Sentenza n. 2494 del 21 febbraio 2001 VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - RILEVAMENTO TRAMITE "AUTOVELOX" DEL
SUPERAMENTO DEL LIMITE DI VELOCITA' - IN CASO DI IMPOSSIBILITA' DELLA
CONTESTAZIONE IMMEDIATA, NEL VERBALE NOTIFI CATO DEVONO ESSERE INDICATE LE
RAGIONI DELLA MANCATA CONTESTAZIONE ( Sezione Prima Civile - Presidente Verucci G. - Relatore Felicetti F.
) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comandante della polizia municipale di Correggio, con processo verbale in
data 26 maggio 1997, contestava a L. L., al quale il verbale veniva notificato
il 6 giugno 1997, il superamento dei limiti di velocità, in un tratto di strada
sul quale vigeva il limite di 50 Km/h: violazione constatata a mezzo di
apparecchiatura autovelox, che aveva rilevato una velocità di 82 Km/h. Nel
verbale era precisato che la violazione non era stata immediatamente contestata
perché l'agente addetto al controllo dell'autovelox era impossibilitato a
raggiungere il veicolo lanciato a eccessiva velocità. Il L. proponeva ricorso al Pretore di Correggio avverso il verbale di
accertamento. Il Comune di Correggio, pur non costituendosi, faceva pervenire memoria. Il Pretore, con sentenza depositata il giorno 7 febbraio 1998, accoglieva
l'opposizione, affermando che l'art.384 del Regolamento di esecuzione del codice
della strada, in materia di accertamenti compiuti a mezzo di autovelox,
condiziona la validità della contestazione successiva al momento della
violazione, alla impossibilità di fermare in tempo utile e nei modi
regolamentari, intendendosi tale impossibilità in senso oggettivo, cosicché la
norma non esimerebbe gli accertatori dal predisporre il servizio in modo da
permettere la contestazione immediata della violazione. Nel caso di specie, non
sussistendo una impossibilità obbiettiva di contestazione immediata, ma
riconnettendosi essa alle modalità di organizzazione del servizio, la mancanza
di contestazione immediata viziava l'accertamento. Il Comune di Correggio, con atto notificato al L. il giorno 11 aprile 1998,
ha proposto ricorso a questa Corte, formulando due motivi di gravame. La parte
intimata non ha controdedotto. Il ricorrente ha anche depositato memoria,
dichiarando di non insistere nel primo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunciano la violazione dell'art.5 del d.lgsv.30
aprile 1992 n.285 , la nullità del procedimento e l'omessa motivazione in tema
di proponibilità immediata del ricorso al Pretore. Si deduce al riguardo che, pur dopo le sentenze n.366 del 1994, 255 e 311 del
1994 della Corte Costituzionale, il verbale di accertamento sarebbe impugnabile
in sede giudiziaria solo ove divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 206 del
codice della strada. Si lamenta che sul punto nella sentenza manchi ogni
motivazione, pur attenendo esso alla ammissibilità dell'opposizione. Il motivo è infondato, come ha sostanzialmente riconosciuto in memoria la
stessa parte ricorrente senza che ciò esima questa Corte dal dovere riscontrare
l'ammissibilità dell'opposizione, essendo stato con il motivo dedotto il mancato
rilievo d'ufficio della sua inammissibilità. Valutato in questi termini il motivo e considerato che il Pretore, in
mancanza di contestazione sul punto, ha ritenuto implicitamente ammissibile
l'opposizione senza con ciò trasgredire ad alcun obbligo motivazionale, deve
osservarsi quanto segue. L'art.203 del codice della strada approvato con il d.lgsv.30 aprile 1992,
n.285, ha disposto che il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'art.196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla
notificazione del verbale di accertamento, "qualora non sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre
ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione". Nel caso in cui non sia stato proposto il ricorso, né sia stato effettuato il
pagamento in misura ridotta, secondo il successivo disposto dell'art.203, "il
verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art.17 della legge n.689 del
1981, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo
della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento". A norma dell'art.204 il Prefetto, ove il ricorso sia stato proposto ed egli
ritenga di doverlo rigettare, "entro sessanta giorni, con ordinanza motivata,
