Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 27848 dell'11 luglio 2001

ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE DEL LAVORO

(Sezione Sesta Penale - Presidente F. Pisanti - Relatore G. Colla)

Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna ha integralmente confermato quella del Pretore di Parma in data 19 gennaio 1998 con la quale C. V. e M. M. erano stati condannati alle pene ritenute di giustizia per il reato di cui all'art. 348 c.p., perché, nella loro rispettiva qualità di Presidente amministratore delegato e Amministratore delegato della ditta (omissis) s.r.l., costituita il 21 gennaio 1991, esercitavano abusivamente la professione di consulenti del lavoro senza essere muniti dell'apposita abilitazione professionale (fatti commessi in Parma fino al 3 maggio 1994), ed erano stati, altresì, condannati al risarcimento dei danni morali liquidati, in via equitativa, nella misura di lire venti milioni a carico di ciascuno degli imputati, in favore del Consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro di Parma, costituitosi parte civile.

Avverso la sentenza della Corte d'appello propongono ricorso per cassazione l'avvocato F. B., nell'interesse del V. e del M., nonché questi ultimi personalmente.

Col primo motivo, il difensore censura la sentenza impugnata per "Violazione e falsa applicazione degli artt. 55, 56, 57, 191, 498 e 500 e 514 c.p.p. in relazione all'art. 348 c.p." Afferma, in particolare, che l'escussione di testimoni nel giudizio di primo grado era stata effettuata in modo non conforme a legge, in quanto ai testi erano state contestate le deposizioni rese all'Ispettore del lavoro che si era recato presso le varie aziende (insieme con un carabiniere preposto alla collaborazione con gli ispettorati del lavoro) che si servivano della società (omissis), chiedendo loro la conferma delle dichiarazioni in quella sede rese; l'illegittimità di tale modo di espletare l'istruzione dibattimentale balzerebbe all'evidenza ove si consideri che gli ispettori del lavoro non hanno poteri di polizia giudiziaria per un'indagine riguardante il reato di cui all'art. 348 c.p.: la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria sarebbe loro riconosciuta nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle singole leggi e dai regolamenti, ex art. 8 del d.p.r. 19 marzo 1955, n. 520; di modo che gli atti sottoposti ai testimoni erano meri atti amministrativi.

Censura, quindi, col secondo motivo, la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 210, 191, 498 e 500 c.p.p. in relazione all'art. 348 c.p.". Avrebbero errato i Giudici di merito a non escutere come teste il consulente del lavoro T. (adducendo la motivazione che si trattava di persona coinvolta nel reato, la quale, ai sensi dell'art. 210 c.p.p., non avrebbe potuto escutersi nella qualità indicata) del quale entrambi gli imputati dovevano considerarsi praticanti. Il T. avrebbe potuto chiarire che la targa con il suo nominativo apposta all'ingresso dello studio degli imputati aveva esattamente tale significato.

Deduce, inoltre, coi terzo motivo la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 348 c.p.". Si duole, in particolare, del fatto che i Giudici di merito non avevano considerato la qualità di praticanti dello studio T. dei V. e del M.; nessun rilievo poteva avere, secondo la difesa, il fatto che i clienti si rivolgevano direttamente ai due praticanti, in quanto costoro potevano sempre consultare il titolare con il telefono, discutendo con lui e informando il cliente del parare professionale (la Corte di merito aveva escluso tale rapporto fra il T. e il V. e il M., in quanto lo studio del primo si trovava in Fidenza e non in Parma ove operavano i due ricorrenti).

Col quarto motivo censura la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 348 c.p., 2229, 2230 e 2231 c.c.". L'attività "presuntivamente" esercitata dai due (il ricorrente si duole, in proposito, del fatto che nessuna attività sia indicata nel capo di imputazione) non rientrava tra le materie riservate ai consulenti del lavoro, perché tale attività può essere esercitata anche da altri professionisti (avvocati, commercialisti, ragionieri), come pure dal datore di lavoro in proprio da suoi dipendenti o da organizzazioni di categoria. Le mere attività di supporto tecnico - si sostiene - sfuggono alla esclusiva, come le attività dei CED. Ciò è esattamente quanto si era verificato nella specie in cui il T. era l'unico responsabile verso i clienti, mentre il V. e il M. operavano quali praticanti e collaboratori nell'àmbito di un CED.

