Corte Di Cassazione Anno 2001

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Sentenza n. 20914 del 23 maggio 2001

RILEVANZA PENALE DELLA VIOLAZIONE DELL'IVA CONNESSA AL CONTRABBANDO DI T.L.E. A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 74/2000.

(Sezione Terza Penale - Presidente F. Toriello - Relatore G. Savignano)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari ricorre avverso la sentenza emessa il 13.6.2000 dal Tribunale di Bari in composizione monocratica, con la quale B. A., condannato alla pena di lire 350.000 di multa per il contrabbando (artt. 25, 2° co., 282 lett. F, 301 d.p.r. 43/73) di Kg. 0.900 di t.l.e., è stato assolto con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" dalla imputazione di violazione dell'IVA (art. 1, 67 e 70 d.p.r. 633/72 e 292 n. 43/73) connessa al contrabbando.

Denuncia il ricorrente erronea applicazione della legge penale per la riconosciuta non punibilità del reato di evasione dell'IVA all'importazione connessa al contrabbando, sul presupposto che le norme di cui agli artt. 1, 67 e 70 del d.p.r. 633/72 in rel. all'art. 292 d.p.r. n. 73 sarebbero state tacitamente abrogate dall'art. 25, 2° co. del decreto leg.vo n. 74/2000 nell'ambito della previsione abrogativa di "ogni altra disposizione incompatibile", laddove, osserva il ricorrente: 1) l'abrogazione di ogni altra disposizione incompatibile va riferita soltanto a quelle "altre disposizioni" strutturate in maniera analoga a quelle indicate nel primo comma come espressamente abrogate ed attinente ad altre ipotesi di frodi o falsificazioni fiscali; 2) il regime sanzionatorio dell'IVA all'importazione (artt. 67 - 70 d.p.r. 633/72) è quello stabilito dalle disposizioni penali delle leggi doganali in materia di diritti di confine (artt. 282 - 296 d.p.r. n. 43/73); regime che, pur attenuato mediante la depenalizzazione delle violazioni di lieve entità (quando i diritti di confine non superano sette milioni di lire), da parte dell'art. 25 del de. leg. 30.12.99 n. 507, è rimasto invariato per i fatti di contrabbando di t.l.e. esclusi espressamente dalla depenalizzazione (art. 25 cit. ult. co.).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso del P.G. è fondato.

Persiste la rilevanza penale della violazione dell'IVA connessa al contrabbando di t.l.e., pur dopo l'entrata in vigore del dec. leg. n. 74/2000.

L'abrogazione di "ogni altra disposizione incompatibile" prevista dall'art. 25, 2° co. del predetto decreto, in relazione alla quale è stata motivata dal giudice di merito la pronuncia assolutoria, va intesa con riferimento ad ipotesi di inconciliabilità tra norme preesistenti e norme specificamente individuate nel citato decreto legislativo: norma dal giudice a quo non indicate.

Ma, quand'anche l'indagine circa l'incompatibilità dovesse intendersi estesa ai principi ispiratori della legge delega n. 205/99 (depenalizzazione delle violazioni aventi natura meramente "prodronica" e non connotate dal dolo specifico di evasione), la risposta, per quel che attiene alla depenalizzazione delle violazioni concernenti l'evasione dell'IVA all'importazione in connessione con il contrabbando, è negativa.

Non solo, invero, non risulta individuata (né individuabile) una situazione di conflitto tra norme specifiche del decreto legislativo n. 74/2000 e quelle riguardanti l'evasione dell'IVA in connessione con il contrabbando (nella specie, di t.l.e.), ma neppure è dato ravvisare una ragione di contrasto tra il suindicato principio ispiratore del nuovo sistema di norme e quello in esame, che sanziona l'evasione dell'IVA connessa al contrabbando, poiché l'evasione in questione, in quanto effettiva, è del tutto estranea alle ipotesi depenalizzate di violazioni e di "prodroniche", non connotate dal dolo specifico di evasione.

Né la tesi della depenalizzazione può essere sostenuta ipotizzandosi un regime giuridico analogo a quello relativo all'IVA interna, poiché il regime giuridico dell'IVA all'importazione è diverso da quello dell'analoga imposta interna, colpendo la prima il fatto in sé dell'ingresso dei beni nel territorio dello Stato e non la cessione interna di essi; per cui l'imposta, correlata all'operazione di importazione, è da intendersi evasa se non pagata in riferimento al compimento di della operazione.

Neppure appare sostenibile la tesi di una implicita incompatibilità tra norme, sulla base della considerazione, sviluppata nella sentenza impugnata, secondo la quale la pretesa punitiva dello Stato, in materia di contrabbando, dovrebbe intendersi già adeguatamente attuata a mezzo delle disposizioni sanzionatorie specifiche riguardanti tale reato (art. 282 e ss. d.p.r. n. 43/73 e art. 2 legge n. 50/94), poiché l'esplicito rinvio dell'art. 70 d.p.r. n. 633/72 alla disciplina sanzionatoria "delle leggi doganali relative ai diritti di confine" è, al contrario, indicativo dell'intento del legislatore di attribuire rilevanza penale alla evasione dell'IVA connessa alla violazione delle norme relative ai diritti di confine.

Tale disciplina sanzionatoria è stata, per nuova scelta del legislatore, di recente modificata dall'art. 25 del dec.lgv. 30.12.99 n. 507 nel senso della trasformazione in illecito amministrativo delle evasioni dei diritti di confine, se l'importo dei diritti dovuti non supera i sette milioni di lire. Ma, ancora una volta, è chiaramente rivelatrice della volontà del legislatore nel senso di mantenere ferma la rilevanza penale dell'evasione dell'IVA, connessa al contrabbando, la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 25 del dec.lgv. 507/99 cit., che esclude l'applicazione di detta, pur limitata depenalizzazione, per quel che attiene "ai fatti di contrabbando relativi a tabacchi lavorati esteri": fatti di contrabbando, nei quali, per quanto innanzi osservato, va compresa l'evasione dell'IVA a detto reato connessa.

Per tutte le considerazioni che precedono la sentenza impugnata va annullata con rinvio.

PER QUESTI MOTIVI

annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.


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