Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 2492 del 21 febbraio 2001

ASSEGNO DIVORZILE - AUMENTO DELL'ASSEGNO, IN RELAZIONE AD ACCORDO INTERCORSO TRA LE PARTI PRIMA DELLA SENTENZA.

(Sezione Prima Civile - Presidente A. Rocchi - Relatore M. G. Luccioli)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 7 - 29 ottobre 1998 il Tribunale di Trento, pronunziando sulla domanda di V. I.nei confronti dell' ex coniuge C. S. diretta alla revisione delle condizioni di divorzio e di attribuzione della percentuale del 40% dell' indennità di fine rapporto dal medesimo percepita, nonché sulla domanda riconvenzionale dei S., il quale chiedeva la soppressione ovvero la riduzione dell' assegno di divorzio ed in subordine la compensazione dell' eventuale aumento con la somma di L. 40.000.000, maggiorata degli interessi, che il medesimo aveva versato alla I. il 28 settembre 1994 - della quale quest' ultima si era impegnata per iscritto "a tener conto qualora si dovessero in futuro verificare giustificati motivi per possibile variazione dell' assegno" aumentava l' assegno stesso a L. 2.700.000 mensili, con decorrenza dal 1° gennaio 1998, con rivalutazione ISTAT e con onere di effettuare il conguaglio con l'indicata somma di L. 40.000.000, intesa sulla base della scrittura prodotta in giudizio quale acconto sui futuri miglioramenti, con i relativi interessi dalla data indicata.

Proposto reclamo dalla I.e reclamo in via incidentale dal S., con decreto del 16 marzo - 27 aprile 1999 la Corte di Appello di Trento, in parziale riforma, disponeva che l' assegno determinato dal Tribunale, soggetto a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e con la decorrenza prevista, fosse compensato con la minor somma di L. 30.000.000 , senza calcolo di interessi, versata a titolo di anticipazione, e confermava nel resto.

Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede rileva, che l' accordo intercorso tra le parti il 28 settembre 1994, in occasione della comparizione personale dei coniugi dinanzi al presidente del Tribunale nel giudizio di divorzio, non appariva viziato da nullità, non precludendo affatto alla I. la possibilità di chiedere aumenti dell' assegno, ma soltanto impegnando la medesima a tener comunque conto di detta erogazione supplementare, e quindi, in sostanza. ad operare la compensazione con eventuali aumenti futuri, dei quali essa costituiva una forma di anticipo. Peraltro l' importo da calcolare in compensazione doveva ritenersi limitato a L. 30.000.000, atteso che in base al medesimo accordo la somma residua di L. 10.000.000 risultava versata per le esigenze dei figli e non del coniuge divorziato. Nè potevano essere conteggiati gli interessi legali, come ritenuto dal primo giudice, essendo stata detta somma corrisposta nella piena consapevolezza della natura anticipatoria del versamento.

Quanto all' ammontare dell' assegno divorzile, tenuto conto dell' elevato tenore di vita della famiglia durante il matrimonio, considerato che il S., dopo aver subito una flessione dei propri redditi nell' anno precedente la pronuncia del divorzio ( assunto a riferimento nella determinazione dell' assegno ) e nell' anno successivo, aveva successivamente recuperato il livello dei profitti del periodo anteriore, svolgendo le funzioni di amministratore delegato di un' importante società produttrice di serrature, onde dovevano ritenersi venute meno le ragioni che avevano indotto a fissare l' assegno mensile in L. 1.800.000, e rilevato per converso che la I.nell' anno 1996 aveva subito una flessione della propria redditività, riteneva equo l' aumento nella misura stabilita dal Tribunale.

Avverso tale decreto la I. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico complesso motivo. Il S. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale affidato a tre motivi, cui la I. ha a sua volta resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzi tutto disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, in quanto concernenti la medesima sentenza.

Deve essere disattesa l' eccezione formulata dal S. di inammissibilità del ricorso principale per difetto di autonomia dello stesso e di specificità dei motivi, consentendo il suo tenore complessivo di acquisire una adeguata conoscenza dell' origine e dell' oggetto della controversia, dello svolgimento dei processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, così da permettere al giudice di legittimità di intendere compiutamente il significato e la portata delle censure rivolte alla sentenza impugnata ( v. per tutte sul punto Cass. 1999 n. 2826; 1997 n. 9656; 1997 n. 871 l; 1997 n. 1113).

