Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 23427 del 7 giugno 2001

CONCORSO DEL REATO DI RICETTAZIONE CON QUELLO DI COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI.

(Sezioni Unite Penali - Presidente A. Vessia - Relatore G. Ferrua)

Con sentenza 23-8-99 il Pretore di Pisa dichiarava N. P. responsabile del reato di cui all'art. 474 c.p. (per avere detenuto per la vendita 5 cinture aventi il marchio (omissis) contraffatto; capo 1) e lo condannava, con le attenuanti generiche, a pena stimata di giustizia; assolveva il medesimo dall'imputazione ascrittagli ex art. 648 c.p. (per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di trarne profitto, gli oggetti sopradescritti, provento del reato di contraffazione di marchi e segni distintivi, commesso da ignoti); capo 2) perché il fatto non sussiste.

Con riguardo alla pronuncia assolutoria il giudicante segnalava che i suddetti reati non possono concorrere essendo le relative norme incriminatrici in rapporto di specialità e che la ricezione o l'acquisto di prodotti con marchi contraffatti non integra ricettazione in, quanto tali beni non costituiscono "provento" di delitto.

Avverso la riportata decisione ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Firenze il quale ha denunciato violazione di legge in ordine alla esclusa ricorrenza del reato sub 2, all'uopo deducendo la diversità delle condotte descritte dagli artt. 474 e 648 c.p.

Il ricorso veniva assegnato alla quinta sezione penale della Cassazione ed il collegio, rilevata l'esistenza di contrasto giurisprudenziale sulla questione sottoposta al suo esame, disponeva trasmettersi gli atti alle Sezioni Unite.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il quesito per il quale il gravame è stato rimesso alle Sezioni Unite concerne dunque la possibilità o meno di concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi, previsti rispettivamente dagli artt. 648 e 474 c.p.

I numerosi precedenti che sono pervenuti a soluzione positiva hanno sottolineato l'inapplicabilità dell'art. 15 c.p. alla luce della eterogeneità sia dell'elemento materiale che di quello psicologico delineati dalle menzionate disposizioni nonché del bene da queste tutelato. (Cass. 18-2-02060 RV. 177638; Cass. 30-6-88 n. 07505 RV. 178739; Cass. 13-12-88 n. 12249 RV. 179899; Cass. 15-2-89 n. 02307 RV. 180501; Cass. 26-5-89 n. 07692 RV. 181408; Cass. 12-10-89 n. 13498 RV. 182239; Cass. 31-5-90 n. 07613 RV. 184490; Cass. 27-7-90 n. 10874 RV. 185018; Cass. 5-4-91 n. 03720 RV. 186763; Cass. 6-12-91 n. 12366 RV. 188808; Cass. 27-7-96 n. 03154 RV. 205594; Cass. 6-3-97 n. 02098 RV. 206998; Cass. 17-12-99 n. 14277 RV. 215801). In particolare si è evidenziato:

- l'art. 474 c.p. non considera i comportamenti attraverso i quali si realizza la ricettazione;

- la commercializzazione delle opere ovvero dei prodotti con marchi o segni contraffatti non esige nel momento della ricezione la consapevolezza della falsità, dato costitutivo della ricettazione;

- quest'ultima offende il patrimonio mentre l'altro reato la pubblica fede commerciale.

In talune sentenze (tre per l'esattezza: Cass. 27-4-98 n. 01315 RV. 210602; Cass. 14-1-2000 n. 05525 RV. 215569; Cass. 16-12-99 n. 05526 RV. 216377) è stato invece ritenuto che tra gli artt. 474 e 648 c.p. sussista rapporto di specialità e che la norma in tema di segni contraffatti sia quella che meglio qualifica il fatto, anche se presidiata da pena minore. Questi gli argomenti a sostegno:

- l'art. 474 c.p. è diretto a tutelare non solo la pubblica fede, ma altresì il patrimonio ed precisamente il monopolio sull'opera o sul marchio: di conseguenza il delitto ivi sanzionato non può concorrere con la ricettazione la quale offende un bene (il patrimonio) che è già garantito.

- le attività di acquisto o di ricezione sono presupposto necessario della detenzione per la vendita e pertanto esse assumono rilevanza penale solo in tale occasione, altrimenti realizzano un antefatto non punibile.