Con l'ultimo motivo, infine, lamenta la "Violazione e falsa applicazione degli artt. 348 c.p. 538 c.p.p. e 2697 c.c.". Erroneamente sarebbe stata pronunciata la condanna del V. e del M. al risarcimento dei danni in favore del Consiglio dell'ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Parma. Richiamava la difesa una sentenza di questa sezione del 1988 che aveva ritenuto che il danno morale non può essere liquidato in favore dei consigli dell'ordine che non sono portatori dell'interesse generale tutelato dall'art. 348 c.p. In favore dell'ordine si sarebbe potuto liquidare il solo danno patrimoniale, che nel caso, non era stato affatto provato; la parte civile, tra l'altro, avrebbe dovuto dimostrare il danno riferentesi all'Ordine di Parma e non a quello nazionale. D'altra parte la sentenza non indicava i criteri posti a base della liquidazione equitativa del danno.

I due ricorrenti, a loro volta, deducono un unico motivo ("Violazione della legge penale sostanziale segnatamente dell'art. 348 c.p.") col quale lamentano la mancata considerazione della loro qualità di praticanti del T. da parte dei Giudici di merito. La liceità della loro attività troverebbe conferma nel disposto dell'art. 58, comma sedicesimo, della I. 17 maggio 1999, n. 144, la quale ha integrato l'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, regolante la professione di consulente del lavoro e che ha disciplinato l'attività dei CED, i quali - come anche confermato dalla Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14 del 15 marzo 2000 - possono, tramite dipendenti e soci, svolgere l'attività di consulenti del lavoro purché all'interno di un CED vi sia un consulente del lavoro.

II primo motivo di ricorso è infondato.

Non tutte le deposizioni testimoniali utilizzate sono state assunte con modalità - ad avviso del ricorrente - irrituali (contestazioni ai testimoni di dichiarazioni rese in sede di indagine amministrativa). Non interessa in questa sede stabilire se l'inchiesta eseguita dall'Ispettore del lavoro sia, in realtà, un'inchiesta amministrativa e se sia possibile utilizzare le dichiarazioni rese in tale sede per le contestazioni. Infatti, nella sentenza impugnata si legge che i testi escussi nella prima parte del dibattimento di primo grado (anteriormente alla sostituzione del giudice) "hanno deposto con estrema serenità corroborando, con forza, la tesi accusatoria e in particolare le risultanze degli accertamenti dell'Ispettrice B.", e, quindi, le loro dichiarazioni sono state ribadite (autonomamente) in sede dibattimentale senza necessità di contestazioni; mentre solo la "seconda tranche" di dichiarazioni è stata resa "con una coralità di intenti che può far legittimamente sorgere più di un dubbio sulle reali motivazioni di un simile mutamento di versione", per cui si sono rese necessarie le contestazioni ritenute scorrette dal difensore. Sarebbe stato, infatti, onere della difesa indicare specificamente le testimonianze "irregolari" e chiarire, una i per una, quale riflesso avrebbero avuto sul convincimento del giudice e sulla economia complessiva della motivazione della sentenza. In mancanza, poiché il giudice di merito ha utilizzato anche deposizioni in cui questo peculiare modo di assunzione non si è verificato, la doglianza non può che essere ritenuta generica, in quanto la sentenza impugnata è, comunque, fondata anche su prove testimoniali ineccepibilmente assunte.

In ogni caso, si deve osservare che la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell'affermare che le prove inutilizzabili sono solo le prove assunte contro espressi divieti di legge mentre quelle irregolarmente assunte al di fuori di ipotesi di espresso divieto, sono semplicemente colpite da nullità che, secondo le regole generali (artt. 177 - 186 c.p.p.), devono essere fatte valere, se verificatesi nel corso del dibattimento, attraverso un'espressa eccezione formulata con l'impugnazione della relativa sentenza (v. art. 181, ult. comma, c.p.p.): eccezione pacificamente non sollevata dalla difesa, come affermato nella sentenza di secondo grado (fra le tante v. Cass., sez. IV, u.p. 13 gennaio 1999, Valentino, rv. 214247; Cass., sez. VI, u.p. 12 ottobre 1998, Aliu, rv. 213328; Cass., sez. V1, u.p. 13 febbraio 1998, Magro, rv. 210089).

