Sentenza n. 2289 del 16 febbraio 2001 IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PERMANE, ANCHE IN CASO DI
FIGLIO MAGGIORENNE FINO A QUANDO IL MEDESIMO, NON ABBIA RAGGIUNTO UNA PROPRIA
INDIPENDENZA ECONOMICA O CHE IL MANCATO CONSEGUIMENTO DI QUEST'ULTIMA NON
DIPENDA DA FATTO A LUI IMPUTABILE. (Sezione Prima Civile - Presidente C. Carnevale - Relatore M.G.
Luccioli) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 5 maggio 1992 P. B. chiedeva al Tribunale di Messina di
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con A.
P., dal quale era nato in data 28 gennaio 1971 il figlio (omissis). La
A., costituitasi, non si opponeva alla domanda di divorzio, ma chiedeva che
1'assegno per il mantenimento del figlio, fissato in sede di separazione
consensuale omologata nel 1972 in L. 35.000 mensili, venisse elevato a L.
700.000 mensili. Con sentenza del 9 aprile - 7 ottobre 1996 il Tribunale dichiarava cessati
gli effetti civili del matrimonio e determinava in L. 600.000 mensili 1'assegno
per il mantenimento del figlio. Proposto appello dal B., con sentenza del 7 dicembre 1998-14 gennaio 1999 la
Corte di Appello di Messina rigettava 1'impugnazione, osservando che 1'obbligo
di mantenimento della prole maggiorenne si protrae fino al momento in cui questa
abbia raggiunto la propria indipendenza economica ovvero versi in colpa per non
essersi messa in condizioni di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un
reddito mediante l'esercizio di un'idonea attività lavorativa; che il genitore
con il quale il figlio conviva è legittimato ad ottenere "iure proprio"
dall'altro genitore un contributo per il suo mantenimento; che pertanto doveva
ritenersi la legittimazione della A. alla proposizione della domanda in oggetto,
avendo il figlio continuato a vivere con la madre e non risultando che avesse
raggiunto una propria indipendenza economica o che il mancato raggiungimento di
essa dipendesse da fatto a lui imputabile; che la cessazione dell'obbligo di
erogazione del contributo in oggetto è subordinata alla domanda giudiziale del
genitore non convivente ed all'accertamento in fatto del conseguimento di
un'adeguata autosufficienza economica da parte del figlio; che nella specie il
B. non aveva formulato in primo grado alcuna domanda diretta all'accertamento
del venir meno dei presupposti ai quali era ancorato il suo obbligo di
corresponsione dell'assegno, ma aveva per la prima volta dedotto in sede di
impugnazione, senza peraltro fornire la relativa prova, 1'avvenuto conseguimento
da parte del giovane di un'attività lavorativa. Quanto all'ammontare del contributo, riteneva equo 1'importo liquidato dal
Tribunale, in quanto corrispondente alla rivalutazione della somma di L. 35.000
concordata dalle parti nel 1972 in sede di separazione consensuale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il B. deducendo tre
motivi illustrati con memoria. Non vi è controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzi tutto rilevata l'irricevibilità della documentazione depositata in
questa sede dal ricorrente, siccome non riconducibile alla tipologia di
documenti la cui produzione è eccezionalmente consentita nel giudizio di
legittimità dall'art. 372 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5
c.p.c. in relazione agli artt. 4 comma 2 lett. e) e comma 8, 6 comma 2, 3, 4, 9
e 10 della legge n. 898 del 1970, modif. dalla legge n 74 del 1987, si deduce
che le richiamate disposizioni in materia di divorzio fanno riferimento soltanto
ai figli minori, mentre i rapporti tra genitori e figli maggiorenni sono
regolati dagli artt. 433 e 438 c.c., onde spetta unicamente a questi ultimi
agire in giudizio nei confronti dei genitori in caso di bisogno.