Nell'ambito dell'orientamento minoritario si è infine assunto che comunque la ricettazione non sarebbe configurabile in relazione ad opere abusive o con marchi contraffatti perché mancherebbe il requisito essenziale di questa figura criminosa, ossia la circostanza che la cosa (ricevuta o acquistata) provenga da delitto, posto che detti beni rappresenterebbero "prodotto" e non "provento" del reato; del pari si è rilevato che l'acquisto di quanto recante segni falsi non rientra nella previsione dell'art. 648 c.p. non pregiudicando gli interessi alla correttezza del mercato né quelli del titolare dei segni stessi.

In senso contrario, anche su questo specifico punto, si è invece espresso l'opposto indirizzo giurisprudenziale, sottolineando che la frase "cose provenienti da qualsiasi delitto" va riferita all'apprensione di ogni tipo di bene derivante da attività delittuosa e che le cose con segni contraffatti sono provenienti da delitto, atteso che il contrassegno si immedesima nel prodotto per cui, una volta impresso, diviene impossibile una distinzione concettuale tra prodotto e segno (precisamente: Cass. 18-2-88 n.02060 RV. 177638; Cass. 30-6-88 n. 07505 RV. 178739; Cass. 13-12-88 n. 12249 RV. 179899; Cass. 27-7-90 n. 00874 RV. 185018; Cass. 5-4-91 n. 03720 RV. 186763; Cass. 27-7-96 n. 03154 RV. 205593; Cass. 28-10-00 n. 11083 RV. 217381).

Procedendo in ordine logico queste Sezioni osservano.

Innanzitutto occorre affrontare il problema - che si colloca su di un piano ben distinto da quello del concorso, apparente o reale, degli artt 474 e 648 c.p. - circa la ipotizzabilità della ricettazione qualora la ricezione abbia ad oggetto cose con marchi o segni contraffatti: se la risposta dovesse essere negativa è chiaro che non si porrebbe più questione di concorso, derivando l'inapplicabilità della disposizione di cui all'art. 648 c.p. dalla circostanza che essa non qualifica il citato contesto e non già dall'essere questo incriminato da entrambe le norme.

In realtà una siffatta conclusione va respinta.

Il legislatore, nel sanzionare ex art. 648 c.p. l'acquisto o la ricezione di cose "provenienti da qualsiasi delitto" ovvero l'intromissione in simili attività, ha inteso colpire ogni acquisizione patrimoniale consapevolmente ottenuta o procurata in virtù di beni aventi origine delittuosa; in codesta visione e considerato altresì il fine di profitto nel quale si concreta il richiesto dolo specifico ("fine di procurare a se o ad altri un profitto"), trova spiegazione l'inserimento della figura tra i reati contro il patrimonio, dovendosi al contempo riconoscere che la condotta tipica è idonea a rafforzare l'offesa arrecata con il fatto criminoso presupposto.

Quest'ultimo, peraltro, può essere di qualsiasi natura e non necessariamente contro il patrimonio: il che è confermato dal termine "qualsiasi" e corrisponde alla illustrata ratio dell'incriminazione; del resto la giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente pronunciata in tal senso, ravvisando la ricettazione con riguardo a pistola con matricola abrasa, a opere cinematografiche e musicassette abusivamente riprodotte, a assegni turistici falsi, a sigilli contraffatti, a moduli falsificati di identità (Cass. 30-11-83 n. 10251; Cass. 6-5-93 n. 04625 RV. 194158; Cass. 12-1-94 n. 00148 RV: 197027; Cass. 29-12-95 n. 12788 RV. 203148; Cass. 16-4-97 n. 03527 RV. 207227; Cass. 15-5-97 n. 02667 RV. 207833).

Tanto premesso, onde individuare l'esatta area di operatività dell'art. 648 c.p., deve stabilirsi la portata dell'espressione "cose provenienti da reato".

La stessa si palesa ampia né sussiste ragione alcuna, sotto il profilo letterale ovvero dal punto di vista logico, per interpretarla siccome limitata a quanto costituisce "il profitto" del reato e non invece quale volta a comprendere in sé anche "il prodotto", puntualizzandosi che "proviene" da reato ciò che col reato è creato.

Orbene, è indubbio che l'apposizione di un segno contraffatto su un bene (fattispecie delittuosa ai sensi dell'art. 473 c.p.) funga da fonte rispetto alla cosa così realizzata nella quale il segno si fonde: ne deriva che acquisizione del tutto, con la consapevolezza della sua contraffazione, integra una condotta rilevante ai sensi della suddetta previsione.