Da tutto ciò consegue che tutte le prove testimoniali assunte sono state regolarmente utilizzate dai Giudici di appello.

Anche il secondo motivo è infondato. Giustamente i giudici di merito hanno considerato il T. indagato (o imputato) di reato connesso e costui, una volta chiamato a deporre in sede di appello, si è legittimamente rifiutato di rispondere senza le garanzie di cui all'art.210 c.p.p. Non appena il nome del T. è apparso nel presente procedimento lo stesso ha assunto la qualifica indicata, in qualità, secondo la tesi accusatoria, era prestato fornire il suo nome di copertura della attività illecita del M. e del V. (quindi doveva considerarsi correo di questi ultimi). La giurisprudenza di questa Corte è orientata a considerare (e l'orientamento va qui ribadito) che "...anche prima dell'assunzione formale della qualità di indagato la ...persona (indagata per lo stesso reato o per reato connesso) non può essere obbligata a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penala. Una regola che, per quanto sancita espressamente per il testimone dall'art. 798, secondo comma, opera anche nei confronti dell'indagato in applicazione del principio nemo contra se detegere ricavabile pure dall'esimente di cui all'art. 384 c.p. e dal divieto di utilizzazione delle dichiarazioni indizianti sancito dall'art. 63 c.p.p. Tutto ciò perché i fatti sui quali verte la deposizione possono oggettivamente ... condurre ad una sua incriminazione" (Cass., sez. VI, c.c. 25 marzo 1994, Palumbo).

Ugualmente infondati sono il terzo e il quarto motivo di ricorso dei difensore e il motivo unico dei ricorrenti, motivi che possono essere congiuntamente trattati per la loro connessione e per riferirsi, tutti, al problema di fondo sollevato nel presente giudizio.

I motivi in esame non riescono a scalfire le argomentazioni in fatto e in diritto, del tutto ineccepibili, contenute nella sentenza impugnata la quale è giunta alle conclusioni sulla responsabilità penale che si sono esposte sulla scorta di un duplice ordine di considerazioni, vale a dire l'inverosimiglianza, e quindi l'inaccettabilità, della tesi secondo la quale il titolare demo studio sarebbe stato il T. mentre i due odierni ricorrenti non sarebbero stati altro che semplici praticanti di quest'ultimo e la constatazione che le emergenze processuali erano tutte convergenti sulla conclusione che il M. e il V. svolgevano vera e propria attività di consulenti del lavoro e non già una semplice attività di calcolo ed elaborazione dati, tale da non farli rientrare nell'orbita dell'art. 1 della l. 11 gennaio 1979, n. 12, il cui primo comma individua i contenuti della professione di consulente del lavoro nell'affidamento, da parte dei datori di lavoro, di adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti.

Per quanto riguarda la questione del (preteso) praticantato (lo studio ove operavano i due ricorrenti era in Parma, mentre quello del T. in Fidenza), la Corte d'appello ha messo in chiara luce una serie di elementi che l'hanno correttamente indotta a ritenere che la tesi non poteva valutarsi se non come un tentativo di accreditare una soluzione a mero scopo defensionale, posto che nessuno dei clienti o delle persone che hanno svolto attività investigativa ha mai visto il T. nello studio di Parma, alla cui entrata figurava solamente una targa col suo nome; che tutti i clienti hanno dichiarato di avere avuto rapporti sempre e solo col M. e col V.; che risulta ben strano l'esercizio di un praticantato a distanza con il titolare dello studio costantemente altrove; che altrettanto singolare risulta la circostanza che nell'organigramma societario il T., pur risultando Amministratore delegato, si trovava in posizione subalterna al M., che della società era Presidente e amministratore delegato; la circostanza, infine, altrettanto singolare, che le fatture per attività di consulenza non erano emesse a nome del T. (come sarebbe stato logico se costui fosse stato il vero titolare dello studio) bensì a nome della (omissis) come società di elaborazione dati. Tutto ciò lascia esattamente ritenere, come ha sostanzialmente ritenuto la Corte del distretto, che la sede del T. in Parma fosse assolutamente fittizia, anche se i Giudici di appello hanno voluto affermare eufemisticamente (contestando una deduzione della difesa) che il Pretore ciò non aveva detto, essendosi soltanto limitato a "trarre unicamente le debite inferenze dall'osservare che pressoché alcun teste aveva mai visto o parlato o preso contatto in Parma con il T.".