ingiunge il pagamento di una somma determinata, nel limite non inferiore al
doppio del minimo edittale per ogni singola violazione". Il successivo art.205
dispone che contro tale ordinanza - ingiunzione gli interessati possono proporre
opposizione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del
provvedimento, e il giudizio di opposizione è regolato dalle disposizioni di cui
agli artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981. Tale normativa va interpretata in correlazione ai principi affermati dalla
Corte Costituzionale in riferimento alla previgente disciplina dettata in
materia dal codice della strada del 1959 (sentenza n.255 del 1994; 311 del 1994
e 437 del 1995), riguardo alla non subordinabilità in generale - salvo che non
ricorrano esigenze specifiche e superiori finalità di giustizia ritenute nella
specie insussistenti - della tutela giudiziaria avverso atti della Pubblica
Amministrazione al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi ed alla
necessità, in presenza della previsione legislativa di tali ricorsi, di
ritenerli, ove ciò sia ermeneuticamente possibile, come alternativi al ricorso
alla tutela giudiziaria. In relazione a tali considerazioni questa Corte ha affermato il principio,
che questo Collegio condivide e riafferma, secondo il quale, dovendo nella
materia de qua il verbale di accertamento, tenuto conto della sua idoneità a
divenire titolo esecutivo a norma dell'art.203, comma 3, del codice della strada
- in conformità dell'interpretazione adeguatrice della Corte Costituzionale -
essere assimilato, in relazione ai rimedi giurisdizionali esperibili contro di
esso, all'ordinanza - ingiunzione, la disposizione dell'art.205 del codice della
strada deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e
rende operanti gli artt.22 e 23 della legge n.689 del 1981 per l'opposizione
contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazioni
del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento
(Cass.3 febbraio 1999, n.898; 22 gennaio 1999, n.574; 7 novembre 1998, n.11244;
21 agosto 1998, n.8310). Ne deriva che l'opposizione era ammissibile e i rilievi prospettati al
riguardo con il motivo sono infondati. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art.14 della legge
n.689 del 1981, degli artt.200 e 201 del d.lgsv.30 aprile 1992, n.495, dell'art.
384 del D.P.R.n.495 del 1992. Si deduce che il verbale di accertamento è stato erroneamente annullato per
non essere stata rispettata la normativa che impone la regola della
contestazione immediata della infrazione. Infatti, secondo un consolidato
orientamento giurisprudenziale, fondato sul disposto dell'art.14 della legge
n.689 del 1981, la mancata contestazione immediata dell'infrazione, anche quando
ne sussista la possibilità, non costituisce causa dell'estinzione
dell'obbligazione di pagamento della sanzione pecuniaria, ove sia avvenuta la
tempestiva contestazione a mezzo di notificazione del verbale di
accertamento. Si sottolinea che tale indirizzo trova conferma, in materia di violazioni del
codice della strada, nel disposto dell'art.200, il quale stabilisce che solo
"quando è possibile" la violazione deve essere contestata immediatamente, nonché
nel disposto dellàrt.384 del Regolamento di attuazione di detto codice, che a
titolo esemplificativo ricomprende tra i casi di impossibilità di contestazione
immediata l'accertamento a mezzo di apparecchi di rilevazione dell'illecito che
ne consentano l'accertamento in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo
oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque
nella impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari,
come era avvenuto nella fattispecie in questione. Erroneamente, secondo il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe ritenuto
che tale norma deve essere intesa nel senso di dare delimitazione rigorosa ai
casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, cosicché il
servizio di vigilanza, se organizzato con l'ausilio degli appositi apparecchi di
rilevamento della velocità, va predisposto in modo tale da permettere agli
operatori la contestazione immediata. Tale interpretazione della normativa,
infatti, non sarebbe giustificata né dalla sua lettera, né dalla sua ratio, che
non implica che l'utilizzo dell'autovelox debba essere accompagnato