Con l' unico motivo del proprio ricorso la Inchiostri, denunciando violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 5 e 9 della legge n. 898 del 1970, deduce l'' errore della Corte di Appello per non aver ravvisato la nullità dell' accordo intercorso tra le parti prima dell' emissione della sentenza di divorzio, in quanto risolventesi in una rinuncia alla revisione dell' assegno. Sostiene altresì che somme versate prima della pronuncia di scioglimento del vincolo - e quindi chiaramente non erogate a titolo di assegno di divorzio - non sono compensabili con l' assegno stesso; che il conferire rilevanza alla corresponsione di somme pagate quattro anni prima ed il compensarle con l' assegno dovuto in base alle attuali condizioni economiche delle parti vanifica totalmente il principio " rebus sic stantibus " e la ratio della normativa in esame; che d' altro canto l' art. 9, nel prevedere . la possibilità che l' assegno di divorzio sia erogato una tantum subordina l' efficacia dell' accordo tra le parti alla valutazione di equità del tribunale. Osserva ancora che dal dispositivo del provvedimento sembra, in contrasto con la motivazione, che la compensazione debba operare sull' intero importo dell'assegno mensile.

Preliminarmente all' esame della complessa censura appare opportuno ricordare che avverso il decreto con il quale la Corte di Appello pronuncia in sede di reclamo sulla domanda di revisione delle condizioni di divorzio può proporsi ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost. solo per violazione di legge, mentre l' inosservanza dell' obbligo di motivazione è denunciabile in sede di legittimità solo quando il vizio si traduca in una radicale carenza della motivazione medesima, ovvero quando questa si estrinsechi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi o fra loro logicamente incomprensibili, e sempre che tali difetti emergano dal provvedimento in se, senza alcuna possibilità di verifica della sufficienza e razionalità delle argomentazioni svolte in relazione alle risultanze probatorie ( v., tra le altre, Cass. 1999 n. 4623; 1997 n. 6567; 1997 n. 2731; 1995 n. 6974).

Tanto premesso, va rilevata I' infondatezza del motivo di ricorso in esame.

Ed invero le doglianze in esso espresse non appaiono coerenti rispetto alla lettura offerta dal provvedimento impugnato dell' accordo intercorso tra le parti in pendenza del giudizio di divorzio, fissato nella scrittura in data 28 settembre 1994. La Corte di Appello ha ritenuto -con motivazione non suscettibile di riesame in questa sede - che detta intesa non integrasse affatto una rinuncia alla revisione futura dell' assegno di divorzio ( del quale ha anzi confermato I' incremento disposto dal Tribunale ), ma riguardasse una elargizione ulteriore rispetto all' assegno da determinarsi da parte del giudice del divorzio, con funzione chiaramente integrativa di esso, da tenere in conto ove in futuro sì verificassero le condizioni per un suo aumento, e pertanto da considerare come una forma di anticipazione del maggiore importo eventualmente spettante in futuro, in quanto tale opponibile in compensazione di detto incremento ( così dovendo intendersi , sulla base di un corretto coordinamento tra motivazione e dispositivo, l' ambito di applicabilità della compensazione fissato nel decreto in esame).

A fronte di una siffatta ricostruzione della volontà delle parti infondatamente la ricorrente prospetta la nullità del suindicato accordo in forza del principio di indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del vincolo coniugale, non contenendo esso - secondo l' interpretazione resa - alcuna pattuizione preventiva dei coniugi sul rapporti patrimoniali successivi al divorzio e quindi alcuna limitazione della loro libertà di far valere in giudizio i propri diritti, sia in sede di divorzio che in sede di revisione, nè implicando alcuna interferenza su decisioni collegate ad interessi di ordine generale, nè d' altro canto sussistendo ragioni ostative all' operatività della prevista compensazione con l' eventuale credito relativo a futuri incrementi dell' assegno ( v. sul punto Cass. 1996 n. 6519).

Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 9 della legge sul divorzio, omissione o insufficienza di motivazione, si deduce che la Corte di Appello ha confermato l' aumento dell' assegno di divorzio disposto dal primo giudice sulla base della sola variazione del reddito del S., omettendo di assumere a parametro di comparazione il precedente assetto degli interessi tra le parti ed a criterio di commisurazione dell' aumento la dimensione attuale dell' obbligo assistenziale. Si precisa al riguardo che a fronte dell' aumentato reddito dell' ex coniuge non era ravvisabile uno stato di bisogno della I., la quali anzi disponeva di numerosi cespiti immobiliari e dopo il trasferimento dei figli dalla sua abitazione era stata sollevata da ogni onere economico nei loro confronti. Si aggiunge che la stessa Corte ha omesso di considerare, mancando anche di disporre la prova orale sul punto, che dal 1° marzo 1999 il S. aveva cessato di svolgere l' incarico temporaneo in precedenza assunto presso la CISA s.p.a. e percepiva la sola pensione: si osserva che tale circostanza avrebbe dovuto eventualmente indurre a tener ferma la misura dell' assegno determinata dal primo giudice fino al 28 febbraio 1999 e a ridurla da quella data nella misura precedente la domanda di revisione. Il motivo è inammissibile.

