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Sentenza n. 24051 del 13 giugno 2001 ABUSIVO ESERCIZIO DI UNA PROFESSIONE - INSUSSISTENZA DEL REATO (Sezione Sesta Penale - Presidente R. Leonasi - Relatore L. Deriu) OSSERVA Con sentenza 14/6/2000 il giudice monocratico del Tribunale di Piacenza condannava E. F. alla pena di L. 1.000.000 di multa (con statuizioni accessorie) per il reato di cui all'art. 348 c.p. (per aver esercitato abusivamente la professione di dottore commercialista per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, con riferimento alla attività di redazione dei bilanci da lei svolta. In Piacenza dal 30/5/94 in poi), sottolineando in motivazione: come, a seguito della diffusione di volantini reclamizzanti l'attività della (omissis), alcuni dottori commercialisti avessero sporto denuncia contro la F. (titolare della predetta ditta); come fosse da ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pubblico Ministero con riferimento all'art. 348 c.p.; come la F., con la redazione dei bilanci svolta a favore di diversi soggetti (secondo quanto dichiarato dai testi S., M., C.), avesse svolto un'attività compresa tra quelle riservate alle competenze specifiche del commercialista (ex art. 1 lett. d) DPR 1067/53); come la penale responsabilità dell'imputata (in relazione al solo profilo indicato della "redazione dei bilanci") dovesse ritenersi fino alla data della decisione di esso giudice monocratico (assistendo tuttora la F., sotto il profilo in questione, la (omissis) e la ditta individuale della teste M.); come all'imputata fosse concedibile il beneficio della "non menzione della condanna". Proponevano ricorso per cassazione la F. e il suo difensore (sottoscrivendo entrambi il correlativo atto di impugnazione), che deducevano "in osservanza e/o erronea applicazione dell'art. 348 c.p. e inosservanza dell'art. 1 DPR 1067/53 in riferimento all'art. 606 c. 1 lett. d) c.p.p.": sarebbe riservata ai commercialisti solo la specifica attività di verificare o indagare un bilancio o altre scritture contabili aziendali, al fine di un giudizio di attendibilità; non rientrerebbe nell'ambito di detta attività, invece, la semplice "redazione di bilanci"; nel caso di specie, l'imputata non avrebbe effettuato alcuna attività di "verificazione e/o controllo di attendibilità di bilancio". MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso proposto da E. F. e dal suo difensore è fondato. Secondo l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (v. in proposito: Cass. VI, sent. 904 del 27/1/2000, Zambon G. e altri; Cass. VI, sent. 2685 del 4/3/94, Salustri; Cass. VI, sent. 8685 del 23/9/93, Bertucci), invero, in tema di abusivo esercizio di una professione, l'attività di redazione di bilanci societari non rientra nel novero di quelle "protette", cioè attribuite in via esclusiva o riservata alle figure professionali dei dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, come è dato evincere - tra l'altro - dal dettato degli artt. 2380 e 2423 cod. civ.: quest'ultima norma, infatti, fa obbligo all'amministratore della società di "redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa"; mentre l'art. 2380 cod. civ. stabilisce che "l'amministrazione della società può essere affidata anche a non soci"; non può neppure dimenticarsi - da ultimo - che l'art. 2382 cod. civ. (al pari delle altre disposizioni contenute nel paragrafo 2 della sez. VI, capo V, tit. V, libro V, cod. civ., che dettano la disciplina concernenti gli "amministratori") non riserva affatto l'amministrazione della società a soggetti iscritti negli albi professionali riguardanti le professioni anzidette di cui al DPR 27/10/53 n. 1067 e 1068. Le considerazioni fin qui svolte inducono a ritenere, conclusivamente, che l'impugnata sentenza debba essere annullata senza rinvio per "insussistenza del fatto-reato ascritto a E. F. PER QUESTI MOTIVI annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché il fatto non sussiste. |