Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 25638 del 26 giugno 2001

INTERRUZIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - ASSENZE INGIUSTIFICATE DALL'UFFICIO

(Sezione II Penale - Presidente N. Zingale - Relatore S. Carmenini)

OSSERVA

Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, pur riducendo la pena, ha confermato il giudizio di colpevolezza espresso dal Pretore di Termini Imerese/Sez. Dist. Di Cefalù, con la sentenza del 23.3.1999, nei confronti di F. M. C. in ordine ai reati previsti dagli artt. 81 cpv, 340 e 640 c.p..

L'imputata è stata ritenuta responsabile di aver turbato, quale responsabile dell'Ufficio di collocamento del Comune di Scillato, la regolarità dello svolgimento dell'attività dell'ufficio, non rispettando il prescritto orario di apertura e chiusura, nonché di avere adoperato artifici e raggiri, consistenti nel dichiarare falsamente nell'apposito registro di essere presente in ufficio per tutto l'orario previsto, inducendo in errore la pubblica amministrazione circa la sua presenza al lavoro, al fine di procurarsi un ingiusto profitto con conseguente danno per il Comune.

Il difensore dell'imputata ricorre per cassazione, deducendo tre motivi: 1) la Corte di merito ha erroneamente ritenuto la realizzazione del reato ex art. 340 c.p., pur in mancanza di interruzioni del servizio nelle ore di apertura al pubblico. Al riguardo si riporta alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non ricorre il reato, quando si tratta di piccole e limitate disfunzioni di un singolo settore o di un ufficio, che non ne pregiudicano la regolarità di funzionamento nel suo complesso; 2) non potevano essere utilizzate le dichiarazioni dell'unico teste di accusa, M.llo G., che aveva riferito su accertamenti effettuati da altri militari ed aveva consultato atti senza l'autorizzazione del giudice; 3) mancava il danno ingiusto della truffa, poiché le eventuali somme illegittimamente percepite erano compensate dal lavoro straordinario non retribuito.

Il ricorso non è fondato.

Si tratta, per lo più, di motivi già dedotti in sede di appello e correttamente valutati e risolti da quel giudice.

Per quanto riguarda il primo motivo, va detto che le ipotesi vagliate nelle richiamate sentenze riguardano l'allontanamento di poca durata dell'impiegato dal posto di lavoro, la cui assenza non esclude il funzionamento dell'ufficio costituito da più dipendenti.

Nel caso di specie, per contro, la Corte di merito, con accertamento in fatto insindacabile perché correttamente condotto, ha ritenuto che le assenze della M. C. hanno determinato una disfunzione generale dell'Ufficio di collocamento di Scillato, di cui essa era l'unica impiegata preposta; che nel brevissimo arco temporale tenuto sotto controllo a campione (cinque giorni) essa sistematicamente non aveva osservato l'orario di servizio, con sfalsamenti anche di circa un'ora.

Ne deriva che la Corte palermitana ha correttamente applicato il principio giurisprudenziale, secondo cui in tema di ipotesi criminosa prevista dall'art. 340 c.p., la regolarità del servizio è turbata  anche nel caso di cessazione o discontinuità parziale dell'attività ad esso inerente, incidendo sui mezzi o sulle misure organizzative apprestati per il regolare funzionamento dell'ufficio o del servizio pubblico.

Neppure si mostrano fondate le doglianze esposte nel secondo motivo circa l'utilizzabilità ed attendibilità della deposizione testimoniale dei M.llo G..

Il giudice di appello ha evidenziato che il sottufficiale ha riferito sulle attività di indagine da lui coordinate, anche attraverso la personale partecipazione a taluni servizi di appostamento. Al riguardo questa Corte ha già avuto modo di   puntualizzare che un verbale di polizia giudiziaria scaturente dall'azione congiunta di più agenti operanti è da intendersi riferibile all'intero gruppo dei coagenti (v. Cass. Sez. II, sent. 1/4-7/5/1999, n. 5791, Ventrice); per altro il difensore del ricorrente ha sottolineato di non essere stato presente all'udienza in cui fu raccolta la testimonianza, sicché la dogliana si fonda solo su "ragionevoli supposizioni dell'esponente, non su dati emergenti formalmente.

In tema di danno ingiusto della P.A. (terzo motivo), nel caso di specie va detto che la Corte territoriale ha ritenuto  "indimostrata" la prestazione di lavoro straordinario della  M. C. per qualche ora il sabato pomeriggio. Per altro non può ipotizzarsi una compensazione delle assenze ingiustificate  dall'ufficio con l'eventuale lavoro straordinario prestato, in quanto servizio pubblico appresta orari, strutture, attività - appunto servizi resi al cittadino - in un contesto ordinario, che deve avere un quadro il più possibile obbiettivo e non rimesso all'arbitrio del singolo dipendente; sicché un danno della P.A. sarebbe comunque configurabile.

Queste considerazioni comportano il rigetto dei ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento  delle spese processuali

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