Conseguentemente la A. doveva ritenersi priva di legittimazione a richiedere nel
giudizio di divorzio il contributo per il figlio maggiorenne. Il motivo è infondato. Costituisce invero giurisprudenza consolidata di
questa Suprema Corte che il genitore già affidatario il quale continui a
provvedere direttamente ed integralmente al mantenimento dei figli divenuti
maggiorenni e non ancora economicamente autosufficienti resta legittimato non
solo ad ottenere "iure proprio", e non già " ex capite filiorum ", il rimborso
di quanto da lui anticipato a titolo di contributo dovuto dall'altro genitore,
ma anche a pretendere detto contributo per il mantenimento futuro dei figli
stessi (v., tra le altre, Cass. 1999 n. 1353; 1998 n. 8868; 1998 n. 6950; 1996
n. 9238; 1994 n. 6215; 1994 n. 3049; 1992 n. 3019; 1990 n. 1506; 1984 n. 3115;
1982 n. 5271; 1981 n. 5874; 1981 n. 3416). Si è al riguardo osservato che con il raggiungimento della maggiore età, ove
il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore
che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di
regolamentazione, e più specificamente restano identiche le modalità di
adempimento all'obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e
che la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico
trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a
non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e
soprattutto nel " munus " a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo
completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio. L'assoluta uniformità dei precedenti dispensa questa Corte da ulteriori
considerazioni sul punto, tanto più che il motivo di ricorso non appare sorretto
da argomenti che non abbiano già trovato confutazione nelle richiamate pronunce,
e pertanto si risolve in una non fondata istanza di revisione di principi già
compiutamente e persuasivamente espressi nella funzione di nomofilachia propria
di questa Suprema Corte. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.
in relazione agli artt. 115, 116, 356 c.p.c., 4 comma 2 lett. e) e 6 comma 9
della legge n. 898 del 1970, modificata dalla legge n. 74 del 1987, si sostiene
che la Corte territoriale ha mancato di rilevare che la A. aveva completamente
omesso di provare la coabitazione del figlio da tempo maggiorenne, il suo stato
di bisogno, 1'incolpevolezza della sua dipendenza economica, nonché le
condizioni economiche del genitore nei cui confronti era stata rivolta la
domanda. Si aggiunge che la stessa Corte avrebbe potuto avvalersi della facoltà
di disporre di ufficio mezzi di prova al riguardo. Si osserva ancora che
affermando che 1'assegno di L. 600.000 mensili appariva congruo in quanto
corrispondente all'originario assegno di L.35.000 mensili rivalutato la stessa
Corte è incorsa in ultrapetizione. Anche tale motivo è infondato. Come ha correttamente rilevato la sentenza impugnata, costituisce
orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato che i genitori restano
obbligati a concorrere tra loro, secondo il principio dettato dall'art. 148
c.c., nel mantenimento del figlio divenuto maggiorenne qualora questi non abbia
ancora conseguito, senza sua colpa, un reddito tale da renderlo economicamente
autosufficiente e che pertanto detto obbligo non cessa automaticamente con il
raggiungimento della maggiore età, ma persiste finché il genitore o i genitori
interessati dimostrino che il figlio ha raggiunto 1'indipendenza economica,
ovvero è stato da loro posto nelle concrete condizioni per essere
autosufficiente. Tale principio, rapportato alla tematica relativa alla
ripartizione dell'onere della prova, comporta che il conseguimento
dell'indipendenza economica si configura quale fatto estintivo di una
obbligazione "ex lege", onde spetta al genitore che deduca la cessazione del
diritto del figlio ad essere mantenuto dimostrare che questi è divenuto
autosufficiente, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività lavorativa
dipende da un suo atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato di
un lavoro compatibile con le sue attitudini, e non già all'altro genitore ( od
al figlio ) dimostrare il persistere dello stato di insufficienza economica (v.
sul punto Cass. 1999 n. 9109; 1998 n. 2670; 1996 n. 7990; 1996 n. 8383; 1992 n.
13126; 1990 n. 12212; 1990 n. 475). A tali principi si è pienamente attenuta la sentenza impugnata, affermando
che la mancata prova da parte del B. della sussistenza di circostanze idonee a
determinare 1'estinzione dell'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio
comportava il permanere di detto obbligo. Del tutto priva di fondamento è la censura di extrapetizione formulata nel
motivo in esame per avere la Corte di Appello affermato la congruità della somma
di L. 600.000 mensili in quanto corrispondente all'importo rivalutato
dell'assegno fissato in sede di separazione dei coniugi: è noto invero che il
vizio di cui all'art. 112 c.p.c. non riguarda le ragioni di fatto o di diritto
poste a base della sentenza, ma solo il " decisum ", e ricorre quando il giudice
pronunci oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni proposte, ovvero su
questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili di ufficio,
attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello invocato. Con il terzo motivo si censura la sentenza impugnata per aver disposto la
condanna del B. al pagamento delle spese di lite. Anche tale motivo è infondato, atteso che, ponendo 1'onere delle spese
processuali a carico del predetto, la Corte territoriale ha puntualmente
applicato il criterio della soccombenza. I1 ricorso deve essere in conclusione rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione, non
avendo svolto la parte intimata attività difensiva. PER QUESTI MOTIVI La Corte di Cassazione Rigetta il ricorso. |