Ed invero le doglianze proposte si sostanziano, nonostante il richiamo formale anche al vizio di violazione di legge, unicamente in censure di difetto di motivazione in ordine all' accertamento delle condizioni economiche dell' uno e dell' altro coniuge ed alle loro variazioni nel tempo, o addirittura in argomentazioni dirette ad un diverso apprezzamento degli elementi esaminati e valutati al riguardo dalla Corte di Appello, così da esulare dal limiti di ammissibilità posti dall' art. 111 Cost.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso, denunciando violazione dell' art. 5 comma 7 della legge sul divorzio, difetto assoluto di motivazione, si deduce l'errore del provvedimento impugnato per aver confermato la rivalutazione ISTAT dell'assegno di divorzio senza considerare che quanto meno dal 1° marzo 1999 il S. percepisce la sola pensione, soggetta a rivalutazione in misura sensibilmente inferiore.

Il motivo è privo di fondamento.

Come è noto, secondo la disposizione di cui all' art. 5 comma 7 delle legge n. 898 del 1970, nel testo modificato dall' art. 10 della legge n. 74 del 1987, l' adeguamento automatico dell' assegno di divorzio, quale componente necessaria di esso volta ad assicurargli l' originario potere di acquisto, da disporre di ufficio, ancorché in mancanza di esplicita domanda, può essere escluso solo in caso di palese iniquità, che richiede specifica motivazione ( v. in tal senso Cass. 1992 n. 3019). Nella prospettiva adottata dal legislatore del 1987 il riferimento agli indici ufficiali di svalutazione monetaria costituisce - come è agevole desumere dal termine " almeno il criterio minimo di adeguamento garantito, mentre l' attribuzione al giudice di un ampio potere di scelta, in relazione alle peculiarità delle fattispecie, tra gli altri criteri possibili fornisce uno strumento flessibile volto a rapportare l'' interesse del beneficiario ad una totale conservazione del potere di acquisto dell' assegno al grado di elasticità dei redditi del soggetto obbligato ( v. sul punto Cass. 1996 n. 2273; 1993 n. 8570).

Tanto ritenuto in diritto, va chiaramente escluso il vizio di violazione di legge per avere la Corte territoriale confermato l' adeguamento dell' assegno secondo il criterio minimo degli indici ISTAT. L' ulteriore doglianza di difetto di motivazione al sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c. è peraltro inammissibile, attesi i richiamati limiti di ammissibilità delle censure in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 111 Cost.

Con il terzo motivo del medesimo ricorso incidentale, denunciando violazione degli artt. 1282, 1362 e ss. c.c., difetto assoluto di motivazione, si deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto ritenere compensabile l' intera somma di L. 40.000.000, atteso che nell' intenzione delle parti l' anticipazione rispetto ad eventuali aumenti dell' assegno di divorzio concerneva l' importo totale e che all' epoca di detta erogazione i figli delle parti erano già maggiorenni e nessun contributo era stato previsto in loro favore in sede di divorzio.

Si deduce altresì che la Corte di merito avrebbe dovuto riconoscere e compensare anche gli interessi legali su detta somma, ai sensi dell' art. 1282 c.c.

Il primo profilo di censura è inammissibile, in quanto rivolto a prospettare una lettura della scrittura privata intercorsa tra le parti ed una determinazione degli impegni in essa assunti, con riferimento alla destinazione della somma di L. 10.000.000 ed alla sua compensabilità con eventuali incrementi dell' assegno di divorzio, diverse da quelle effettuate dalla Corte di merito.

La seconda doglianza contenuta nello stesso motivo, ammissibile in quanto diretta a denunciare un vizio di violazione di legge, è invece infondata.

Ritenuto invero come accertato che la somma di L. 30.000.000 era stata corrisposta dal S. a titolo integrativo rispetto all' assegno di divorzio, con la previsione in via meramente eventuale di una sua compensazione con maggiori somme future se e quando spettanti, correttamente la Corte di Appello ha escluso dal computo al fini di detta compensazione gli interessi corrispettivi ai sensi dell' art. 1282 c.c., atteso che il tenore stesso dell' accordo non consentiva di ravvisare in capo al S. la titolarità in relazione a detto importo di un credito liquido ed esigibile.

I due ricorsi devono essere in conclusione rigettati.

L' esito della lite induce a disporre la totale compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte di Cassazione riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese.

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