Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 26406 del 28 giugno 2001

REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E VIOLENZE SESSUALI

(Sezione Terza Penale - Presidente D. Avitabile - Relatore G. Amoroso)

l. Con sentenza del 20-21 marzo 2000 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa in data il giugno 1999 dal Tribunale di Palermo, appellata nell'interesse di D. C., nato a Palermo il 2 agosto 1960, su concorde richiesta delle parti, riduceva la pena inflitta all'appellante ad anni quattro e mesi sei di reclusione; sostituiva la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell' interdizione dai pubblici uffici per anni cinque; eliminava la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena; confermava nel resto l'impugnata sentenza.

Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con tre motivi di ricorso.

2. In punto di fatto - come narrato nella sentenza impugnata - deve premettersi che D. C. veniva rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Palermo per rispondere dei seguenti reati:

a) reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 519, comma 2, n. 1, 521, 542, comma 3, n. 2, c.p. (modificati dagli artt. 609 bis, 609 quater e 609 septies c.p.) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali con la minore (omissis), ed in particolare per essersi fatto toccare, accarezzare l'organo genitale e masturbare da (omissis), nonché per avere avuto rapporti orali con la stessa dopo essersi denudato completamente ed avere fatto inginocchiare innanzi a sé la ragazzina, figlia della sua convivente B. G.; fatti commessi in diverse occasioni quando la bambina aveva circa sei anni; ed inoltre per avere, anche in epoca successiva, compiuto nei confronti di (omissis) altri atti, quali toccamenti sulle cosce, e per averla baciata in bocca; con abuso di relazioni domestiche, atteso lo stato di coabitazione con la bambina; commesso a Palermo approssimativamente fino al 1995;

b) reato di cui agli artt. 81 cpv., 61 n. 11, 609 quater comma 1, n. 1 in relazione all'art. 609 septies, comma 4, n. 1 e n. 2 c.p. (e di cui all'art. 521 in relazione ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996, n. 66) perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compiva atti sessuali con la minore (omissis), ed in particolare per essersi fatto toccare l'organo genitale dopo avere attirato a sé ed invitato a venire sul divano la bambina, all'epoca dell'età di cinque anni, figlia della sua convivente B. G.; ed inoltre per avere effettuato successivamente toccamenti sulle parti intime della bambina e specificatamente per averle accarezzato il sedere mentre si trovava su di lui a cavalcioni sul letto; con le aggravanti di avere commesso il fatto su persona minore di anni quattordici e con abuso di relazioni domestiche, atteso lo stato di coabitazione con la bambina; commesso a Palermo fino al mese di luglio dell'anno 1997;

c) reato di cui agli arti. 81 cpv. e 572 c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, maltrattava la sua convivente B. M. G., nonché le minori (omissis) e (omissis), mediante ingiurie, minacce, atti di umiliazione, nonché con i comportamenti di cui ai capi a) e b); commesso in Palermo fino al 25 novembre 1997; con la recidiva nel quinquennio.

Con sentenza in data il giugno 1999 il Tribunale di Palermo dichiarava D. C. colpevole dei reati ascrittigli, unificati sotto il vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni sei, mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, dichiarandolo altresì interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi ufficio attinente alla curatela ed alla tutela, nonché in stato di interdizione legale durante l'espiazione della pena.

In particolare il Tribunale evidenziava che alla luce dell'istruttoria dibattimentale era penale responsabilità dell'imputato ascrittigli, rilevando che essa emersa la prova della in ordine ai trovava fondamento reati nelle circostanziate accuse formulate a carico del prevenuto dalle due minori, vittime di gravissimi e reiterati abusi sessuali consumati ai loro danni, nonché dalla testimonianza di B. G., madre delle due bambine e convivente del D.; le dichiarazioni delle bambine trovavano, poi, conferma nella stessa confessione dell'imputato resa sin dalla fase delle indagini preliminari e reiterata in dibattimento.

Con l'atto d'appello il difensore dell'imputato aveva chiesto in via principale l'assoluzione del proprio assistito in ordine al reato sub b), in danno della minore (omissis), atteso che gli atti posti in essere nei confronti della medesima non integravano gli estremi del reato contestato, ma, al limite, della violenza privata o del tentativo di violenza carnale; in subordine aveva chiesto emettersi pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela, non sussistendo i presupposti di cui al reato di cui all'art. 572 c.p., posto che l'imputato non era il padre delle bambine, ma solo il convivente della madre, per cui non poteva trovare applicazione il disposto dell'art. 542, comma 3, n. 2 c.p., in vigore alla data dell'esercizio dell'azione penale, alla stregua del quale si procede d'ufficio se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Chiedeva assolversi, comunque, l'imputato dal reato di cui all'art. 572 c.p., assumendo che sarebbe mancata la consapevolezza e la volontà da parte dell'agente di provocare alla (omissis) sofferenza e umiliazione attraverso gli atti sessuali, destinati a soddisfare soltanto la libido dell'imputato e assumendo, comunque, che gli episodi emersi non avevano quelle caratteristiche di ripetitività e continuità da integrare nei confronti delle parti offese il reato de quo; in via subordinata chiedeva la riduzione della pena inflitta al proprio assistito nei limiti di quella chiesta in prime cure ed in relazione alla quale il P M. non aveva prestato il consenso, con il beneficio, qualora possibile, della sospensione condizionale.

