Sentenza n. 2444 del 20 febbraio 2001 INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO URGENTE - IMPOSSIBILITA' DA PARTE DELLA STRUTTURA
PUBBLICA DI EFFETTUARE L'INTERVENTO CON LA NECESSARIA URGENZA E CONSEGUENTE
RICOVERO PRESSO CLINICA PRIVATA - SUSSISTE IL DIRITTO DEL PAZIENTE AL RIMBORSO
DA PARTE DELLE U.S.L. DELLE SPESE SOSTENUTE. (Sezione Lavoro - Presidente V. Trezza - Relatore P. Stile) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 23 gennaio 1997, C. S. esponeva che in data 25
ottobre 1995, a seguito di infarto miocardico acuto inferiore, era stato
ricoverato presso la Casa di Cura (omissis), e che in data 9 novembre
1995, dimessosi da detta clinica, era stato inviato al Centro Cardiologico
(omissis) per essere sottoposto ad intervento cardiochirurgico, ove era
rimasto ricoverato sino al 16 novembre 1995 e quindi dimesso, in quanto tale
Centro non era in grado in tempi brevi di effettuare l'intervento previsto. Aggiungeva che, per tale ragione, aveva cercato altra clinica convenzionata
con la U.S.S.L. che potesse operarlo con la necessaria urgenza, senza esito
positivo, sicché era stato costretto a rivolgersi alla Casa di Cura
(omissis), ove era stato ricoverato e sottoposto al previsto intervento
chirurgico in data 28 novembre 1995, con successivo ricovero in data 6 dicembre
1995 per l'occorrente recupero postoperatorio. Soggiungeva che invano aveva richiesto alla USSL n. 11 di (omissis)
la restituzione delle somme versate alla Casa di Cura (omissis) e alla
Clinica (omissis) e quantificate in lire 73.735.984. Tanto premesso, chiedeva al Pretore di Bergamo, in funzione di giudice del
lavoro, che la USSL n. 11 fosse condannata a rifondergli la somma di lire
60.588.787, pari all'80% delle somme versate, ex art. 4 della legge
regionale n. 36/93, o la maggior o minor somma ritenuta dal Pretore, oltre
interessi e rivalutazione. Si costituiva l'Azienda USSL 11, in persona del Direttore Generale, ed
eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e
l'incompetenza del Pretore in funzione di giudice del lavoro. Nel merito, contestava quanto dedotto dalla controparte, chiedendo il rigetto
della domanda. Istruita la causa documentalmente e mediante l'espletamento di consulenza
tecnica d'ufficio medico–legale, con sentenza del 9 aprile 1998, il Pretore
condannava la resistente al pagamento, in favore di C. S., della somma di lire
50.000.000, a titolo di rimborso delle spese sostenute presso la Casa di Cura
(omissis), oltre agli interessi dal 121° giorno dalla domanda
amministrativa al saldo. Avverso tale decisione proponeva appello il Direttore Generale della Azienda
Ospedaliera (omissis), con sede in (omissis), in qualità di
Commissario Liquidatore in nome e per conto della ex Azienda USSL n. 11,
censurandola in rito ed in merito. Con sentenza dell'11 febbraio – 15 marzo 1999, l'adito Tribunale di Bergamo
confermava la sentenza di primo grado, osservando che l'assenza di
autorizzazione preventiva da parte della USSL all'intervento presso un luogo di
cura non pubblico, ove esso sia necessitato da ragioni di urgenza, comportanti
pericolo di vita, o di aggravamento della malattia, o di non adeguata guarigione
– come nel caso di specie, secondo quanto accertato dal CTU – non escludeva di
per sé la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento ex post del concorso
dell'USSL alle spese sostenute dal soggetto interessato, in considerazione della
preminente tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost. Per la cassazione di tale decisione, il Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera (omissis), ha proposto un primo ricorso – siglato
dall'avv.to (omissis) – notificato il 19 maggio 1999, e quindi un
secondo ricorso, identico al primo, notificato il 18 giugno 1999, ma
sottoscritto, oltre che siglato, dallo stesso avv. (omissis), con cui
sono stati formulati due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Resiste C. S. con un duplice controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, identici nel
contenuto, proposti dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera
(omissis), trattandosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza
(art. 335 c.p.c.). Il primo ricorso, tuttavia, recando in calce solo una sigla
indecifrabile, va dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 365 c.p.c., non
risultando sottoscritto dall'avvocato munito di procura. Con i due proposti mezzi d'impugnazione, da trattarsi congiuntamente perché
strettamente connessi, l'Ente ricorrente denuncia violazione dell'art. 3 della
legge 23 ottobre 1985 n. 595, dell'art. 2 della legge regionale Lombardia 5
novembre 1993 n. 36 e dell'art. 12, primo comma, delle preleggi, nonché difetto
di motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5
c.p.c.). In particolare, il ricorrente fa riferimento all'art. 3 della legge statale