La tesi contraria è priva di aderenza al dato normativo, testualmente e razionalmente inteso; in particolare non può sostenersi che attraverso l'acquisto della cosa avente il segno contraffatto non si arrechi offesa al diritto del titolare dell'esclusiva ed alla correttezza del mercato. Così ragionando si confonde l'oggettività giuridica del reato di ricettazione con quella del delitto presupposto di cui all'art. 473 c.p., mentre in realtà è innegabile che un acquisto del genere realizzi l'offesa tipica del primo: basti osservare che gli acquirenti o più in generale i destinatari ricevono la cosa con un attributo che essa non potrebbe avere, il quale viene valutato dal mercato in termini positivi ed è conseguente alla ingerenza indebita nell'altrui creazione e diritto di esclusiva.

Riconosciuto dunque che l'apprensione di entità con segni o marchi falsificati è in astratto riconducibile alla ricettazione, può passarsi all'esame dell'ulteriore questione.

Sussiste concorso fittizio di nome qualora una pluralità di disposizioni sia apparentemente applicabile nei confronti di un determinata condotta, mentre in effetti una sola di esse può operare perché altrimenti verrebbe addebitato più volte un accadimento unitariamente valutato dal punto di vista normativo, in contrasto col principio del ne bis in idem sostanziale posto a fondamento degli artt. 15, 68, 84 c.p.

Una tale convergenza ricorre in primis quando, ai sensi dell'art. 15 c.p., due norme regolino "la stessa materia", ossia qualifichino una identico contesto fattuale nel senso che una delle suddette comprenda in sé gli elementi dell'altra oltre ad uno o più dati specializzanti: in questo caso dovrà prevalere, salvo che sia altrimenti stabilito, la previsione speciale ossia quella che descrive la situazione con maggiori particolari.

Poiché il citato criterio presuppone una relazione logico-strutturale tra norme ne deriva che la locuzione "stessa materia" va intesa come fattispecie astratta - ossia come settore, aspetto dell'attività umana che la legge interviene a disciplinare - e non quale episodio in concreto verificatosi sussumibile in più norme, indipendentemente da un astratto rapporto di genere a specie tra queste.

In base a quanto sopra è da escludersi che gli artt. 648, 474 c.p. attribuiscano rilevanza penale alla stessa materia.

All'uopo il richiamo alla natura del bene protetto - effettuato, con divergente valutazione, sia dalle sentenze che affermano una situazione di specialità sia da quelle che la negano - non pare decisivo.

E' pur vero che vari precedenti di queste Sezioni, ai fini della nozione che qui interessa, si sono riportati a detto dato: esso, in ogni caso, non è stato preso in considerazione quale unico fattore, ma unitamente agli aspetti comportamentali, oggettivi e soggettivi, della fattispecie. (Cass. S.U. 30-4-76 n. 00010 imp. Canidu RV. 13365; Cass. S.U. 7-7-81 n. 06713 imp. Santamaria RV. 149667; Cass. S.U. 19-1-82 n. 00420 imp. Emiliani RV. 151618; Cass. S.U. 8-1-98 n. 00119 imp. Deutsch RV. 20912). Il concetto de quo in Cass. S.U. 13-9-95 n. 09568 imp. La Spina RV. 202011 è stato utilizzato per così dire ad abundatiam, essendosi escluso un concorso fittizio tramite il rilievo espressamente definito "risolutivo" della diversa natura, penale e procedimentale, delle norme esaminate: artt. 218 c. 6 c.d.s. e 108 disp. att. c.p.p.)

D'altro canto è da ricordare che recentemente queste Sezioni hanno chiaramente sottolineato, in tema di individuazione di continuità normativa o meno tra reati, la necessità di accertare ed identificare, secondo le regole proprie del concorso apparente di norme, gli elementi strutturali delle ipotesi tipiche, con riguardo alla natura ed modalità dei comportamenti nonché ai caratteri del dolo ( Cass. S.U. 7-11 -00 n. 00027 imp. Di Mauro RV. 217031; Cass.S.U. 15-1-00 n.00035 imp. Sagone RV. 217374)

Né va sottaciuto che i 1 riferimento alla identità o diversità dei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di reati piurioffensivi; a ciò aggiungasi che le parole "stessa materia" sembrano utilizzate in luogo di "stessa fattispecie" o "stesso "fatto", per comprendere nel dettato dell'art. 15 c.p.p. anche il concorso di norme non incriminatrici che altrimenti resterebbe escluso.

