine economico, diversi dal reddito
dell'onerato, suscettibili di incidenza sulle condizioni delle parti (v. sul
punto Cass. 1997 n. 7630). In tale prospettiva si è ulteriormente rilevato che ove prima della
separazione i coniugi abbiano concordato, o quanto meno accettato, che uno dei
due non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la
separazione, instaurando la separazione un regime tendente a conservare il più
possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della
convivenza, e quindi anche il tenore ed il "tipo" di vita di ciascuno dei
coniugi (così Cass. 1994 n. 7437, cit.). Tali principi appaiono pienamente rispettati dalla sentenza impugnata, che ha
in primo luogo accertato il tenore di vita goduto dalla coppia durante la
convivenza, rilevandone l'elevato livello, ed ha quindi analiticamente esaminato
e valutato le condizioni economiche del marito, evidenziandone altresì le
possibilità di incremento nel tempo in ragione dell'accresciuta professionalità
e notorietà del professionista, a fronte della assoluta dipendenza economica
della moglie, casalinga senza reddito, ed ha conclusivamente ritenuto che le
entrate complessive del medesimo consentissero l'erogazione dell'assegno nella
misura suindicata, considerata idonea a conservare alla moglie il tenore di vita
goduto in precedenza. In tale impianto argomentativo non si ravvisano carenze o illogicità
motivazionali né errori di diritto; in particolare la circostanza che la Corte
di Appello, nel quantificare le entrate annue del D. negli anni 1994 - 1996,
abbia indicato i redditi lordi, desunti dalla documentazione fiscale acquisita,
non implica affatto, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra gli anni di
percezione di detti redditi e la data della sentenza e della ritenuta tendenza
all'aumento dei proventi complessivi in ragione della crescente affermazione
professionale, che nel determinare F ammontare dell'assegno la stessa Corte non
abbia tenuto presente la consistenza al netto delle entrate percepite dal
ricorrente. E' peraltro evidente che ogni ulteriore doglianza diretta a sollecitare un
diverso apprezzamento degli elementi esaminati e valutati dal giudice di merito
o a proporre la considerazione di altri elementi non considerati - quali F
assegnazione alla moglie della casa coniugale e l'asserita utilizzazione da
parte della medesima di somme attinte dai comuni conti bancari - non può avere
ingresso in questa sede di legittimità. Sulla base delle considerazioni che precedono va rigettato anche il terzo
motivo, diretto a denunciare, sotto il profilo della violazione e falsa
applicazione degli artt. 156 c.c., 115 e 116 c.p.c. e della omissione,
insufficienza e contraddittorietà di motivazione, l'errore della Corte di
Appello per aver rigettato l'impugnazione incidentale volta ad ottenere la
riduzione dell'assegno. Il ricorso deve essere in conclusione rigettato. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo
giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, liquidate in L. 43.200, oltre L. 7.000.000 per
onorario. |