necessariamente da un vasto spiegamento di mezzi ed agenti. Il motivo è fondato nei sensi appresso indicati. Va innanzitutto osservato che, secondo quanto questa Corte ha ritenuto con la
sua più recente giurisprudenza (Cass.2 agosto 2000, n.10107; 3 aprile 2000,
n.4010; 18 giugno 1999, n.6123), la disposizione generale in tema di
contestazione delle sanzioni amministrative, contenuta nell'art.14 della legge
n.689 del 1981, deve ritenersi derogata dalla disciplina speciale dettata in
tema di violazione delle norme sulla circolazione stradale dagli artt.200 e 201
del nuovo codice della strada. Tale principio va confermato sulla base di quanto disposto dagli artt.200 e
201 di detto codice. L'art.200 dispone che la violazione "quando è possibile, deve essere
immediatamente contestata"; l'art.201 dispone che la contestazione va fatta
mediante notifica del verbale "qualora la violazione non possa essere
immediatamente contestata" e nel verbale devono essere indicati "i motivi che
hanno reso impossibile la contestazione immediata". Diversamente, l'art.14 della
legge n.689 del 1981 si limita a prevedere la contestazione a mezzo di
notificazione del verbale "se non è avvenuta la contestazione immediata",
prescindendo dalla possibilità o meno di tale contestazione e non imponendo
alcuna indicazione al riguardo. Dalla diversità delle due discipline discende che non può essere applicato
alle violazioni del codice stradale il principio costantemente affermato in
relazione al disposto dell'art.14 della legge n.689 del 1981, secondo il quale è
priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata
contestazione immediata, pur possibile, della violazione, qualora sita stata
effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa (da
ultimo Cass.11 settembre 1999, n.9695; 17 gennaio 1998, n.377; 2 luglio 1997,
n.5904). Dalla su detta disciplina del codice stradale si desume, al contrario,
che la contestazione immediata della violazione delle norme da esso stabilite ha
un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio,
cosicché non può essere omessa ove sia possibile e la sua indebita omissione
costituisce violazione di legge che rende illegittimi i successivi atti del
procedimento. Va pertanto confermato il principio, enunciato da questa Corte con la citata
sentenza 18 giugno 1999, n.6123, secondo il quale in tema di violazioni del
codice della strada, ove il giudice dell'opposizione ragionevolmente ritenga,
con prudente apprezzamento - e con le limitazioni quanto alle ipotesi indicate
nell'art.384 del Regolamento appresso indicate - che la contestazione immediata,
del cui difetto l'interessato si sia doluto, sarebbe stata in concreto possibile
in relazione alle circostanze del caso e tenuto conto del principio di
economicità dell'azione amministrativa, deve annullare il verbale di
accertamento della violazione. Ciò premesso, va osservato che la più recente giurisprudenza di questa Corte,
mutando un precedente indirizzo, ha ritenuto il principio applicabile anche in
materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità
compiute a mezzo di apparecchiature di controllo ("autovelox"), ritenendo
necessario che, in mancanza di contestazione immediata della violazione, nel
verbale notificato siano indicate le ragioni per le quali non sia stata
possibile la contestazione immediata (Cass.3 aprile 2000, n.4010; 5 novembre
1999, n.12330), ragioni sulla cui esistenza è possibile il sindacato
giurisdizionale, con salvezza del limite della insindacabilità delle modalità di
organizzazione dei servizi di vigilanza da parte dell'Autorità
amministrativa. Questo Collegio, sulla base delle considerazioni che precedono circa la
disciplina dettata dagli artt.200 e 201 del vigente codice della strada in
materia di contestazione della violazione di norme in esso contenute, ritiene di
dovere confermare tale indirizzo, con le precisazioni che seguono. L'art.384 del Regolamento di esecuzione del codice della strada identifica,
senza carattere di esaustività, alcuni casi di impossibilità di contestazione
immediata. Alcuni di essi sono tipizzati senza lasciare, ove ricorrano, alcun margine di
apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione
immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato
implica di per sé l'affermazione "ex lege" della impossibilità di contestazione
immediata. Tali sono l' "attraversamento di un incrocio con semaforo indicante