Sull'altra questione dedotta con l'impugnazione, secondo cui i ricorrenti non avrebbero svolto l'attività tipica dei consulenti del lavoro, va osservato come l'affermazione sia in netto contrasto con le risultanze delle sentenze di primo e di secondo grado. Dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, emerge, sulla base delle dichiarazioni testimoniali assunte, che i clienti si limitavano a compilare i cosiddetti "giornalieri"; che consegnavano. agli odierni ricorrenti, i quali provvedevano a "tutto il resto, relativo agli adempimenti in materia di lavoro (...) E' così provato che gli adempimenti connessi alla assunzione e al licenziamento di lavoratori, la tenuta del libro paga e matricola e dei libretti di lavoro, la compilazione del modello 770, l'assunzione di lavoratori con contratti di formazione-lavoro, la compilazione dei modelli D.M. 10 per l'INPS, ecc. venivano fatti dalla (omissis)". E oltre: "(...) la (omissis) provvedeva alla tenuta di libri e documenti obbligatori in luogo dei rispettivi datori di lavoro, realizzando così un'attività che l'art. 5 della citata l. n. 12/1979 riserva esclusivamente ai consulenti del lavoro". Il che fa giustamente esprimere i Giudici di appello nel senso che al M. e al V. era affidato non il "limitato compito di redigere le buste paga...bensì operazioni assai più complesse che senza dubbio rientrano nelle facoltà e nel più ampio mansionario del consulente del lavoro". Si tratta, dunque, di mansioni al più alto livello professionale che è clienti affidavano alla (omissis) con ampia autonomia decisionale (limitandosi, i clienti, a fornire solo un prospetto dei giorni di presenza dei dipendenti) e non di semplici compiti di natura esecutiva, quali il mero calcolo o la semplice elaborazione di dati, in quanto richiedenti attività di individuazione, interpretazione e applicazione di normative complesse e di difficoltoso coordinamento (v. sul punto Cass., sez. VI, u.p. 2 novembre 1999, Rosini, rv. 216827). In tale situazione nessun significato assume la deduzione defensionale secondo cui anche altra categorie di professionisti e anche i singoli imprenditori possono svolgere le stesse attività.

Sul presupposto fattuale, dunque, della totale separazione del duo M. V. dal T. è evidente che i ricorrenti svolgevano attività che avrebbe richiesto la loro iscrizione nell'albo, pacificamente mancante.

Per completezza, va osservato, sul punto, che i ricorrenti hanno particolarmente insistito nella recente modificazione dell'art. 1 della legge che regola la professione di consulente del lavoro a opera dell'art. 58, comma sedicesimo, della l. 17 maggio 1999, n. 144. La disposizione ha voluto risolvere il problema dei cosiddetti CED, centri di elaborazione dati, cui sono attribuiti compiti meramente esecutivi, di calcolo e stampa e di attività strumentali e accessorie, nella materia degli adempimenti in materia di lavoro, dopo la pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI del 2 marzo 1999, n. 243 che ha annullato la circolare del Ministero del lavoro 12 luglio 1986, n. 12 la quale aveva riconosciuto la legittimità di tali centri, anche indipendentemente dalla gestione o presenza di consulenti del lavoro. La nuova normativa ha ora stabilito che tali centri, qualora prestino la loro attività nei confronti di imprese artigiane o di altre piccole imprese devono essere costituiti e composti da consulenti del lavoro iscritti nell'albo, mentre, se operanti in favore di imprese con oltre duecentocinquanta dipendenti, devono essere assistiti da uno o più consulenti del lavoro (si veda in proposito anche la nuova circolare del Ministero del lavoro n. 14 del 15 marzo 2000).