n. 595/1985, il quale, regolando la materia delle prestazioni sanitarie
erogabili in forma indiretta, stabilisce che dette prestazioni possono essere
erogate “nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella
impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta” e quindi demanda
alle leggi regionali la definizione delle “modalità per accedere alle
prestazioni e per ottenere il concorso nella spesa sostenuta”. A tal fine, è stata emanata la legge regionale 5 novembre 1993 n. 36 che,
all'art. 2, dopo aver precisato che la forma di assistenza indiretta può
verificarsi solo nel caso in cui le strutture pubbliche o private convenzionate
siano nella impossibilità di erogare l'assistenza in forma diretta o di erogarla
tempestivamente, ha chiarito, al secondo comma, il significato di “tempestività”
della erogazione sanitaria precisando che ciò si verifica quando il periodo di
attesa comprometterebbe gravemente lo stato di salute dell'assistito, ovvero
precluderebbe la possibilità dell'intervento o delle cure. Poiché questa situazione corrisponde alla fattispecie in esame, l'Ente
ricorrente denuncia, più specificamente, una violazione di legge in relazione al
terzo comma dello stesso art. 2, il quale precisa che l'assistenza in forma
indiretta deve essere preventivamente autorizzata dalle competenti USSL. Nel caso in esame, infatti, C. S. non avrebbe seguito la procedura prevista
dalla legge per avere il rimborso delle spese, non avendo richiesta alcuna
autorizzazione preventiva alla USSL, essendosi limitato ad inviare la nota delle
spese sostenute, una volta dimessosi dopo l'intervento. La questione che si pone è dunque se la preventiva autorizzazione della USSL
abbia carattere inderogabile – come sostiene il ricorrente - o invece non trovi
applicazione allorché il cittadino si trovi in una situazione di grave crisi di
salute, con imminente pericolo anche per la sua vita, come invece ritenuto dal
Giudice “a quo”. Tale seconda alternativa appare – a giudizio del Collegio – meritevole di
accoglimento. Essa si fonda sulla considerazione che il diritto dei cittadini
all'assistenza sanitaria trova il suo fondamento nell'art. 32, primo comma,
della Costituzione che, ribadendo un principio già esistente nell'ordinamento
giuridico, ha esplicitamente enunciato che il diritto primario alla tutela della
salute, quale “fondamentale diritto dell'individuo”, rientra fra quelli
inviolabili della persona ed è oggetto, pertanto, di incondizionata
protezione. Sulla base di tale presupposto, la giurisprudenza di questo Supremo Collegio
ha ripetutamente affermato (ex plurimis, Cass. S.U. 10 marzo 1999 n. 117) che
nell'ipotesi in cui a fondamento della domanda di un assistito dal servizio
sanitario nazionale, rivolta ad ottenere il rimborso di spese ospedaliere non
preventivamente autorizzate dalla Regione, vengano dedotte ragioni di urgenza
(che comportano per l'assistito pericoli di vita o di aggravamento della
malattia o di non adeguata guarigione evitabili soltanto con cure tempestive non
ottenibili dalla struttura pubblica), manca ogni potere autorizzatorio
discrezionale della pubblica amministrazione, non essendo rilevante in contrario
la eventuale discrezionalità tecnica nell'apprezzamento del motivo di urgenza,
atteso che oggetto della domanda è il diritto primario e fondamentalmente alla
salute, il cui necessario temperamento con altri interessi, pure
costituzionalmente protetti (quali la esistenza delle risorse del servizio
sanitario nazionale con le conseguenti legittime limitazioni con leggi,
regolamenti ed atti amministrativi generali), non vale a privarlo della
consistenza di diritto soggettivo perfetto, tutelabile innanzi al giudice
ordinario. Nella specie, il Tribunale di Bergamo, condividendo la valutazione del
Pretore, fondata sulla espletata consulenza tecnica, ha accertato che
l'intervento doveva essere praticato sollecitamente, pena la compromissione in
maniera definitiva del risultato dell'intervento medesimo, pervenendo quindi
all'accertamento che nel caso in esame si verteva in “un vero stato di necessità
di intervento”. Pertanto, adeguandosi alle considerazioni sopra esposte ed applicando quindi
i principi in esse enunciati, ha correttamente sostenuto che C. S., pur in
mancanza di preventiva autorizzazione, ben poteva richiedere il rimborso delle
spese sostenute per l'intervento chirurgico effettuato presso un centro
specializzato esterno alla struttura pubblica o convenzionata. Il ricorso va, quindi rigettato. Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la
soccombenza. PER QUESTI MOTIVI La Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso n. 10839/99 e
rigetta quello contrassegnato dal n. 12157/99. Condanna il ricorrente alle spese
di questo giudizio, liquidate in lire 64.000, oltre lire 3.500.000 per
onorari. |