Tornando ai rapporti tra l'art. 648 c.p. e l'art. 474 c.p si rileva: nella ricettazione viene incriminato l'acquisto e più in generale la ricezione (ovvero l'intromissione in tali attività) di cose provenienti da reato; l'art. 474 c.p. sanziona invece la detenzione per la vendita o comunque la messa in circolazione di beni con marchi o segni contraffatti e non contempla il momento dell'acquisto; l'azione raffigurata nella prima norma è istantanea, mentre la detenzione a fini di vendita è permanente ed interviene successivamente.

Dal raffronto che si è operato emerge dunque che le condotte delineate sono ontologicamente nonché strutturalmente diverse e che esse non sono neppure contestuali, essendo ipotizzabile una soluzione di continuità anche rilevante; né varrebbe assumere che l'una presuppone l'altra: infatti, se la detenzione implica per sua natura un'apprensione, questa non integra sempre la ricettazione, ben potendosi verificare un acquisto senza la consapevolezza del carattere contraffatto dei segni (elemento essenziale della ricettazione), con posticipata presa di conoscenza e deliberazione di porre in circolazione i relativi prodotti. In tal caso la ricettazione non sarà addebitabile, non certo perché vi sia concorso apparente di norme, bensì perché gli estremi della medesima non risultano realizzati; di converso potrebbe accadere che la ricezione del bene con marchio contraffatto integri detto reato, ma non si addivenga all'altro ed allora è ovvio che si risponderà solo di ricettazione.

Sintomatica è la circostanza che l'art. 455 c.p. - in tema di messa in circolazione e spendita di monete falsificate - abbia inserito l'acquisto tra i comportamenti incriminati, così atteggiandosi, stante la peculiarità dei beni ricevuti, quale disposizione speciale rispetto all'art. 648 c.p.: l'assenza di una analogo elenco nell'art. 474 c.p. indica la inapplicabilità dell'art. 15 c.p.p.

Rimane da verificare se, al di là del principio di specialità, il concorso materiale dei reati per cui si discute debba essere escluso alla luce di una diversamente manifestata volontà normativa di valutare in termini di unitarietà le pur disomogenee fattispecie.

L'esito è negativo.

Non esiste al proposito clausola di riserva, essendo quella di cui all'art. 474 c.p. limitata al concorso nel reato di cui all'art. 473 c.p; né potrebbe invocarsi il criterio della consunzione e precipuamente ipotesi di "ante factum" non punibile affermandosi che la detenzione a fini di vendita - se non necessariamente, quantomeno secondo l'id quod plerumque accidit passa attraverso una ricettazione per cui il legislatore si sarebbe rappresentato una tale evenienza con previsione globale sotto il profilo sanzionatorio.

Una siffatta operazione interpretativa di giudizi di valore, onde evitare che venga pregiudicata la fondamentale esigenza di determinatezza in campo penale, postula che la considerazione abbinata delle vicende tipiche sia resa oggettivamente 'evidente e detta risultanza non può che essere individuata nella maggiore significatività della sanzione inflitta per il reato consumante o assorbente; quando invece sia più grave la pena sancita per quello che andrebbe assorbito, la consunzione va negata, dovendosi ravvisare un intento di consentire, attraverso una effettivo autonomo apprezzamento del disvalore delle ipotesi criminose, il regime del concorso dei reati. Invero, l'avere sottoposto a più benevolo trattamento il fatto/reato che potrebbe per la sua struttura essere assorbente, sta a dimostrare che della fattispecie eventualmente assorbibile non si è tenuto conto: pertanto la norma che la punisce è applicabile in concorso con l'altra, senza incorrere in duplicità di addebito.

Nel presente caso, poiché la ricettazione è punita più gravemente rispetto al commercio di prodotti con segni contraffatti, non ricorrono gli estremi per l'assorbimento del primo delitto nel secondo.

Concludendo si enunciano i seguenti principi:

- La ricettazione è configurabile con riguardo a condotta che abbia ad oggetto beni con segni o marchi falsi.

- Il reato di ricettazione dei suddetti beni può concorrere con quello di commercio dei medesimi.

Per le svolte argomentazioni s'impone, a mente dell'art. 569 c. 4 c.p.p., l'annullamento della sentenza gravata con rinvio per nuovo giudizio in ordine al reato sub 2 alla Corte di appello di Firenze la quale dovrà, attenendosi alle regole ermeneutiche che sono state esposte, accertare se in concreto si siano verificati gli estremi oggettivi e soggettivi della ricettazione contestata all'imputato ed in caso positivo rideterminare la pena in base alle nonne sul concorso materiale dei reati.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulla la sentenza impugnata con rinvio per il relativo giudizio alla Corte di appello di Firenze.

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