Corte Suprema di Cassazione Giurisprudenza
Civile e Penale
Sentenza
n. 31953 del 27 agosto 2001 FALSO IN BILANCIO E FRODE FISCALE (Sezione Quinta
Penale - Presidente F. Marrone - Relatore A. Colonnese) La Corte d'appello di
Roma con sentenza 20-3-2000 confermava la decisione del tribunale di Latina in
data 27-5-1996 che aveva condannato D. A. alla pena di legge per il delitto di
cui all'art. 2621 c.c. All'imputato era stato addebitato di avere - quale
presidente del consiglio di amministrazione della società cooperativa a r.l.
(omissis) - esposto fraudolentemente nei bilanci 1991 e 1992 crediti,
rispettivamente, per lire 1.323.586.700 e lire 1.208.586.700. Ricorre per
cassazione l'imputato denunciando, con unico motivo, violazione di legge e vizio
di motivazione. Deduce, riproponendo analoga questione sollevata in grado
d'appello e disattesa - che le falsificazioni erano state realizzate per meri
scopi fiscali onde risultavano "configurabili in modo esclusivo reati speciali
di natura tributaria". Il motivo è privo di fondamento ed il ricorso deve esser
rigettato con le conseguenze di legge. Va premesso che il reato di cui all'art.
2621 c.c. non è configurabile nell'ipotesi in cui il falso in bilancio venga
posto in essere con l'unica finalità di frodare il fisco. La norma in questione
è infatti diretta a garantire gli interessi della società, dei soci e dei
creditori onde, quando l'intenzione degli amministratori sia uso quello di
ingannare il fisco, il fatto integra la diversa ipotesi delittuosa di frode
fiscale. Nella specie, però, non si versa in detta situazione. Già il primo
giudice aveva tenuto a sottolineare che i detti crediti erano inesistenti ed
erano stati esposti in bilancio al fine di rappresentare all'esterno una
situazione economica e patrimoniale della cooperativa diversa da quella reale,
inducendo così i tersi "a ritenere la società sana patrimonialmente ed in grado
di produrre utili e meritevole di credito". In sede di impugnazione, poi, detta
argomentazione non era stata contrastata essendosi l'appellante limitato ad
enunciare, genericamente, che sarebbe stato possibile ritenere che "con i
suddetti artifizi" si fossero voluti perseguire "per lo più scopi di natura
fiscale". Poiché dalle stesse deduzioni del D. emergeva che lo stesso non aveva
perseguito "esclusivamente" lo scopo di frodare il fisco, correttamente la Corte
territoriale ha affermato l'irrilevanza delle finalità che con le false
esposizioni si intendevano perseguire. PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il
ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |
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