D. C. veniva, pertanto, citato a giudizio innanzi alla Corte d'appello.

In udienza il difensore dell'imputato, munito di procura speciale chiedeva, nell'interesse del proprio assistito, con il consenso del P.G., previa rinunzia ai residui motivi di appello, rideterminarsi la pena rispettivamente inflitta nella misura di anni quattro e mesi sei di reclusione, determinata partendo dalla pena base di anni quattro di reclusione per il reato di cui al capo a), da ritenersi più grave, aumentata di mesi due di reclusione per la recidiva e di mesi quattro di reclusione ex art. 81 cpv. c.p..

La Corte d'appello di Palermo, ritenuti corretti la qualificazione giuridica dei fatti e il procedimento seguito per la determinazione della pena, ritenuta congrua la pena così come quantificata sull'accordo delle parti, sia in relazione alla oggettiva gravità dei fatti, sia in relazione al corretto comportamento processuale dell'imputato, che aveva ammesso detti fatti in sede di esame dichiarando il proprio pentimento, sia in relazione alla complessiva personalità dell'imputato, peraltro incensurato, ha disposto rideterminarsi la pena nei confronti del predetto nella misura sopra indicata, sostituendo, per l'effetto, la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque ed eliminando la pena accessoria dell'interdizione legale durante l'espiazione della pena. Per il resto confermava l'impugnata sentenza di primo grado.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

Costituisce principio più volte affermato da questa Corte (Cass. sez. 111, 29 ottobre 1998, Braccio) che la rinuncia ai motivi di merito e l'accordo raggiunto, ai sensi dell'art. 599 c.p.p., sulla riduzione della pena, configurano una sostanziale rinuncia dell'imputato a difendersi sul merito dell'accusa; consegue che diviene irrilevante verificare se si sia verificata nullità in merito all'acquisizione di uno degli elementi istruttori valutati dal giudice di merito per affermare la responsabilità stessa.

Più recentemente Cass., sez. VI, 2 marzo 1999, Martino, ha precisato che nell'ipotesi in cui nel giudizio di appello le parti abbiano dichiarato, ai sensi dell'art. 599, 41 comma, c.p.p., di concordare sull'accoglimento del solo motivo relativo alla misura della pena, che concordemente propongono al giudice di irrogare nella entità c.d. patteggiata, con rinuncia agli altri motivi, nel ricorso per cassazione contro la stessa sentenza di appello non può essere riproposta una questione che aveva formato oggetto di uno dei motivi di appello ai quali si sia rinunciato; la intervenuta rinuncia, infatti, comporta la preclusione del punto già investito con il motivo di appello rinunciato, il quale, perciò, deve considerarsi come giammai avanzato, con la conseguenza che, in ipotesi di riproposizione con ricorso per cassazione di una di dette questioni, l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile a norma dell'art. 606, 31 comma, ultima parte, c.p.p.

Aderendo e ribadendo questo orientamento, deve quindi nella specie ritenersi inammissibile il ricorso con cui l'imputato deduce quanto già chiesto con l'atto d'appello, ossia emettersi pronuncia di non doversi procedere per mancanza di querela, non sussistendo i presupposti del reato di cui all'art. 572 c.p. in quanto la rinuncia ai motivi d'appello non consente più tale deduzione.

2. Comunque il ricorso è inammissibile anche per manifesta infondatezza dei suoi motivi.

Questa Corte (Cass., 13 novembre 1985, Spanu) ha infatti già affermato - e qui ribadisce - che il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. non presuppone necessariamente l'esistenza di vincoli di parentela civili o naturali, ma sussiste anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio, perché anche in tal caso viene tra le parti a crearsi quel rapporto stabile di comunità familiare che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare (cfr. anche Cass., sez. VI, 18 maggio 1990 n.7073, Nesti).

Altresì manifestamente infondato è il rilievo secondo cui nella specie non erano integrati gli estremi del delitto previsto dall'art. 572 c.p.; tesi questa che si scontra con la giurisprudenza di questa Corte che, ancora una volta, si conferma. Infatti questa Corte (Cass., 9 giugno 1983, Meduri) ha affermato che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia rientrano non soltanto le percosse, le minacce, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di scherno, di disprezzo, di umiliazione, di vilipendio e di asservimento che cagionano durevole sofferenza morale; fra tali ultimi atti che consistono in sofferenze morali vere e proprie debbono farsi rientrare anche i tentativi e le azioni diretti ad ottenere pratiche sessuali contro natura, sempre s'intende che essi atti non realizzino, per difetto di un qualche elemento, le ipotesi delittuose di cui agli art. 519 e 521 c.p. e sempreché essi si rivelino come manifestazioni consapevoli di recare o produrre nella vittima offesa, disprezzo, umiliazione, vilipendio o asservimento e che la vittima stessa finisca per subirli al di fuori e al di là di uno specifico fatto di violenza, ma nell'ambito delle complessive sofferenze infertegli (cfr. anche Cass., sez. III, i febbraio 1996, Calì; Cass., sez. V, 5 luglio 1996, modesti).

3. Il ricorso pertanto deve essere dichiarato inammissibile.

A mente dell'art. 616 C.p.p. alla dichiarazione di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi addotti, nella misura di lire due milioni.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di lire due milioni in favore della Cassa delle ammende.

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