Tale normativa non può avere alcuna attinenza col caso di specie, non solo per i motivi di fatto già detti (separazione totale della attività del T. e quella dei due ricorrenti; alta professionalità delle attività svolte da questi ultimi) ma anche per ragioni di diritto. Se, infatti, è corretto ritenere che l'art. 348 c.p. sia una norma penale in bianco il cui precetto penale si completa, di volta in volta, con i contenuti descrittivi delle caratteristiche delle singole professioni, va osservato che a seguito della recente legge sopra richiamata del 1999, l'ambito del penalmente rilevante viene a configurarsi come assai più ampio ed esteso, in quanto viene a essere ricompresa nella norma dell'art. 1 della l. n. 12/1979 anche l'attività svolta dai centri di elaborazione dati se non costituiti e composti con la presenza o l'assistenza di consulenti del lavoro: ciò significa che la nuova norma è, in linea generale, più sfavorevole per la posizione dell'imputato ed è conseguentemente inapplicabile ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'ultimo motivo di ricorso, premesso che, come risulta dalla sentenza di appello, il Consiglio dell'ordine di Parma ha chiesto sia il risarcimento dei danni patrimoniali sia di quelli non patrimoniali, questa Corte è dell'avviso opposto a quello della sentenza citata dai ricorrenti (Cass., sez. VI, u.p. 18 ottobre 1988, Lupi, rv. 180032), secondo cui l'esercizio abusivo di una professione riservata non darebbe titolo alle associazioni di categoria o ai consigli dell'ordine al risarcimento dei danni morali, in quanto l'interesse leso dal reato di cui all'art. 348 c.p. sarebbe solo quello della pubblica amministrazione a che la professione sia esercitata dagli iscritti nell'albo. Tale orientamento non pare proprio cogliere nel segno, perché l'esercizio abusivo di una professione non lede solo l'interesse dell'amministrazione pubblica (intesa in senso lato) e che la professione stessa sia esercitata da soggetti abilitati ma anche quello circostanziato e diffuso degli appartenenti alla categoria, rappresentata dagli organismi esponenziali della stessa P.A. (nel caso: Consiglio dell'ordine di Parma), situazione per la quale il danno si riverbera non solo sul piano patrimoniale, ma anche su quello morale derivando dall'esercizio abusivo della professione, oltre che un I , pregiudizio economico per la concorrenza sleale operata da non iscritti nell'albo, anche un danno non patrimoniale (v., in tal senso, Cass., sez. VI u.p. 1° giugno 1989, Monticelli, rv. 182948) per la lesione dell'interesse morale a che la professione sia esercitata da soggetti abilitati, in quanto presumibilmente dotati di maggiore preparazione ed esperienza in ragione del superamento dell'esame di abilitazione. Interesse, questo, leso dal discredito che attinge i soggetti abilitati, unitariamente rappresentati dall'ordine professionale.

La sentenza impugnata non si presta neppure a censure sotto il profilo della liquidazione del danno che non può che essere valutato equitativamente. La doglianza sulla pretesa esorbitanza delle somme liquidate è infondata, in quanto il decisum è ragionevolmente motivato con la corretta considerazione relativa all'apprezzabile periodo di tempo in cui è durata l'illecita attività, che è cessata solo grazie all'accertamento ispettivo.

I ricorsi vanno, conclusivamente, rigettati e al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alla parte civile delle spese sostenute per questo giudizio, che si liquidano complessivamente in lire tre milioni cinquecentomila, di cui lire tre milioni per onorari, oltre IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti a pagare in solido le spese processuali nonché a rifondere alla parte civile le spese sostenute per questo giudizio che si liquidano complessivamente in lire tre milioni cinquecentomila, di cui tre milioni per onorari, oltre IVA e CPA.

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