la luce rossa"; il "sorpasso in curva"; l' "accertamento della violazione da
parte di un funzionario o di un agente a bordo di un mezzo pubblico di
trasporto"; l' "accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del
proprietario del veicolo". Parimenti, in materia di "accertamento della violazione per mezzo di appositi
apparecchi di rilevamento", sono tipizzate senza alcun margine di apprezzamento
in sede giudiziaraia circa la possibilità di contestazione immediata, le ipotesi
in cui nel verbale sia indicato che l'accertamento è stato effettuato con
apparecchiatura che consentiva "la rilevazione dell'illecito in tempo
successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di
accertamento", restando salva, in tali casi solo l'impugnazione - nei modi di
legge - del verbale, su tali affermazioni, per difetto di veridicità. Lascia invece margini di apprezzamento in sede giudiziale, la ulteriore
ipotesi prevista dall'art.384, in relazione ad apparecchiature diverse dalle
precedenti, di impossibilità di contestazione immediata, per essere stato il
veicolo "comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei
modi regolamentari", ovvero per la impossibilità di raggiungerlo per essere
lanciato a eccessiva velocità" (art.384, lett.a). Peraltro, sulla base di quanto già affermato con la sentenza n.12330 del 1999
di questa Corte, la "impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi
regolamentari", va valutata esclusivamente in relazione al servizio di vigilanza
così come organizzato dall'Amministrazione, quale risultante dalla motivazione
che, nel caso di utilizzazione di apparecchiature diverse da quelle più sopra
menzionate, deve essere data nel verbale di accertamento a giustificazione della
mancata contestazione immediata. Non possono infatti censurarsi, in sede giudiziaria, le modalità di
organizzazione del servizio, che rientrano nella discrezionalità amministrativa,
e dovendosi ritenere che l'art.384, prevedendo tra le ipotesi di impossibilità
di contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature "autovelox",
la "impossibilità di fermare il veicolo in tempo utile o nei modi
regolamentari", tenendo conto delle particolari caratteristiche di tale sistema
di accertamento, abbia inteso ricomprendere tra i casi di impossibilità di
contestazione immediata, in relazione all'uso di apparecchiature "autovelox",
tutti quelli in cui in concreto il servizio sia stato organizzato in modo che il
fermo del veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari non sia possibile,
ovvero scevro da pericolo. Ciò tenuto conto che nessuna norma impone all'Amministrazione l'obbligatorio
impiego, per la immediata contestazione delle violazioni del codice della
strada, e in particolare di quelle sui limiti di velocità, del dispiegamento di
una pluralità di pattuglie, rendendo particolarmente oneroso e spesso
impraticabile o rischioso per la pubblica utilità il valido accertamento di
violazioni che pongono in essere situazioni di pericolo per la vita delle
persone, legittimamente accertabili con il corretto uso della moderna
tecnologia. Sulla base dei principi sopra esposti, avendo la sentenza impugnata ritenuto,
in contrasto con essi, che "il servizio di vigilanza, se organizzato con
l'ausilio degli appositi apparecchi di rilevamento della velocità, va
predisposto in modo tale da permettere agli operatori la contestazione immediata
al trasgressore", va cassata con rinvio, dovendosi in quella sede fare
applicazione dei principi di diritto sopra enunciati. Il giudice di rinvio, che deciderà anche sulle spese del giudizio di
cassazione, va individuato nel Tribunale di Reggio Emilia (legge 16 giugno 1998,
n.188, in relazione al d.lgsv.19 febbraio 1998, n.51), nessuna incidenza avendo
nel presente giudizio l'entrata in vigore del d.lgsv.30 dicembre 1999, n.507,
che attribuisce al Giudice di Pace competenze in materia di opposizioni alle
ordinanze - ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, atteso che tale
attribuzione non ha carattere retroattivo e deve quindi trovare applicazione il
principio generale di cui all'art.5 c.p.c. PER QUESTI MOTIVI La Corte di Cassazione Rigetta il primo motivo. Accoglie per quanto di ragione il secondo. Cassa la
sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Reggio
Emilia. |