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Sentenza n. 29142 del 18 luglio 2001 "STRANIERI - MANCATA ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE - REATO DI CUI ALL'ART. 6 TERZO COMMA LEGGE 5 MARZO 1998 N. 40" (Sezione Sesta Penale - Presidente L. Sansone - Relatore A.S. Agrò) RITENUTO IN FATTO 1. J. M.. ricorre contro la sentenza in epigrafe lamentando di essere stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.6 comma 3 della legge 6 marzo 1998, n.40. Osserva, al riguardo, che i verbalizzanti hanno dato atto che il ricorrente era sprovvisto di passaporto e di permesso di soggiorno, ma non che si fosse rifiutato di esibire, tali documenti o che fosse stato interrogato sul motivo per cui non ne era in possesso. Tanto posto rileva che da un lato mancherebbe la prova certa che la P.G. avesse richiesto l'esibizione di un documento identificativo (elemento, questo, costitutivo della contravvenzione)e che dall'altro la norma richiamata non è applicabile ai clandestini extracomunitari e privi di documenti. 2. Con il secondo ed il terzo motivo si duole della determinazione della pena e della revoca dei benefici, non sorrette da adeguata motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso e parzialmente fondato. Ritiene infatti la Corte di aderire alle conclusioni raggiunte dalla prima sezione 6.12.99, p.g. in proc. Karim, secondo cui l'art.6 comma 3, ricordato in narrativa, non si applica allo straniero che sia entrato nello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e che non sia in possesso di alcun documento. E' proprio l'ingresso clandestino in Italia a costituire il giustificato motivo della mancata esibizione del passaporto o del documento di identificazione. Ed infatti, mantenendo il legislatore nell'ambito del penalmente irrilevante (e quindi nell'area della libertà) l'entrata non autorizzata nel territorio nazionale, sarebbe irrazionale, per violazione del diritto sostanziale di autodifesa, pretendere poi che l'extracomunitario sia munito all'atto del valico della frontiera di un documento che ne agevolerebbe l'espulsione, così come violerebbe lo stesso diritto richiedere che, successivamente all'arrivo, lo straniero si attivi per munirsi di un documento di identificazione, in tal modo necessariamente rivelando la sua condizione precaria. Tanto, beninteso, fin quando e per qualunque evenienza il clandestino non venga comunque fornito di documento di identificazione (art.6 Comma 9 1.n.40/98). Circostanza a seguito della quale viene meno il giustificato motivo dell'esibizione, di cui si è appena detto. 2. La prima sezione (29.11.1999, p.g. in proc. Lechehebeb), affermando la conclusione contraria, ha tuttavia implicitamente configurato un ordinamento improntato a soluzioni surrettizie, in cui la scelta politica fondamentale di prevedere il reato di ingresso clandestino (scelta che deve democraticamente essere assunta in sede legislativa, a seguito di congruo dibattito) è surrogata da un sistema indiretto di imposizione strumentale (blandamente sanzionata) di oneri di natura amministrativa. Ma a disattendere una simile costruzione basta osservare che se così fosse ci si troverebbe dinanzi ad uno sviamento di potere del legislatore che compromette di diritti fondamentali. 3. Ne deriva che in questa parte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, mentre devono essere respinti gli altri motivi in ordine al trattamento sanzionatorio perché genericamente si oppongono ad una soluzione di merito congruamente motivata. PER QUESTI MOTIVI La Corte di Cassazione annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente al capo B della rubrica perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di giorni venti di reclusione e lire trecentomila di Multa. Rigetta nel resto il ricorso. |