Sentenza n. 20914 del 23 maggio 2001 RILEVANZA PENALE DELLA VIOLAZIONE DELL'IVA CONNESSA AL CONTRABBANDO DI T.L.E.
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/2000. (Sezione Terza Penale - Presidente F. Toriello - Relatore G.
Savignano) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ricorre avverso la
sentenza emessa il 13.6.2000 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica,
con la quale B. A., condannato alla pena di lire 350.000 di multa per il
contrabbando (artt. 25, 2° co., 282 lett. F, 301 d.p.r. 43/73) di Kg. 0.900 di
t.l.e., è stato assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla
legge come reato" dalla imputazione di violazione dell'IVA (art. 1, 67 e 70
d.p.r. 633/72 e 292 n. 43/73) connessa al contrabbando. Denuncia il ricorrente erronea applicazione della legge penale per la
riconosciuta non punibilità del reato di evasione dell'IVA all'importazione
connessa al contrabbando, sul presupposto che le norme di cui agli artt. 1, 67 e
70 del d.p.r. 633/72 in rel. all'art. 292 d.p.r. n. 73 sarebbero state
tacitamente abrogate dall'art. 25, 2° co. del decreto leg.vo n. 74/2000
nell'ambito della previsione abrogativa di "ogni altra disposizione
incompatibile", laddove, osserva il ricorrente: 1) l'abrogazione di ogni altra
disposizione incompatibile va riferita soltanto a quelle "altre disposizioni"
strutturate in maniera analoga a quelle indicate nel primo comma come
espressamente abrogate ed attinente ad altre ipotesi di frodi o falsificazioni
fiscali; 2) il regime sanzionatorio dell'IVA all'importazione (artt. 67 - 70
d.p.r. 633/72) è quello stabilito dalle disposizioni penali delle leggi doganali
in materia di diritti di confine (artt. 282 - 296 d.p.r. n. 43/73); regime che,
pur attenuato mediante la depenalizzazione delle violazioni di lieve entità
(quando i diritti di confine non superano sette milioni di lire), da parte
dell'art. 25 del de. leg. 30.12.99 n. 507, è rimasto invariato per i fatti di
contrabbando di t.l.e. esclusi espressamente dalla depenalizzazione (art. 25
cit. ult. co.). MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso del P.G. è fondato. Persiste la rilevanza penale della violazione dell'IVA connessa al
contrabbando di t.l.e., pur dopo l'entrata in vigore del dec. leg. n.
74/2000. L'abrogazione di "ogni altra disposizione incompatibile" prevista dall'art.
25, 2° co. del predetto decreto, in relazione alla quale è stata motivata dal
giudice di merito la pronuncia assolutoria, va intesa con riferimento ad ipotesi
di inconciliabilità tra norme preesistenti e norme specificamente individuate
nel citato decreto legislativo: norma dal giudice a quo non indicate. Ma, quand'anche l'indagine circa l'incompatibilità dovesse intendersi estesa
ai principi ispiratori della legge delega n. 205/99 (depenalizzazione delle
violazioni aventi natura meramente "prodronica" e non connotate dal dolo
specifico di evasione), la risposta, per quel che attiene alla depenalizzazione
delle violazioni concernenti l'evasione dell'IVA all'importazione in connessione
con il contrabbando, è negativa. Non solo, invero, non risulta individuata (né individuabile) una situazione
di conflitto tra norme specifiche del decreto legislativo n. 74/2000 e quelle
riguardanti l'evasione dell'IVA in connessione con il contrabbando (nella
specie, di t.l.e.), ma neppure è dato ravvisare una ragione di contrasto tra il
suindicato principio ispiratore del nuovo sistema di norme e quello in esame,
che sanziona l'evasione dell'IVA connessa al contrabbando, poiché l'evasione in
questione, in quanto effettiva, è del tutto estranea alle ipotesi depenalizzate
di violazioni e di "prodroniche", non connotate dal dolo specifico di
evasione. Né la tesi della depenalizzazione può essere sostenuta ipotizzandosi un
regime giuridico analogo a quello relativo all'IVA interna, poiché il regime
giuridico dell'IVA all'importazione è diverso da quello dell'analoga imposta
interna, colpendo la prima il fatto in sé dell'ingresso dei beni nel territorio
dello Stato e non la cessione interna di essi; per cui l'imposta, correlata
all'operazione di importazione, è da intendersi evasa se non pagata in
riferimento al compimento di della operazione. Neppure appare sostenibile la tesi di una implicita incompatibilità tra
norme, sulla base della considerazione, sviluppata nella sentenza impugnata,
secondo la quale la pretesa punitiva dello Stato, in materia di contrabbando,
dovrebbe intendersi già adeguatamente attuata a mezzo delle disposizioni
sanzionatorie specifiche riguardanti tale reato (art. 282 e ss. d.p.r. n. 43/73
e art. 2 legge n. 50/94), poiché l'esplicito rinvio dell'art. 70 d.p.r. n.
633/72 alla disciplina sanzionatoria "delle leggi doganali relative ai diritti
di confine" è, al contrario, indicativo dell'intento del legislatore di
attribuire rilevanza penale alla evasione dell'IVA connessa alla violazione
delle norme relative ai diritti di confine. Tale disciplina sanzionatoria è stata, per nuova scelta del legislatore, di
recente modificata dall'art. 25 del dec.lgv. 30.12.99 n. 507 nel senso della
trasformazione in illecito amministrativo delle evasioni dei diritti di confine,
se l'importo dei diritti dovuti non supera i sette milioni di lire. Ma, ancora
una volta, è chiaramente rivelatrice della volontà del legislatore nel senso di
mantenere ferma la rilevanza penale dell'evasione dell'IVA, connessa al
contrabbando, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 25 del
dec.lgv. 507/99 cit., che esclude l'applicazione di detta, pur limitata
depenalizzazione, per quel che attiene "ai fatti di contrabbando relativi a
tabacchi lavorati esteri": fatti di contrabbando, nei quali, per quanto innanzi
osservato, va compresa l'evasione dell'IVA a detto reato connessa. Per tutte le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata
con rinvio. PER QUESTI MOTIVI annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di
Bari. |